AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.59
Data decisione, Autorità:
22.05.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00059
Lugano
22 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione
del 27 maggio 1997 da
__________ __________ __________, __________
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________ __________, __________
__________ __________,
__________, e
__________ __________i
(patrocinati dall'avv. __________ __________
__________, __________)
Contro
__________ __________,
__________ __________ di __________
__________ __________,
__________ __________ __________, __________ __________ di __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________ __________ __________, __________
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________, __________
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________ di __________
__________ __________,
__________ __________ di __________
__________ __________,
__________ __________ di __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________) e
__________ __________, __________;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 maggio 2000 presentato da __________, __________, __________,
__________ e __________ __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ contro la sentenza emessa il 9 maggio 2000 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
26 marzo 1990 __________ __________, __________ __________ __________,
__________ __________ e la loro madre __________ __________, costituenti la
comunione __________ RFD di __________, formando diciotto nuovi fondi (dal n.
__________al n. __________) e riducendo la superficie della particella
originaria da 17 965 a 1639 m². Contemporaneamente esse hanno costituito
fra le nuove particelle reciproci diritti di passo veicolare. In seguito al
parziale scioglimento della comunione, ad alcune cessioni e alla morte di
__________ __________, le particelle n. __________, __________, __________,
__________e __________sono passate in proprietà esclusiva di __________
__________, le particelle n. __________, __________, __________, __________e
__________in proprietà esclusiva di __________ __________, la n. __________di
__________ __________ __________, la n. __________di __________ __________, la
n. __________di __________ __________ __________ la n. __________di __________
__________ e la n. __________in comproprietà di __________ __________,
__________, __________ e __________ __________. Sono invece rimaste in
proprietà comune di __________ __________, __________ __________ __________ e
__________ __________ le particelle n. __________ (una scarpata in prossimità
di una strada comunale), n. __________ (una striscia di terreno centrale
destinata a fungere da strada) e n. __________. I terreni, non ancora edificati,
sono compresi nella zona di piano regolatore R3 e R3a, salvo la particella n.
__________, che si trova nella zona residua e la n. __________2, inserita nel
piano regolatore come strada di quartiere.
B. A
ovest dei fondi lottizzati corre per circa 100 m, lungo il confine occidentale
della particella n. __________, la via __________, che è una strada comunale
sterrata con transito veicolare limitato ai domiciliati. Dal limite nord della
particella n. __________si snoda invece un sentiero privato che, attraverso
prati non edificabili, conduce a una strada, pure privata, la quale porta in
via __________, verso il nucleo di __________ __________. In direzione est si
trovano alcuni fondi, tutti edificati salvo uno, oltre i quali passa la via
__________. Al confine sud della particella n. __________giunge poi una strada
privata, asfaltata, di circa 160 m, corrispondente alla particella n.
__________, che sbocca su via __________. Tale fondo è in proprietà coattiva di
tredici altre particelle, per la maggior parte edificate, situate anch'esse a sud
dei fondi in esame e appartenenti a __________ __________ (n. __________),
__________ __________ (n. __________), __________ __________ __________ (n.
__________), __________ __________ (n. __________, __________ e 1/6
della coattiva n. __________), __________ e __________ __________ __________
__________ (n. __________e 1/12 della coattiva n.
__________), __________ __________ (n. __________e 1/6
della coattiva n. __________), __________ e __________ __________ (n.
__________e 1/12 della coattiva n. __________),
__________ __________ __________ (n. __________e 1/6
della coattiva n. __________), __________ __________ (n. __________e 1/6
della coattiva n. __________), __________ e __________ __________ (n.
__________e 1/12 della coattiva n. __________) e __________
__________ (n. __________e 1/12 della coattiva n.
__________).
C. Il 6 novembre 1992 i proprietari delle particelle ricavate dal frazionamento
della n. __________hanno inoltrato al Municipio di __________ una domanda per
la costruzione di una strada di quartiere con accesso da via __________ e per
la posa di condotte destinate a urbanizzare i fondi stessi. La posa delle canalizzazioni
è stata approvata il 26 aprile 1993, mentre la domanda riguardante la strada di
quartiere è stata sospesa perché in contrasto con il progetto di revisione del
piano regolatore. Il 17 maggio 1993 gli interessati hanno avviato trattative
con i comproprietari della particella n. __________per ottenere un diritto di
passo veicolare sulla strada privata, ma senza esito. Nel corso del __________e
del __________essi hanno fatto posare i tubi per l'allacciamento dei fondi alle
canalizzazioni pubbliche, all'azienda elettrica e del gas. Una domanda per la
costruzione di un'abitazione plurifamiliare sulla particella n. __________,
introdotta il 9 settembre __________, è stata anch'essa sospesa con decisione
municipale del 22 dicembre 1994, nell'attesa di risolvere la questione
dell'accesso al fondo. Il 13 aprile 1995 il Municipio ha respinto infine la
domanda di costruzione del 6 novembre 1992 per la strada di quartiere. Adito
con ricorso dagli instanti, il Consiglio di Stato ha confermato il 5 luglio
1995 la decisione municipale.
