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Numero d'incarto:
11.2000.50
Data decisione, Autorità:
02.06.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00050
Lugano
2 giugno 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (misure
provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con istanza del 12 luglio 1999 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
Contro
__________ ,
__________ (__________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere ammessa l'appellazione 5 maggio 2000 di
__________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 10 febbraio 2000
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
tra __________ e __________ __________ è
pendente davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città una causa di
divorzio (inc. ..__________), nel corso della quale sono
state trattate varie procedure cautelari vertenti sul contributo alimentare
dovuto in pendenza di causa dal marito alla moglie e alla figlia minorenne
__________ (1997);
che, in
particolare, con decreto emesso senza contraddittorio il 25 maggio 1999 il
Pretore ha ingiunto a __________ __________ di versare un contributo alimentare
di complessivi fr. 3200.– mensili per la moglie e la figlia __________;
che
all'udienza del 12 luglio 1999, indetta per discutere il provvedimento,
__________ __________ ha instato perché al datore di lavoro del marito fosse fatto
ordine di versare in suo favore il contributo alimentare, visto che essa
riceveva solo DM 500.– mensili per la figlia, e ha ribadito il 25 luglio 1999
le proprie richieste;
che il
convenuto si è opposto alla trattenuta di stipendio, facendo valere le proprie
argomentazioni ancora il 5 agosto 1999;
che il
Pretore, in attesa di statuire sulla procedura cautelare (tuttora in corso), ha
emanato il 10 febbraio 2000 un decreto con il quale ha fatto ordine al datore
di lavoro del convenuto di trattenere dallo stipendio di quest'ultimo l'importo
mensile di fr. 3200.– (pari a DM 3830.–) e di versarlo direttamente alla
moglie;
che
contro tale decreto __________ __________ è insorto con un atto del 5 maggio
2000, in tedesco, adducendo di non poter versare un contributo alimentare come
quello posto a suo carico dal Pretore;
che il
ricorso non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che
il decreto cautelare impugnato, del 10 febbraio 2000, è stato notificato il
giorno successivo al patrocinatore del ricorrente, come risulta dalla ricerca
postale;
che
secondo l'art. 419c CPC le misure provvisionali previste dall'art. 137
CC sono trattate secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC;
che il
termine per l'appello è di dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC), non
sospesi dalle ferie giudiziarie;
che nella
fattispecie il decreto impugnato è stato ricevuto dal legale dell'appellante
l'11 febbraio 2000, ragione per cui l'atto presentato il 5 maggio 2000 risulta
tardivo;
che, data
la manifesta inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa
secondo la procedura dell'art. 313bis CPC, senza che sia necessario
assegnare all'appellante un termine per tradurre il gravame in italiano;
che i
costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, alla quale
l'appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
L'appello è irricevibile.
- Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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