AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.115
Data decisione, Autorità:
27.12.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00115
Lugano
27 dicembre 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (iscrizione
provvisoria di ipoteca legale) della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 4 luglio 2001 da
__________ __________, __________
(patrocinato
dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ e __________ __________ __________, __________
(patrocinati
dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 24 settembre
2001 presentata da __________ __________ e __________ __________ __________
contro la sentenza emessa il 13 settembre 2001 dal Pretore della giurisdizione
di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 marzo 2000 i
coniugi __________ __________ e __________ __________ __________, proprietari
in ragione di metà ciascuno della particella n. __________ RFD di __________,
hanno stipulato con __________ __________ un contratto avente per oggetto
“opere di sanitario e riscaldamento” da eseguire in una casa sul loro fondo al
prezzo “globale/forfetario” di fr. 47'380.–. Il 24 ottobre 2000 __________ __________
(responsabile della direzione lavori) e __________ __________ hanno concluso il
seguente accordo, firmato in calce anche da __________ __________ e __________
__________ __________:
pagamento fattura __________cantiere __________ __________
Il pagamento, da parte del
sig. __________, della fattura della
ditta __________ di fr. 14'000.–, del 7
giugno 2000 (con un 1° richiamo il 26 luglio 2000), non è ancora avvenuto
effettivamente.
I signori __________ e __________ hanno
preso altri accordi per il saldo della fattura (portante n. IVA __________) e sottoscrivendo il presente esonerano i signori __________
dal dover saldare la fattura citata, anche in futuro.
B. __________ __________ ha
inviato il 4 maggio 2001 a __________ __________ e __________ __________
__________ la liquidazione relativa alle opere dell'impianto sanitario, di
riscaldamento, solare e di lattoniere, per un importo complessivo di fr.
64'012.–. Dedotto un acconto di fr. 45'000.–, rimaneva scoperto un saldo di fr.
29'012.–, di cui fr. 14'000.– a carico di __________ __________ e fr. 15'012.–
a carico dei committenti. __________ __________ non ha pagato la sua parte.
C. Il 4 luglio 2001 __________
__________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna,
chiedendo che sulla particella n. __________ RFD di __________ fosse iscritta
in via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr.
14'000.– oltre interessi. Con decreto del 5 luglio 2001 emanato senza contraddittorio
il Pretore ha ordinato l'iscrizione. All'udienza del 30 agosto 2001, indetta
per la discussione, l'istante ha confermato la domanda, alla quale si sono
opposti i convenuti, argomentando che l'accordo stipulato il 24 ottobre 2000
configurava una novazione del credito.
D. Statuendo il 13 settembre
2001, il Pretore ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per
la somma di fr. 14'000.– con interessi al 5% dal 4 luglio 2001 e ha assegnato
all'istante un termine al 15 ottobre 2001 per promuovere l'azione intesa
all'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva. La tassa di giustizia di
fr. 350.– e le spese sono state
poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 600.– per
ripetibili.
E. Contro la sentenza appena
citata __________ __________ e __________ __________ __________ sono insorti
con un appello del 24 settembre 2001 in cui chiedono la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere l'istanza e di cancellare l'ipoteca legale
annotata in via provvisoria. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 2001 __________
__________ postula il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 839 cpv. 2 CC
l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire
entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè sono stati eseguiti
tutti i lavori costitutivi del contratto e l'oggetto può essere consegnato (DTF
125 III 116 consid. 2b, 106 II 25 consid. 2b). Per salvaguardare il termine,
perentorio, basta un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1
CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag.
214 n. 739). La procedura di iscrizione provvisoria è sommaria (art. 961
cpv. 3 CC), di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC).
Incombe all'istante rendere verosimile – senza che il giudice ponga esigenze
troppo rigorose – la sua pretesa, ovvero l'esistenza e l'ammontare del
credito, il fatto ch'esso sia suscettibile di ipoteca legale e il rispetto del
termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di dubbio l'iscrizione
va ordinata, il giudice rinviando la decisione sul buon fondamento dell'ipoteca
alla sentenza di merito (Steinauer, Les
droits réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 224 n. 2890 con rinvii).
