AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.26
Data decisione, Autorità:
18.12.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00026
Lugano
18 dicembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(successioni: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 7 giugno 2000 da
__________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, nata __________, __________
__________ __________ __________, __________
(patrocinati dall’avv. dott. __________ __________
__________, __________), e
__________ __________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 febbraio 2001 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 26 gennaio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1901), cittadino italiano residente a
, ha concluso il 29 giugno 1955 con la Società di __________
__________ a __________ un contratto di deposito (denominato
“.__________. __________”) in nome della madre __________ __________
e della sorella __________ __________ (1897), esse pure cittadine italiane residenti
a __________. L'accordo, in parte prestampato e in parte dattilografato,
conteneva – fra l'altro – la clausola seguente:
Art. 2. – Ce dépôt et ce ou ces comptes sont
sous la direction exclusive de Monsieur __________ __________ sa vie durant,
qui seul pourra les administrer et en disposer sans aucune restriction, étant
entendu que sa seule signature déchargera entièrement et définitivement le
dépositaire.
Les titulaires
en nom des dépôts et comptes devront par conséquent apporter à la dépositaire
la preuve du décès du constituant, aux fins de pouvoir entrer en pleine
possession des avoirs existants en son nom.
Il
contratto prevedeva inoltre, per principio, la competenza dei tribunali
svizzeri a dirimere eventuali controversie e l'applicazione del diritto
svizzero. __________ __________ è deceduta a __________ il 29 maggio 1957,
senza testamento, lasciando quali eredi legittimi i figli __________ e
__________ . Una parte degli averi depositati sul conto
“.__________” è stata poi trasferita, dopo il 1959, in altri istituti
bancari. __________ __________ è deceduto a __________ il 6 gennaio 1972,
lasciando un testamento olografo del 24 novembre 1966 in cui designava la
moglie __________ __________ in qualità di erede universale e legava alla
sorella __________ tre appartamenti in Italia, come pure dieci milioni di lire.
__________ __________ è deceduta a __________ il ____________________ 1983,
senza testamento, lasciando quale erede legittima la figlia adottiva __________
__________.
B. Scoperta
l'esistenza di conti in Svizzera intestati a suoi ascendenti, il 7 giugno 2000
__________ __________ ha inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, un'istanza di provvedimenti cautelari nei confronti di __________ __________
i, cognata del defunto __________ i, e dei di lei figli
__________ e __________ __________ , perché fosse disposto il blocco
dei conti “ __________ ” presso l' __________ di
, “.. ____________________ ” (o “
__________ ”), “__________ ”, “”, “____________________ ”
presso il __________ __________
di __________ e di ogni altra relazione bancaria, avere o documento connessi
con tali conti o facenti capo alle società __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________
, __________ __________ __________ , L'
__________ __________ I, L' __________ __________ __________,
__________ __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
__________A, __________ __________ __________, ai convenuti o a __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________
o __________ . L'istante ha concluso inoltre per l'edizione dall'
__________, dal __________ __________ e dall'avv. __________ __________ di ogni documento inerente alle
relazioni bancarie o agli averi bloccati.
C. Con
decreto emanato inaudita parte l'8 giugno 2000, il Pretore ha accolto
l'istanza, salvo per quanto riguardava i documenti posseduti dalla __________
__________, riservandosi di statuire sulle domande di edizione dopo il
contraddittorio. Il 20 giugno 2000 __________ __________ ha chiesto la revoca
della misura cautelare decisa nei confronti della società __________ des __________ , limitatamente
agli atti detenuti dall'avv. , domanda che è stata accolta inaudita
parte dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore con decreto
cautelare del 21 giugno 2000. All'udienza dell'11 luglio 2000, indetta per la
discussione, l'istante ha mantenuto in sostanza le proprie domande, salvo il
blocco e l'edizione di documenti riguardanti le società __________ , L' __________ __________ e
L' des __________ __________,
estendendo le richieste di edizione alla documentazione posseduta dai
convenuti. Questi ultimi si sono dal canto loro opposti all'istanza, __________
__________ __________ chiedendo inoltre l'assegnazione di congrue ripetibili in
considerazione dell'agire temerario della controparte.
D. Con
decreto cautelare dello stesso 11 luglio 2000, il Pretore ha revocato inaudita
parte il blocco deciso nei confronti della __________ __________. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno ribadito in sostanza il loro punto di vista nel
rispettivo memoriale conclusivo, __________ e __________ __________ __________
chiedendo anch'essi che la lite fosse dichiarata temeraria. Le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 26 gennaio 2001, il Pretore ha
respinto l'istanza e ha revocato le misure decretate senza contraddittorio l'8
giugno 2000. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2800.–, sono state
poste per 4/15 a carico dei convenuti in solido e per il
resto a carico dell'istante, tenuta a rifondere a __________ __________
__________ fr. 1600.– e agli altri convenuti fr. 1800.– complessivi per
ripetibili ridotte.