D. Il
26 settembre 1995 l'esecutivo di __________ ha comunicato al legale degli interessati
di avere deciso l'avvio della “procedura espropriativa della strada privata
contemplata dal PR in vigore al mappale n. __________RFD __________ ”. Di
questa decisione – ha continuato il Municipio – “verranno informati in data
odierna i privati interessati ai quali verrà pure indicata la disponibilità dell'ente
pubblico a risolvere in forma bonale l'esproprio. Prossimamente quindi
provvederemo a redigere il necessario messaggio che verrà indirizzato al
Legislativo comunale con il quale chiederemo l'autorizzazione all'esecuzione
dell'opera nonché il credito necessario, il cui finanziamento dovrà essere
garantito dai suoi assistiti”. Con lettera del 20 novembre 1996 il Municipio ha
poi riferito del fallimento delle trattative amichevoli intraprese con i
comproprietari della particella n. __________nei seguenti termini:
L'Esecutivo comunale nella sua seduta del
28/31 ottobre scorsi ha preso atto di questa situazione e considerato
l'impedimento giuridico esistente di realizzare l'opera secondo il diritto
pubblico, ha deciso di rinunciare ad attivare la procedura di espropriazione
formale per la costruzione della strada comunale di accesso alle particelle n.
__________ (…) __________RFD __________ di proprietà della comunione ereditaria
fu __________ __________.
L'impedimento
giuridico di cui sopra è dato dal fatto che il nuovo PR, attualmente in fase di
approvazione al Consiglio comunale, prevede una soluzione differente da quella
del PR __________attualmente in vigore.
E. Il
27 maggio 1997 __________ __________, __________, __________, __________ e
__________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________
hanno convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord i
comproprietari della confinante strada privata, postulando la concessione di un
diritto di passo veicolare a favore dei loro fondi n. __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, ____________________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________e a carico della particella n.
__________mediante versamento di un'indennità da determinare in corso di
procedura. Con risposta dell'8 settembre 1997 i convenuti, ad eccezione di
__________ __________ rimasto silente, si sono opposti alla domanda. Nei
successivi allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni. Il 18 giugno
1999 __________ __________ __________ è deceduto e nel processo, rimasto
sospeso fino al 20 ottobre 1999, gli sono subentrati gli eredi __________,
__________, __________ e __________ __________.
F. Esperita
l'istruttoria, nelle loro conclusioni del 21 febbraio 2000 i convenuti, salvo
__________ __________ (rimasto precluso), hanno proposto di respingere la petizione.
Nel loro memoriale conclusivo del 23 febbraio 2000 __________ __________,
__________, __________, __________ e __________ __________ __________,
__________ __________ e __________ __________ hanno ribadito la richiesta di
passo necessario, offrendo un'indennità di fr. 35 000.–. Al dibattimento
finale del 29 febbraio 2000 __________ __________ non è comparso, mentre le
altre parti hanno mantenuto le loro richieste. Statuendo il 9 maggio 2000, il
Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese con la tassa di giustizia
di fr. 1500.– a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere alle
controparti, tranne al convenuto precluso, un'indennità complessiva di fr.
5300.– per ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata __________ __________, __________o, __________,
__________ e __________ __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ sono insorti con un appello del 25 maggio 2000 nel quale
chiedono che, in riforma del giudizio impugnato, sia concesso – e inscritto a
registro fondiario – un diritto di passo veicolare in favore delle loro particelle
n. __________e n. __________–__________e a carico della particella n.
__________. Con osservazioni del 19 giugno 2000 i convenuti non preclusi propongono
di respingere l'appello, postulando – in via preliminare – l'assegnazione agli
attori di un termine per pronunciarsi sulla richiesta di subingresso nella causa
di __________ __________ __________ in luogo di __________ e __________
__________ __________ __________, avendo questi ultimi venduto al primo il loro
fondo n. __________e la relativa quota della particella coattiva n. __________.
__________ __________ è nuovamente rimasto silente.
H. Il
26 giugno 2000 gli appellati costituitisi in giudizio hanno ribadito la domanda
di fissazione di un termine, che la presidente di questa Camera ha respinto con
ordinanza del 28 giugno 2000, non essendo tale procedura prevista dall'art. 110
cpv. 2 CPC. Da parte loro gli appellanti hanno comunicato il 6 luglio 2000 di opporsi
al subingresso nella causa dell'acquirente in sostituzione dei venditori. Il
progetto del nuovo piano regolatore di __________ essendo stato pubblicato il
15 maggio 2000, la giudice delegata ha acquisito agli atti, il 24 ottobre 2001,
una lettera del 19 ottobre 2001 della Sezione della pianificazione urbanistica
in merito ai tempi necessari per l'approvazione del nuovo piano regolatore. Al
dibattimento finale del 27 novembre 2001 le parti, salvo il convenuto precluso
che non è comparso, hanno ribadito le rispettive posizioni.
I. Il
18 aprile 2002 la giudice delegata ha eseguito l'ispezione del registro
fondiario, sulle cui risultanze gli interessati hanno avuto modo di esprimersi.
Le parti appellate costituitesi in giudizio hanno ritirato il 25 aprile 2002
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. Al momento dell'emanazione del
giudizio odierno la revisione del piano regolatore di __________ non è ancora
stata approvata dal Consiglio di Stato.
Considerando
in diritto: 1. La
domanda di accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario (Poudret, Commentaire à la loi d'organisation
judiciaire, vol. II, pag. 233 in basso con richiamo al vol. I, pag. 284 nel
mezzo; Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 5
CPC). L'appellabilità della sentenza impugnata dipende perciò dal valore
litigioso, che corrisponde almeno a quello della “piena indennità” cui si
riferisce l'art. 694 cpv. 1 CC (DTF 120 II 423; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a
edizione, pag. 164 n. 1868d con rinvii). Ora, nella petizione gli attori hanno
indicato il valore della causa come “indeterminato, comunque sopra i fr.
8000.–” (act. I) e nell'ultimo atto davanti al Pretore (art. 15 CPC) hanno
ribadito la domanda di passo veicolare a carico della particella
n.
__________, offrendo un'indennità di fr. 35 000.– (act. XX). Il Pretore
non ha accertato formalmente il valore della lite (art. 13 CPC). L'importo di
fr. 35 000.–, nondimeno, corrisponde all'indennità indicata dal perito (act.
XV, pag. 8), sicché sotto questo profilo l'appello è senz'altro ricevibile.
-
Nell'appello gli attori rilevano che il progetto di nuovo piano regolatore
comunale, da tempo in revisione, è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale del 5
maggio 2000 (act. XXIII, pag. 6). La circostanza è di per sé è nuova, ma il
diritto federale e cantonale – compreso il diritto pubblico – si applica
d'ufficio (art. 87 CPC). Le informazioni circa la situazione pianificatoria
delle particelle in esame sono quindi ricevibili. Questa Camera ha avuto modo
di accertare, inoltre, che il piano regolatore di __________ non è ancora stato
modificato, non essendo ancora intervenuta la relativa approvazione del
Consiglio di Stato, sebbene prevista a breve termine (act. XXVII, lettera del
19 ottobre 2001 della Sezione della pianificazione urbanistica).
-
Gli
appellati __________ e __________ __________ __________ adducono nelle
osservazioni del 19 giugno 2000 di avere venduto la particella n. __________ nell'agosto
1999 e, conseguentemente, la quota di strada coattiva n. __________, spiegando
che l'acquirente è disposto a subentrare nella causa in loro vece (act. XXV
pag. 2). Dandosi il rifiuto espresso dagli attori con lettera del 6 luglio
2000, il subingresso non è tuttavia possibile (art. 110 cpv. 2 CPC) e il
processo continua fra le parti in causa, ritenuto che la sentenza passerà in
giudicato anche nei confronti dell'acquirente (art. 110 cpv. 1 CPC; Rep. 1981
pag. 335 consid. 2; Olgiati, Le
norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag.
424). Giovi rilevare che, in occasione dell'ispezione del registro fondiario
esperita in appello, anche la particella n. __________risulta essere stata
acquistata l'8 settembre 2000 da terzi, estranei alla presente causa (act.
XXX). Non essendo stato chiesto il subingresso degli acquirenti, una volta
ancora il processo continua fra le parti in causa e, fatte salve le
disposizioni del diritto civile in merito all'acquisto del terzo in buona fede,
la sentenza passerà in giudicato pure nei loro confronti (art. 110 cpv. 1 CPC).
-
I convenuti costituitisi in giudizio hanno contestato la legittimazione
attiva delle appellanti __________ __________ e __________ __________ per
quanto attiene alle particelle n. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________e
__________, eccezione già sollevata con la risposta (act. III, pag. 3). Il
Pretore ha di contro accertato la proprietà delle citate particelle sulla base
dell'elenco stilato dal perito, riconoscendo la legittimazione delle due
attrici. Ora, la legittimazione di una parte – attiva o passiva – è un
presupposto di merito, da verificare d'ufficio per diritto federale in ogni
stadio di causa (DTF 126 II 63 consid. 1 con rimandi, 123 III 62 consid. 3a con
rinvii, 118 Ia 130 consid. 1; Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 17 e 18). Spetta in
ogni modo all'interessato provare i fatti sui quali fonda la propria
legittimazione (DTF 123 III 62 consid. 3a con rimando). In concreto nel carteggio
di prima istanza non figuravano gli estratti del registro fondiario relativi
alle citate particelle, né è stata esperita un'ispezione del registro fondiario.
Questa Camera ha chiarito d'ufficio la questione, facendo uso della facoltà
conferitale dall'art. 322 lett. a combinato con l'art. 88 lett. a CPC.
L'ispezione ha confermato che le attrici sono proprietarie dei predetti fondi,
o perlomeno lo erano al momento dell'avvio della causa. Va pertanto riconosciuta
la legittimazione attiva degli appellanti in relazione a tutti i fondi oggetto
della domanda di accesso necessario.
-
Il Pretore, accertato che un fondo costituito in comproprietà coattiva
può essere di per sé gravato da servitù, ha ritenuto che, eccezion fatta per la
particella n. __________, nella fattispecie non sussistono elementi sufficienti
per desumere con certezza che i fondi in esame saranno edificati. Inoltre – ha
continuato il primo giudice – non risulta che gli attori abbiano fatto capo ai
rimedi messi a loro disposizione dal diritto pubblico. Egli ha sottolineato che
dopo la rinuncia del Municipio alla procedura di espropriazione, gli
interessati hanno omesso di chiedere all'esecutivo comunale di procedere
secondo l'art. 80 LALPT, che consente di far anticipare dal Comune
l'urbanizzazione di un fondo posto nella zona edificabile, previa anticipazione
delle spese. Secondo il Pretore in siffatte circostanze non è possibile
affermare che i proprietari abbiano fatto uso di tutti i mezzi di diritto
pubblico a loro disposizione per ottenere l'accesso veicolare necessario, donde
il rigetto dell'azione.
-
Gli appellanti ricordano di avere tentato invano una composizione
stragiudiziale e di avere adito senza successo tutte le vie offerte dal diritto
pubblico. Ribadiscono che il Municipio aveva comunicato loro non solo il
fallimento delle trattative intraprese presso i convenuti, ma anche la rinuncia
ad avviare una formale procedura espropriativa, ragion per cui essi non
avrebbero avuto alcuna possibilità di veder accogliere un'ulteriore domanda fondata
sull'art. 80 LALPT. Essi rammentano di avere un interesse concreto a ottenere
un accesso veicolare ai loro fondi, già dotati degli allacciamenti con una
spesa complessiva di fr. 254 508.50 e in parte già oggetto di domande di
licenza edilizia. Soggiungono che l'accesso attraverso la strada privata dei
convenuti è la soluzione tecnicamente più semplice e diretta, giacché il passaggio
a nord verso il nucleo di __________ __________ è solo una pista agricola,
mentre l'accesso dalla via __________, difficoltoso, è stato escluso
dall'autorità amministrativa. Ciò posto – essi concludono – l'aggravio della
strada privata appare proporzionato ai bisogni dei fondi dominanti, stante la
disponibilità da parte loro di versare ai convenuti la piena indennità, valutata
dal perito in fr. 35 000.–.
-
Il
proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica
può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario “dietro piena
indennità” (art. 694 cpv. 1 CC). Se non sussiste, tale accesso va chiesto in
primo luogo al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente della
proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione
del passo”; in secondo luogo al vicino per il quale il passaggio risulti di
minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Nella determinazione del passo necessario, in
ogni modo, “devesi aver riguardo agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv.
3 CC), ponderando debitamente le specificità del caso concreto (Rey in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998,
n. 11 ad art. 694 CC con rinvii). Per “accesso sufficiente” va inteso un collegamento
alla pubblica via che garantisca, dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento
adeguato e razionale del fondo, conforme alla relativa destinazione (Steinauer, Les droits réels, vol. II,
2ª edizione, pag. 161, n. __________; Rey,
op. cit., n. 6 ad art. 694 con rimandi). Trattandosi di un terreno
edificato che si trovi all'interno di una località, in linea di principio l'accesso
non è sufficiente se non è carrozzabile (DTF 110 II 127 consid. 5, 93 II 169 consid.
