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Numero d'incarto:
11.2000.48
Data decisione, Autorità:
09.03.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00048
Lugano
9 marzo 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 5 marzo 1998 dalla
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ ,
__________ ()
(patrocinato dall'avv. __________ __________
____________________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 28 aprile 2000 presentata da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 17 aprile 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel luglio del 1996 __________ __________ ha affidato alla ditta
__________ __________ __________, per fr. 150 971.50, la ristrutturazione di
una villa situata sulla particella n. __________ RFD di __________, di sua proprietà.
Durante i lavori, tra il 1° luglio 1996 e il 5 dicembre 1997, egli ha commissionato
all'impresa diverse opere non previste nel capitolato d'appalto, sicché per
finire gli sono state fatturate prestazioni per complessivi fr. 334 209.80.
Dedotti gli acconti versati, di fr. 240 000.–, è risultato uno scoperto di fr.
94 209.80.
B. Il 5
marzo 1998 la __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere che sulla particella
n.
__________di __________ __________ fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori per fr. 94 209.80 con interessi al 5% dal
15 novembre 1997 su fr. 83 842.05, dal 1° febbraio 1998 su fr. 3348.55 e dal 5
marzo 1998 su fr. 7019.20. Con decreto emesso quel giorno inaudita parte il
Pretore ha accolto l'istanza. Al contraddittorio del 29 aprile 1998 l'istante
ha confermato la domanda, cui si è opposto __________ __________, sostenendo
che l'iscrizione era tardiva. Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato
le loro richieste al dibattimento finale del 28 ottobre 1999.
C. Statuendo
il 17 aprile 2000, il Pretore ha accolto l'istanza e ha assegnato alla
__________ __________ __________ un termine di trenta giorni per promuovere
l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste a carico del convenuto,
tenuto a rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 28
aprile 2000 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'istanza
sia respinta e sia fatto ordine all'ufficiale dei registri di cancellare
l'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio il 5 marzo 1998. Nelle sue
osservazioni del 5 giugno 2000 la __________ __________ __________ propone di
respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
E. Con
lettera del 9 giugno 2000 __________ __________ ha chiesto poi al primo giudice
di verificare se l'istante avesse presentato, nel termine di trenta giorni assegnatole
con la sentenza impugnata, l'azione intesa all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale, sollecitando in caso contrario la cancellazione del
diritto dal registro fondiario. Preso atto di ciò, la __________ __________
__________ ha promosso causa il 16 giugno 2000 (inc.
..____________________la quale è stata sospesa dal Pretore
con ordinanza del 12 dicembre 2000 fino all'emanazione dell'attuale giudizio.
Considerando
in diritto: 1. Nelle
osservazioni all'appello l'istante contesta la ricevibilità del gravame, poiché
il convenuto avrebbe impugnato i considerandi della sentenza impugnata anziché
il dispositivo. La censura non manca di temerarietà, ove appena si consideri che
l'interessato, pur definendoli impropriamente “considerandi”, manifesta in modo
inequivocabile la volontà di appellare i dispositivi n. 1, 2 e 3 della sentenza
del Pretore, citandone testualmente il contenuto (appello, pag. 2 nel mezzo).
Ciò premesso, nulla osta sotto questo profilo all'esame del ricorso nel merito.
-
L'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre
mesi dal compimento dell'opera (art. 839 cpv. 2 CC). Per salvaguardare il
termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961
cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 214 n. 739), sulla quale
il giudice statuisce con procedura sommaria (art. 961 cpv. 3 CC) di camera di
consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Questi stabilisce la durata e gli
effetti dell'iscrizione e fissa, se occorre – ma secondo giurisprudenza ciò deve
costituire la regola (DTF 101 II 76 consid. 4) – un termine per chiedere
giudizialmente l'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC). La durata del
termine deve essere annotata nel registro fondiario (DTF 112 II 498 consid. 2)
e il rispetto della scadenza va controllato d'ufficio (DTF 89 II 310 in alto).
Ove il termine decorra infruttuoso, l'ufficiale dei registri cancella di
propria iniziativa l'iscrizione provvisoria (art. 76 cpv. 1 RRF).
-
In
concreto il Pretore, come detto, ha assegnato all'istante un termine di trenta
giorni per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione
provvisoria sarebbe stata cancellata. Ora, l'art. 290 lett. b CPC prevede che
le sentenze appellabili sono esecutive dal giorno successivo a quello in cui è
scaduto il termine per impugnarle. I giudizi emanati nel quadro di una
procedura di camera di consiglio divengono esecutivi, perciò, il giorno dopo la
scadenza dei dieci giorni utili per presentare l'appello (art. 370 cpv. 2 CPC).