E. __________
__________ è insorta contro il decreto appena citato con un appello dell'8
febbraio 2001 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo,
il giudizio impugnato sia riformato nel senso di disporre il blocco dei conti
“____________________ __________ ” presso l'__________ __________ di
, “____________________ ____________________ ” (o
“__________ __________ ”), “__________ ”, “”,
“____________________ ” presso il __________ __________ di __________ e di ogni altra relazione bancaria, avere o documento
connessi con tali conti o facenti capo alle società __________ __________A,
__________ __________, __________ __________,
__________ __________, Les __________ __________ __________, __________ __________
__________, Le __________ __________ __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________,
__________ __________ __________A, __________ __________ __________, ai convenuti o a __________ __________, __________ __________, __________
__________i, __________ __________ o __________ , come pure di
disporre l'edizione dall' __________ e dal __________ __________ di ogni documento inerente alle
relazioni bancarie o agli averi bloccati. Con decreto del 12 febbraio 2001 la
presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle
loro osservazioni del 23 e del 26 febbraio 2001 i convenuti propongono di
respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato, addebitando gli
oneri di primo e di secondo grado all'istante. Entrambe le parti hanno prodotto
in appello nuovi documenti.
Considerando
in diritto: 1. __________ __________ __________ chiede che questa Camera
verifichi preliminarmente la tempestività dell'appello. Ora, nei procedimenti
cautelari il termine per appellare è di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In
concreto il decreto impugnato, intimato il 26 gennaio 2001, è stato ritirato
dall'istante il 29 gennaio 2001, come risulta dal timbro postale sulla busta di
ricevimento che la destinataria ha prodotto con l'appello. Il termine di
impugnazione, cominciato a decorrere il 30 gennaio 2001, sarebbe scaduto perciò
a mezzanotte dell'8 febbraio 2001. Consegnato alla Pretura lo stesso
8 febbraio
2001, l'appello è pertanto tempestivo.
-
Il
Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante per l'appellabilità
del decreto (art. 15 e 382 cpv. 2 CPC), oltre che per fissare oneri processuali
e ripetibili. Mancando indicazioni al riguardo, gli atti andrebbero ritornati
al primo giudice perché fissi il valore della contestazione (art. 13 CPC). Se
si pensa però che la causa tende – come detto – al blocco di svariati conti
bancari e di altri averi in relazione a undici società e a otto persone fisiche,
il valore litigioso appare manifestamente superiore a fr. 8000.–. A maggior
ragione se si considera che tra i beni in discussione rientrano anche immobili
a __________ __________ __________ (appello, pag. 4). Ne discende che
l'appello, anche sotto questo profilo, risulta ammissibile.
-
Le parti esibiscono in questa sede nuovi documenti e l'appellante
si dice pronta a essere sentita qualora la Camera ritenesse ciò opportuno,
sollecitando l'edizione dell'originale o di una “copia più leggibile” dei doc.
8 e 9 prodotti da __________ __________ __________, in virtù delle facoltà
d'indagine previste dagli art. 322 lett. a e 88 CPC (appello, pag. 11 in fondo,
pag. 12 nel mezzo e pag. 27 a metà). Inoltre essa dichiara di tenere a
disposizione della Camera ulteriori documenti di non meglio precisata natura
(memoriale, pag. 14 a metà). Ora, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di
addurre nuovi fatti, prove o eccezioni in seconda sede e il diritto federale
non impone diversa disciplina, salvo per quanto riguarda le cause rette dal
principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c) e quelle di
stato (art. 138 cpv. 1 CC), ciò che non è manifestamente il caso in concreto. L'art.
322 lett. a CPC conferisce invero alla Camera, se lo ritiene utile per formare
il proprio convincimento, la facoltà di ordinare d'ufficio l'assunzione delle
prove enunciate all'art. 88 lett. a, b e c CPC. Per tacere del fatto però che
la produzione di documenti non rientra nel novero dei mezzi probatori previsti
da quest'ultima disposizione, gli atti dell'incarto sono sufficientemente
chiari e completi. Non si vede del resto, né l'appellante precisa, quali
elementi di rilievo potrebbe portare l'audizione personale dell'istante. Le
prove offerte in appello non appaiono dunque suscettibili – con ogni
verosimiglianza – di influire sull'esito del giudizio. Ciò premesso, nulla osta
all'esame dell'appello nel merito.
