AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.75
Data decisione, Autorità:
21.08.2002, ICCA
Incarto n.
11.2000.00075
Lugano
10 dicembre 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 21 aprile 1997 da
__________ __________, nata __________, __________
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 21
luglio 2000 con cui il
Pretore ha modificato l'assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 luglio 2000 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il
21
luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1958) e __________ __________ (1971) si sono sposati a __________
il __________ 1992, dopo avere stipulato il 30 dicembre 1991 una convenzione
notarile in cui dichiaravano di adottare la separazione dei beni. Dal matrimonio
è nata la figlia __________, il __________ 1992. Il marito, __________
__________, è titolare dal 1989 di uno studio in viale __________ __________a
. La moglie ha aperto nel 1995 il negozio di __________ “ ”
in viale __________ __________Il 4 dicembre 1995 essa ha chiesto al Pretore del
Distretto di Bellinzona un tentativo di conciliazione, che ha avuto buon esito,
i coniugi essendosi riappacificati.
B. Il 16 settembre 1996 __________ __________ ha instato per un secondo
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso questa volta il
24
settembre 1996, e il 15 gennaio 1997 ha postulato in via provvisionale l'affidamento
della figlia (riservato il diritto di visita del padre), un contributo
alimentare per __________ di fr. 1000.– mensili dal 1° settembre 1996, una
provvigione ad litem di fr. 3000.–, oltre al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Alla discussione del 30 gennaio 1997 __________ __________ si è
opposto all'istanza, chiedendo a sua volta l'affidamento della figlia (riservato
il diritto di visita della madre), un contributo per __________ di fr. 600.–
mensili dal 1° febbraio 1997 (da ridurre a fr. 300.– durante le vacanze estive,
nel caso in cui la figlia fosse rimasta dalla madre almeno tre settimane, anche
non consecutive) e la suddivisione a metà delle eventuali spese straordinarie
a lei relative. In subordine, nel caso in cui la figlia fosse stata affidata alla
moglie, egli ha offerto un contributo di fr. 600.– mensili, da ridurre a fr.
300.– qualora la figlia fosse rimasta presso di lui almeno tre settimane, anche
non consecutive. __________ __________ si è opposta a tali domande. Ultimata
l'istruttoria, alla discussione finale dell'8 aprile 1997 essa ha ribadito le
sue richieste, mentre il marito ha rinunciato all'affidamento della figlia,
riaffermando la sua offerta di fr. 600.– mensili (da ridurre a fr. 300.– nelle
circostanze descritte).
C. Con
decreto cautelare dell'11 aprile 1997 il Pretore ha affidato __________ alla
madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre,
ha obbligato
quest'ultimo a versare un contributo per la figlia di fr. 800.– mensili dal 1°
febbraio 1997 (da ridurre a fr. 500.– durante le vacanze estive, nel caso in
cui la figlia fosse rimasta da lui almeno tre settimane, anche non
consecutive), ha suddiviso a metà le eventuali spese straordinarie per la
bambina, previo accordo sul preventivo, e ha assegnato alla moglie una
provvigione ad litem di fr. 1500.–. Le spese, con una tassa di giustizia
di
fr.
200.–, sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per
il resto a carico del
convenuto, tenuto a rifondere alla moglie
fr. 800.–
per ripetibili, già comprese nella provvigione di causa. Adita da entrambi i
coniugi, questa Camera ha accolto parzialmente un appello di __________
__________, nel senso che con sentenza del 24 luglio 1998 ha respinto la
domanda di provvigione ad litem, ma ha accolto parzialmente anche un
appello adesivo di __________ , nel senso che ha anticipato la
decorrenza del contributo per la figlia al 16 settembre 1996. Gli oneri
processuali dell'appello principale e di quello adesivo, di fr. 300.– e fr.
200.– complessivi, sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili (inc. ..).
D. Nel
frattempo, il 21 aprile 1997, __________ __________ ha introdotto davanti al
medesimo Pretore azione di separazione per tempo indeterminato, sollecitando
l'affidamento di __________ (riservato al padre il diritto di visita e quello
di essere consultato per le decisioni importanti), un contributo mensile
indicizzato per la figlia di fr. 900.– fino ai sei anni di età, di fr. 1100.–
fino ai dodici anni, di
fr.
1350.– fino ai sedici anni e di fr. 1500.– fino al termine della formazione,
oltre una partecipazione alle spese straordinarie, previo accordo sul
preventivo. L'attrice ha dato atto che la liquidazione del regime matrimoniale
era già avvenuta, ma si riservava di “far valere il suo credito” verso la cassa
pensioni del marito. Il 26 aprile 1999 __________ __________ ha postulato il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. La causa è stata sospesa il 13 ottobre
1999, salvo riattivazione a istanza di parte.
E. Il
26 ottobre 1999 __________ __________ si è rivolto al Pretore facendo valere un
grave peggioramento delle sue condizioni finanziarie e chiedendo la
soppressione del contributo provvisionale per la figlia dal 1° marzo 1999 o
quanto meno, subordinatamente, la riduzione del contributo a fr. 300.– mensili.
Alla discussione del
2 dicembre
1999 __________ __________ si è opposta all'istanza. Esperita l'istruttoria, al
dibattimento finale dell'11 maggio 2000 l'istante, assente giustificato, ha
ribadito la propria domanda in un memoriale conclusivo, mentre la convenuta ha
riaffermato la propria opposizione. Statuendo il 21 luglio 2000, il Pretore ha
accolto l'istanza e ha soppresso il contributo di mantenimento per __________
dal 1° novembre 1999. Non sono state riscosse spese né sono state assegnate
ripetibili.
F. Contro
il decreto appena citato è insorta __________ __________ con un appello del 31
luglio 2000 nel quale ha chiesto che – previa ammissione all'assistenza giudiziaria
– la domanda intesa alla soppressione del contributo per la figlia sia respinta
e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni
dell'8 agosto 2000 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello.
Con ordinanza del 21 maggio 2001 il giudice delegato di questa Camera,
accertata l'incompletezza dell'istruttoria, ha invitato le parti, in virtù del principio
inquisitorio che disciplina il diritto di filiazione, a documentare – tra
l'altro – i loro redditi negli anni 1999/2000 e la rispettiva tassazione del
biennio 1997/98. Gli atti prodotti sono stati vicendevolmente intimati con
ordinanza del
17 agosto
2001. Su ulteriori documenti che l'appellante ha trasmesso a questa Camera di
propria iniziativa __________ __________ ha avuto modo di esprimersi al
dibattimento finale del 6 novembre 2001. In tale occasione è risultato che nel
frattempo, con sentenza passata in giudicato il 20 settembre 2001, il Pretore
ha sciolto il matrimonio per divorzio, omologando una convenzione in cui
__________ __________ si impegna a versare per la figlia un contributo di
mantenimento di fr. 700.– mensili, più l'assegno familiare direttamente
riscosso dalla madre affidataria.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
137 cpv. 2 prima frase CC, applicabile in concreto giusta l'art. 7b cpv.
1 tit. fin. CC, stabilisce che, pendente causa di divorzio o di separazione, il
giudice decreta “le necessarie misure provvisionali”. Il criterio per la
definizione dei contributi di mantenimento si fonda in tal caso, come
nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza –
di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare
n. 36 ad art.
137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Per il resto, le
misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in
maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al
momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte (Leuenberger, op. cit., n.
16 ad art. 137 CC). Nella fattispecie la questione è di sapere, appunto, se il
contributo provvisionale per __________ di fr. 800.– mensili (senza riferimento
ad assegni familiari) decretato dal Pretore
l'11 aprile
1997 vada soppresso o ridotto dal 1° novembre 1999. E ciò fino al passaggio in
giudicato della sentenza di divorzio, emanata nel frattempo, in esito alla
quale l'appellante si è impegnato a versare per la figlia un contributo di fr.
700.– mensili, assegno familiare non compreso (act. XI, pag. 2).
