AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.81
Data decisione, Autorità:
23.10.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00081
Lugano
23 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___
(opposizione a precetto esecutivo civile) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, dipendente da opposizione sollevata il 24 luglio 2000 da
__________ __________,
a un precetto esecutivo civile notificatogli da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ -__________
__________, __________);
giudicando ora sul diniego dell'assistenza giudiziaria al convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 agosto 2000 presentato da __________ __________ contro il
decreto emesso il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, proprietario della particella n.
__________RFD di __________, e __________ __________, usufruttuario della
contigua particella n. __________, sono da tempo in lite per questioni di
vicinato. Con sentenza del 23 maggio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, ha ingiunto a __________ __________ di spostare 23 conifere alle
distanze legali dal confine con la particella n. __________. __________ __________
ha intimato il 20 luglio 2000 a __________ __________ un precetto esecutivo
nelle forme cantonali per ottenere lo spostamento delle piante, con la
comminatoria dell'esecuzione effettiva. __________ __________ ha sollevato opposizione
il 24 luglio 2000 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.
B. Il
26 luglio 2000 __________ __________ ha instato per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ si è opposto all'istanza.
Con decreto del 3 agosto 2000 il Pretore ha respinto la domanda. La discussione
sull'opposizione al precetto esecutivo civile si è tenuta l'11 agosto 2000 ed è
stata sospesa dal Pretore in attesa dell'esito di un procedimento penale promosso
da __________ __________ nei confronti del precettato.
C. Contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria __________ __________ è insorto con un
appello del 14 agosto 2000 nel quale chiede che la sua domanda di assistenza giudiziaria
sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza.
__________ __________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L'assistenza
giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza
motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini
(art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura è governata dal principio inquisitorio, di
modo che il giudice collabora alla raccolta delle prove. Egli non può quindi
respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra
insufficiente (Rep. 1994 pag. 306; RDAT 1998-II pag. 19). Presupposti
cumulativi per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da
un lato – la condizione di indigenza (art. 155 CPC) e – dall'altro – la
probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 157 CPC).
-
Il
requisito dell'indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di
provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e
legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. Tale
condizione non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, bensì tenendo in considerazione tutte le circostanze del
caso, quali la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi
giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, così come i suoi
impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Il giudizio sull'esistenza
di una grave ristrettezza deve fondarsi sulla situazione reale e concreta della
parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120
Ia 179), oppure al momento della decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art.
152 OG; DTF 122 I 5, 108 V 265 segg.). Per quel che concerne il secondo
requisito, una causa non denota probabilità di esito favorevole quando le
possibilità di vittoria sono notevolmente inferiori a quelle di soccombenza, al
punto da non poter essere giudicate serie (DTF 121 II 209 consid. 2a e rinvii).
-
In
concreto il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non ravvisando
il requisito dell'indigenza, dato il reddito complessivo mensile del
richiedente di fr. 1'462.–, sufficiente a far fronte alle spese di causa, se
del caso con versamenti rateali. L'appellante obietta di non potere coprire con
il suo reddito le spese legali e i costi giudiziari, tra i quali annovera gli
esborsi da anticipare per lo spostamento della siepe litigiosa, stante l'inadempienza
della controparte. L'argomentazione è in parte provvista di buon diritto.
L'istante ha offerto come prove della sua indigenza il certificato municipale
rilasciato il 16 marzo 1999 dal Municipio di __________, prodotto in una causa
parallela, con i relativi allegati. Dall'esame di questi documenti emerge con
chiarezza che l'istante ha un reddito complessivo di fr. 1'462.– mensili,
composto di una rendita AVS e di una prestazione complementare, e che il suo stato
di indigenza è già stato riconosciuto nell'ambito di un procedimento penale promosso
contro il vicino (decisione emanata il 16 marzo 1999 dal GIAR). Già solo tenendo
conto della tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(Rep. 1993 pag. 265) non vi sono motivi per negare all'istante il requisito
dell'indigenza. Egli ha, infatti, un fabbisogno minimo di almeno fr. 1'475.–
(importo base mensile fr. 1'025.–, costi di manutenzione dell'alloggio stimati
in fr. 250.–, spese di riscaldamento stimate in fr. 200.–), palesemente
insufficiente per provvedere alle spese giudiziarie e di patrocinio. La
situazione di indigenza dell'appellante non può quindi essere negata, sicché
l'appello a questo proposito è fondato.
-
Il
primo giudice non si è espresso sul requisito – cumulativo – della probabilità
di esito favorevole. La posizione processuale dell'appellante non appare
d'acchito infondata, visto che egli procede per ottenere l'esecuzione di una
sentenza a lui favorevole. L'appellante deve quindi essere ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Tale beneficio si estende alla dispensa dal
pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie, all'ammissione al gratuito
patrocinio, salvo il diritto alle ripetibili verso la controparte, e
all'anticipazione da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammesso
l'assistito (art. 159 cpv. 1 CPC). Non rientrano in questa categoria, contrariamente
a quanto ritiene l'appellante, i costi da anticipare per far spostare le piante
litigiose (appello, pag. 2). Spese di questo tipo non riguardano la procedura
giudiziaria (Vogel, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 6ª edizione, § 50 n. 17, pag. 296). L'appellante potrà, se
del caso, chiedere al vicino inadempiente il risarcimento dei danni con azione
separata (art. 502 CPC). Spetterà in ogni modo al Pretore valutare, al momento
di tassare la nota d'onorario del patrocinatore, l'entità delle prestazioni
strettamente indispensabili alla difesa dell'istante, tenuto conto della
relativa semplicità della procedura giudiziaria e del fatto che l'istante ha
proceduto personalmente all'intimazione del precetto esecutivo nelle forme cantonali.
-
Gli
oneri processuali seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Il precettato, tuttavia, che ha rinunciato a presentare osservazioni
all'appello, non può essere considerato soccombente (Rep. 1997 pag. 135).
Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può
essere tenuto al versamento di ripetibili (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C.
c. M., consid. 5 con richiamo a Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad
art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). Non rimane perciò che prescindere da ogni
prelievo, senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è ammesso al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv.
__________ -__________ __________.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv.
__________ -__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster