AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.119
Data decisione, Autorità:
14.04.2003, ICCA
Incarto n.
11.2001.119 (II)
Lugano
14 aprile
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza (“petizione”) del 14
luglio 1998 dall'
avv. __________ __________, __________
contro
__________ __________, nata __________, __________
(ora patrocinata dall'avv. dott. __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1° ottobre 2001 presentato da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 7 settembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 18 marzo 2003;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1954) e __________ __________ (1956) si sono sposati ad
__________ il ____________________ 1982. Dal matrimonio sono nati __________
(1982) e __________ (il ____________________ 1985). Il marito è __________ e
__________ con studio a __________ e __________. La moglie, di formazione
maestra __________, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in
comune. Il 26 maggio 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna per il tentativo di conciliazione,
decaduto infruttuoso il 4 giugno 1998. Da allora i coniugi vivono separati. La
moglie è rimasta con i figli nell'abitazione coniugale, il marito è andato ad
abitare altrove.
B. In esito a un procedimento cautelare, con decreto del 6 ottobre 1998
il Pretore ha affidato i figli alla madre, cui ha assegnato l'abitazione
coniugale fino al 30 giugno 1999, ha fissato il contributo per lei in fr.
1650.– mensili, quello per __________ in fr. 370.– mensili e quello per
__________ in fr. 580.– mensili dal 1° giugno 1998 al 30 giugno 1999,
aumentandoli dal 1° luglio 1999 a fr. 3250.– mensili per la moglie, a fr. 600.–
mensili per __________ e a fr. 840.– mensili per . Con sentenza del 3
settembre 1999 questa Camera ha ridotto il contributo per __________ __________
a fr. 1620.– mensili, ha soppresso l'adeguamento dei contributi dal 1° luglio
1999 e ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie senza scadenze (inc.
..). Successivamente, sempre nel quadro di
procedure provvisionali, con decreto cautelare del 15 febbraio 2000 il Pretore
ha fissato il contributo per la moglie a fr. 3250.– mensili e quello per
__________ a fr. 840.– mensili dal giorno in cui la madre avrebbe trovato una
nuova sistemazione logistica.
C. Nel
frattempo, il 14 luglio 1998, __________ __________ ha intentato azione di divorzio,
chiedendo l'affidamento di Nicolas, un contributo alimentare mensile di fr.
1050.– per il figlio e lo scioglimento del regime dei beni; inoltre egli ha
proposto l'affidamento di __________ alla madre, offrendo un contributo alimentare
mensile di fr. 1050.– per lei e di fr. 1500.– per la moglie. Con risposta
dell'11 novembre 1998 __________ __________ ha aderito alla pronuncia del
divorzio, ma ha postulato l'affidamento di entrambi i figli (riservato il
diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 1050.– mensili
per ognuno di essi e di fr. 4800.– per sé, l'accredito di metà degli averi del
“secondo pilastro” maturati dal coniuge, il trasferimento al marito della
quota di un mezzo di un appartamento a __________. __________ a lei intestato e
il versamento di un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni.
Nella sua
replica del 17 dicembre 1998 l'attore ha rinunciato all'affidamento del figlio,
ha rivendicato l'assegnazione dell'appartamento coniugale e ha offerto un contributo
alimentare mensile di fr. 600.– per __________, di fr. 840.– per __________ e
di fr. 3000.– per la moglie. La convenuta ha duplicato il 19 aprile 1999,
riaffermando le sue domande. All'udienza del 24 febbraio 2000 il Pretore,
accertato l'accordo di principio sullo scioglimento del matrimonio, ha deciso
di istruire la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale.
Nel corso dell'istruttoria le parti hanno concordato di attribuire __________
alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, mentre __________ è
divenuto maggiorenne. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al
dibattimento finale, presentando memoriali conclusivi. L'attore ha rivendicato
nuovamente l'attribuzione dell'alloggio coniugale, ha offerto un contributo alimentare
mensile di fr. 580.– per la figlia fino al 30 settembre 2001 (aumentato a fr.
840.– in seguito o al momento in cui essa avrebbe lasciato insieme con la madre
l'abitazione coniugale) e di fr. 1570.– (aumentato a fr. 3200.– dopo la
partenza dall'abitazione coniugale) per la moglie fino al 63° anno di età,
proponendo l'assegnazione in ragione di metà ciascuno dell'appartamento a
__________. __________. La convenuta ha chiesto un contributo alimentare
mensile di fr. 1940.– per la figlia e di fr. 5734.– per sé, concordando sul
riconoscimento della citata comproprietà immobiliare in ragione di un mezzo
ciascuno.