-
Il
Pretore ha respinto anzitutto le censure dei convenuti riguardo alla
legittimazione delle parti e ha verificato la propria competenza sotto il
profilo del diritto internazionale privato, ravvisandola. Egli ha esaminato dipoi
i requisiti cui l'art. 376 cpv. 1 CPC assoggetta l'emanazione di provvedimenti
cautelari, per concludere che all'istanza difettavano i presupposti –
cumulativi – dell'urgenza e del notevole pregiudizio. Stando al primo giudice,
l'istante non aveva reso verosimile né la necessità di un rapido intervento
giudiziario, né l'imminenza di un danno grave e difficilmente riparabile. Anzi,
l'interessata aveva atteso 17 anni dalla morte della madre per chiedere
l'adozione di misure volte a conservare la sostanza successoria e non avrebbe a
tutt'oggi introdotto alcuna causa di merito. Donde la reiezione delle domande
di blocco e la revoca dei provvedimenti cautelari decretati inaudita parte l'8
giugno 2000. Per gli stessi motivi il primo giudice ha rigettato pure le
postulate edizioni di documenti riguardanti le relazioni bancarie e gli averi
litigiosi.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere negato a torto i requisiti dell'urgenza e del
notevole pregiudizio. A suo parere, la revoca delle misure provvisionali decise
l'8 giugno 2000 indurrebbe i convenuti a far perdere ogni traccia degli attivi
successori, dei quali essi negano finanche l'esistenza. Il Pretore – continua
l'appellante – avrebbe confuso l'urgenza dei provvedimenti cautelari con la
tempestività della domanda, la quale non rientra tuttavia nei requisiti sanciti
dall'art. 376 cpv. 1 CPC e appare dunque irrilevante ai fini del giudizio.
L'istante avrebbe per il resto dimostrato – o reso quanto meno verosimile – il
buon fondamento insito nella prospettata azione di merito volta alla
restituzione dei beni successori. Quanto all'edizione di documenti, il provvedimento
– contrariamente al parere del primo giudice – non configurerebbe una misura
cautelare nel senso degli art. 376 segg. CPC, bensì una domanda di informazione
e di rendiconto. A mente dell'appellante, la richiesta non sarebbe perciò
subordinata al requisito dell'urgenza, ma basterebbe che provenga da un erede e
che sia intesa ad accertare diritti successori, circostanze che – soggiunge – appaiono
in concreto adempiute. Ne conclude, l'appellante, che l'istanza dev'essere
accolta e il decreto impugnato riformato di conseguenza.
-
La
competenza del giudice svizzero a decretare blocchi cautelativi di conti
bancari su cui si trovano – verosimilmente – beni di un'eredità aperta in
Italia è già stata esaminata anni addietro da questa Camera (Rep. 1995 pag. 157
consid. 1). Non v'è ragione per tornare su tale principio, del resto non
contestato dalle parti e conforme alla dottrina più recente (Karrer in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998,
n. 17 all'introduzione degli art. 551-559 CC con richiami). Quanto alla legge
applicabile, il giudice esamina i requisiti (formali) per l'adozione di misure
provvisionali secondo il proprio diritto (cfr. Schnyder in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 7 ad
art. 92 LDIP con riferimenti; Karrer, op.
cit., n. 18 all'introduzione degli art. 551-559 CC). I provvedimenti richiesti
soggiacciono pertanto alle condizioni previste dal Codice di procedura civile
ticinese.
-
L'art.
376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di misure cautelari a tre presupposti
cumulativi, evocati anche dal Pretore: la verosimiglianza di un notevole
pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito
insita nell'azione di merito, l'istante essendo responsabile per altro dei
danni causati da provvedimenti ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II
32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo).
L'esistenza dei tre requisiti – che va esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127
con riferimenti) – non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi
provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque
sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè
un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures
provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna
1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor,
Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von
Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo
1982, pag. 112 segg.).
-
Il
Pretore, come si è detto, ha ritenuto che all'istanza difettavano i requisiti
dell'urgenza e del notevole pregiudizio, sicché non ha statuito sulla parvenza
di esito favorevole legata all'azione di merito (sulla nozione si vedano i
riferimenti in Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 376). La questione merita
tuttavia di essere esaminata, alla luce di due sentenze emesse dal Tribunale
federale il 17 aprile 2001 (la prima su ricorso di diritto pubblico, inc.
4P.33/2001, reperibile in www.bger.ch; la seconda su ricorso per nullità,
pubblicata in DTF 127 III 390) nell'ambito di un'analoga procedura cautelare avviata
dall'istante nel Canton __________. Quest'ultima vertenza, intesa a bloccare
altri conti e a ottenere le relative informazioni bancarie, appare strettamente
connessa con l'attuale: tutti i beni in Svizzera oggetto delle postulate misure
provvisionali – per ammissione della stessa appellante (istanza, punto I.1/ca
pag. 5 verso il basso, cui rinvia l'appello, in particolare alle pag. 21 in
basso e 22 in alto) – derivano infatti da un solo conto, aperto il 29 giugno
1955 da __________ __________ presso l'allora Società di __________ __________
a __________ (“____________________”: doc. M1).
a) L'appellante
fa valere in sostanza che gli averi depositati a __________ appartenevano alla
madre __________ __________ e alla nonna __________ __________, in favore delle
quali __________ __________ (zio dell'istante) aveva stipulato il contratto del
29 giugno 1955. Tali beni, trasferiti poi sui conti litigiosi, sarebbero dovuti
confluire perciò nella successione fu __________ __________, sulla quale
l'istante vanterebbe per finire le sue pretese quale erede universale della
madre adottiva (appello, pag. 5 verso il basso e pag. 21 in alto). L'appellante
disconosce tuttavia che __________ __________, nell'accordo appena citato, si
era riservato la facoltà di disporre liberamente dei beni in deposito fino alla
propria morte (doc. M1, clausola n. 2, prima frase). Per entrare in possesso
della sostanza, __________ __________ ed __________ __________ erano dal canto
loro tenute a fornire alla banca la prova del decesso del deponente (clausola
citata, seconda frase). Ciò posto, la madre e la nonna dell'istante non
potevano ragionevolmente essere considerate titolari o aventi diritto economico
degli averi bancari, ove appena si consideri che esse non avevano nessun
diritto di disporre dei beni prima della morte di __________ __________. Se ne
desume che il contratto di deposito del 29 giugno 1955 – a un esame sommario
come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari – configura verosimilmente
una disposizione per causa di morte in favore di terzi. Chiamato a statuire
sulla qualifica del medesimo contratto, ancorché con potere cognitivo limitato
all'arbitrio, il Tribunale federale ha considerato che tale interpretazione appariva
come l'unica compatibile con i termini della convenzione (sentenza di diritto
pubblico citata, consid. 2b/aa).
b) Sulla
validità di siffatta disposizione per causa di morte, il Tribunale federale –
nella nota sentenza per nullità del 17 aprile 2001 (DTF 127 III 394 consid. 2c)
– ha lasciato indecisa la questione di sapere se la fattispecie fosse retta dall'art.
1 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi
alla forma delle disposizioni testamentarie (RS 0.211.312.1) o dall'art. 24
della vecchia legge sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei
dimoranti (LRDC: v. Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali,
Berna 1950, vol. 2, pag. 729). Esso ha ritenuto infatti che, comunque si
opinasse al riguardo, per la validità dell'atto era sufficiente il rispetto
delle forme sancite da uno degli ordinamenti giuridici connessi con la
fattispecie, ovvero il diritto svizzero o quello italiano (DTF 127 III 394 consid.
2d).
c) Riguardo
al diritto svizzero, il Tribunale federale – nella sentenza appena citata – ha
considerato che una disposizione per causa di morte in favore di terzi soggiace
alla forma prescritta per le donazioni da eseguire dopo la morte del donatore
(DTF 127 III 395 consid. 2f con richiami di dottrina). Secondo l'art. 245 cpv.
2 CO, la forma di tali atti è regolata dalle norme sulle disposizioni per causa
di morte, ossia dagli art. 498 segg. CC. In concreto il contrat de dépôt del 29 giugno 1955
(doc. M1) risulta in parte prestampato e in parte dattiloscritto. Non adempie
manifestamente, quindi, i requisiti posti alla confezione di un testamento
olografo, né tanto meno a quelli di un testamento pubblico o di un contratto successorio
(cfr. anche DTF 127 III 395 consid. 2f). Sotto il profilo dell'ordinamento
giuridico svizzero, la disposizione litigiosa appare dunque nulla per vizio di
forma.
d) Per
quel che è del diritto italiano, la donazione per causa di morte non è neppure
contemplata dalla legge. Essa è considerata pertanto inammissibile dalla dottrina
e dalla giurisprudenza – a prescindere dalla forma nella quale è stata confezionata
– poiché viola il principio del numerus clausus delle cause di delazione
ereditaria (cfr. Pescatore/Ruperto, Codice
civile annotato, 9ª edizione, vol. I, n. 7 ad art. 769 con rinvio; Stadler in: Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann,
Internationales Erbrecht, Monaco, 45° aggiornamento,
vol. III, rubrica “Italia”, pag. 35 n. 73). Il giudice deve quindi limitarsi a
dichiarare l'invalidità della disposizione (Pescatore/Ruperto,
op. cit., loc. cit.). Ne discende che – a un esame di verosimiglianza –
l'atto con il quale __________ __________ ha disposto dei beni in favore della
madre e della sorella appare nullo pure sotto il profilo dell'ordinamento
giuridico italiano. Ciò, anche se per motivi diversi da quelli esposti dalla
Corte di giustizia del Canton __________, la quale aveva considerato che l'atto
– di per sé ammissibile – era nullo per vizio di forma (v. l'argomentazione
riassunta in DTF 127 III 392 consid. B). Il Tribunale federale, dal canto suo,
non si è domandato se il diritto italiano fosse stato applicato correttamente
dai giudici cantonali, giacché la censura non poteva essere fatta valere con
ricorso per nullità (DTF 127 III 395 consid. 2d).
e) Data
l'inefficacia della disposizione per causa di morte del
29
giugno 1955, gli averi bancari depositati a __________ – confluiti poi nei
conti litigiosi a __________– non sono passati a __________ __________ al
decesso del fratello __________ il 6 gennaio 1972, né tanto meno alla madre
premorta, bensì alla moglie del defunto __________ __________ (sorella, rispettivamente
zia dei convenuti), da egli designata per testamento quale erede universale
(doc. 3 prodotto da __________ __________ __________, foglio 7 in alto; cfr.
anche le citate sentenze del Tribunale federale del 17 aprile 2001, consid. A
in fine). Il testatore ha legato invero a __________ __________ tre
appartamenti in Italia e dieci milioni di lire in contanti (doc. citato, foglio
8 verso l'alto). Costei ha ammesso però di avere ricevuto le liberalità in una
dichiarazione del
31
gennaio 1973 (doc. 4 prodotto da __________ e __________ __________ __________;
v. sentenze del Tribunale federale citate, loc. cit.), le quali non riguardano
– né l'appellante pretende – gli averi di cui è chiesto il blocco e il rendiconto.
Dal fascicolo processuale non è neppure possibile desumere con un minimo di
verosimiglianza che, prima della morte, __________ __________ abbia ceduto alla
madre o alla sorella una parte dei propri averi, trasferendoli sui conti
bancari litigiosi o in altro modo. Anche le diffuse argomentazioni
dell'appellante sulla successione indivisa del nonno non appaiono sorrette dal
benché minimo riscontro istruttorio, nulla lasciando presumere in concreto che
i beni depositati a __________ provenissero dalla successione del padre di
__________ e __________ __________. L'istante non sembra dunque poter vantare,
in definitiva, alcun diritto sui beni oggetto delle postulate misure provvisionali.
f) Ne
discende che le domande di blocco degli averi successori in Svizzera e di
edizione dei relativi documenti appaiono verosimilmente infondate – a un esame
sommario come quello che informa l'emanazione di provvedimenti cautelari – già
per difetto del buon fondamento insito nell'azione di merito. Se ne conclude
che l'istanza appare già per questo motivo destinata all'insuccesso, senza che
sia necessario vagliare le critiche mosse dall'appellante al giudizio
impugnato.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC),
che rifonderà alle controparti un'equa indennità per ripetibili, commisurata
all'impegno richiesto per il patrocinio in questa sede. I convenuti chiedono
con le osservazioni all'appello di addebitare all'istante anche gli oneri di
primo grado, che il Pretore ha posto a loro carico in ragione di 4/15.
A prescindere dal fatto però che la domanda avrebbe dovuto formare oggetto di
un appello o di un appello adesivo (cfr. Rep. 1993 pag. 154 consid. 1; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art.
314 CPC), i convenuti non spendono una parola per spiegare la ragione per cui
il giudizio impugnato dovrebbe essere riformato su questo punto. La domanda,
insufficientemente motivata, appare quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC combinato con il cpv. 5). La soccombenza degli appellati al riguardo non
incide altresì in modo apprezzabile sull'entità degli oneri d'appello né sul
loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1450.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ __________
__________ fr. 3000.– e agli altri convenuti fr. 3000.– complessivi per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster