AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.86
Data decisione, Autorità:
16.02.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00086
Lugano
16 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause ..,
__.., ..__ e __. (misure provvisionali in
causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 12 novembre 1999, dell'11
febbraio e dell'
8 marzo 2000 da
__________ __________, nata __________,
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
a
(patrocinato dall'avv. __________ __________
-, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 18 agosto 2000 presentata da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 2 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6.
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1948) e __________ __________ (1947) si sono sposati a __________
il __________ 1972. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1977) e
__________ (1981). Il marito è stato __________ della __________
, la moglie risulta avere percepito indennità di disoccupazione,
oltre a una rendita giornaliera per malattia erogata dalla __________
/ . Il 24 agosto 1995 il marito ha instato davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 25 settembre 1995. Con decreto cautelare del 28 giugno 1996 il
Pretore gli ha imposto contributi alimentari di fr. 1'935.– mensili per la
moglie, di fr. 500.– per la figlia __________ e di fr. 845.– mensili per il
figlio __________ (assegni familiari compresi). Un appello introdotto da
__________ __________ contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il
26 agosto 1997 (inc. ..), che lo stesso giorno ha
confermato anche una trattenuta di stipendio per l'ammontare di fr. 3'280.–
mensili (inc. ..).
B. L'11
maggio 1998 il medesimo Pretore ha pronunciato, su richiesta del marito, la
separazione per due anni e ha obbligato __________ __________ a versare un
contributo indicizzato di fr. 2'158.– mensili per la moglie, di fr. 183.–
mensili per __________ e di fr. 845.– mensili per __________ (assegni familiari
compresi). Con sentenza del 27 luglio 1999 questa Camera ha accolto un appello
di __________ __________ e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la
petizione di separazione (inc. n. ..__________).
C. Nel
frattempo, il 18 giugno 1998, __________ __________ si è rivolto al Pretore di
Bellinzona per ottenere la soppressione, già in via cautelare, del contributo
alimentare per la figlia . Con decreto cautelare del 15 febbraio 1999
il Pretore ha ridotto dal 1° marzo 1999 il contributo di mantenimento per la
moglie e il figlio __________ a fr. 2'236.– mensili, modificando di conseguenza
la trattenuta di stipendio. Un appello presentato da __________ __________ il
23 febbraio 1999 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il 13
febbraio 2001 (inc. ..).
D. Nel
frattempo, il 5 novembre 1999, __________ __________ ha instato per un nuovo
tentativo di conciliazione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6. Il 12 novembre successivo __________ __________ si è rivolta al medesimo
Pretore per ottenere misure provvisionali, in specie un contributo alimentare
mensile di fr. 2'158.– per sé e di fr. 845.– per il figlio , come
pure una trattenuta di stipendio per l'ammontare di fr. 3'003.– mensili (inc.
..). In via cautelare essa ha postulato il versamento
di un contributo alimentare mensile di fr. 1'678.15 per sé e di fr. 795.– per
, domande che il Pretore ha accolto inaudita parte il 16 novembre
1999 (inc. ..). Alla discussione del 21 dicembre
1999 __________ __________ ha aderito alla richiesta di contributo per il
figlio, nella misura in cui egli è rappresentato dalla madre, ma si è opposto a
quella per la moglie e alla trattenuta di stipendio.
E. Il
1° gennaio 2000 __________ __________ ha presentato una petizione di divorzio
(..__________). L'11 febbraio 2000 __________ __________ ha
instato per una trattenuta dallo stipendio del marito di fr. 2'473.15 mensili,
domanda parzialmente accolta inaudita parte dal Pretore il 16 febbraio successivo
per l'importo di
fr. 795.–
mensili, corrispondenti al contributo per il figlio (inc. ..).
Il 17 febbraio 2000 il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove richieste
all'udienza del 21 dicembre 1999, rilevando – tra l'altro – che le procedure a
protezione dell'unione coniugale avviate dalla moglie vanno trattate alla
stregua di procedimenti cautelari giusta l'art. 137 CC. Nella sua risposta di
merito dell'8 marzo 2000 la moglie ha nuovamente chiesto l'adozione di misure
cautelari, in particolare un contributo alimentare mensile di fr. 1'263.– per
sé e di fr. 915.– mensili per __________ (inc.
..).