-
I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o
da un terzo incaricato, “a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si
oppongano” (art. 144 cpv. 2 CC). L'audizione ha luogo già in sede
provvisionale, ove appena il giudice debba “prendere disposizioni riguardo ai
figli” (DTF 126 III 498 consid. 4b). In materia di contributi alimentari,
nondimeno, la misura si impone soltanto se eventuali inclinazioni e interessi
scolastici o professionali dei figli siano suscettibili di influire apprezzabilmente
sull'ammontare della somma (Rumo-Jungo,
Die Anhörung des Kindes, in:
AJP 12/1999 pag. 1581). Giovi rilevare, per di più, che sull'entità del
contributo alimentare i figli non possono formulare conclusioni né interporre
rimedi giuridici, quand'anche assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in
fondo). Nel caso in esame __________ aveva appena compiuto gli otto anni
allorché il Pretore ha statuito ed è ancora lontana da scelte scolastiche o
professionali. Non risulta per altro che particolari inclinazioni o interessi
della bambina – come ad esempio attività artistiche o sportive particolarmente
onerose – possano incidere sul fabbisogno di lei. Non è quindi il caso di
sottoporre __________ ad audizione davanti al Tribunale di appello.
-
Il Pretore ha ricordato che nel decreto cautelare dell'11 aprile
1997 il contributo provvisionale per __________ (fr. 800.– mensili, senza
riferimento ad assegni familiari) era stato fissato in base a un guadagno del
padre accertato in fr. 4136.– mensili netti per rapporto a un fabbisogno
minimo di fr. 3114.–. Dopo di allora – ha continuato il primo giudice –
l'interessato ha visto peggiorare notevolmente la sua situazione economica, al
punto da doversi rivolgere all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
che gli ha accordato un sussidio di fr. 2565.– mensili a titolo di pubblica
assistenza. La retribuzione da lui percepita come docente presso il Centro
Studi Universitari Internazionali di __________
(fr.
6761.80) è stata destinata a coprire le spese fisse dello studio __________,
per evitarne la chiusura. Ciò posto, il primo giudice ha stabilito in fr.
2549.– mensili il fabbisogno minimo del debitore al momento del giudizio
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, locazione fr. 595.–,
premio della cassa malati fr. 205.–, assicurazioni fr. 484.–, imposte fr.
340.–), a fronte del solo reddito consistente nel sussidio erogato dalla
pubblica assistenza. Donde la soppressione del contributo per la figlia dal
1°
novembre 1999, ovvero dal mese successivo all'introduzione dell'istanza, non potendosi
pronunciare una modifica con valore retroattivo.
-
L'appellante sostiene anzitutto che il fabbisogno minimo del marito
non eccede fr. 2443.20 mensili, giacché il premio della cassa malati è in
realtà di fr. 99.20. Per quanto riguarda le entrate, essa fa notare che la
tassazione 1999/2000 del coniuge attesta un reddito aziendale di fr. 45 000.–
annui e, dedotti i contributi alimentari, un imponibile annuo di fr. 32 507.–,
più che sufficienti per consentire il pagamento di fr. 800.– mensili. Secondo
l'appellante poi il sussidio assistenziale di fr. 2565.– mensili percepito
dall'istante si configura come un debito aziendale, il cui rimborso non può
prevalere sull'onere di mantenimento. Per di più, il marito non può evitare di
vedersi imputare un reddito ipotetico, poiché rimanendo senza lavoro avrebbe
senz'altro potuto trovare – con le sue qualifiche professionali – un'altra
occupazione. Infine l'appellante fa valere che la documentazione contabile prodotta
dall'istante è “un miscuglio tra situazione personale e situazione
professionale”, che nel 2000 le condizioni economiche di lui sono
considerevolmente migliorate e che egli è tuttora proprietario di immobili “parzialmente
posti a reddito”, beni che devono poter essere realizzati per il mantenimento
della figlia.
-
L'interessato
obietta che l'appellante non ha mai prodotto alcun conteggio sull'andamento del
suo negozio di __________ e afferma che il proprio fabbisogno minimo ascende ad
almeno fr. 2743.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
925.–, locazione fr. 595.–, premio della cassa malati fr. 99.50, assicurazioni
fr. 484.–, spese di automobile fr. 300.–, imposte fr. 340.–). Soggiunge che il
suo studio __________ ha registrato alla fine dell'esercizio 1998 una perdita
di ben fr. 61 089.10, che nel 1999 il disavanzo era ancora di fr. 26
410.60, che egli ha accumulato debiti su debiti, che le sue proprietà sono già
pesantemente ipotecate e che per provvedere a sé stesso egli deve far capo alla
pubblica assistenza. La sua contabilità poi sarebbe sufficientemente chiara,
mentre di nessuna pertinenza sarebbe la tassazione 1999/2000, i cui dati di
riferimento risalgono – per via del sistema di imposizione prenumerando – al
1997 e al 1998. L'istante epiloga rammentando che la sua difficile situazione è
dovuta alla crisi economica e contesta che possa essergli imputato un reddito
ipotetico, la decisione di non chiudere lo studio essendosi dimostrata anzi
lungimirante.
-
Il
reddito di un lavoratore indipendente va stabilito in base ai dati desumibili
dal bilancio e dal conto perdite e profitti della sua azienda oppure, in
mancanza ciò, sulla scorta dei dati fiscalmente accertati (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 42 ad
art. 125 CC). Decisivo inoltre non è necessariamente il reddito conseguito al momento
del giudizio, ma quello medio, calcolato sull'arco di più anni, soprattutto ove
gli introiti denotino sbalzi rilevanti (DTF inedita del 17 ottobre 2000 in re
M., consid. 3c; Hegnauer in: Berner
Kommentar, edizione 1997, n. 52 in fine ad art. 285 CC; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 34 ad art. 285 CC). Nella sua sentenza del 24 luglio 1998
questa Camera aveva determinato il reddito medio dell'istante, fra il 1993 e il
1997, in fr. 4136.– mensili. La valutazione era invero prudenziale, poiché
dalla tassazione 1995/96 (allegata alla richiesta di assistenza giudiziaria dell'appellante)
risultava bensì un reddito aziendale nel 1993/94 di
fr.
48 000.– annui (pari a fr. 4000.– mensili), ma dalla tassazione 1997/98
(acquisita agli atti in appello il 25 maggio 2001) emerge finanche un reddito
aziendale negli anni 1995/96 di fr. 60 700.– annui (pari a fr. 5058.–
mensili). Quanto alla tassazione 1999/ 2000, essa attesta un reddito aziendale
negli anni 1997/98 di
fr.
45 000.– annui e un reddito netto della sostanza di fr. 5423.– annui
(reddito lordo fr. 6778.–, meno deduzioni per fr. 1355.–), onde una media di
fr. 4201.– mensili, ancora superiore a quanto aveva valutato questa Camera nel
1998.
Per
quanto riguarda i successivi redditi dell'istante, agli atti non figura ancora
la dichiarazione d'imposta 2001/02 (doc. “ad c” prodotto in appello il 25
maggio 2001). Stando alla contabilità acquisita, nondimeno, nel 1999 lo studio
di architettura ha chiuso l'esercizio con una perdita di ulteriori fr. 26
410.60 (doc. “ad d”
n. 1
prodotto in appello e doc. 15, 5° foglio). Non si deve trascurare per vero che
in tale somma sono comprese anche spese personali dell'istante (verbale del 13
gennaio 2000, pag. 11,
risposta
n. 12 all'interrogatorio formale; doc. 18 e 19 nell'inc.
..__________), a quanto risulta di circa fr. 31 000.–
(doc. “ad d”
n. 1
prodotto in appello; doc. 15, 3° foglio, “costi 1999”: posizioni n. 4 “abbigliamento”,
n. 5 “affitto abitazione”, n. 8 “alimenti Lucrezia”, n. 10 “assicurazioni” [da
cui dedurre la cassa malati],
n. 12
“automezzi” [da cui dedurre un 20% per uso personale],
n. 13
“diversi”, n. 15 “elettricità abitazione”, n. 19 “onorari”, n. 20 “personali”,
n. 27 “tasse”, n. 28 “telefono abitazione”, n. 33 “viaggi”). Di per sé il
risultato dell'esercizio 1999 darebbe quindi un attivo di circa fr. 5410.–
annui, pari a fr. 450.– mensili. L'esercizio 2000 ha già chiuso in attivo,
secondo la contabilità acquisita, per fr. 691.90. Anche in tal caso però
l'istante ha inserito fra i passivi dello studio sue spese personali per circa
fr. 34 500.–, sicché il reddito aziendale risulterebbe di fr.
35 000.–, pari a fr. 2916.– mensili (doc. “ad d” n. 2 prodotto in appello,
3° e 5° foglio). Rimane il fatto che, pur con le rettifiche testé apportate,
nel biennio 1999/2000 il reddito medio dell'interessato si è aggirato attorno
ai fr. 1680.– mensili, importo di gran lunga inferiore a quello degli anni
precedenti.
Dal marzo
al dicembre del 1999 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha
accordato all'istante, come detto, una prestazione di fr. 2565.– mensili a
titolo di pubblica assistenza (doc. 1, 2 e 3). Di tale entrata non si è tenuto
conto poc'anzi, non perché l'introito raffiguri – come confusamente asserisce
l'appellante –un “debito aziendale”, ma perché ai fini dei contributi
alimentari le prestazioni della pubblica assistenza non costituiscono un reddito
(Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 18 ad art. 125 CC con rimandi). O il debitore infatti può
conseguire un guadagno (e allora gli si imputa, per principio, tale entrata,
eventualmente corretta al rialzo alla stregua di reddito potenziale) o non è in
grado di guadagnare alcunché (e allora non può considerarsi come guadagno la
prestazione della pubblica assistenza, che per altro va rimborsata). Su questo
punto anche l'opinione del Pretore, che qualifica implicitamente alla stregua
di reddito la prestazione di pubblica assistenza percepita dall'istante
(decreto impugnato, consid. 5), non può essere condivisa.
- Premesso
che il guadagno dell'istante è nettamente calato (da oltre fr. 4100.– mensili a
meno di fr. 1700.– mensili) per rapporto all'11 aprile 1997, allorché il
Pretore aveva fissato il contributo provvisionale di fr. 800.– mensili per
__________, occorre ancora esaminare se – come assevera l'appellante –
all'istante vada imputato un reddito ipotetico. Per consolidata giurisprudenza
invero il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito
da un obbligato alimentare ove quest'ultimo abbia la concreta e ragionevole
possibilità di maggior guadagno (DTF 119 II 314 consid. 4a e rinvii; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 ad
art. 125 CC), tanto meno se si pensa che la libera scelta di una professione
trova i suoi limiti nell'obbligo di provvedere al debito mantenimento della
famiglia (DTF 114 IV 124). Il Pretore non si è nemmeno posto la questione di un
eventuale reddito ipotetico. Ora, in concreto le difficoltà economiche
dell'istante si trascinano da anni. Egli stesso ha dichiarato che nel 1998 lo
studio d'architettura ha prodotto un utile di appena fr. 10 836.55 (doc.
4: dichiarazione d'imposta 1999/2000; doc. 10: contabilità 1998). Nel 1999 poi
il ricavo è stato pressoché nullo e nel 2000 è risultato a dir poco insufficiente
per rapporto alla notoria ripresa del settore edilizio in quel biennio. È vero
che recentemente la situazione dell'istante sembra essere migliorata, non
potendosi comprendere altrimenti come egli possa onorare il contributo alimentare
per la figlia di fr. 700.– mensili (assegno familiare escluso) assunto nella
convenzione sugli effetti del divorzio (sopra, consid. F in fine). Ma ciò non
significa che per anni egli potesse indugiare in un'attività stentata o
finanche deficitaria, lasciando la figlia al proprio destino, solo per
conservare lo studio in proprio.
In
effetti, si fosse dato la pena di impiegarsi come dipendente, in qualità di
architetto STS con pluriennale esperienza, l'istante avrebbe senz'altro
potuto far fronte al mantenimento della figlia. Secondo la Società svizzera
degli ingegneri e degli architetti (SIA) lo stipendio annuo indicativo per un
diplomato STS o ETS al primo impiego (da 25 a 29 anni), senza funzioni
direttive, è compreso statisticamente tra fr. 62 000.– e fr. 76 000.–
annui (ossia tra fr. 5166.– e fr. 6333.– mensili, tredicesima compresa). Quello
di un diplomato STS o ETS fra i 40 e i 44 anni con mansioni dirigenziali in
un'azienda di media importanza varia da
fr.
103 000.– a fr. 138 000.– annui (da fr. 8583.– a fr. 11 500.–
mensili, tredicesima compresa). Non è sicuramente fuori luogo presumere che,
avesse rinunciato alla sua attività indipendente, il 26 ottobre 1999 (data in
cui ha chiesto la soppressione del contributo) l'istante sarebbe stato in grado
di guadagnare almeno fr. 5000.– mensili lordi. Ma tant'è. Si volesse anche
prescindere da quest'ultima cifra e comprendere il suo desiderio di conservare
lo studio d'architettura, sarebbe bastato – come si vedrà oltre – ch'egli
riuscisse a guadagnare fr. 3650.– mensili netti, pari alla media arrotondata
dei redditi da egli medesimo conseguiti negli ultimi tre bienni fiscali (fr.
5058.– per il 1995/96, fr. 4201 per il 1997/98 e fr. 1683.– per il 1999/2000:
sopra, consid. 6). E tale cifra era, come si è appena visto, alla sua portata.
- Per quanto concerne il fabbisogno minimo dell'istante, il Pretore
l'ha calcolato in fr. 2549.– mensili (sopra, consid. 3), mentre l'appellante
sostiene che la somma non eccede fr. 2443.20 (sopra, consid. 4). La questione
va approfondita.
a) In
merito al minimo vitale del diritto esecutivo il Pretore si è attenuto alla
vecchia prassi di questa Camera, che fissava in fr. 925.– mensili quello di un
coniuge convivente. Secondo l'attuale giurisprudenza invece, ispirata
all'indirizzo più recente della dottrina, ogni coniuge si vede riconoscere il
fabbisogno minimo ch'egli avrebbe se vivesse da solo, giacché da un'eventuale
convivenza egli non è tenuto a trarre vantaggi né svantaggi (I CCA, sentenze
del 16 dicembre 1999 in re L., consid. 8a e del 29 dicembre 1999 in re N., consid.
6; analogamente, per l'alloggio: FamPra.ch 2000 pag. 135). In concreto, vivesse
per conto proprio, l'istante avrebbe diritto di vedersi riconoscere
l'indennità di fr. 1025.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
per persone sole in vigore al momento in cui è stato emesso il giudizio
impugnato: Rep. 1993 pag. 265). La metodica per il calcolo del contributo alimentare
essendo questione di diritto, nel fabbisogno minimo dell'istante va inserita
tale cifra.
b) Analogo
principio vale per il canone di locazione, da commisurare alla spesa cui
l'istante dovrebbe far fronte ove vivesse da solo. L'intera pigione di fr.
1070.– mensili, oltre a fr. 140.– di acconto per le spese accessorie (doc. 3
allegato all'istanza di assistenza giudiziaria dell'appellante), appare
eccessiva per una persona singola, che non abbisogna di un appartamento di
quattro locali. Men che meno se si considera che l'appellante spende per sé
sola fr. 750.– mensili (fr. 1085.– incluse le spese accessorie, meno fr. 335.–
che rientrano nel fabbisogno della figlia: sotto, consid. 11). Dovendosi garantire
un trattamento paritario fra coniugi in costanza di matrimonio, se non altro in
virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione (DTF 122 III 404), anche all'istante va riconosciuto un onere
locativo di fr. 750.– mensili (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4).
c) Il
premio della cassa malati ammonta a fr. 99.20 e non a
fr.
205.– mensili, come del resto riconosce l'istante. Questi beneficia del sussidio
cantonale, che copre interamente il premio per l'assicurazione obbligatoria di
fr. 141.– mensili (doc. 5), e versa solo fr. 99.20 mensili di assicurazione complementare
per la degenza in camera privata. Se non che, all'istante va imputato – come si
è spiegato (consid. 7) – un reddito ipotetico di almeno fr. 3650.– mensili
netti. Con tale reddito egli non avrebbe più diritto a sussidi. Gli va pertanto
riconosciuto il premio pieno, di fr. 240.20 mensili, inclusa l'assicurazione
complementare che con tale reddito egli potrebbe permettersi.
d)
Il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo dell'istante un'indennità di fr.
484.– mensili per “assicurazioni”. Dagli atti si evince unicamente, però, che
l'istante versa un premio di
fr.
