AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2000.68
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00068
Lugano
22 maggio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __ (fondazioni)
del Dipartimento delle istituzioni che oppone la
Fondazione “__________
”, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
Al
Comune di __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
il ricorso (“appello”) del 4
luglio 2000 presentato dal Comune di __________ contro la decisione emanata il
9 giugno 2000 dal Dipartimento delle istituzioni;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico 22 dicembre 1978 del notaio dott. __________
__________ la Congregazione “__________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ ”,
rappresentata dalla madre generale __________ __________ , ha
costituito la Fondazione “
__________ __________ ”, con scopo di creare e gestire una casa di riposo a
__________. L'art. 6 del regolamento annesso all'atto costitutivo, che
riprendeva in sostanza il punto 4 del rogito, prevedeva quanto segue:
Il
consiglio di fondazione si compone di cinque membri, così designati:
– dalla
Super__________ora __________ “__________
__________ ” della Congregazione fondatrice,
– dalla
Superiora “__________ __________
” della __________ “__________
__________ ” di __________,
– dall'Economa
__________ “__________ __________
” della Congregazione fondatrice.
Gli altri due
membri sono nominati, per la durata in carica di un anno – la prima volta sino
al 31 dicembre 1979 – dal Consiglio Generalizio della Congregazione; sono
rieleggibili; la rielezione è da ritenere tacitamente avvenuta se non si
procede alla sostituzione entro un mese dalla scadenza del mandato annuale.
Almeno tre
dei componenti il Consiglio di fondazione devono avere il domicilio nel Cantone
__________.
La carica di
membro del Consiglio di fondazione è onorifica; resta riservato il rimborso
delle spese vive.
B. Nel
1996 la Fondazione, a causa di problemi finanziari e di organizzazione, si è rivolta
al Comune di __________ affinché riprendesse la gestione della casa di cura. Il
2 marzo 1999 il Municipio di __________ ha varato un messaggio nel quale ha proposto
di stanziare un credito di fr. 2'750'000.– per subentrare nei diritti della
Fondazione. Preso atto che nel frattempo la Fondazione aveva acceso un mutuo ipotecario
presso un istituto privato di assicurazioni per finanziare la sua attività, con
risoluzione del 26 aprile 1999 il Consiglio comunale di __________ ha accettato
che il Comune subentrasse nei diritti della Fondazione, a condizione che si
limitasse lo scopo alla gestione di una casa per anziani medicalizzata e che il
consiglio di fondazione fosse limitato a sette membri designati dal Comune. Il
13 luglio 1999 il Dipartimento delle istituzioni ha approvato il cambiamento
dello scopo della Fondazione e ha modificato l'organizzazione della stessa come
segue:
Il
Consiglio di Fondazione si compone da tre a sette membri.
Del Consiglio
di Fondazione dovranno far parte un rappresentante dell'Autorità Cantonale
mentre gli altri membri saranno nominati dal Consiglio Comunale di __________.
La durata
della carica di membri del Consiglio di Fondazione è di un anno con
rieleggibilità; la rielezione è da ritenere tacitamente avvenuta se non si procede
alla sostituzione entro un mese dalla scadenza del mandato annuale.
La carica di
membro del Consiglio di Fondazione è onorifica; resta riservato il rimborso
delle spese vive.
C. Con
atto pubblico 17 maggio 2000 del notaio __________ __________ il consiglio di
fondazione, premesso che il Comune non aveva finanziato l'acquisto della Fondazione,
ha modificato l'organizzazione della stessa con un nuovo art. 6 dal seguente
tenore:
La fondazione è diretta e amministrata da un
Consiglio di Fondazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.
Del
Consiglio di Fondazione dovranno far parte un rappresentante dell'autorità cantonale,
un rappresentante designato dal Municipio di __________, mentre gli altri membri
saranno nominati per cooptazione, ritenuto che potranno essere designate esclusivamente
persone che, per la loro formazione e/o esperienza professionale, risultano idonee
ai fini degli interessi e degli scopi della Fondazione.
