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Numero d'incarto:
11.2000.6
Data decisione, Autorità:
17.05.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00006
Lugano
17 maggio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
Composta dei
giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
Segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
creditoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 13 agosto 1999 dalla
Comunione dei comproprietari del
“Condominio
__________ ”,
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato dalla lic. iur. __________,
studio legale _________________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 5 gennaio 2000 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 30 novembre
1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ possiede la proprietà per piani n. __________, pari a 37/1000
della particella n. RFD di __________ (Condominio “ ”),
sulla quale sorgono tre palazzi (numeri civici __________, __________e
____________________). Egli ha diritto esclusivo sull'appartamento
n.
__________al piano attico dello stabile denominato “blocco _____”. Nel 1999 la
comunione dei comproprietari ha avviato contro di lui due procedure esecutive
per complessivi fr. 22 099.95 a titolo di contributi condominiali scoperti per
gli anni 1997, 1998 e 1999, oltre spese legali e ripetibili. Ai precetti esecutivi
del 13 aprile 1999 (n. __________) e del 1° giugno 1999 (n. __________7) egli
ha sollevato opposizione. Un'istanza di rigetto dell'opposizione al precetto
del 13 aprile 1999 è stata respinta il 9 luglio 1999 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna (inc. __________).
B. Il
13 agosto 1999 la comunione dei comproprietari del Condominio “Lido __________
” ha convenuto __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna per ottenere il pagamento di fr. 20 599.– con interessi al 5% sugli
importi di fr. 5527.75 (dal 13 aprile 1999) e fr. 15 071.25 (dal 1° giugno
1999), così come il rigetto definitivo delle opposizioni sollevate ai predetti
precetti esecutivi. Nella sua risposta del 13 settembre 1999 __________– agendo
senza l'ausilio di un legale – si è opposto alla petizione, riconoscendo un
credito in favore dell'attrice di fr. 8847.25. Il 3 ottobre 1999 il convenuto
ha versato alla comunione dei comproprietari un acconto di fr. 3000.–.
All'udienza preliminare del 9 novembre 1999 non sono state notificate prove,
sicché le parti hanno proceduto alla discussione finale, riaffermando il loro
punto di vista.
C. Con
sentenza del 30 novembre 1999 il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato
__________ al pagamento di fr.
17 599.–
con interessi al 5% su fr. 5527.75 dal 13 aprile al 31 maggio 1999, su fr. 20
599.– dal 1° giugno al 30 luglio 1999, su fr. 19 099.– dal 31 luglio al 3
ottobre 1999 e su fr. 17 599.– dal
4 ottobre
1999. Inoltre egli ha rigettato in via definitiva, limitatamente ai predetti importi,
le opposizioni del convenuto ai precetti esecutivi n. 482153 e 485937. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste a carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 3000.– per ripetibili.
D. Contro
la predetta sentenza __________ è insorto con un appello del 5 gennaio 2000 nel
quale chiede che il giudizio impugnato e tutti gli atti di procedura compiuti
davanti al Pretore siano annullati e la causa sia rinviata al primo giudice per
nuova decisione “in applicazione dell'art. 39 cpv. 2 CPC”. In subordine egli
postula la riforma della sentenza nel senso di ridurre il credito dell'attrice
a fr. 12 071.25 e di confermare l'opposizione al precetto esecutivo n. 482153.
Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2000 la comunione dei comproprietari del
Condominio “__________ ” propone di respingere l'appello e di confermare la
sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha riconosciuto all'attrice una spettanza di fr. 14
371.25 per “contributi ordinari e (…) destinati al fondo di rinnovamento”,
rilevando che questi ultimi sono stati approvati alle assemblee del 28 marzo
1997, del 10 aprile 1998 e del 2 aprile 1999 senza che le relative risoluzioni
siano state impugnate o possano essere ritenute nulle. Inoltre egli ha accolto
sulla base dei medesimi motivi la pretesa per spese legali di fr. 5527.75 e la
domanda intesa al pagamento di fr. 700.– per le ripetibili stabilite dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Città con decreto del 1° aprile 1999, non
essendo stata sollevata al riguardo eccezione di cosa giudicata. Ciò posto, il
convenuto è stato condannato a versare all'attrice l'importo di complessivi fr.
17 599.–.
- L'appellante
sostiene anzitutto che senza l'ausilio di un patrocinatore egli non è stato in
grado di tutelare adeguatamente i suoi interessi, ragion per cui il Pretore
avrebbe dovuto invitarlo a munirsi di un legale e, all'occorrenza,
assegnargliene uno d'ufficio. Soggiunge che l'omissione del primo giudice gli
ha impedito di circostanziare le proprie allegazioni di fatto e di fornire le
prove idonee a dimostrarne il buon fondamento. Egli postula pertanto
l'annullamento della sentenza e di tutti gli atti di procedura compiuti davanti
al Pretore.
a) Ogni
persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri
(art. 38 cpv. 1 CPC). Siffatta capacità processuale comprende quella di compiere
personalmente tutti gli atti di causa (Postulationsfähigkeit: art. 39
cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono
obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania
e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre
1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando reputa tuttavia che una persona
non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la
propria causa, il giudice la diffida a munirsi entro breve termine di un
patrocinatore, con la comminatoria – se convenuta – della nomina di un avvocato
d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
b) La
nomina di un avvocato d'ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura
una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione,
l'intervento del giudice si giustifica solo in presenza di particolari
circostanze, oggettive o soggettive, ch'egli valuta facendo capo al suo ampio
potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 376 consid. a
con richiamo di giurisprudenza). Il solo fatto che un convenuto non sia
patrocinato ancora non significa, quindi, che questi vada diffidato a munirsi
di un legale o che il giudice gli debba designare un avvocato d'ufficio. Se
così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali
sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità
personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa
presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova (I CCA,
sentenza del 28 febbraio 1997 nella causa Condominio __________, massima
pubblicata nel Bollettino dell'ordine degli avvocati n. 16, pag. 8). Un
convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti
cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé
stesso o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La
situazione va concretamente apprezzata di caso in caso.
c) Nella
fattispecie, nulla induce a ritenere che il convenuto non fosse in grado di
discutere la propria causa con la necessaria chiarezza. Egli si rammarica bensì
di non aver allegato con la risposta i documenti atti a comprovare le proprie
“generiche” allegazioni di fatto e di non aver notificato mezzi di prova, ma
non indica quali circostanze concrete avrebbero dovuto indurre il Pretore a
pronunciare la diffida, né accenna a elementi significativi che dovessero far
dubitare della sua capacità processuale. Certo, è possibile che agendo da sé
solo il convenuto non abbia difeso i propri interessi nel migliore dei modi, ma
tale rischio è insito nella facoltà stessa di procedere in lite con atti propri
ed è rimesso alla responsabilità delle parti. Ciò non basta quindi per
obbligare una parte a farsi assistere da un legale. Né l'oggetto del litigio
appariva di complessità fattuale o giuridica particolare, tanto meno per il convenuto
che, come risulta dal fascicolo processuale, è già stato confrontato con
procedimenti giudiziari ed esecutivi inerenti proprio al pagamento di
contributi condominiali e spese legali (cfr. doc. O, P, Q e relativi allegati
C, D, L, 1 e 2). L'appellante non può dunque essere considerato uno sprovveduto
in materia. Nella fattispecie non sussistevano quindi gli estremi per applicare
l'art. 39 cpv. 2 CPC, di modo che la sentenza impugnata e gli atti compiuti
davanti al primo giudice sono validi.
- L'appellante
contesta in subordine il pagamento delle spese legali di fr. 5527.75, adducendo
che la disposizione introdotta il 16 giugno 1999 (recte: 2 aprile 1999)
nel regolamento condominiale – che prevede l'addebito al comproprietario
inadempiente delle spese per le procedure d'incasso dei contributi arretrati
(doc. R, art. 25, pag. 5 a metà) – non può avere effetto retroattivo, che tale
disposizione configura un onere eccessivo nel senso dell'art. 27 CC e che essa
trascende le competenze dell'assemblea dei comproprietari. Egli rileva che
neppure la deliberazione assembleare del 28 marzo 1997 (doc. I, doc. Q,
allegato B) può sanare la situazione, poiché all'ordine del giorno non era
stato previsto alcun oggetto al riguardo e, comunque sia, la decisione non
avrebbe potuto avere effetto retroattivo. Sostiene infine che l'attrice non ha
dimostrato l'ammontare delle spese legali richieste, le quali appaiono per di
più esagerate.
a) Per
i combinati disposti degli art. 712m cpv. 2 e 75 CC ogni comproprietario
che non abbia aderito a una decisione assembleare ha la facoltà di impugnarla davanti
al giudice entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza (Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar,
Berna 1988, n. 126 e 140 ad art. 712m CC). Una decisione è annullabile
quando è stata adottata in violazione degli statuti o di norme legali
imperative oppure che, pur essendo dispositive, sono destinate a proteggere gli
interessi privati dei singoli membri (Rep. 1989 pag. 480 consid. 2.1 con
richiami di dottrina e di giurisprudenza). Assolutamente nulle sono per
converso le decisioni prese in dispregio di norme legali imperative destinate a
proteggere gli interessi di terzi, in particolare dei creditori, così come le decisioni
affette da un grave vizio di forma o che contravvengono alla struttura
fondamentale della proprietà per piani (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 367 n. 1319; Meier-Hayoz, op. cit., n. 146 ad art.