5436.– annui per un'assicurazione vita di previdenza vincolata (“terzo
pilastro”: doc. 7 allegato all'istanza di assistenza giudiziaria
dell'appellante), oltre a fr. 330.20 annui per l'assicurazione contro la
responsabilità civile e l'economia domestica. L'onere assicurativo ammonta
pertanto, secondo la documentazione prodotta, a fr. 480.50 mensili e va riconosciuto
in tale misura.
e) Il
reddito potenziale di fr. 3650.– mensili dovendosi già reputare al netto degli
oneri sociali e delle spese aziendali (art. 26 LT), non possono essere inseriti
nel fabbisogno minimo dell'istante i contributi AVS/AI/IPG da egli esposti, né
quelli per l'assicurazione infortuni, per l'assicurazione professionale contro
la responsabilità civile o per l'assicurazione professionale delle cose (doc.
4, 6, 10 e 11 allegati all'istanza di assistenza giudiziaria dell'appellante).
Parimenti non si giustifica di includere nel fabbisogno minimo la spesa di fr.
300.– che l'istante espone per l'autovettura, il cui uso professionale rientra
nelle spese dell'azienda. Quanto a eventuali spese per il trasferimento dal
domicilio (in via __________) alla sede dello studio (in viale __________), non
consta che l'istante ne affronti.
f) Per
quel che è infine dell'onere fiscale, l'importo di fr. 340.– mensili accertato
dal Pretore (non controverso) risulta conforme ai dati della tassazione
1999/2000 e va confermato. Ne discende, in ultima analisi, che il fabbisogno
minimo dell'istante assomma a fr. 2835.70 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1025.–, costi di alloggio fr. 750.–, premio della cassa
malati fr. 240.20, assicurazioni fr. 480.50, imposte fr. 340.–).
- Il Pretore non si è interrogato sul reddito dell'appellante. Nella
sua sentenza del 24 luglio 1998 questa Camera l'aveva fissato, per gli anni
1995 e 1996, in fr. 2250.– mensili sulla base della dichiarazione d'imposta
1997/98. Dalla tassazione 1999/2000 allegata all'istanza di assistenza
giudiziaria risulta ora un reddito aziendale di fr. 38 000.– annui, da cui
dedurre fr. 7842.– per contributi di legge, mentre il “reddito d'altra fonte”
di fr. 7216.– annui corrisponde semplicemente all'ammontare degli alimenti
versati dal coniuge. Ne segue, per gli anni 1997 e 1998, un introito medio di
fr. 2513.– mensili. Nella dichiarazione d'imposta 2001/02 l'appellante ha
esposto un reddito di fr. 30 000.– annui, oltre agli alimenti in favore della
figlia, e deduzioni (contributi di legge) per complessivi fr. 4078.– (documento
prodotto in appello il 22 giugno 2001, posizioni 1a, 17a, 17b, 17c), onde
un'entrata mensile media, negli anni 1999 e 2000, di fr. 2160.– netti. Nel
gennaio del 2001 essa ha poi costituito una società a garanzia limitata (la
__________ __________), che ha ripreso la sua ditta individuale, facendosi
assumere con uno stipendio lordo di fr. 2500.– mensili (lettera del 22 giugno
2001 all'Ufficio circondariale di
tassazione
e certificato di salario, prodotti in appello lo stesso
22 giugno
2001). La circostanza – nuova – non sarebbe ricevibile neppure in virtù del
principio inquisitorio che presiede al diritto della filiazione, essendo
intervenuta dopo l'emanazione del decreto impugnato (__________.ch 2001 pag.
128 consid. 1 e 2;
I CCA,
sentenza del 27 luglio 2000 in re S., consid. 1, notificata anche al patrocinatore
dell'istante). Sia come sia, ci si fondasse anche su un reddito mensile di fr.
2350.– netti (circa fr. 2600.– mensili lordi), il risultato non muta, come si
vedrà in appresso (consid. 12). Ai fini del giudizio ci si può dunque fondare
su tale importo.
-
Il
primo giudice non ha stabilito nemmeno il fabbisogno minimo dell'appellante, né
quest'ultima ha speso una parola in proposito. I dati indispensabili si possono
desumere, ad ogni modo, dalla documentazione allegata alla richiesta di
assistenza giudiziaria. Al minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr.
1025.– mensili per persona sola) va aggiunto perciò il costo dell'alloggio (fr.
750.–, come detto: sopra, consid. 8b), il premio della cassa malati (fr.
223.65, di cui fr. 118.70 per l'assicurazione complementare) e l'onere
d'imposta (fr. 150.–: tassazione 1999/2000). In totale il fabbisogno minimo
dell'appellante assomma così a fr. 2148.65 mensili.