2; Rep. 1989 pag. 142 consid. 1 con rimandi). Nell'applicazione dell'art. 694
CC, nondimeno, la giurisprudenza è restrittiva in ragione del ragguardevole
pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo del vicino (casistica e
riferimenti in: Steinauer, op.
cit., pag. 161, n. 1863a; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid.
2a).
-
Il
Pretore ha rilevato dapprima che, eccezion fatta per la particella n.
, non si ravvisano nella fattispecie elementi sufficienti per
affermare con certezza che i fondi in esame saranno edificati. Gli appellanti
adducono al riguardo di avere sufficientemente dimostrato di essere seriamente
intenzionati a edificare i fondi, tant'è che hanno investito oltre fr.
250 000.– per dotarli degli allacciamenti. Ora, se la necessità di un
passaggio necessario è motivata dall'uso futuro del fondo, in particolare dalla
sua edificazione, non bastano semplici dichiarazioni d'intenti; il preteso
cambiamento di utilizzazione va giustificato con progetti concreti (DTF 117 II
37 in fondo). Tale interesse va negato, in particolare, quando non è
debitamente chiarita la possibilità di edificare il fondo sulla base delle
norme di diritto pubblico applicabili, ad esempio ove il fondo sia posto in
zona residua (DTF 117 II 38 consid. 4b e 4c). Un terreno inedificabile per
motivi di diritto pubblico, in effetti, non necessita di un accesso carrozzabile
(DTF 120 II 187 in alto con rimandi; DTF inedita del 21 marzo 2002 nella causa
P., inc. ./, consid. 4b).
-
Nella
fattispecie le particelle citate, eccetto la n. __________destinata a fungere
da strada di quartiere e la n. __________posta nella zona residua, sono situate
nelle zone edificabili R3 e R3a (doc. Z). Gli interessati hanno inoltre allacciato
i fondi alle canalizzazioni pubbliche, all'elettricità e al gas (deposizione
__________: verbali, pag. 6; deposizione __________: verbali, pag. 7; doc. S-V,
DD-HH, CCC e DDD), hanno sollecitato una licenza edilizia per la particella n.
__________ (rich. I) e una licenza preliminare per le particelle n.
– (doc. V). È inoltre fuori dubbio che i terreni si trovano
“all'interno di una località” (nel senso della giurisprudenza: sopra, consid.
7), la zona essendo già largamente edificata (v. doc. CC). In simili
circostanze gli appellanti hanno un interesse sufficientemente concreto a ottenere
un accesso veicolare ai loro fondi fabbricabili, né appare giustificato esigere
che presentino preliminarmente domande di costruzione per ogni singolo terreno,
tanto meno ove si consideri che la spesa per la progettazione potrebbe
rivelarsi inutile, giacché le scelte edificatorie dipendono anche dalla
configurazione dell'accesso, non ancora definito. Resta tutt'al più da valutare
se il passo veicolare si giustifichi anche per la particella n. 2182, posta
nella zona residua (DTF 117 II 40 consid. 4c). L'appello dovendo – come si
vedrà oltre – essere respinto per altri motivi, la questione può rimanere indecisa.
-
Gli
attori sostengono di avere esaurito senza successo tutte le possibilità offerte
dal diritto pubblico, poiché dopo la comunicazione ricevuta dal Municipio il 20
novembre 1996 ogni ulteriore richiesta di anticipazione delle opere di
urbanizzazione dei loro terreni sarebbe destinata all'insuccesso. In effetti il
Tribunale federale ha stabilito, nella sua più recente giurisprudenza, che per
ottenere il raccordo stradale e gli allacciamenti alle condotte cui si
riferisce l'art. 19 cpv. 2 LPT, il proprietario deve far uso in primo luogo
degli istituti previsti dal diritto pianificatorio (DTF 120 II 187 consid. 2c;
DTF 121 I 70 consid. 4b). Se il diritto pubblico consente di ottenere un'urbanizzazione
idonea, non sussiste uno stato di necessità che giustifichi un passo necessario
in forza dell'art. 694 CC. Solo qualora dimostri di avere intrapreso senza
esito tutto il possibile per ottenere la strada prospettata dal piano
regolatore con gli istituti che il diritto pubblico mette a disposizione, il
proprietario potrà chiedere un accesso necessario, sempre che ciò sia
indispensabile per un uso del fondo conforme alla sua destinazione (DTF inedita
del 4 aprile 2000 nella causa A., inc. ./__________, consid.
3a con rinvii). Il Tribunale federale non ha precisato, in ogni modo, fino a
che punto debba spingersi concretamente il proprietario sul piano amministrativo.
-
L'art.
