AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2000.37
Data decisione, Autorità:
07.12.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00037
Lugano,
7 dicembre 2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .__.__ (azione di divorzio) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 1° settembre
1995 da
__________ __________, nata __________, __________
(patricinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 13 marzo 2000,
rettificato dal Pretore il 31 mar-zo successivo;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 marzo 2000 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 13 marzo 2000 (e rettificato il 31 marzo 2000) dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta d'assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1940) e __________ __________ (1944) si sono sposati a __________
il __________ 1965. Dall'unione sono nate __________ (1966) e __________
(1967). A quel tempo il marito lavorava per il fratello , che gestiva
un negozio di confine con spaccio di sigarette e attività di cambiavaluta. La
moglie si attivava sporadicamente come __________ nel salone della madre. Nel
1976 __________ __________ ha fondato insieme con il fratello la società in
nome collettivo “ __________ __________ __________ __________ ” e nel
novembre di quell'anno si è separato dalla moglie, promuovendo il 31 gennaio
1977 azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud. Dalla sua nuova compagna, __________ __________, egli ha poi avuto un
figlio, , nel 1981. La causa di divorzio si è estinta per perenzione
processuale ed è stata stralciata dai ruoli il 2 novembre 1994. Dal 1994
__________ __________ è alle dipendenze della ditta .., di
cui la sua compagna è amministratrice unica, e lavora in un negozio di strumenti
musicali nel centro commerciale “ ” di __________ __________.
B. Il 7
dicembre 1994 __________ __________ ha instato per un nuovo tentativo di
conciliazione, decaduto infruttuoso il 20 gennaio 1995. __________ ,
da parte sua, si è rivolta il 3 febbraio 1995 al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud per ottenere in via provvisionale un contributo di mantenimento,
che questa Camera ha fissato per finire in fr. 1585.– mensili indicizzati con
sentenza del 9 novembre 1998 (inc. ..). Dopo
avere intentato causa di divorzio con petizione del 1° settembre 1995,
__________ __________ ha adito nuovamente il Pretore il 7 maggio 1999,
postulando una trattenuta di fr. 1600.25 mensili (pari al contributo alimentare
indicizzato) dallo stipendio del marito. Il Pretore ha accolto l'istanza
inaudita parte il 10 maggio 1999, al che __________ __________ ha chiesto il 26
maggio successivo la revoca della misura previo contraddittorio, sollecitando
anche la riduzione del contributo provvisionale da fr. 1600.25 a fr. 1100.–
mensili. All'udienza dell'11 giugno 1999, indetta dal Pretore per la
discussione dei due provvedimenti, __________ __________ ha confermato la
domanda di trattenuta e si è opposta a qualsiasi riduzione del contributo provvisionale.
Entrambe le parti hanno notificato prove, dichiarando che avrebbero rinunciato
al dibattimento finale ove il Pretore avesse rifiutato ogni mezzo istruttorio.
C. Con
sentenza del 2 novembre 1999 il Pretore ha statuito sull'azione di divorzio,
nel senso che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e ha disciplinato
le conseguenze accessorie, fissando tra l'altro in favore dell'attrice un
contributo alimentare di fr. 1100.– mensili indicizzati (art. 152 vCC) e
revocando la trattenuta di stipendio decretata il 10 maggio 1999 senza
contraddittorio. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state addebitate
alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________
__________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Contro
tale sentenza hanno ricorso entrambi i coniugi con un appello, tuttora pendente
(inc. ..__________). La richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello di __________ __________ è stata dichiarata priva
d'oggetto il 21 dicembre 1999 dalla presidente di questa Camera, le misure
provvisionali adottate dal Pretore restando in vigore fino al passaggio in
giudicato della sentenza di divorzio.
D. Il
12 gennaio 2000 __________ __________ ha chiesto al Pretore una nuova trattenuta
di stipendio a carico del marito per l'ammontare di
fr.
1660.25 mensili da applicare durante la causa di merito. Con decreto del 13 marzo
2000 il Pretore ha dichiarato l'istanza priva d'oggetto, la trattenuta
salariale ordinata senza contraddittorio il 10 maggio 1999 rimanendo in vigore
anche in pendenza di appello. Nello stesso decreto egli ha statuito altresì
sulla riduzione del contributo provvisionale postulata dal marito il 26 maggio
1999, accogliendola parzialmente e riducendo il contributo alimentare a fr.
1225.– mensili (con trattenuta di stipendio per il medesimo importo). La tassa
di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste per tre quarti a carico
di __________ __________ e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere
al marito fr. 150.– per ripetibili. __________ __________ è stata ammessa al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Su richiesta di __________ __________,
con ordinanza del 31 marzo 2000 il Pretore ha poi rettificato la suddivisione
degli oneri processuali, ponendoli per un quarto a carico di __________
__________ e per il resto a carico di __________ __________, sempre con obbligo
per quest'ultima di rifondere al marito fr. 150.– per ripetibili.
E. Insorta
con appello del 30 marzo 2000 contro il decreto appena citato, __________
__________ chiede – previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria
– che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di fissare il contributo provvisionale
per sé in fr. 1565.– mensili (come questa Camera ha stabilito il 9 novembre
1998). La conclusione è stata formulata anche in via cautelare. Trattata come
domanda di effetto sospensivo, quest'ultima richiesta è stata respinta dalla
presidente di questa Camera con decreto del 7 aprile 2000. Quanto a __________
__________, nelle sue osservazioni del 20 aprile 2000 egli propone di
respingere l'appello e di rifiutare all'appellante il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Ai
processi di divorzio che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio
2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, anche solo di
ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora,
le misure provvisionali decretate dal giudice durante una causa di stato sono
disciplinate, nel nuovo diritto, dall'art. 137 cpv. 2 CC. Misure del genere
possono essere adottate anche dopo la pronuncia del divorzio, ove questa non
sia ancora – in tutto o in parte – passata in giudicato. Ciò si verifica nella
fattispecie, dato che l'appello introdotto da entrambi i coniugi contro la
sentenza di divorzio è tuttora pendente (art. 148 cpv. 1 CC; Sutter/Friburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 44 ad art. 137 CC). Per il resto, le misure provvisionali possono
sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e
relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione,
oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento
non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 16 ad art. 137 CC).
-
In
concreto il Pretore ha ravvisato una rilevante modifica delle circostanze una
volta ritenuto verosimile che dal gennaio del 1999 il guadagno del marito
risulta essersi ridotto da fr. 4300.– a fr. 3891.– netti mensili. Ciò posto,
egli ha rifatto il calcolo figurante nella sentenza emessa il 9 novembre 1998
da questa Camera (consid. 9), senza modificare altri fattori, ottenendo un
ammanco di fr. 294.70 mensili. Ricordato che l'obbligato non poteva essere
costretto a vivere con una disponibilità mensile inferiore al proprio
fabbisogno minimo (fr. 2666.60 mensili), egli ha ricondotto il contributo
provvisionale per la moglie a fr. 1225.– mensili, corrispondenti all'ammontare
della somma eccedente il fabbisogno minimo del marito. La trattenuta di
stipendio ordinata a suo tempo alla .. di __________
__________, datrice di lavoro del marito, è stata adattata di conseguenza.
-
L'appellante
contesta che la diminuzione di guadagno fatta valere dal marito sia stata resa
verosimile, svariati indizi dimostrando che il tenore di vita di lui è incompatibile
con la situazione finanziaria allegata. Essa chiede pertanto che questa Camera
ordini l'assunzione delle prove da lei notificate all'udienza dell'11 giugno
-
L'interessata censura inoltre una “violazione del ne bis in idem e
dell'onere della prova”, affermando che il Pretore avrebbe giudicato due volte
sul contributo di mantenimento (in sede cautelare e in sede di merito), ciò che
imporrebbe in ogni modo l'annullamento del decreto impugnato e il ripristino
del contributo alimentare fissato da questa Camera il 9 novembre 1998.