La
durata della carica di membri del Consiglio di Fondazione è di tre anni con
rieleggibilità; la rielezione è da ritenere tacitamente avvenuta se non si
procede alla sostituzione entro un mese dalla scadenza del mandato annuale.
La
carica di membro del Consiglio di Fondazione è onorifica; resta riservato il
rimborso delle spese vive.
Lo
stesso giorno la Fondazione “__________
__________ __________ ” ha segnalato la modifica alla Divisione della giustizia
quale autorità di vigilanza sulle fondazioni, chiedendo – qualora lo si fosse
ritenuto necessario – il nulla osta dell'autorità competente.
D. Con
decisione del 9 giugno 2000 il Dipartimento delle istituzioni, trattando la domanda
come un'istanza di modifica dell'organizzazione a norma dell'art. 85 CC, ha
autorizzato il cambiamento dell'art. 6 del regolamento nel senso richiesto
dalla Fondazione e ha invitato la medesima a far iscrivere la nuova clausola
nel registro di commercio. La tassa di giudizio di fr. 300.– è stata posta a carico
dell'istante.
E. Contro
la decisione appena citata il Comune di __________ è insorto con un ricorso (“appello”) del 4 luglio 2000 nel quale
chiede che la risoluzione impugnata sia annullata e che l'art. 6 del
regolamento resti di conseguenza invariato. Nelle sue osservazioni dell'11
agosto 2000 la Fondazione “__________
__________ __________ ” propone di dichiarare il ricorso irricevibile o, in
subordine, di respingerlo e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Dipartimento delle istituzioni in
materia di fondazioni sono impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera
civile di appello (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3 CPC, che utilizzano
impropriamente il termine di “appello”).
Trattato come ricorso, l'appello in esame – tempestivo – è dunque ricevibile.
-
La
fondazione, nelle sue osservazioni, rileva preliminarmente che il Consiglio comunale
di __________ non ha conferito al Municipio alcuna autorizzazione a stare in lite.
Se non che, siffatta autorizzazione è necessaria unicamente per le cause
civili, non per quelle amministrative, com'è il caso in concreto (art. 13 cpv.
1 lett. l LOC; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1999,
n. 2.3.3 al titolo II, pag. 32; DTF 112 II 99 consid. 3, 102 Ia 400 consid. 1
con rinvio). Per il resto non si può negare un interesse del Comune a stare in
lite, ove appena si consideri che la sua competenza a eleggere la maggioranza
dei membri in seno al consiglio di fondazione dipende dall'esito dell'attuale
giudizio (cfr. anche Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, n. 8 ad art. 43 LPAmm). Ciò premesso,
nulla osta all'esame del ricorso nel merito.
-
L'art. 85 CC stabilisce che l'autorità cantonale competente – nel
Cantone Ticino il Dipartimento delle istituzioni (art. 14 cpv. 3 LAC) – può, su
proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della
fondazione, modificarne l'organismo quando ciò sia urgentemente richiesto per
la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. Nonostante il
tenore della norma, una modifica dell'organizzazione non presuppone necessariamente
un caso di urgenza: basta che l'emendamento sia giustificato da evidenti motivi
per il mantenimento del fine (Grüninger in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 85/86). Non è sufficiente invece
che la soluzione prospettata appaia semplicemente migliore, più utile o
opportuna di quella voluta in origine (Riemer
in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 50 ad art. 85/86 CC). Una modifica dell'organizzazione può essere
ammessa, per esempio, qualora la nomina dell'organo di gestione incomba a
un'autorità in ragione di competenze che sono poi state trasmesse a un altro
ufficio, oppure quando l'organizzazione non sia più sufficiente per far fronte
a un incremento dell'attività (Riemer, op.
cit., n. 51 ad art. 85/86 CC). Essa va negata, per contro, ove siano escluse dall'organo
direttivo determinate categorie di persone senza che ciò metta in pericolo lo
scopo o il patrimonio della fondazione, o qualora una richiesta sia volta a
conferire la gestione dell'ente all'esecutivo comunale in luogo di quello
patriziale, sebbene a quest'ultimo non sia stata mossa alcuna critica sulla
gestione del patrimonio (cfr. gli esempi citati da Riemer, op. cit., n. 54 ad art. 85/86 CC).
-
Si
è detto che, dal profilo procedurale, l'art. 85 CC sancisce il coinvolgimento
dell'autorità di vigilanza – nel Ticino la Divisione della giustizia (art. 14
cpv. 1 e 2 LAC) – la quale deve formulare una proposta di modifica
all'attenzione dell'autorità chiamata a statuire, ossia il Dipartimento delle
istituzioni (art. 14 cpv. 3 LAC). Nella fattispecie la domanda volta alla modifica
del regolamento è stata presentata dalla fondazione medesima anziché
dall'autorità di vigilanza, né risulta dal fascicolo processuale che la
Divisione della giustizia abbia formulato un qualsivoglia preavviso o sia stata
altrimenti coinvolta nel procedimento davanti all'autorità di primo grado. Ciò
posto, ci si potrebbe chiedere se la risoluzione impugnata non debba essere
annullata per vizio di forma. Comunque sia, la questione può rimanere indecisa,
il ricorso dovendo essere accolto già per i motivi esposti in appresso.
-
Il
Dipartimento delle istituzioni ha modificato la norma in questione ritenendo
che l'attuale composizione dell'organo direttivo fosse subordinata al
finanziamento, da parte del Comune, dell'acquisto di “__________ __________ __________ ” per opera della nota
congregazione religiosa. E siccome tale circostanza non si è verificata, la
fondazione avendo fatto fronte all'onere contraendo un mutuo ipotecario presso
un istituto privato di assicurazioni, non vi era la necessità di inserire nel
consiglio di fondazione rappresentanti dell'autorità comunale. L'esperienza
fatta con l'attuale amministrazione, ha soggiunto l'autorità, ha dimostrato la
necessità di prevedere un consiglio di fondazione composto di persone
competenti quali un medico, un “amministrativo”,
un tecnico e altri specialisti. Per il Dipartimento delle istituzioni la
modifica prospettata dall'istante consente in definitiva alla fondazione di
perseguire il suo scopo in modo più valido ed efficace.
-
Il
ricorrente assevera che il controllo comunale sul consiglio di fondazione era
stato deciso indipendentemente dalle modalità di finanziamento dell'acquisto di
“__________ __________ __________
”, già per il fatto che al momento in cui è stata conferita al Comune la
facoltà di eleggere i membri dell'organo direttivo, sia la fondazione sia
l'autorità di vigilanza erano al corrente della mancata partecipazione
finanziaria dell'ente pubblico. Il Consiglio comunale, sempre secondo il
ricorrente, non ha neppure votato il credito poiché la fondazione aveva già
contratto un mutuo ipotecario e la richiesta di finanziamento pubblico era divenuta
perciò priva d'oggetto. Nulla impedirebbe del resto al Comune di estinguere il
credito privato e di finanziare direttamente l'istituto “a condizioni magari più favorevoli di quelle attualmente in
essere”. Il ricorrente rileva inoltre che la richiesta di modifica è
riconducibile a diatribe di carattere politico e non alle reali necessità della
fondazione. Esso ritiene che il controllo comunale sulla fondazione è
giustificato dal coinvolgimento crescente dei Comuni svizzeri nel settore dei
servizi sociali e sostiene che l'ente pubblico offre migliori garanzie di un
privato riguardo alla continuità del servizio fornito, alla copertura di eventuali
perdite e al finanziamento di nuovi investimenti. Né risulta necessario –
conclude il ricorrente – che i requisiti di formazione o di esperienza
professionale siano esplicitamente menzionati nel regolamento di fondazione,
dato che le scelte del Comune vengono già operate in funzione delle capacità
delle persone proposte.