D. Con
sentenza del 7 settembre 2001 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
affidato __________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre) con
autorità parentale congiunta, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito
(con obbligo per la moglie di riconsegnare il bene entro la fine del terzo mese
successivo al passaggio in giudicato della sentenza), ha posto a carico di
__________ __________ un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 1400.–
mensili per la figlia fino alla maggiore età o al termine degli studi liceali e
un contributo indicizzato di fr. 3500.– mensili per la moglie (ridotto a fr.
2000.– mensili fino al momento in cui essa avrebbe occupato l'abitazione
coniugale), riconoscendo al marito la comproprietà in ragione di un mezzo della
proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________ RF di __________
__________. __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3000.–,
sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico
della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 1°
ottobre 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo
alimentare per la figlia sia ridotto a 840.– mensili (fr. 580.– fino al momento
in cui essa rimarrà nell'abitazione coniugale) e quello per l'ex moglie a fr.
3200.– (fr. 1620.– fino al momento in cui essa rimarrà nell'abitazione
coniugale). Sospesa il 4 dicembre 2001, la procedura è stata
riattivata
il 10 marzo 2003. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2003 __________
__________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio
impugnato, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
__________ F. Un appello
presentato nel frattempo da __________ __________ il 4 ottobre 2001 avverso il
contributo alimentare per sé fissato nella medesima sentenza è stato stralciato
dai ruoli il 13 novembre 2001 da questa Camera per mancato versamento
dell'anticipo (inc. ..__________).
Considerando
in diritto: 1. In questa sede rimangono litigiosi i contributo alimentari per la
moglie e la figlia. Il Pretore ha accertato il reddito del marito in
fr. 10
000.– mensili netti, per rapporto a un fabbisogno minimo fino al momento in cui
la moglie risiederà nell'abitazione coniugale di fr. 6300.– (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1800.–, premio
della cassa malati fr. 365.–, interessi ipotecari, acqua ed elettricità
dell'abitazione coniugale fr. 2435.–, assicurazione perdita di guadagno fr.
104.–, imposte fr. 500.–), ridotto a fr. 3900.– mensili dopo la riconsegna
dell'immobile. Per quanto riguarda la moglie, il Pretore ha escluso la ripresa
di un'attività lucrativa da parte di lei e ne ha fissato il fabbisogno minimo
in fr. 2000.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–,
premio della cassa malati fr. 377.–, imposte fr. 350.–), aumentato a fr. 3500.–
mensili una volta riconsegnato l'alloggio coniugale al marito. Il fabbisogno in
denaro della figlia è stato fissato in fr. 1400.– mensili.
-
L'attore acclude all'appello due tassazioni relative ai bienni
1997/98 e 1999/2000. Contrariamente a quanto rileva la convenuta, nuovi mezzi
di prova sono di per sé ammissibili giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b
cpv. 2 CPC). La questione è di valutarne la rilevanza – o quanto meno la
presumibile rilevanza (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211
consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b) –
ai fini del giudizio. In concreto, come si vedrà in seguito (consid. 6), i
nuovi documenti sono di rilievo ai fini del giudizio e meritano di essere
versati agli atti.
-
I
figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). In concreto non risulta che __________ (13 anni al momento in cui è stata
avviata la procedura) sia stata ascoltata. Perché il Pretore abbia disatteso il
diritto federale non è dato di comprendere. Alla mancanza del primo giudice
potrebbe invero rimediarsi in appello. Se non che, l'interesse all'audizione
della figlia appare ormai superato, poiché essa diverrà maggiorenne già il
____________________ 2003. In materia di contributi di mantenimento, poi, la
misura si impone soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o
professionali dei figli sono suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammontare
del contributo (Rumo-Jungo, Die
Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Per di più, sull'entità del
contributo i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi
giuridici, quand'anche fossero assistiti da un curatore (FF 1996 I 162). Nella
fattispecie, del resto, è noto che __________ frequenta il liceo e il Pretore
ha già tenuto conto di ciò estendendo il contributo alimentare fino al termine
della scuola.