-
Il
fabbisogno in denaro della figlia (non considerato dal Pretore né dalle parti)
va stabilito – per prassi invalsa – seguendo le raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo, adattandole alla singola fattispecie, segnatamente alla situazione
logistica ed economica dei genitori (I CCA, sentenza del 24 luglio 1998 fra le
stesse parti pubblicata in Rep. 1998 pag. 175; Rep. 1994 pag. 298 consid. 5).
Nella versione più recente, del gennaio 2000, tali raccomandazioni stimano il
fabbisogno medio in denaro di un figlio unico di 9 anni in fr. 1760.– mensili,
di cui fr. 335.– per l'alloggio e fr. 300.– per cure e educazione, che nel caso
specifico la madre non può prestare in natura poiché già lavora a tempo pieno
(Rep. 1996 pag. 117). Quanto a un eventuale adattamento del fabbisogno verso il
basso, non ne soccorrono le premesse, giacché le cifre figuranti nell'edizione
2000 delle raccomandazioni non sono più commisurate al costo della vita nella
sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento a valori medi nazionali (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10). Il
reddito familiare cui esse si rapportano, poi, si situa sotto la media
svizzera, al punto che i valori esposti sono consigliati soprattutto per
famiglie in situazioni relativamente modeste (loc. cit.). Il fabbisogno in
denaro di __________, di conseguenza, va stabilito in fr. 1760.– mensili.
-
Il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è
visto, come segue:
reddito (potenziale) del marito fr.
3650.–
reddito
della moglie fr. 2350.–
fr.
6000.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2836.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2149.–
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1760.–
fr.
6745.– mensili
ammanco fr.
745.– mensili.
Per consolidata giurisprudenza, l'obbligo del debitore alimentare
trova il proprio limite nella disponibilità di lui, una volta dedotto dal suo
reddito il fabbisogno personale. L'eventuale ammanco rimane a carico del
coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio
fabbisogno. Tale principio vale anche nel caso di contributi a figli minorenni
(DTF 123 III consid. 3b/bb, 121 I 97, 121 III 301; Wullschleger, op. cit., n. 40 ad art. 285 CC). In concreto
l'istante può dunque conservare per sé quanto corrisponde al proprio fabbisogno
minimo (fr. 2836.– mensili) e destinare il resto, ovvero la differenza di fr.
814.–, al mantenimento della figlia. Ciò significa che non si giustifica di ridurre
– né tanto meno di sopprimere, come ha fatto il Pretore – il contributo
alimentare per __________ di fr. 800.– mensili stabilito nel decreto cautelare
dell'11 aprile 1997. L'appello della moglie merita pertanto accoglimento.
- Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'istante (art.
148 cpv. 2 CPC), che rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per
ripetibili. Quest'ultima, di per sé, renderebbe senza oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria. La relativa indennità appare tuttavia di difficile – se
non impossibile – incasso, onde l'opportunità di concedere sin d'ora all'interessata
il beneficio del gratuito patrocinio, i requisiti dell'indigenza (art. 155 CPC)
e del buon fondamento dell'appello (art. 157 CPC) essendo resi verosimili.
L'esito del presente giudizio imporrebbe pure una riforma degli oneri di prima
sede (il Pretore non ha prelevato spese né assegnato ripetibili). L'appellante
però non ha interesse legittimo a postulare una modifica del dispositivo sulle
spese, che non la tocca. Né essa ha cifrato una pretesa per ripetibili, che per
la sua indole patrimoniale non può rimanere indeterminata (Rep. 1993 pag. 228 consid.
b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige anche sul piano federale: Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Essa si limita a rivendicare “congrue
ripetibili”, ma non ne ha mai indicato l'ammontare, nemmeno al dibattimento
finale. Ciò non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC. Al
riguardo l'appello sfugge pertanto a un esame di merito.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e il dispositivo n. 1 del
decreto impugnato è così riformato:
L'istanza intesa alla modifica del
contributo provvisionale è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr.
1000.– per ripetibili.
-
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________, __________, rispettivamente
dell'avv. __________ __________, __________.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________ (dispositivo n. 2).
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Bellinzona;
– Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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