19 cpv. 2 LPT impone all'ente pubblico di equipaggiare le zone edificabili nei
termini previsti dal programma di urbanizzazione. Per il Tribunale cantonale
amministrativo tale obbligo non conferisce tuttavia al proprietario il diritto
soggettivo di esigere dall'ente pubblico inattivo l'urbanizzazione di un
terreno edificabile (RDAT 2000-I pag. 422, 1996-I pag. 97). Se inadempiente è,
ad esempio, un Comune, il proprietario potrà rivolgersi al Consiglio di Stato
quale autorità di vigilanza sugli enti locali (RDAT 2000-I pag. 423 in alto), a
condizione che siano dati gli estremi per un intervento del genere (art. 195
LOC). Diverso è il caso in cui l'urbanizzazione sia già prevista, ad esempio
nel piano regolatore (art. 26 e 78 LALPT). In tali circostanze il proprietario
può chiedere al Comune di “anticipare l'esecuzione dell'urbanizzazione secondo
il progetto generale” (art. 80 cpv. 1 LALPT), salvo che vi ostino esigenze di
programmazione (art. 80 cpv. 2 LALPT). Sempre secondo il Tribunale cantonale
amministrativo, i proprietari non possono invece provvedere direttamente all'esecuzione
delle infrastrutture previste dai piani approvati, ma possono anticiparne le
spese d'esecuzione a cura dell'ente pubblico (RDAT 2000-I pag. 424, 1996-I pag.
97).
-
In
concreto, come ha rilevato il Consiglio di Stato nella sua risoluzione del 5
luglio 1995, il piano del traffico dell'odierno piano regolatore comunale
prevede “l'allungamento di via __________ in direzione del nucleo di __________
__________ per ulteriori 90 m circa [sulla particella n. __________] e la
creazione di una strada perpendicolare che si congiunge a nord [recte:
ovest] con via __________ e a sud [recte: est] con via __________ ”, ripartendo
“il traffico su via __________, via __________ e via __________, nonché sulla
futura perpendicolare” (doc. E, pag. 6). Per tale motivo il Consiglio di Stato
ha respinto la domanda di costruzione degli interessati del 6 novembre 1992, la
quale prevedeva l'accesso ai fondi grazie a una strada privata che da via
__________ si sarebbe snodata a cavallo delle varie particelle (richiamo I
dall'Ufficio tecnico comunale), specificando che “per i ricorrenti rimane
comunque impregiudicata la possibilità di far uso della facoltà concessa dall'art.
80 LALPT” (doc. E, pag. 7). Il piano regolatore attuale prevede infatti la
costruzione di una strada che da via ai __________ raggiunge via __________
(ispezione del piano regolatore presso l'Ufficio tecnico, act. X, pag. 2, punto
3b).
Dall'inserto
emerge che gli attori hanno effettivamente sottoposto al Municipio il problema
dell'accesso ai loro fondi. In un primo tempo il Municipio ha deciso di avviare
l'espropriazione della strada privata sulla particella in comproprietà dei
convenuti (doc. L), ma il 20 novembre 1996 ha comunicato di avervi rinunciato
poiché il progetto di nuovo piano regolatore in fase di approvazione prevede
una soluzione diversa (doc. M). Dopo tale comunicazione non risulta che gli
interessati abbiano più intrapreso alcunché. Essi adducono, appunto, che è in
corso la revisione del piano regolatore, la quale prevede un'altra soluzione
rispetto a quella attuale, sicché ogni loro iniziativa sarebbe priva di esito
favorevole. Infatti il progetto di nuovo piano regolatore prevede che la via
__________ diventi una “strada di servizio” e che la via __________ sia
prolungata verso nord fino alla via __________ come “strada prevalentemente
pedonale (confinanti autorizzati)”, mentre abbandona il progetto della strada
che congiunga via __________ con via __________ (ispezione, act. X, pag. 3,
punti 4a–c). L'attuazione dell'opera viaria prevista dall'attuale piano
regolatore sarebbe per altro problematica, visto che ormai sul tracciato, in
prossimità dello sbocco su via __________, sorgono costruzioni abitative (doc.
CC e doc. S, con riguardo in particolare alle particelle n. 1756 e 1757). La
procedura di revisione del piano regolatore, pubblicato il 15 maggio 2000 (FUCT
n. 36 del 5 maggio 2000, pag. 2811), è tuttora in corso, dovendosi prevedere in
tempi brevi l'approvazione da parte del Consiglio di Stato (act. XXVII, lettera
del 19 ottobre 2001 della Sezione della pianificazione urbanistica).
- Ora,
come ha sottolineato il Pretore, nella risoluzione del 5 luglio 1995 il
Consiglio di Stato riservava espressamente la possibilità per gli interessati di
avvalersi dell'art. 80 LALPT, sebbene a quel momento fosse già in corso la
procedura di revisione del piano regolatore (doc. E, pag. 7). Non spetta al
giudice civile pronosticare l'esito di una procedura d'indole pianificatoria
(DTF inedita del 30 ottobre 2001 nella causa S., inc.
./__________, consid. 3b/bb). Alla luce della comunicazione
municipale del 20 novembre 1996 (doc. M) è però verosimile che una formale
istanza degli appellati sulla base dell'art. 80 LALPT sarebbe stata respinta
dall'esecutivo comunale. La revisione del piano regolatore appare inoltre ostacolare
l'anticipazione delle opere, in particolare dopo la sua pubblicazione (art. 66
e 80 cpv. 2 LALPT). Tutto considerato, nelle circostanze descritte non sarebbe
giusto quindi rimproverare agli attori di non aver formalmente chiesto al Comune
l'applicazione dell'art. 80 LALPT in pendenza di una procedura di revisione del
piano regolatore.
D'altro
canto il piano regolatore in via d'approvazione, come quello attualmente in
vigore, prevede uno specifico piano del traffico che disciplina l'accesso ai
fondi in esame (sopra, consid. 11). Esiste, pertanto, il rischio che la
concessione di un diritto di passo necessario giusta l'art. 694 CC entri in
conflitto con le soluzioni elaborate dai tecnici, disattendendo gli scopi di
una pianificazione corretta, con la conseguenza di creare doppi accessi e di
imporre inutilmente al vicino una servitù di passo non necessaria (DTF 120 II
187 in fondo e 188 in alto, con rimando; DTF inedita del 4 aprile 2000 nella
causa S., inc. ./__________, consid. 3a). In concreto poi
le conseguenze ambientali e l'impatto sul traffico sarebbero importanti, ove
appena si consideri che il passo necessario sarebbe destinato ad allacciare 16
particelle, per un'area edificabile complessiva di oltre 17 000 m² (doc.
A, piano di mutazione). La situazione in rassegna non è dunque paragonabile ai
casi in cui il diritto pianificatorio comunale non preveda alcunché in materia
di accesso e l'autorità amministrativa, nonostante una domanda di revisione del
piano regolatore, si disinteressi della questione, ciò che esclude il rischio
di contraddire sforzi pianificatori (DTF inedita del 30 ottobre 2001 nella
causa S., inc. .____________________ consid. 3b/bb in fine).
-
Gli
appellanti sembrano sostenere che, in ogni modo, l'accesso da via __________ è
conforme al diritto pianificatorio presente e futuro, salvo per il particolare
del calibro della strada (appello, pag. 6). È vero che il prolungamento di via
__________ sulla particella n. __________è contemplato sia nell'attuale piano regolatore
sia nel progetto di revisione (act. III, ispezione, pag. 2, punti 3c e 4b).
Tuttavia, come detto (consid. 11), il piano del traffico presenta altre
differenze di rilievo, in particolare un nuovo sbocco di via __________ verso
nord su via __________ e l'abbandono del progetto per una strada di
congiunzione fra la via __________ e la via __________ (act. III, ispezione,
pag. 3, punto 3b). Né il diritto civile può essere utilizzato per anticipare i
tempi della pianificazione, in contrasto con le procedure e i diritti di
ricorso stabiliti dal diritto pubblico. Il piano regolatore in revisione già
prevede, come si è visto, soluzioni concrete per l'accesso ai fondi degli
attori. Si tratta unicamente di attendere che sia portata a termine la
procedura di approvazione, ciò che dovrebbe avvenire entro breve (act. XXVII).
Se ne conclude che, in ultima analisi, non è stato dimostrato in concreto uno
stato di necessità atto a fondare una domanda in virtù dell'art. 694 CC.