F. All'udienza
del 29 marzo 2000, indetta per discutere l'istanza dell'8 marzo precedente,
l'istante ha proposto di “abbinare tutte le procedure avviate nel frattempo”,
richiesta cui il convenuto ha aderito. L'8 maggio 2000 il Pretore, modificando
il decreto supercautelare del 16 novembre 1999, ha obbligato __________
__________ a versare mensilmente fr. 500.– per la moglie e fr. 915.– per il
figlio. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione
finale, presentando un memoriale scritto. __________ __________ ha rinunciato a
rivendicare un contributo per __________, diventato maggiorenne e in grado di
provvedere al proprio mantenimento, ma ha chiesto un contributo di fr. 1'387.85
per sé dal 1° novembre 1999. __________ __________ ha unicamente offerto un
contributo per il figlio di fr. 915.– mensili.
G. Statuendo
il 2 agosto 2000 su tutte le misure provvisionali, il Pretore ha posto a carico
di __________ __________, dal 12 novembre 1999, un contributo alimentare di fr.
546.– mensili per la moglie e di fr. 915.– mensili per il figlio __________, fissando
una trattenuta di stipendio pari a fr. 546.– mensili. Gli oneri processuali di
complessivi fr. 600.– sono stati posti per tre quarti a carico dell'istante e
per il resto a carico del convenuto, al quale è stata riconosciuta un'indennità
di fr. 2'500.– per ripetibili.
H. Contro
il predetto giudizio __________ __________ è insorta con un appello del 18
agosto 2000 nel quale chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr.
1'109.– mensili, di adeguare la trattenuta di stipendio e di porre tutte le
spese processuali a carico del marito, tenuto a rifonderle fr. 2'500.– per
ripetibili. Nelle sue osservazioni del 19 settembre 2000 __________ __________
conclude per il rigetto dell'appello e per la conferma del decreto pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore
del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da
un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova
(art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC
prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure
provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si
fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul
riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (cfr. Leuenberger in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare
n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La
procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1
CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci
giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Per il resto, le misure provvisionali
possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e
relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione,
oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento
non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art.
137 CC).
- Il
primo giudice ha accertato il reddito mensile netto dell'istante in fr.
4'962.–, tredicesima compresa (rendita percepita dalla cassa pensione dei
dipendenti dello Stato fr. 3059.–, rendita AI fr. 1'521.–) e quello della
moglie in fr. 3'742.– (rendita AI fr. 1'494.–, indennità __________ /__________
__________ fr. 1'097.95, canone di locazione fr. 650.–, contributo del figlio
__________ fr. 500.–). Quanto ai fabbisogni minimi, egli ha riconosciuto al marito
fr. 3'461.90 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, costo
dell'alloggio fr. 1'022.–, premio della cassa malati fr. 325.–, franchigia
fr. 27.–,
leasing dell'automobile fr. 359.–, assicurazione responsabilità civile privata
fr. 33.90, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 160.–, imposte
correnti e arretrate fr. 400.–, debito verso l'avv. __________ -__________ fr.
100.–, trasferte a __________ fr. 50.–, AVS fr. 60.–) e alla moglie fr.
2'683.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, costo dell'alloggio
fr. 1'022.–, premio della cassa malati fr. 321.30, franchigia e partecipazione
della cassa malati fr. 65.85.–, assicurazione disoccupazione fr. 50.40, tassa
rifiuti e acqua potabile fr. 39.05, imposte correnti fr. 200.–, AVS fr. 60.–).
Constatata un'eccedenza, il primo giudice ha riconosciuto per finire un
contributo alimentare di fr. 546.– per la moglie e di fr. 915.– per il figlio
dal 12 novembre 1999, adeguando a tale importo la trattenuta di stipendio.
In
realtà, procedendo al calcolo dell'eccedenza, il Pretore è caduto in una svista
manifesta. Dai considerandi risulta che egli ha accertato entrate della moglie
per fr. 3'742.– mensili (pag. 4 a metà), mentre nel computo finale egli ha
inserito per inavvertenza un importo di fr. 3092.– (pag. 5). Ne segue che il
contributo alimentare per la moglie sarebbe dovuto essere di fr. 221.–, come
risulta dal seguente conteggio:
reddito del marito fr.
4'962.–
reddito
della moglie fr. 3'742.–
fr.
8'704.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3'462.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2'684.–
fr.
6'146.– mensili
eccedenza fr.
2'558.– mensili
metà
eccedenza fr. 1'279.–
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3'462.– + fr. 1'279.– = fr.
4'741.– mensili
e deve
versare alla moglie
fr.
4'962.– ./. fr. 4'741.– = fr.
221.– mensili.
