AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.26
Data decisione, Autorità:
06.07.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00026
Lugano
6 luglio 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza del 14 maggio 1999 da
__________ & __________
__________, __________
(patrocinata dalla lic. iur. __________ __________,
studio legale __________– __________, __________)
contro
__________ e __________ __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 24 febbraio 2000 presentata da __________ e __________ __________
__________ contro la decisione emanata l'11 febbraio 2000 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L'impresa di costruzioni __________ & __________ __________ ha
eseguito opere da capomastro sulla particella n. __________RFD di __________,
proprietà di __________ e __________ __________ __________, in virtù di un
capitolato d'appalto e modulo d'offerta che prevedeva una spesa di complessivi
fr. 266'507.75. Il 31 marzo 2000 l'impresa ha allestito la liquidazione finale
per un importo di complessivi fr. 373'085.80, dedotti acconti per fr.
210'000.–. Essa ha sollecitato invano, il
14 aprile
successivo, il versamento di un ulteriore acconto di
fr.
70'000.–.
B. Il
14 maggio 1999 la ditta __________ & __________ __________ si è rivolta al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo che fosse iscritta in
via provvisoria a carico della particella n. __________RFD di __________
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per il saldo di fr. 163'085.85
oltre accessori. Con decreto del 14 maggio 1999 emesso inaudita parte il
Pretore ha ordinato l'iscrizione provvisoria. All'udienza del 18 giugno 1999,
indetta per la discussione dell'istanza, l'impresa ha confermato la domanda,
cui si sono opposti __________ e __________ __________ __________, argomentando
che la richiesta era tardiva. Ultimata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato
alla discussione finale, confermando nel loro memoriale scritto le rispettive posizioni.
C. Statuendo
l'11 febbraio 2000, il Pretore ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale a carico della particella n. __________RFD di __________ per l'importo
di fr. 163'085.85. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese sono state poste
a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante un'indennità di fr.
4000.– per ripetibili.
D. __________ e __________ __________ __________ sono insorti contro
la decisione appena citata con un appello del 24 febbraio 2000 nel quale
chiedono che l'istanza della controparte sia respinta e che il giudizio del
Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 27 marzo 2000
la ditta __________ ____________________ __________ conclude per il rigetto
dell'appello e per la conferma della decisione impugnata.
E. Il
30 maggio 2000 il giudice delegato di questa Camera ha ordinato l'accertamento
della tempestività dell'appello e all'udienza del 5 luglio 2000 ha escusso due
testimoni. Sulle risultanze di tale assunzione probatoria le parti hanno potuto
esprimersi all'udienza medesima.
Considerando
in diritto: I. In
ordine
-
Il giudice esamina d'ufficio i presupposti processuali, tra cui
la tempestività degli atti (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art.
308 CPC). L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale a favore di artigiani e
imprenditori è soggetta alla procedura contenziosa di camera di consiglio (art.
4 n. 19 e 5 LAC), che è un rito della procedura sommaria (art. 361 segg. CPC).
L'appello si propone pertanto entro il termine di dieci giorni dalla
notificazione della sentenza (art. 370 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata,
intimata venerdì 11 febbraio 2000, è stata ritirata dal patrocinatore dei
convenuti lunedì 14 febbraio 2000. Il termine di ricorso scadeva pertanto il 24
febbraio 2000. Stando al bollo apposto sul plico d'invio, però, l'appello
risulta essere stato consegnato all'ufficio postale di Lugano 1 il 25 febbraio
-
Il giudice delegato di questa Camera ha ordinato perciò l'accertamento
della tempestività.
-
Sentito
come testimone all'udienza del 5 luglio 2000, il collaboratore dello studio legale
che patrocina l'appellante ha dichiarato di avere redatto il memoriale il 24 febbraio
2000, di avere incontrato problemi tecnici con la stampante e di avere lasciato
lo studio di __________ alle ore 20.45. Al servizio fuori orario della posta di
__________ 1 egli si è presentato alle ore 21.05, ma il funzionario addetto
aveva appena chiuso lo sportello e ha rifiutato di ricevere il plico. Egli ha
infilato la busta, perciò, nella buca delle lettere all'esterno del palazzo
postale. Quest'ultima circostanza è avvalorata dalla testimonianza di
__________ __________, la quale ha confermato di essere stata presente al
momento in cui il legale ha impostato la busta, di averne visto il contenuto su
invito esplicito del legale e di ricordare che si trattava dell'appello
__________ __________a, destinato alla Pretura di __________ (verbale del 5
luglio 2000, pag. 3). Le circostanze della spedizione appaiono invero singolari,
ma la spiegazione che ne hanno dato i testimoni appare plausibile, né la controparte
pretende che l'uno o l'altro di loro abbia dichiarato il falso. Consegnato alla
posta entro la mezzanotte del 24 febbraio 2000, l'appello può pertanto essere ritenuto
tempestivo.
