AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.98
Data decisione, Autorità:
26.09.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00098
Lugano
26 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ___.
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 10 aprile 2000 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sul decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° settembre 2000;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione dell'8 settembre 2000 presentata da __________ __________ contro
il decreto emesso il 1° settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che dal matrimonio tra __________ __________ (1961) e __________
__________ nata __________ (1973) è nato il figlio __________, il __________
1991;
che il 10
aprile 2000 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere misure di protezione dell'unione
coniugale già in via supercautelare, in particolare l'autorizzazione alla
sospensione della vita comune, il versamento di un contributo alimentare di fr.
2'625.– mensili, l'affidamento del figlio __________ e la regolamentazione del
diritto di visita paterno, oltre al versamento di un contributo mensile di fr.
980.– per il figlio e una provvigione ad litem di fr. 3'000.–;
che il
Pretore ha convocato le parti alla discussione e nel frattempo, con decreto
emesso inaudita parte il 13 aprile 2000, ha autorizzato i coniugi a vivere
separati e ha affidato il figlio alla madre;
che
__________ __________ ha chiesto il 17 aprile 2000 la modifica delle predette
misure cautelari, nel senso di affidare il figlio a sé medesimo;
che
all'udienza del 27 aprile 2000 i coniugi hanno confermato le proprie posizioni,
offrendo numerosi mezzi di prova e concordando che sino alla fine dell'anno
scolastico il figlio sarebbe rimasto con la madre, avrebbe continuato a
frequentare la scuola di __________ __________ __________ e avrebbe pernottato
dal padre almeno il lunedì e il martedì, in attesa di una decisione sull'affidamento;
che
durante l'istruttoria, con decreto emanato senza contraddittorio il 5 maggio
2000, il Pretore ha stabilito in fr. 800.– il contributo alimentare dovuto dal
padre per il figlio dal 1° aprile 2000;
che
__________ __________ ha instato il 18 maggio 2000 per la modifica del contributo
alimentare, mentre __________ __________ ha postulato il 19 maggio 2000 la
trattenuta dell'importo dallo stipendio del marito;
che
all'udienza del 9 giugno 2000 le parti hanno ribadito le rispettive prese di
posizione sull'istanza presentata dal marito il 18 maggio 2000 e su quella
introdotta il 19 maggio dalla moglie;
che lo
stesso giorno il Pretore ha incaricato il __________. __________ __________,
del Servizio medico-psicologico di __________, di allestire un'indagine
psicologica sull'affidamento del figlio e sul diritto di visita del genitore
non affidatario;
che il 13
giugno 2000 __________ __________ ha inoltrato un'istanza supercautelare,
postulando l'affidamento alternato del figlio una settimana al padre e una settimana
alla madre durante le vacanze estive;
che,
statuendo in via supercautelare sulle istanze del 5 maggio e del 13 giugno
2000, il Pretore ha confermato il 16 giugno 2000 la custodia del figlio alla
madre (lemma del dispositivo n. 1), riservato il diritto di visita del padre,
ha fissato a fr. 480.– mensili il contributo alimentare dovuto dal 1° maggio al
30 settembre 2000 e a fr. 870.– quello dovuto dal 1° ottobre 2000, respingendo
l'istanza di trattenuta di stipendio;
che
__________ __________, preso atto della perizia allestita nel frattempo dal
__________. __________ __________, ha instato il 21 luglio 2000 per ottenere
già in via supercautelare l'affidamento del figlio, la regolamentazione del
diritto di visita della madre e l'obbligo per quest'ultima di restituire
immediatamente tutti gli effetti personali del figlio;
che
all'udienza del 29 agosto 2000 il marito ha confermato la propria domanda, cui
si è opposta la moglie, la quale ha chiesto la completazione della perizia
sulla base di quesiti peritali presentati il 9 agosto 2000;
che il 1°
settembre 2000 il Pretore ha emanato un decreto supercautelare con il quale ha respinto
l'istanza 21 luglio 2000 e ha confermato il dispositivo n. 1 del decreto
supercautelare 16 giugno 2000, senza prelevare tasse né spese;
che con
appello dell'8 settembre 2000 __________ __________ chiede – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – di riformare il decreto impugnato nel senso di
accogliere la sua istanza del 21 luglio 2000;
che
l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate con la
procedura di camera di consiglio contenziosa (art. 361 segg. CPC), la quale
prevede obbligatoriamente la citazione delle parti a un'udienza (art. 363 CPC;
Rep. 1996 pag. 171);
che prima
della discussione, ma anche in qualsiasi momento prima della decisione, il
giudice può decretare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC), seguendo le
relative norme (art. 376 a 384bis CPC);
che
siffatte misure cautelari possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio”
(art. 382 cpv. 1 CPC);
che per
contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra
le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo
l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte
(Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che, del
resto, la nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza
(Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382 CPC; da
ultimo: I CCA, sentenza del 13 aprile 2000 nella causa F. c. Z.);
che nella
fattispecie il Pretore ha respinto l'istanza di provvedimenti cautelari presentata
da __________ __________ il 21 luglio 2000 e ha confermato il precedente
decreto del 16 giugno 2000, specificando di giudicare in via supercautelare;
che a
detta dell'appellante l'appello sarebbe proponibile, la discussione del 29 agosto
2000 costituendo in realtà il dibattimento finale cautelare, non essendo stata
chiesta alcuna prova prima dell'emanazione del giudizio sull'istanza del 21
luglio 2000;
che tale
argomentazione, non priva di temerarietà, è in palese contrasto con le risultanze
di causa, da un lato perché il Pretore stesso ha ritenuto di emanare un decreto
senza contraddittorio e dall'altro perché l'istruttoria cautelare è ancora in
corso;
che
all'udienza del 20 agosto 2000, in effetti, la moglie ha esplicitamente chiesto
di completare la perizia allestita dal __________. __________ __________
(verbale, pag. 32), inviando al perito i quesiti approvati dal Pretore;
che il
primo giudice non risulta avere statuito su tale offerta di prova, con la conseguenza
che l'istruttoria cautelare è ancora formalmente in corso e che l'udienza del
29 agosto 2000 non può essere considerata, nemmeno lontanamente, alla stregua
di un dibattimento finale sulle misure cautelari;
che il
decreto impugnato, come per altro esplicitamente indicato dal Pretore, non è
dunque stato adottato “dopo il contraddittorio”, onde l'improponibilità
dell'appello;
che, ciò
posto, gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC);
che la
domanda di assistenza non può essere accolta, poiché il gravame appariva sin
dall'inizio sprovvisto di esito favorevole, vista la consolidata giurisprudenza
di questa Camera;
che non
si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la
quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato
alcun costo;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 80.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
130.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La domanda
di assistenza presentata da __________ __________ è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________ __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster