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Numero d'incarto:
11.2000.54
Data decisione, Autorità:
02.06.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00054
Lugano,
2 giugno 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del
13 luglio 1998 da
__________ __________,
(patrocinato dalla dott. __________ __________,
rispettivamente dal dott. __________ __________
__________,
studio avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, ora
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 maggio 2000 presentato da __________ contro il decreto di
stralcio emesso il
9
maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con decreto del 9 maggio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
stralciato dai ruoli un'istanza cautelare del 13 luglio 1998 con cui __________
__________ chiedeva l'annullamento immediato già in via provvisionale, o quanto
meno la riduzione a fr. 867.50, di un contributo alimentare di fr. 3000.–
mensili da egli dovuto fino al 30 aprile 1999 all'ex moglie __________
__________ in virtù di una sentenza di divorzio non ancora passata in giudicato;
che la
tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese (fr. 200.–) relative al decreto di
stralcio sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere all'ex
moglie un'indennità di fr. 3000.– per ripetibili (dispositivo n. 3);
che
contro quest'ultimo dispositivo __________ __________ è insorto con un appello
del 22 maggio 2000 nel quale postula la riduzione della tassa di giustizia e delle
spese “al minimo di tariffa in
fr. ...”,
senza obbligo di ripetibili in favore della controparte o – subordinatamente –
con obbligo di versare “fr. ... a titolo di ripetibili ridotte”;
che
l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che
in materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio è senz' altro
appellabile, indipendentemente dal valore litigioso (Rep. 1985 pag. 145 in
fondo);
che
nondimeno, come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, in caso di contestazioni
patrimoniali l'appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve
cifrare le sue pretese (Rep. 1985 pag. 95 consid. 1);
che
identico principio vige, del resto, anche sul piano federale (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel
in Zivil-
sachen,
Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);
che in
concreto il litigio sugli oneri processuali e le ripetibili ha indubbiamente carattere
pecuniario;
che nella
misura in cui l'istante chiede genericamente una riduzione degli oneri processuali
“al minimo di tariffa in fr. …” v'è da domandarsi pertanto se l'appello non risulti,
già di primo acchito, irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio al
cpv. 5);
che,
comunque sia, in materia di spese giudiziarie il richiamo al “minimo di
tariffa” non ha alcun senso, la tariffa non prevedendo né minimi né massimi,
bensì il semplice addebito dei costi affrontati dal tribunale (art. 2 lett. b e
c LTG);
che
l'istante non critica l'ammontare di fr. 200.– fissato dal primo giudice
siccome eccessivo per rapporto alle spese sopportate dalla Pretura, di modo che
al riguardo il gravame non merita altra disamina;
che
l'accenno al “minimo della tariffa” potrebbe interpretarsi, tutt'al più, come
un richiamo implicito alla tassa di giustizia minima di fr. 250.– prevista
dall'art. 18 cpv. 1 LTG per le cause di stato;
che
nemmeno a tale proposito, tuttavia, il gravame è destinato a miglior sorte;
che
l'appellante censura la tassa di giustizia, in effetti, per avere il primo
giudice trascurato “giusti motivi” nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC non dando
peso al comportamento illecito della controparte, la quale all'interrogatorio
formale nella causa di divorzio aveva mentito sulla frequenza dei propri
incontri settimanali con il nuovo amico (vedendosi finanche infliggere 15
giorni di detenzione per falsa dichiarazione in giudizio: CCRP, sentenza del
14 aprile
2000 negli incarti ..e
..);
che nel
decreto di stralcio tuttavia il Pretore non ha sorvolato su tale circostanza,
soggiungendo anzi che, seppure la convenuta avesse ammesso nella causa di divorzio
la vera frequenza dei suoi incontri con il nuovo amico (oltre 4 volte la settimana
e non solo 2 o 3), ciò non sarebbe bastato all'istante per dimostrare un concubinato
suscettibile di giustificare la soppressione del contributo alimentare (DTF 124
III 52, 118 II 235, 116 II 394);
che tutto
quanto l'appellante obietta a quest'ultimo riguardo si esaurisce nell'affermazione
perentoria secondo cui una coabitazione di 4.25 giorni in media la settimana
costituirebbe “convi-venza piena”, sicché il convincimento del Pretore sarebbe
“asso-lutamente arbitrario” (memoriale, pag. 5 a metà);
che
arbitraria, in proposito, è se mai l'asserzione dell'appellante, il Tribunale
federale avendo già avuto modo di spiegare a più riprese – come rammenta il
Pretore con richiamo a DTF 124 III 54 consid. aa – che un concubinato
suscettivo di legittimare la soppressione del contributo di mantenimento è dato
solo ove la comunione di vita fra partner sia stretta al punto da implicare
doveri di fedeltà e assistenza analoghi a quelli che derivano da un matrimonio
(art. 159 cpv. 3 CC);
che
l'appellante neppure allude a un'eventualità del genere, limitandosi a insistere
sulla durata media settimanale della coabitazione, criterio del tutto
insufficiente per connotare un concubinato nell'accezione intesa dalla
giurisprudenza;
che pure
sulla tassa di giustizia l'appello si rivela perciò inconsistente;
che per quanto
attiene alle ripetibili valgono per analogia le considerazioni testé espresse;
che nella
misura in cui chiede la soppressione delle ripetibili in favore della controparte,
in effetti, l'appellante fonda ancora una volta la sua domanda sui “giusti
motivi” dell'art. 148 cpv. 2 CPC e sulla falsa dichiarazione rilasciata dall'ex
moglie nella causa di divorzio, dimenticando che – in mancanza di ulteriori
elementi, nella fattispecie non prospettati – egli non avrebbe verosimilmente
ottenuto la soppressione del contributo alimentare nemmeno se la convenuta
avesse ammesso la vera frequenza dei suoi incontri con l'amico;
che nella
misura per contro in cui l'appellante rivendica una generica riduzione dell'indennità
per ripetibili fissata dal primo giudice, la domanda – non cifrata – è nuovamente
irricevibile, come già si è detto nei primi considerandi in diritto;
che,
privo già a un sommario esame di buon esito, l'appello in rassegna può essere
deciso con la procedura dell'art. 313bis CPC;
che gli oneri
del pronunciato odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire
ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è neppure stato intimato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il dispositivo n. 3 del
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione:
– dott.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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