-
Si aggiunga, ad ogni buon conto, che l'appello non sarebbe destinato
a miglior sorte neppure se si volesse prescindere dalle ragioni pianificatorie
che impongono prioritariamente la realizzazione delle opere urbanistiche
mediante gli istituti di diritto pubblico. Il tracciato della servitù deve,
infatti, gravare anzitutto il fondo che, per intervenute modifiche
(frazionamenti, alienazioni di uno o più terreni di uno stesso proprietario,
cancellazioni di servitù di passo dovute a realizzazione forzata, spostamenti
di tracciato stradale e così via), abbia sottratto alla particella del richiedente
la possibilità di accesso alla pubblica via, accesso che prima era dato in
forza di un diritto reale o obbligatorio (art. 694 cpv. 2 prima frase CC; Steinauer, op. cit., pag. 163 n. 1865a;
Meier-Hayoz, op. cit., n. 30 e 31
ad art. 694 CC). Nella fattispecie, prima del frazionamento intervenuto nel
1990 il confine occidentale dell'originaria particella n. __________lambiva per
circa 100 m la via __________, che – come detto – è una stradina in terra
battuta percorribile con veicoli a motore per il “servizio a domicilio”. Essa
sbocca da un lato su via __________ e dall'altro sulla strada cantonale (via
__________: perizia, act. XV, pag. 5). I nuovi fondi, del resto, fruiscono di
reciproche servitù di passo veicolare (doc. A, punto 5; doc. O–R; doc. EEE-GGG)
a) A
norma dell'art. 694 CC sono ritenute strade pubbliche non solo quelle intese
nel senso proprio del termine, ma tutte quelle che possono essere utilizzate in
virtù di un titolo qualsiasi – pubblico o privato – e che collegano con
l'esterno (Steinauer, op. cit.,
n. 1864 con riferimenti). Certo, nel caso in esame l'autorità amministrativa ha
rifiutato agli interessati la licenza per costruire una strada privata che
sbocchi sulla via , adducendo motivi di ordine pianificatorio (richiamo
I dall'Ufficio tecnico comunale, doc. D e E). È esatto altresì che il traffico
su quella via è limitato ai domiciliati (perizia act. XV, pag. 5). Il passaggio
necessario previsto dall'art. 694 CC non corrisponde necessariamente, però, a
quello che richiede l'autorità amministrativa per il rilascio di una licenza
edilizia (DTF 110 II 19 consid. 2a con rimandi; DTF 120 II 189 in mezzo).
Esigenze poste dal diritto pubblico per l'edificazione di un fondo non sono
sufficienti a legittimare la concessione di un passo necessario secondo l'art.
694 CC, giacché spetta esclusivamente al diritto privato determinare in che cosa
consista un accesso sufficiente (DTF 120 II 186 consid. 2b con rimando; DTF
inedita del 4 aprile 2000 in re A., inc. ./, consid.
3b con rinvii). L'applicazione di tale principio può comportare invero un impedimento
più o meno esteso alle possibilità edificatorie del fondo; in tal caso spetta
però al diritto amministrativo prevedere i mezzi propri ad assicurare al fondo
un accesso che risponda all'interesse pubblico e agli imperativi della
sicurezza stradale (DTF 120 II 189 consid. 2d in fondo con rimandi).
b) Gli
appellanti obiettano che l'allacciamento con via __________ è in ogni modo
problematico. Il perito ha confermato che il dislivello di circa 2 m esistente
fra il piano stradale e i fondi sottostanti implicherebbe muri di sostegno del
corpo stradale per la lunghezza necessaria a realizzare una strada con una pendenza
opportuna e sufficientemente sicura, mentre la via più semplice e diretta è l'accesso
attraverso la strada coattiva dei convenuti (act. XV pag. 8). L'art. 694 cpv. 1
CC non assicura tuttavia un accesso ideale, né può essere invocato per semplice
comodità (Rep. 1997 pag. 150). Nella fattispecie neppure gli interessati
sostengono che lo sbocco su via __________ non consenta – di per sé – un uso razionale
dei loro fondi (Meier-Hayoz, op.
cit., n. 49 ad art. 694 CC), oppure cagioni costi sproporzionati (Caroni Rudolf, Der Notweg, tesi, Berna
1969, pag. 69). Anzi, gli attori medesimi hanno proposto proprio siffatta
soluzione nella loro domanda di licenza edilizia del 6 novembre 1992 (richiamo
I dall'Ufficio tecnico comunale).
c) Ne
discende che, nella misura in cui le servitù di passo già iscritte non siano sufficienti,
spetta primariamente ai fondi dei medesimi attori, risultanti dalla parcellazione
dell'originaria particella n. __________, concedersi reciprocamente i passaggi
per raggiungere la via __________, la quale rappresenta un accesso sufficiente
nel senso dell'art. 694 CC, senza che possano essere tenute in considerazione
le esigenze poste dalle autorità edilizie. L'appello si rivela dunque infondato
anche sotto questo aspetto, senza che sia necessario ponderare i contrapposti
interessi delle parti o la commisurazione della piena indennità, questioni
riservate al caso in cui il passo vada accordato (art. 694 cpv. 1 e cpv. 3 CC).
- Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti,
che rifonderanno solidalmente alle controparti costituitesi in giudizio un'equa
indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 e 4 CPC). Quanto al convenuto
precluso, egli è rimasto silente anche in appello e non si giustifica dunque di
attribuirgli ripetibili (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
50.–
fr.
750.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno solidalmente alle
controparti, a esclusione di __________ __________, fr. 1700.– complessivi per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
–
__________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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