-
La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, in linea di principio, una
parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile
quanto in un procedimento penale o amministrativo, ma che l'autorità può
rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non
porterebbe elementi di rilievo (sulla nozione di “apprezzamento anticipato
delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid.
1b, 106 Ia 162 consid. 2b). L'autorità non è tenuta perciò a esperire tutte le
prove notificate dalle parti, ma qualora intenda rifiutarle (tutte o anche solo
alcune) essa deve indicare perché queste risulterebbero superflue o inidonee a
recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). È vero
che in sede cautelare il giudizio è di semplice verosimiglianza, sicché sul
piano provvisionale non può farsi questione di “prova” in senso stretto (DTF
118 II 377 consid. 3). Ciò non toglie che le predette esigenze di motivazione
si applichino, quanto meno, per analogia.
-
All'udienza
dell'11 giugno 1999, indetta dal Pretore per il contraddittorio sull'istanza di
ritenuta salariale postulata dall'appellante e sulla riduzione del contributo
provvisionale sollecitata dal marito, l'appellante ha prodotto cinque documenti
e ha chiesto l'escussione di tre testimoni (____________________, __________
__________ e __________ __________ __________), oltre l'interrogatorio formale
della controparte, l'edizione dalla __________ __________ a __________ di
eventuali conti o averi facenti capo al marito (art. 170 CC) e il richiamo dal
Ministero pubblico di un incarto risalente al 1982 in esito a una denuncia
sporta dal marito nei confronti di un terzo (act. XXVI). L'appellato si è
opposto all'assunzione di tali mezzi istruttori, salvo associarsi all'audizione
di __________ __________. Ogni parte ha poi mantenuto il proprio punto di vista.
Quanto al Pretore, egli ha precisato in calce al verbale (pag. 2 in fondo) che
giudicherà
sull'ammissibilità dei mezzi di prova, ritenuto che in caso di reiezione degli
stessi le parti dichiarano di rinunciare di essere convocati per una
discussione finale autorizzando il giudice a decidere anche sulla domanda.
In realtà
sulle prove il Pretore non ha mai statuito. Nemmeno nel decreto impugnato, del
resto, figura un qualsiasi cenno alle prove offerte o ai motivi per cui esse
non sono state esperite. L'appellante chiede di conseguenza che “il Tribunale
d'appello intervenga ordinando l'assunzione delle prove” in luogo e vece del
Pretore. Come si vedrà oltre, simile deduzione non può essere condivisa.
- Il
giudice che rifiuta una prova “deve motivare il diniego al più tardi con la
sentenza” (art. 182 cpv. 2 CPC). Tale motivazione è indispensabile sia perché
occorre conoscere quali ragioni hanno indotto il magistrato a respingere la
richiesta, sia perché l'appellante deve spiegare poi nel ricorso i motivi per
cui l'apprezzamento anticipato del Pretore non resiste alla critica. Competerà
infine alla Camera civile di appello giudicare se tali censure siano provviste
di buon diritto. Nel caso in esame il Pretore ha ritenuto verosimile il
guadagno del marito (fr. 3900.– mensili netti) fondandosi sul “medesimo titolo
riconosciuto dalla corte cantonale quale attestazione del suo reddito” nella
sentenza del 9 novembre 1998 (decreto impugnato, consid. 5). Quel titolo però
era un certificato di salario, che aveva per lo meno valenza fiscale (sentenza
della Camera, consid. 6). Nessun attestato del genere risulta agli atti, invece,
per quanto riguarda il periodo successivo al 1° gennaio 1999. Tra i documenti
prodotti dal marito figura solo una scheda contabile della __________
.. (doc. 7) e una lettera raccomandata del 7 dicembre 1998
con cui gli si annunciava la ragguardevole decurtazione di stipendio (fr. 430.–
mensili lordi: doc. 6). Ora, a prescindere dal fatto che stando alla citata
scheda contabile lo stipendio netto è di fr. 4074.70 netti mensili (più
l'eventuale gratifica di fine anno: doc. 6), e non di
fr.