-
L'appellante sostiene che il Pretore è incorso in una svista nella
determinazione del contributo alimentare per la figlia, rilevando che fino al
momento in cui la moglie risiederà nell'abitazione coniugale egli deve versare
complessivamente fr. 5900.– mensili, mentre successivamente il contributo
ammonterà a fr. 4900.–. La censura non appare di facile comprensione, non
essendo dato di capire per quale motivo il fabbisogno della figlia dovrebbe
essere ridotto né per quale motivo l'apprezzamento del Pretore sarebbe
censurabile. Su questo punto l'appello risulterebbe finanche irricevibile per
insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv.
5). Sia come sia, l'onere locativo dei figli previsto dalle raccomandazioni
dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
dev'essere conteggiato nel fabbisogno di loro e dedotto da quello del genitore
affidatario (Rep. 1986 pag. 176 con riferimenti). L'argomentazione appare
perciò senza portata pratica.
Si
aggiunga invece che, contrariamente all'opinione del primo giudice, non si
giustifica alcuna riduzione percentuale dei fabbisogni previsti dalle
raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante. Le cifre
figuranti nella tabella dell'edizione 2000, infatti, non sono più commisurate
al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento al
costo delle economie domestiche su scala nazionale, per di più in base a valori
statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie
domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a quello su
cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo
2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni indicati corrispondono, in altri termini,
a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op.
cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella
sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per
esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni
particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto
che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di sopperire
appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del
21 agosto 2002 menzionata in. Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n.
__________pag. 11). In concreto, quindi, il Pretore ha ridotto a torto il
fabbisogno in questione del 10%. In virtù del principio inquisitorio illimitato
che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 412 consid. 3.1, Rep. 1996
pag. 119 consid. 7 e 125 consid. 8), il fabbisogno in denaro di __________
dev'essere rivalutato pertanto da fr. 1400.– fissati dal Pretore a fr. 1620.–
mensili.
- Per
quanto si riferisce al contributo in favore della moglie, il Pretore ha rilevato
che l'attore non aveva contestato il di lei diritto a un sussidio di
mantenimento. Inoltre durante la vita in comune la convenuta non aveva
esercitato un'attività lucrativa, rinunciando all'esercizio della sua
professione di educatrice per occuparsi dei figli e della casa. Tenuto conto
dell'età e delle difficoltà di reperire un impiego consono alle sue capacità,
egli ha escluso la possibilità di un reinserimento professionale, riconoscendole
un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili.
a) L'appellante
sostiene, in sintesi, che l'ex moglie può riprendere la sua professione di
maestra d'asilo anche a tempo parziale, che l'attuale congiuntura economica non
poi è così sfavorevole e che l'età dei figli non necessita più una costante
presenza. Preso atto ch'egli medesimo offre un contributo di fr. 3200.– mensili
e che l'appello introdotto dalla convenuta contro l'importo di fr. 3500.–
fissato dal Pretore è stato stralciato dai ruoli per mancato versamento
dell'anticipo (sopra, lett. F), l'unica questione è di sapere se la convenuta
possa essere tenuta a coprire la differenza litigiosa (fr. 300.– mensili) con i
propri mezzi. L'obbligo di assistenza derivante dal matrimonio, in effetti,
cessa di regola con il divorzio. Solo ove non si possa ragionevolmente
pretendere che un coniuge provveda in modo autonomo al proprio debito
mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv.
1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo.
Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del
possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sovvenire a sé stesso e quello
secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la
propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere
stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a
sussidiare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si
fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado
di autonomia che si può pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di
intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività
professionale interrotta durante il matrimonio – per coprire il proprio “debito
mantenimento” (DTF 129 III 8 consid. 3). Sotto il profilo finanziario occorre
considerare il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi
potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di
ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).
b) Per
il resto, il contributo alimentare deve attenersi agli elementi oggettivi
elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri
corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in
applicazione del vecchio diritto (Werro
in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il
riparto dei ruoli avuto durante il matrimonio, la durata dell'unione, il tenore
di vita dei coniugi durante la comunione domestica, l'età e la salute di loro,
il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora
dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito dei
due, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario,
come pure le aspettative di vecchiaia e previdenziali, incluso il risultato
prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La
colpa dell'uno o dell'altro coniuge è, di contro, irrilevante (Schwenzer in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC). Nel risultato, il
contributo di mantenimento deve garantire al coniuge beneficiario almeno il
fabbisogno minimo, fermo restando che anche il debitore del contributo deve poter
conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).
Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge
beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, op. cit., pag. 147, n. 673
segg.).
c) Ci
si può invero chiedere se una donna di 50 anni, senza affezioni che ne limitino
la capacità lucrativa e sgravata dalla cura dei figli, non sia più in grado di
svolgere la benché minima attività lucrativa. Il dubbio può rimanere indeciso
poiché, come si è visto (sopra consid. 5a), l'unica questione è di sapere se la
convenuta possa essere tenuta a coprire la differenza litigiosa (fr. 300.–
mensili, l'appellante offrendo un contributo di fr. 3200.–) con i propri
mezzi. Ora, quand'anche l'interessata avesse modo di guadagnare fr. 300.–
mensili per coprire il suo fabbisogno minimo, i termini del discorso non
muterebbero, ove appena si pensi che nella fattispecie la vita in comune è
durata 16 anni. Trattandosi di un matrimonio di lunga durata (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125
CC), la moglie avrebbe il diritto di vedersi riconoscere non solo il fabbisogno
minimo, ma l'equivalente del tenore di vita avuto durante la comunione
domestica (DTF 129 III 9 consid. 3.1.1; sentenze del Tribunale federale
5C.111/2001 del 29 giugno 2001 in re X, consid. 2c, pubblicata in FamPra.ch
2002 pag. 144, e 5C.205/ 2001 del 29 ottobre 2001 in re K., consid. 4c). E,
come si vedrà in appresso, quel livello di vita doveva essere ben superiore al
fabbisogno minimo.
d) Giovi
appena ricordare che in concreto la famiglia abitava in una villa con piscina
ad , che la moglie era proprietaria di un appartamento di vacanza a
__________ . __________ e che i coniugi disponevano di un'automobile
ciascuno, il marito di una __________ “ ”, poi sostituita con una
__________ “”, e la moglie di una __________ “__________ ”.
Dall'esterno, inoltre, il tenore di vita della famiglia appariva elevato
(deposizioni di __________ __________ e di __________ __________ __________ del
15 giugno 2000: verbali, pag. 21 e 23), la moglie vestiva abiti firmati (deposizioni
di __________ __________a, __________ __________ e __________ __________
__________ del 15 giugno 2000: verbali, pag. 20, 21 e 23), frequentava palestre
ginniche, seguiva corsi di arti marziali e di ceramica (deposizioni di
__________ __________ e di __________ __________ del 15 giugno 2000: verbali,
pag. 19 e 21) e disponeva di una donna delle pulizie, oltre che di un
giardiniere (deposizione di __________ __________ e di __________ __________
__________ del 15 giugno 2000: verbali, pag. 21 e 23). A taluni il tenore di
vita sembrava invero normale (deposizioni di __________ __________ e di
__________ __________ del 19 settembre 2000: verbali, pag. 28 e 30), ma ciò non
toglie che esso superava, comunque sia, il fabbisogno minimo della famiglia.
Non sarebbe equo pertanto sottrarre all'interessata i fr. 300.– mensili che
essa potrebbe guadagnare oltre il fabbisogno minimo riconosciutole dal Pretore.
Infondato, su questo punto l'appello si rivela quindi sprovvisto di buon diritto.
e) È
vero che in concreto anche il marito è obbligato a vivere con il fabbisogno minimo.
Non si deve trascurare però che, come si vedrà oltre (consid. 8), all'atto
pratico la moglie non si vedrà garantire nemmeno quello, almeno finché la
figlia __________ sarà a carico della famiglia. Anche guadagnando fr. 300.–
mensili, pertanto, l'interessata beneficerebbe di un margine esiguo, se non
trascurabile. In seguito, al momento in cui avrà finito di sussidiare la figlia
Stéphanie, l'appellante sarà notevolmente sgravato e potrà godere condizioni di
vita notevolmente migliori rispetto alla moglie. Nemmeno sotto questo profilo
sarebbe equo pertanto che nel futuro la convenuta si veda porre in deduzione
del contributo alimentare (limitato, si ripete, alla copertura del fabbisogno
minimo) l'agio di fr. 300.– mensili che essa potrebbe ritrarre dal proprio
lavoro.