-
Il Pretore ha constatato
che il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori previsti dal contratto
di appalto era pacificamente rispettato e che i convenuti non contestavano
l'entità dell'importo ancora scoperto, ma sostenevano che con la firma
dell'accordo 24 ottobre 2000 era avvenuta una novazione del credito originario.
Esaminato il contenuto di tale accordo, egli è giunto alla conclusione che la
volontà delle parti non era quella di considerare estinto il credito derivante
dal contratto di appalto, ma di far assumere parte del debito dal direttore dei
lavori, senza che l'artigiano avesse rinunciato al diritto di chiedere
l'iscrizione dell'ipoteca legale.
-
Gli appellanti ribadiscono
che l'accordo sottoscritto il 24 ottobre 2000 configura una novazione del
credito, con conseguente estinzione dei suoi accessori, fra i quali il diritto
all'iscrizione dell'ipoteca legale. Essi sostengono che i firmatari
dell'accordo, entrambi cogniti del settore edile, miravano a esonerare i committenti
dal pagamento della fattura, e ciò “anche in futuro”. In tali condizioni
l'artigiano si impegnava inequivocabilmente a non chiedere iscrizione alcuna,
essendo sorta tra lui e il direttore dei lavori un'obbligazione del tutto nuova
e sprovvista di garanzia reale. Nella fattispecie occorre pertanto determinare
se l'accordo del 24 ottobre 2000 possa essere considerato, a un sommario esame
dei fatti limitato alla verosimiglianza, come una novazione. Ora, la novazione
è l'estinzione di un debito mediante la creazione di uno nuovo (art. 116 CO).
Essa non si presume. Incombe quindi alla parte che si prevale dell'avvenuta
novazione dimostrare che la volontà delle parti era quella di estinguere il
debito originario e di crearne uno nuovo (Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berna 1998, pag. 417, n.
80.02). Con la novazione si estinguono anche, in virtù dell'art. 114 cpv. 1 CO,
gli accessori e le garanzie del credito originario (Schwenzer, op. cit., n. 80.04 pag. 418).
-
Il testo del citato accordo
(doc. E), invero laconico, sembrerebbe lasciar desumere che i contraenti
intendessero sostituire il debitore del credito (i committenti proprietari del
fondo) con un altro (il direttore dei lavori). Se non che, esso nemmeno allude
a un'eventuale sostituzione del debito. Il lapidario richiamo ad “altri accordi
per il saldo della fattura” non è sufficiente, preso isolatamente, per
ammettere la verosimiglianza di una novazione. La circostanza che i contraenti
siano persone cognite del settore edile e degli usi in tale ambito lascia
supporre se mai, contrariamente all'opinione degli appellanti, che nella
fattispecie l'intenzione dei contraenti fosse quella di stipulare un'assunzione
di debito e non una novazione del credito originario. Che quest'ultima fosse la
reale e comune intenzione dei firmatari non trova alcun riscontro agli atti. Se
si pensa poi che la novazione comporta la decadenza delle garanzie legate al
credito originario, mal si comprende perché nessun accenno figuri nel documento
a una circostanza tanto importante per l'esecutore delle opere. Ne segue che, a
un semplice esame di verosimiglianza, non si può ritenere data nella
fattispecie una novazione del credito.
-
I convenuti sostengono, in
via subordinata, che il noto accordo costituirebbe in ogni caso una rinuncia
dell'artigiano a valersi dell'ipoteca legale. Nemmeno tale intenzione traspare
però dallo stringato testo dell'accordo, il quale denota solo l'intenzione di
esonerare i committenti dal pagamento della fattura. Gli appellanti scorgono
una rinuncia del diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale nella frase “i
signori __________ e __________ hanno preso altri accordi per il saldo della fattura
portante il n. IVA __________ e sottoscrivendo il presente esonerano i signori __________
dal dover saldare la fattura citata, anche in futuro”. Simile interpretazione
però non trova alcun conforto nel testo. Manifestamente sprovvisto di
fondamento, l'appello deve dunque essere respinto in ogni suo punto.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno
alla controparte un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti in solido a carico degli appellanti, che rifonderanno a __________
__________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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