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Numero d'incarto:
11.2000.34
Data decisione, Autorità:
10.07.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00034
Lugano
10 luglio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___
(misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 ottobre 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________),
rispettivamente nella causa ..__________
(misure provvisionali nella causa medesima) promossa con istanza del 22 ottobre
1999 dalla convenuta nei confronti dell'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se devono essere accolte le appellazioni
del 23 marzo 2000 presentate da __________ __________ __________ contro i due
decreti cautelari emessi il 10 marzo 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1960) e __________ __________ (1968), cittadini __________, si sono
sposati a __________ il __________ 1990. Dall'unione è nato __________, il
__________ 1990. Il marito, __________, lavora alle dipendenze della
_____________ di _____________, la moglie è _______________ in formazione e lavora in una clinica psichiatrica.
Il 3 luglio 1998 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 28 settembre 1998, e il 16 ottobre 1998 ha postulato l'adozione
di diverse misure cautelari. All'udienza del 3 novembre 1998, indetta per la
discussione, i coniugi hanno sottoscritto un accordo, omologato dal Pretore,
con il quale hanno definito l'assetto provvisionale pendente causa. Il marito,
in particolare, si è impegnato a versare alla moglie dal
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novembre 1998 un contributo alimentare di fr. 650.– mensili per sé e uno di fr.
1'000.–, oltre all'assegno familiare, per __________, assegnato alla madre.
Alla fine di novembre del 1998 i coniugi si sono separati e il 14 aprile 1999 __________
__________ __________ ha promosso causa di divorzio, tuttora in fase istruttoria.
B. Il
15 ottobre 1999 __________ __________ ha presentato un'istanza di riduzione di
fr. 650.– dei contributi provvisionali dovuti alla moglie e al figlio, facendo
valere di essere stato trasferito per lavoro in __________ e di essersi visto
ridurre il salario. __________ __________ __________ ha instato a sua volta, il
22 ottobre 1999 perché dallo stipendio del marito fosse trattenuto il
contributo alimentare per sé e il figlio. Con decreto emanato senza
contraddittorio il 25 ottobre 1999 il Pretore ha fatto ordine alla __________
__________, datrice di lavoro del marito, di versare direttamente a __________
__________ __________ l'importo di fr. 1'650.– mensili, trattenendolo dallo
stipendio del dipendente. __________ __________ ha postulato il 27 ottobre 1999
la revoca del provvedimento, previo contraddittorio. Alla discussione del 18
novembre 1999 egli ha confermato la richiesta di riduzione del contributo
provvisionale, alla quale si è opposta la moglie. Quest'ultima, a sua volta, ha
chiesto la conferma della trattenuta di stipendio, contestata dal marito. Le
parti non hanno offerto prove all'infuori dei documenti prodotti con l'istanza
e all'udienza e hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, confermando
le rispettive domande.
C. Con
decreto cautelare del 23 marzo 2000 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza
del marito, riducendo il contributo mensile per la moglie a fr. 450.– e quello
per il figlio a fr. 800.–, senza assegni familiari. La tassa di giustizia di
fr. 150.– è stata posta per un terzo a carico del marito e per il resto a
carico della moglie, tenuta a rifondere al marito un'indennità di fr. 400.– per
ripetibili. Con un decreto cautelare dello stesso giorno il Pretore ha adeguato
l'importo della trattenuta di stipendio, ordinando alla datrice di lavoro del
marito di versare mensilmente alla moglie fr. 1'250.–. La tassa di giustizia di
fr. 150.– e le spese sono state poste per un terzo a carico della moglie e per
il resto a carico del marito, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla
moglie fr. 400.– per ripetibili.
D. Contro
i decreti appena citati __________ __________ __________ è insorta con un
appello del 23 marzo 2000 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame, l'istanza di modifica del marito sia respinta, la
trattenuta di stipendio per l'importo di fr. 1'650.– mensili sia ripristinata e
i giudizi del Pretore siano riformati di conseguenza. Con decreto del 28 marzo
2000 la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile l'istanza di
effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni all'appello del 17 aprile 2000 __________
__________ propone di respingere il ricorso e di confermare i decreti
impugnati.
Considerando
in diritto: 1. L'appellato
chiede, con le osservazioni, che questa Camera proceda d'ufficio all'interrogatorio
formale dell'appellante, in virtù degli art. 322 lett. a e 88 lett. c CPC. La
richiesta non è priva di temerarietà, ove appena si consideri che lo stesso
istante, riferendosi all'analoga prova postulata dalla controparte con l'appello
(di cui si dirà al consid. 6 in fine), ritiene le risposte della parte da
interrogare insufficienti a rendere verosimili le affermazioni sostenute
(osservazioni, pag. 2). Sia come sia, davanti al Pretore l'istante non ha
postulato l'interrogatorio formale della moglie (verbale del 18 novembre 1999)
e non vi è ragione di supplire a tale omissione in questa sede. Il principio
inquisitorio imposto dal diritto federale in materia di filiazione è destinato
in primo luogo a tutelare gli interessi del figlio minorenne, non quelli del
genitore (Rep. 1995 pag. 143). Nuove prove potrebbero essere assunte –
eccezionalmente – ove servissero a ridefinire il fabbisogno del figlio
__________, e per di più verso l'alto. Ciò non è il caso nella fattispecie,
l'appellato chiedendo l'interrogatorio formale della moglie solo per rimettere
in discussione il fabbisogno di lei, non quello del figlio.
- L'art.
137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le
necessarie misure provvisionali. Fra queste rientrano, come nel vecchio
diritto, sia i contributi alimentari per i figli minorenni e il coniuge sia la
diffida ai debitori per garantire il versamento dei contributi stessi (Leuenberger in: Scheidungs-recht Praxiskommentar,
Basilea 2000, n. 13, 19, 29 e 50 ad art. 137 CC). Le misure provvisionali
adottate durante una causa di separazione o di divorzio possono sempre essere
modificate dal giudice (Leuenberger,
op. cit., n. 15 ad art. 137 CC), in particolare ove siano mutate in maniera
rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art.
137 CC). Nell'ambito di misure provvisionali ai sensi dell'art. 137 CC, è
sufficiente che le affermazioni di fatto dell'una o dell'altra parte siano rese
verosimili (Leuenberger, op. cit.,
n. 55 ad art. 137 CC).
Trattandosi
di contributi alimentari destinati al figlio minorenne, poi, sono applicabili
il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 20 ad art. 137 CC; Wullschleger in: Scheidungsrecht Praxiskommentar,
op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 176-293 CC). Il
giudice di ogni grado non è vincolato di conseguenza né alle allegazioni, né
alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di
propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995
pag. 146). Il principio inquisitorio, in ogni modo, è destinato a salvaguardare
gli interessi del minorenne, non quelli del genitore (Rep. 1994 pag. 237
consid. 2b).
- In
concreto il Pretore ha accertato che dal 1° settembre 1999 il marito lavora a
__________, presso una ditta facente parte del gruppo che lo impiega, e percepisce
in Svizzera uno stipendio pari a circa la metà di quello conseguito in precedenza,
mentre a __________ riceve il rimborso delle spese vive. Considerato che il costo
della vita in __________ è inferiore del 35% rispetto a quello svizzero, il
primo giudice ha ritenuto che la diminuzione di stipendio è sostanzialmente
compensata dal calo del fabbisogno. Egli ha nondimeno ridotto di fr. 400.–
mensili complessivi i contributi alimentari a carico del marito, gravato da
maggiori oneri di viaggio per l'esercizio del diritto di visita.
L'appellante
rimprovera al primo giudice di avere riconosciuto il citato maggior onere
mensile di fr. 400.– in mancanza di qualsiasi indicazione concreta sui costi
della trasferta da __________ a __________, ammettendo così una circostanza di
fatto non provata. Chiede inoltre che questa Camera disponga d'ufficio, giusta
l'art. 322 lett. a CPC, l'interrogatorio formale del marito, in modo da
accertare l'assenza di costi supplementari per il diritto di visita al figlio.
-
Nella
fattispecie il marito ha postulato la riduzione di fr. 650.– dei contributi
mensili pattuiti a suo tempo, motivandola con il notevole taglio di stipendio
subìto dopo il temporaneo trasferimento per lavoro in __________, ciò che gli
impedirebbe di far fronte ai contributi alimentari e di esercitare il diritto
di visita al figlio, salvo cadere nel bisogno (istanza 15 ottobre 1999, pag.