- L'appellante
contesta altresì il suo reddito di fr. 10 000.– mensili accertato dal Pretore,
sostenendo che in base alle ultime tassazioni esso non eccede fr. 8479.– mensili.
a) Questa
Camera ha già avuto modo di ricordare che, trattandosi di accertare il reddito
di un lavoratore indipendente, occorre operare una media sull'arco di più anni
(Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger, Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 34 ad art. 285 CC), di regola almeno tre, in modo da tenere
conto delle possibili fluttuazioni. Solo in caso di durevole flessione delle
entrate ci si può dipartire del risultato dell'ultimo anno (sentenza del
Tribunale federale 5P.342/2001 del 20 dicembre 2001, consid. 3a con rinvii). Per il resto, il calcolo
deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure,
non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 42 ad art. 125 CC), senza trascurare in ogni modo eventuali detrazioni
straordinarie, deduzioni ingiustificate o consumi privati (sentenza del
Tribunale federale 5P.342/2001, loc. cit. con numerosi richiami).
b) Nella
fattispecie dall'ultima tassazione dell'appellante relativa al periodo
1999/2000, prodotta in questa sede, risulta un reddito aziendale di fr. 86
600.– e un reddito della sostanza di fr. 7018.– annui (doc. A di appello). Per
il biennio precedente l'autorità fiscale aveva accertato un reddito aziendale
di fr. 116 900.– e un reddito della sostanza di fr. 46 293.– annui (doc. C di
appello, doc. 57). Ai fini dei contributi alimentari si giustifica dunque di
prendere per base tali importi. Contrariamente a quanto pretende la convenuta,
non si può tenere calcolo invece del reddito della sostanza proveniente da
un'indivisione di cui l'attore fa parte. Già in sede provvisionale questa
Camera aveva rilevato che nel 1996 l'indivisione aveva ridondato un utile di
fr. 4167.–, mentre nel 1995 aveva subìto una perdita di fr. 23 159.–, sicché
non appariva produrre introiti particolari (sentenza del 3 settembre 1999, pag.
6, consid. 7). Dalla dichiarazione d'imposta 1999/2000 si desume che nel
biennio di riferimento l'indivisione avrebbe subìto ulteriori perdite per oltre
fr. 37 000.– (doc. 51), mentre dalla tassazione 1999/2000 si evince unicamente
un reddito della sostanza di fr. 7018.– annui, concernente però “titoli e
capitali” (doc. A di appello, doc. 51). Ciò posto, il reddito dell'appellante
può essere fissato in fr. 116 900.– annui per il biennio 1997/98 e in fr. 93
618.– annui per quello successivo (fr. 86 600.– più fr. 7018.–). Ne discende un
guadagno medio di fr. 8770.– mensili.
-
Per
quel che è del suo fabbisogno, l'appellante chiede di riconoscergli la spesa di
fr. 666.– mensili per il premio di due assicurazioni sulla vita. La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, ove un'assicurazione denoti
anche indole previdenziale, il relativo premio può essere incluso nel
fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c; RDAT 1999-I pag. 204 n. 59; v.
anche Hausheer/Spycher in:
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.41). Dagli atti risulta
che in concreto sussistono due assicurazioni sulla vita presso la __________
assicurazioni (doc. 16 e 16a), per un premio semestrale di fr. 2096.– (doc.
16b) e di fr. 1948.20 (doc. 16c), onde complessivi fr. 674.– mensili. Il che
non basta tuttavia per modificare il fabbisogno minimo stabilito dal Pretore.
Intanto risulta dalla nuova documentazione prodotta dall'appellante che l'onere
fiscale, stimato dal Pretore in fr. 500.–, ammonta in realtà a soli fr. 150.–
(doc. A di appello). Inoltre, per il periodo successivo alla partenza della
moglie dall'abitazione coniugale, il primo giudice ha ridotto il fabbisogno del
marito da fr. 6300.– a fr. 3900.– mensili poiché questi “non dovrà più
provvedere al canone di locazione e alle spese di tale immobile” (sentenza
impugnata pag. 13 consid. 8). Dato però che l'onere locativo era stato stimato
in fr. 1800.–, in realtà il fabbisogno dell'interessato ascende a fr. 4500.–
mensili (fr. 6300.– ./. fr. 1800.–). Ne segue che, nel complesso, l'importo
totale rimane sostanzialmente invariato.
-
Riassumendo,
l'attore ha entrate per fr. 8770.– mensili netti a fronte di un fabbisogno
minimo mensile di fr. 6300.– fino al momento in cui la moglie rimarrà
nell'abitazione coniugale e di
fr.