-
a) In
concreto la modifica tende, da un lato, a escludere il legislativo comunale dal
controllo del consiglio di fondazione e, dall'altro, a subordinare la nomina
dei suoi membri a determinati requisiti di capacità. La prima finalità è
motivata – come si è detto – dal mancato finanziamento pubblico della fondazione:
l'autorità di primo grado ha ritenuto infatti che il controllo comunale
sull'ente privato fosse subordinato a tale condizione, ciò che il ricorrente
nega. Sia come sia, non è dato a divedere come la soluzione del quesito possa
in qualche modo ripercuotersi sulla capacità dell'attuale consiglio di fondazione
di perseguire il fine della fondazione o di conservarne il patrimonio. La
questione, in realtà, non riguarda i motivi che giustificano la modifica
dell'organismo di una fondazione a norma dell'art. 85 CC, ma attiene piuttosto
alla formazione della volontà (art. 23 segg. CO), ciò che esula tuttavia dall'odierno
giudizio.
b) Per quel che è dei requisiti di capacità, giovi anzitutto rilevare
che la nuova formulazione – la quale impone la presenza nell'organo direttivo
di “persone che, per la loro
formazione e/o esperienza professionale, risultano idonee ai fini degli interessi
e degli scopi della Fondazione” – non precisa quali debbano essere le
qualifiche poste ai candidati. La modifica non sarebbe quindi atta, di per sé,
a chiarire se dell'organo direttivo debbano far parte medici, tecnici,
contabili o altri specialisti. La modifica richiesta è anzi suscettibile di
creare incertezze, i requisiti di nomina essendo definiti in termini troppo
vaghi. Dagli atti non risulta inoltre che con la formulazione vigente le
conoscenze e le attitudini dei candidati non siano tenute in considerazione dal
Consiglio comunale, tanto meno se si pensa che con risoluzione del 29 maggio
2000 il legislativo ha designato – fra gli altri – due avvocati, due funzionari
di banca e un contabile (doc. 1 esibito con le osservazioni al ricorso). Anche
su questo punto il nuovo sistema di nomina del consiglio di fondazione non è
sorretto da alcun interesse al mantenimento del fine o alla conservazione del
patrimonio dell'istante. Non trattandosi di una modifica dell'organizzazione di
poca importanza, ovvero destinata ad assicurare una razionale amministrazione
senza cambiamenti essenziali, la stessa non adempie perciò i requisiti
dell'art. 85 CC. Se ne conclude che il ricorso, fondato, dev'essere accolto e
la decisione impugnata riformata nel senso che l'art. 6 del regolamento di
fondazione rimane invariato.
-
Gli
oneri processuali vanno a carico della fondazione, che ha resistito al ricorso
(art. 28 cpv. 1 LPAmm), la quale rifonderà al ricorrente un'equa indennità per
ripetibili. Non si giustifica invece di riformare il dispositivo sugli oneri di
primo grado, la tassa di giustizia essendo già stata posta a carico della
fondazione istante e il ricorrente non essendo neppure intervenuto nella lite.
-
L'odierna
sentenza dev'essere comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia in virtù
dell'art. 103 lett. b seconda frase OG, dandosi la possibilità di un ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale (Grüninger,
op. cit., n. 13 ad art. 85/86 con riferimenti).
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Il ricorso (“appello”)
è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
-
L'istanza
di modifica dell'art. 6 del regolamento di fondazione è respinta.
annullato
Per il
resto la decisione rimane invariata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico della Fondazione “__________
__________ __________ ”, che rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
a:
– Dipartimento
delle istituzioni;
– Ufficio
federale di giustizia, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 segg. OG).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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