3). Ora, l'istante ha bensì reso verosimile di essere stato trasferito dal
datore di lavoro a __________, per una durata di 12-18 mesi, e di ricevere in
Svizzera uno stipendio netto di fr. 2'450.– mensili (per dodici mensilità, già
dedotta l'imposta alla fonte; cfr. doc. 10 e 11). Tutto si ignora, per contro,
sulla sua situazione in __________, tranne che a __________ egli non ha in
pratica alcun onere, poiché il datore di lavoro gli rimborsa le spese vive
dietro presentazione delle fatture (doc. 11). Rispetto alla situazione
esistente al momento in cui i coniugi hanno firmato l'accordo sull'assetto provvisionale
appare manifesto, pertanto, che sono radicalmente mutati non solo il guadagno,
ma anche il fabbisogno minimo dell'istante.
-
L'appellante
sostiene che il marito non ha dato alcuna informazione sulla frequenza dei suoi
rientri in Svizzera e sui costi supplementari che gli causerebbe l'esercizio
del diritto di visita. L'argomentazione è fondata. Giustamente il Pretore ha
tenuto conto invero delle spese relative all'esercizio del diritto di visita,
che per consolidata giurisprudenza di questa Camera rientrano nel fabbisogno
del genitore non affidatario (sentenze del 24 novembre 1999 nella causa B. c.
B., del 20 marzo 1991 nella causa De L. c. D. L.). Se non che, egli ha stimato
il costo in fr. 400.– mensili senza disporre del benché minimo dato concreto
sugli esborsi effettivi. Invano si cercherebbero nei vari fascicoli della
Pretura ragguagli concreti sui costi di viaggio, sulle spese affrontate dal
marito a __________ durante il soggiorno e sulla frequenza delle visite. Per di
più – come si è già rilevato – manca qualsiasi elemento sul fabbisogno del
marito a Skopje e sui rimborsi delle spese da parte del datore di lavoro.
-
Ciò
posto, si deve concludere che l'istante ha sì reso verosimile un notevole mutamento
della sua situazione professionale, ma non un peggioramento della sua capacità
contributiva. Lo stipendio netto di fr. 2'450.– mensili (doc. 10) gli lascia infatti
fr. 800.–
dopo il versamento del contributo alimentare complessivo di fr. 1'650.–, visto
che il datore di lavoro provvede ai costi connessi con la permanenza a
__________ (doc. 11). Certo, l'istante pretende che l'importo di fr. 800.–
mensili è insufficiente per finanziare le sue necessità e l'esercizio del
diritto di visita, ma non ha per nulla reso verosimile tale affermazione,
esplicitamente contestata dalla controparte all'udienza del 18 novembre 1999.
Nelle circostanze descritte il Pretore non poteva aumentare il fabbisogno
dell'interessato a beneplacito. Tutt'al più l'istante potrà inoltrare un'altra
domanda di modifica, corredandola dei dati e della documentazione necessaria,
ma tale responsabilità incombe a egli soltanto. Ne segue che l'appello
dev'essere accolto e i decreti impugnati riformati nel senso che l'istanza di modifica
del 15 ottobre 1999 va respinta e il decreto di trattenuta di stipendio emanato
senza contraddittorio il 23 ottobre 1999 confermato. Ciò rende senza interesse
il complemento di istruttoria chiesto dall'appellante.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Il marito rifonderà inoltre all'appellante, assistita da un legale,
un'adeguata indennità per ripetibili. La riforma dei decreti impugnati impone
anche la corrispondente modifica dei dispositivi pretorili sulle spese e le
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Gli
appelli sono accolti e i decreti impugnati sono così riformati:
a) inc.
..__________:
-
L'istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le
spese sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà alla
controparte fr. 400.– per ripetibili.
b) inc.
..__________:
-
L'istanza è accolta, nel senso che è
fatto ordine a __________ __________, __________, di trattenere mensilmente
dallo stipendio percepito da __________ __________ l'importo di fr. 1'650.– e
di versare direttamente tale importo a __________ __________ __________ sul conto
n. __________.__________a lei intestato presso la __________ del __________,
__________.
-
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le
spese sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà alla
controparte fr. 400.– per ripetibili.
II. Gli oneri
dell'appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà a __________ __________ __________ fr. 600.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione:
– __________
__________ (in estratto, per il dispositivo n. Ib/1);
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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