3900.– in seguito. La convenuta non ha redditi apprezzabili, per rapporto a un
fabbisogno minimo di fr. 2000.– mensili finché rimarrà nell'abitazione
coniugale e di fr. 3500.– in seguito. La figlia non ha entrate e il suo
fabbisogno in denaro è di fr. 1620.– mensili. In tali circostanze l'appellante
dovrebbe far fronte alle seguenti obbligazioni alimentari:
Fino a quando la convenuta rimarrà
nell'abitazione coniugale:
fr. 2000.–
per la convenuta e
fr.
1620.– per __________
fr.
3620.– mensili.
Dopo la
partenza dall'abitazione coniugale:
fr. 3500.–
per la convenuta e
fr.
1620.– per __________
fr.
5120.– mensili.
L'insieme
dei contributi eccedendo la disponibilità mensile dell'appellante (di fr.
2470.–, rispettivamente di fr. 4870.–), ciascuna spettanza va ridotta. Il fabbisogno
minimo del debitore, per vero, è intangibile (DTF 123 III 1 consid. 3b/bb
confermato in DTF 126 III 356 consid. 1a/bb). E siccome nessun contributo è
prioritario rispetto all'altro (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2002.117 del
12 febbraio 2003, consid. 8; v. anche DTF 128 III 415 consid. 3.2.2 con
rimandi), la riduzione dev'essere proporzionale. Ne discende che il contributo
per l'ex moglie ammonta a fr. 1365.– mensili fino a quando essa rimarrà
nell'abitazione coniugale e a fr. 3330.– mensili in seguito, mentre quello per
la figlia ascende a fr. 1105.–, rispettivamente a fr. 1540.– mensili. Allorché
avrà finito di sussidiare la figlia, l'appellante potrà versare l'intero contributo
alimentare per la convenuta (fr. 3500.– mensili) e non vi è motivo perché ne
sia esonerato. L'appello, per finire, dev'essere accolto entro tali limiti.
- Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la riduzione del contributo alimentare complessivo
solo finché la convenuta e la figlia rimarranno nell'abitazione coniugale,
mentre per il lasso di tempo successivo la sua soccombenza è pressoché totale.
Appare equo quindi addebitare tasse e spese alle parti in ragione di metà
ciascuno, compensando le ripetibili. L'attuale giudizio non incide in maniera
apprezzabile, per converso, sulle spese e le ripetibili di primo grado, che
possono rimanere invariate. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria presentata
dall'appellata, essa non può essere accolta. Dagli atti risulta infatti che
essa è, quanto meno, comproprietaria per un mezzo di un appartamento di vacanza
a __________ __________. __________ (sentenza impugnata, dispositivo n. 6). Non
risulta, né l'interessata pretende, che una vendita o una locazione
dell'immobile sia impossibile. Essa non può dunque considerarsi indigente nel
senso dell'art. 3 Lag.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è cosi riformata:
- __________ __________ è tenuto a versare per la
figlia __________, entro il cinque di ogni mese, un contributo di mantenimento
di fr. 1540.– fino alla maggiore età della figlia stessa o, se a quel momento
la figlia non avrà ancora terminato gli studi liceali, fino al termine degli
studi medesimi, riservato il diritto della figlia di chiedere un contributo di
mantenimento fino al termine della formazione professionale (art. 277 cpv. 2
CC).
§ (invariato)
§§ Finché la madre
risiederà nell'abitazione coniugale in via __________ __________ad __________,
il contributo di mantenimento è ridotto a fr. 1105.– mensili.
__________ __________ è tenuto a versare ad __________ __________, entro il
cinque di ogni mese, un contributo di mantenimento di fr. 3330.–. Al momento in
cui il contributo alimentare per la figlia __________ decadrà, il contributo
per __________ __________ aumenterà a fr. 3500.– mensili.
§ (invariato)
§§ Finché __________
__________ risiederà nell'abitazione coniugale in via __________ __________ad
__________, il contributo di mantenimento è ridotto a fr. 1365.– e __________
__________ è tenuto ad assumere tutte le spese inerenti all'abitazione coniugale
(interessi ipotecari, i costi dell'energia elettrica e dell'acqua potabile, i
premi di assicurazione per l'economia domestica, le tasse ecc.).
§§§ (invariato)
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
III. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
IV. Intimazione
a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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