-
L'appellante
reputa che la procedura da lei avviata il 12 novembre 1999 sia decaduta con
l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio. La questione,
comunque sia, può rimanere indecisa. Intanto, quand'anche il citato procedimento
fosse decaduto, ciò non avrebbe esonerato il Pretore dallo statuire sull'assetto
provvisionale per il periodo intercorso fra l'introduzione dell'istanza
cautelare e il 31 dicembre 1999. Tutt'al più, in mancanza di specifica domanda,
il contributo fissato dal Pretore non avrebbe avuto una base legale per il
periodo tra il 1° gennaio e l'8 marzo 2000. Tuttavia la moglie ha postulato un
contributo retroattivo (art. 137 cpv. 2 ultima frase CC), di modo che il
giudizio del Pretore doveva tenere conto anche di tale richiesta. Su questo
punto l'appello non merita dunque ulteriore disamina.
-
L'appellante
sostiene che la rendita versata al marito dalla Cassa pensione dei dipendenti
dello Stato non ammonta a fr. 3059.– mensili, bensì a fr. 3'619.90 mensili. A
torto. Dagli atti risulta che la Cassa pensioni stanzia al marito una pensione
di base di fr. 3'059.– mensili e un supplemento per il figlio di fr. 306.–
(lettera 10 maggio 2000 del Pretore nell'inc. ..__________;
doc. I e QQ nel medesimo incarto). Ciò posto, a un sommario esame come quello
che disciplina l'emanazione di misure provvisionali il giudizio del Pretore
resiste alla critica. Certo, l'appellante afferma che “secondo le informazioni
assunte (...) presso l'Amministrazione della Cassa pensioni, l'appellato
percepisce annualmente fr. 43'439.–, ovvero fr. 3'620.– mensili” (appello pag.
5), ma tale argomentazione, basata su mere affermazioni di parte, non è stata
resa verosimile. Non può quindi entrare in linea di conto ai fini del giudizio.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere accertato un fabbisogno eccessivo per il marito
e asserisce che l'onere di alloggio del convenuto non può essere parificato al
suo, poiché nell'importo di fr. 1'022.– per la casa di Sementina sono compresi
i costi di manutenzione e il contributo di canalizzazione, che il marito non ha
come locatario a __________. Il coniuge, inoltre, convive con __________
i, la quale ha dichiarato di ricevere fr. 900.– mensili per
l'alloggio. Ne discende, a suo avviso, che il contratto di locazione è un
espediente per maggiorare il fabbisogno e che al marito va riconosciuto al
massimo un importo di fr. 550.– mensili. La censura è ai limiti della
temerarietà. Già nelle precedenti sentenze emanate da questa Camera tra le
parti (da ultimo: sentenza del 13 febbraio 2001, inc.
..) si era precisato che i coniugi hanno diritto
di principio a un trattamento paritario per quel che concerne i costi
dell'alloggio, indipendentemente dalla questione di sapere con chi vivano. La
parità di trattamento non va esaminata dal mero profilo monetario, come sembra
ritenere l'appellante, ma da quello logistico (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4),
riservati casi particolari di alloggi particolarmente economici (Rep. 1995 pag.
141), che qui non ricorrono.
Secondo
la giurisprudenza più recente di questa Camera (che si riepiloga all'appellante
per la terza volta), in caso di convivenza di un coniuge con una terza persona
non si dividono le spese di alloggio e di riscaldamento tra il coniuge e il suo
convivente, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge l'onere di alloggio presumibile
che egli avrebbe se abitasse da sé solo, per conto proprio (I CCA, sentenza del
4 dicembre 2000, nella causa L.; in caso di convivenza con un figlio
maggiorenne: FamPra.ch 1/2000 pag. 135). Il Pretore ha ammesso in concreto un
importo di fr. 1'022.– mensili, leggermente superiore a quello di fr. 900.–
riconosciuto da questa Camera con sentenza del 13 febbraio 2001. Tenuto conto
del potere di apprezzamento del primo giudice, non si giustifica una riduzione.
L'importo di fr. 1'022.–, compreso il riscaldamento e le spese accessorie, non
è eccessivo per una persona sola nella regione considerata. L'appellante si
affanna a spiegare che il locatario non avrebbe spese per la manutenzione della
casa e per i contributi __________, ma omette di considerare che anche un
locatario sopporta indirettamente tali costi, già considerati nella fissazione
del canone (cfr. art. 269a CO). Non vi è quindi serio motivo per ridurre
l'onere di alloggio considerato dal Pretore nel fabbisogno del marito. Per quel
che concerne poi l'asserita differenza tra la “dimora con l'amante” e la
“dimora senza l'amante” (appello, pag. 6), l'appellante scade in frustra
polemica. A prescindere dal fatto che la convivente del marito non ha alcun
obbligo di mantenimento nei confronti di costui, il principio della parità di
trattamento tra i coniugi è rispettato, come si è detto, trattando ognuno di
loro come individuo singolo e riconoscendo a ognuno un onere di alloggio
adeguato per le necessità di una persona sola.