Se è introdotto ricorso, la decisione acquisisce ugualmente carattere esecutivo
dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che all'appello sia conferito
effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC; cfr. anche Bollettino dell'Ordine
degli avvocati n. 14 pag. 12). Nella fattispecie all'appello non è stato conferito
effetto sospensivo, per altro nemmeno richiesto, sicché la sentenza impugnata,
giunta all'appellante il 18 aprile 2000 (memoriale, pag. 3 nel mezzo), è
divenuta esecutiva il 29 aprile 2000. Ne discende che l'iscrizione provvisoria
decretata senza contraddittorio il 5 marzo 1998 è decaduta il 29 maggio 2000,
una volta decorso infruttuoso il termine di trenta giorni per intentare la
causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. L'azione introdotta
il 16 giugno successivo risulta dunque tardiva.
-
Né
giova all'istante sostenere che il Pretore le ha ritornato, siccome prematura,
una petizione da essa presentata il 31 marzo 2000, prima ancora che fosse
emanato il decreto sull'iscrizione provvisoria (lettera del 5 luglio 2000 al
Pretore, pag. 1 in basso). Essa non pretende che, così facendo, il Pretore
avrebbe violato i suoi diritti di parte o sarebbe caduto in un diniego di
giustizia. Tale petizione non può quindi considerarsi validamente introdotta.
D'altro lato è possibile che l'ipoteca provvisoria non sia ancora stata
materialmente radiata dal registro fondiario e che fino all'emanazione del
giudizio odierno l'istante fosse ancora abilitata a chiedere il conferimento
dell'effetto sospensivo all'appello. Se non che, con l'emanazione della presente
sentenza viene meno ogni facoltà di ottenere tale beneficio e nulla può ormai
ostare all'esecutività del giudizio impugnato. Il che rende senza interesse
giuridico appurare se – qualora l'istante avesse promosso azione di merito nel
termine di trenta giorni o il ricorso avesse ottenuto effetto sospensivo –
l'appello sarebbe stato provvisto di buon diritto. Se ne conclude che la causa,
priva d'interesse pratico e attuale, dev'essere stralciata dai ruoli (art. 351
cpv. 1 CPC).
-
Gli
oneri processuali d'appello, divenuto senza oggetto, andrebbero attribuiti tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la
lite (art. 72 PC per analogia), a meno che la mancanza d'interesse non sia
imputabile al comportamento della parte medesima. In concreto la decadenza
della procedura si riconduce proprio al fatto che l'istante ha lasciato
trascorrere il termine assegnato dal Pretore senza proporre azione di merito né
postulare il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, ciò che ha
provocato l'estinzione dell'iscrizione provvisoria (cfr. DTF 123 III 331
consid. 2). Essa deve quindi sopportare gli oneri processuali inutilmente
cagionati e rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Tanto
più che, secondo giurisprudenza, quando l'azione volta all'iscrizione
definitiva di un'ipoteca legale non è validamente promossa – com'è appunto il
caso in concreto – gli oneri processuali sono per principio da addebitare
all'artigiano o all'imprenditore, a prescindere dal buon fondamento della
domanda intesa all'iscrizione provvisoria (Schumacher,
op. cit., pag. 221 n. 761 in fine). La tassa di giustizia deve nondimeno essere
adeguatamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito
(art. 21 LTG).
-
Anche
le spese e le ripetibili di primo grado dovrebbero essere poste a carico dell'artigiano
o dell'imprenditore che non ha intentato l'azione volta all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale (Rep. 1996 pag. 177 consid. 7). Per evitare al giudice di
dover riconsiderare gli oneri della decisione d'iscrizione provvisoria alla
luce di tale circostanza, Schumacher
propone di porre sin dall’inizio – almeno di regola – le spese e le ripetibili
della procedura d'iscrizione provvisoria a carico dell’istante, riservato un diverso
riparto nella sentenza d'iscrizione definitiva (op. cit., pag. 222 n. 763; cfr.
anche DTF 110 Ia 98). Non incombe tuttavia a questa Camera decidere, senza che
il Pretore sia stato chiamato a statuire come autorità di primo grado, se e
come debba essere modificato il dispositivo sulle spese e le ripetibili della
decisione impugnata in esito alla sopravvenuta decadenza dell’iscrizione
provvisoria. Lo stesso appellante del resto, nella citata lettera del 9 giugno
2000 al Pretore, ha prospettato la cancellazione dell'ipoteca legale dal
registro fondiario, ma non ha chiesto un nuovo sindacato in materia di spese e
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico per decadenza
dell'iscrizione provvisoria formante oggetto del giudizio impugnato e la causa
è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico della __________ __________
__________, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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