712m CC). Il termine legale per promuovere l'azione di annullamento è perentorio
e la sua decorrenza dev'essere rilevata d'ufficio (DTF 85 II 536 consid. 3). La
nullità di una deliberazione assembleare può essere invece accertata in ogni
momento, riservato l'abuso di diritto (Meier-Hayoz,
loc. cit.).
b) Nella
fattispecie la pretesa avanzata dall'attrice non trova fondamento nell'art. 25
del regolamento condominiale introdotto il 2 aprile 1999 (doc. R), bensì – come
giustamente rileva il Pretore – nella delibera assembleare del 28 marzo 1997,
presa con 41 voti favorevoli e l'astensione del convenuto, mediante la quale la
comunione dei comproprietari ha addebitato al convenuto spese legali per fr.
5527.75 sostenute per l'incasso di contributi arretrati (doc. I, doc. Q,
allegato B, oggetto n. 9). Ora, i costi provocati da una procedura giudiziaria
che vede coinvolta la comunione dei comproprietari configurano spese
d'amministrazione nel senso dell'art. 712h cpv. 2 n. 2 CC (Meier-Hayoz, op. cit., n. 55 ad art.
712h CC) e vanno suddivisi fra i comproprietari – di regola – in
proporzione al valore delle rispettive quote (art. 712h cpv. 1 CC).
L'assemblea dei comproprietari ha nondimeno la facoltà di porre a carico di un
singolo comproprietario gli oneri cagionati dal suo comportamento (cfr. Weber, Die Stockwerkeigentümergemeinschaft,
Zurigo 1979, pag. 257 in alto e pag. 264 in alto). E siccome l'art. 712h
cpv. 1 CC ha carattere dispositivo (Weber,
op. cit., pag. 253 nel mezzo), la decisione presa in concreto
dall'attrice appare legittima.
c) Le
presunte irregolarità invocate dall'appellante – fossero anche fondate – non
implicherebbero del resto la violazione di norme imperative destinate a
tutelare gli interessi di terzi, né contravvengono alla struttura fondamentale
della proprietà per piani o a norme essenziali sulla forma (cfr. anche, sull'esigenza
di un ordine del giorno corretto, Riemer
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 106 ad art. 72 CC e n. 106 ad art. 75 CC
con richiami di giurisprudenza). Esse non denotano pertanto alcuna nullità
della delibera assembleare del 28 marzo 1997. Quanto all'azione intesa
all'annullamento di quest'ultima, promossa dall'appellante il 28 aprile 1997
(doc. Q), essa è stata stralciata dai ruoli il 1° aprile 1999 per mancato
pagamento dell'anticipo (doc. O), sicché la decisione di addebitare al
convenuto le spese legali da egli cagionate (fr. 5527.75) non può più essere
rimessa in discussione, essendo ormai decorso il termine perentorio dell'art.
75 CC. L'appello si dimostra quindi, anche su questo punto, sprovvisto di buon
diritto.
-
L'appellante
insorge da ultimo contro l'ammontare delle ripetibili riconosciute dal primo
giudice alla comunione dei comproprietari, asseverando che l'importo di fr.
3000.– è esagerato anche perché la procedura ha comportato un solo scambio di
allegati, una sola udienza e nessun procedimento istruttorio. Se non che,
l'appellante omette di indicare la cifra della postulata riduzione, limitandosi
a protestare spese e ripetibili o a chiedere, in subordine, la suddivisione
degli oneri processuali fra le parti in ragione di metà ciascuno. Egli non
spiega neppure per quale motivo, in caso di accoglimento della domanda
subordinata (riduzione del credito da fr. 17 599.– a fr. 12 071.25), le
ripetibili avrebbero dovuto essere compensate, anziché ridotte in misura
corrispondente. Né è dato a divedere, peraltro, quali ragioni particolari imponessero
nella fattispecie una deroga al principio della ripartizione degli oneri processuali
secondo il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Così
formulata, la censura non ossequia i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC
(Cocchi/ Trezzini, CPC massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 8, 9 e 10 ad art. 309) e si rivela dunque irricevibile.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– lic. iur. __________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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