-
La
ricorrente contesta l'importo di fr. 27.– mensili inserito nel fabbisogno del
marito come franchigia della cassa malati, sia perché fatto valere solo con
l'allegato conclusivo sia perché già compreso nelle spese mediche non coperte
dalla cassa medesima. Essa soggiunge inoltre che l'indennità di fr. 50.– per le
spese di trasferta a __________, anch'essa pretesa con le conclusioni, non
appare verosimile già per il fatto che la malattia di cui soffre il marito può
essere curata nel . La censura è fondata. Certo, i costi in questione
figurano nel verbale di pignoramento redatto il 12 luglio 2000 dall'Ufficio
esecuzione di __________ (nell'inc. ..), ma
quanto stabilisce l'autorità esecutiva non vincola il giudice civile, né il
diritto federale impone l'applicazione del principio inquisitorio in materia di
contributi fra coniugi (Leuenberger,
op. cit., n. 5 ad art. 135 e n. 57 ad art. 137 CC). L'onere di allegare e dimostrare
i fatto determinanti incombe a chi li invoca (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419c e n. 1 ad
art. 419b CPC). Spettava pertanto al marito dimostrare in concreto tali
costi. Nulla risulta al riguardo dal ponderoso incarto, salvo il citato
verbale. L'appello su questo punto è pertanto provvisto di buon diritto, nel
senso che il fabbisogno minimo del marito deve dunque essere fissato in fr.
3'385.– mensili.
-
L'appellante
afferma che nel suo fabbisogno minimo vanno inseriti pure i costi per
l'arretrato fiscale e quelli del debito con il proprio legale, sottolineando
che tali poste non sono state contestate dalla controparte. La critica non è
del tutto priva di fondamento. Dagli atti risulta che nell'istanza dell'8 marzo
2000 la moglie ha esposto nel proprio fabbisogno fr. 200.– per oneri fiscali
arretrati e fr. 200.– per il debito con il proprio avvocato (pag. 10 nell'inc.
..). Ora, è vero che all'udienza del 29 marzo
2000 il marito non ha contestato partitamente le poste del fabbisogno della
moglie, ma come si è detto (consid. 6), ciò non esonerava quest'ultima dal
rendere verosimile le sue pretese. Inoltre la metodica per il calcolo del contributo
alimentare, di diritto federale, va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid.
7; Rep. 1994 pag. 297). Agli atti figura unicamente la nota professionale 3
marzo 2000 del patrocinatore dell'istante (doc. 26). Tenuto conto che al marito
è stato riconosciuto un analogo debito nei confronti dell'avv. __________
__________ -, non vi sono motivi per non ammettere nella stessa
misura (fr. 100.–) la medesima pretesa della moglie. Per quanto riguarda
l'onere fiscale arretrato, contrariamente all'opinione del marito non risulta
agli atti alcun documento che renda verosimile l'esistenza di un debito verso
il fisco (doc. EE nell'inc. ..__________), motivo per cui
la pretesa non può essere accolta. Ciò posto, il fabbisogno della moglie deve
essere fissato in fr. 2'784.– mensili.
-
L'appellante assevera infine che nelle sue entrate non dev'essere
computato l'importo di fr. 650.– per la locazione dell'appartamento di sua
proprietà. La censura, oltre a non essere sufficientemente motivata, è nuova
poiché nel memoriale conclusivo del 17 luglio 2000 la moglie ammetteva tale
entrata (pag. 2 e 3). Essa riesce pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC combinato con il cpv. 5 e 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il reddito dell'interessata
va dunque confermato in fr. 3'742.– mensili.
-
Nelle
condizioni descritte il quadro complessivo delle entrate e delle uscite
familiari si presenta come segue:
reddito
del marito fr. 4'962.–
reddito
della moglie fr. 3'742.–
fr.
8'704.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3'385.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2'784.–
fr.
6'169.– mensili
eccedenza fr.
2'535.– mensili
metà
eccedenza fr. 1'267.50
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3'263.– + fr. 1'267.50 = fr.
4'530.50 mensili
e deve
versare alla moglie
fr.
4'962.– ./. fr. 4'530.50 = fr.
431.50 mensili.
Ne discende che il contributo fissato dal primo giudice risulta finanche
favorevole all'appellante, ragione per cui, in mancanza di contestazione da
parte del marito, il decreto impugnato va confermato.
- Gli
oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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