3900.–, la produzione dei doc. 6 e 7 da parte del marito ancora non permette di
capire perché tutte le prove offerte dall'appellante siano state disattese.
-
Si
è già detto, per vero, che amministratrice unica della __________
.. è __________ __________, da oltre vent'anni compagna del
marito e madre del suo terzo figlio. Quanto alla drastica riduzione di stipendio,
essa è avvenuta in modo repentino e senza nemmeno rispettare i termini di legge.
Certo, non tutte le prove notificate dall'appellante l'11 giugno 1999 sembrano
di grande pertinenza ai fini del giudizio, tuttavia non è dato di comprendere
perché sarebbe stato inutile o superfluo chiamare a deporre __________
__________, la cui escussione è stata chiesta anche dall'appellato. Si aggiunga
che, stando al doc. 8 (prodotto dal marito all'udienza dell'11 giugno 1999), la
__________ .. avrebbe ridotto i salari dei dipendenti su
invito dell'ufficio di revisione. Invano si cercherebbe di sapere, nelle
circostanze descritte, perché sarebbe stato inutile o superfluo sentire
__________ __________, che lavora per __________ __________ (ufficio di
revisione della __________ __________). Certo, il Pretore avrà senz'altro avuto
i suoi motivi per rinunciare a simili prove. Questa Camera non può tuttavia
arguire, in mancanza di ogni elemento, quali siano tali motivi, onde
l'impossibilità di esaminare se essi siano fondati. Non a caso l'art. 322 lett.
b CPC autorizza questa Camera ad assumere le prove rifiutate – e non semplicemente
ignorate – dal Pretore. In caso contrario essa si sostituirebbe al primo giudice
senza neppure che questi abbia avuto modo di pronunciarsi.
-
È
vero che nel caso precipuo l'appellante non evoca in modo esplicito un difetto
di motivazione, limitandosi a chiedere che questa Camera esperisca essa
medesima le prove trascurate dal Pretore. Come si è appena visto, tuttavia, non
spetta a questa Camera sostituirsi al Pretore ove questi non abbia statuito.
Per di più l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC dispone che le sentenze e i decreti
devono contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi. E qualora la
carenza di requisiti formali comporti la nullità dell'atto, come nella
fattispecie, il vizio va rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Ne segue che
in concreto il decreto impugnato va dichiarato nullo e gli atti rinviati al
Pretore perché statuisca sulle prove offerte (art. 326 lett. a CPC). Dovesse
assumere una o più prove, il giudice indirà anche il dibattimento finale
(verbale dell' 11 giugno 1998, pag. 2 in fondo), salvo espressa rinuncia delle
parti. Nel frattempo continuerà a vigere – salvo modifica da parte del Pretore
– l'assetto provvisionale stabilito da questa Camera il 9 novembre 1998, la
sentenza di merito non essendo ancora passata in giudicato (DTF 120 II 1).
-
Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC):
l'appellante esce vittoriosa sul principio, giacché ottiene l'annullamento del
decreto impugnato. D'altro lato non è ancora detto che, per finire, il
contributo provvisionale di
fr.
1565.– mensili vada confermato. Si giustifica pertanto di suddividere la tassa
di giustizia e le spese in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellante,
essa merita accoglimento (come del resto era già avvenuto nell'ambito della
sentenza emessa il 9 novembre 1998 da questa Camera), sia perché l'interessata
versa in grave ristrettezza (art. 155 CPC), sia perché l'appello si rivela parzialmente
provvisto di buon esito (art. 157 CPC). Non si può dire per altro che
l'appellato sia in grado di erogare una provvigione ad litem; anzi,
nella sentenza di merito (appellata, ma non su quel punto) il Pretore ha
accertato proprio il contrario (consid. 8.3).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è dichiarato nullo e
gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
-
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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