II. Nel
merito
-
Litigiosa
fra le parti rimane la questione di sapere se l'ipoteca legale iscritta senza
contraddittorio il 14 maggio 1999 a carico della particella n. __________RFD di
__________, proprietà dei convenuti, sia stata chiesta in tempo utile. Il
Pretore l'ha ritenuta tempestiva, sebbene lo smontaggio della gru sul fondo dei
committenti non avesse differito il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC e la
costruzione di una scala esterna non fosse avvenuta nei tre mesi precedenti
l'iscrizione dell'ipoteca legale. Egli ha rilevato in effetti che, come
risultava dai bollettini di lavoro, il 17 febbraio 1999 l'impresa edile aveva
proceduto alla formazione di posteggi. Quest'ultima opera, pattuita dalle parti
per atti concludenti, era confermata anche da un testimone. Pure la posa dell'isolazione
della facciata era stata verosimilmente ultimata dalla ditta il 17 febbraio
-
Gli
appellanti sostengono che con la replica, davanti al Pretore, la ditta aveva
invocato generici lavori di sistemazione, senza mai accennare però ai posteggi,
di cui – rilevano – non è mai stata resa verosimile l'effettiva attuazione né
il periodo di realizzazione. Anzi, nessuno dei testimoni ha confermato
l'esecuzione dell'opera. A detta degli appellanti, in effetti, il teste
__________ __________ non ha confermato il bollettino da cui risulta siffatto
lavoro, ma ha dichiarato unicamente di avere firmato i bollettini in genere,
senza nemmeno accennare alla formazione dei posteggi. Per di più – essi
soggiungono – una simile opera nemmeno sarebbe essenziale ai fini dell'iscrizione
dell'ipoteca legale.
-
Per
l'art. 839 cpv. 2 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori deve avvenire al più tardi entro tre mesi dal compimento
dell'opera, cioè da quando sono stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del
contratto e l'opera può essere consegnata (Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2a edizione, n. 612 pag. 172; DTF 106 II 25; Rep. 1990 pag. 204).
Lavori di piccola entità o di secondaria importanza deliberatamente posticipati
dall'artigiano o dall'imprenditore, meri ritocchi, così come sostituzioni di
parti difettose ed eliminazioni di altri difetti non appartengono invece al
completamento dell'opera (Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 2a edizione, n. 2884a pag. 220; DTF 106
II 25, 102 II 208, 101 II 256). Il diritto all'iscrizione è diretto contro il
proprietario attuale del fondo su cui sono stati svolti i lavori (Steinauer, op. cit., n. 2877 pag. 216).
-
Il
termine di tre mesi è perentorio ed è salvaguardato già con l'iscrizione
provvisoria degli art. 961 cpv. 1 e 2 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, op. cit., pag. 217 n. 748,
pag. 214 n. 739; Steinauer,
op. cit., pag. 223 n. 2889). La procedura è sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), di
camera di consiglio (art. 4. n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Ne segue che
l'istante deve rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze
troppo severe – la sua pretesa, ovvero l'esistenza e l'ammontare del credito,
il fatto che esso può essere garantito da ipoteca legale e il rispetto del
termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di dubbio l'iscrizione
va ordinata, il giudice rinviando la decisione sull'effettiva ammissibilità
dell'ipoteca legale alla sentenza di merito (Steinauer,
op. cit., pag. 224 n. 2890 e 2891; Schumacher,
op. cit., pag. 217 n. 748, pag. 218 n. 750). In concreto il litigio verte sulla
tempestività dell'iscrizione provvisoria. L'iscrizione può essere rifiutata, di
conseguenza, solo qualora la scadenza del termine sia chiaramente decorsa prima
dell'iscrizione nel registro fondiario (Schumacher,
op. cit., pag. 218 n. 750 con riferimenti; Steinauer,
op. cit., pag. 224 n. 2890).
-
Nella
fattispecie l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale è avvenuta – come
detto – il 14 maggio 1999, ragion per cui si tratta di verificare se l'istante
abbia eseguito lavori nei tre mesi precedenti. A sostegno di ciò la ditta
istante ha sostenuto dapprima di avere smontato una gru il 18 febbraio 1999,
operazione seguita da alcune opere di sistemazione (istanza, pag. 3). Successivamente
essa ha addotto che fino al 24 febbraio 1999 sul cantiere si trovavano suoi
operai e che i lavori svolti tra il 17 e il 24 febbraio 1999 erano di
importanza più che rilevante (replica, verbale 18 giugno 1999, act. 8). Infine
essa ha affermato che i lavori “grossi” sono terminati il 22/24 febbraio 1999,
che rimanevano ancora lavori da ultimare e che le opere eseguite tra il 17 e il
24 febbraio 1999 erano necessarie, oltre che comprese nel capitolato di appalto
(conclusioni, pag. 5).
Dagli
atti risulta in effetti che il 17, 18 e 22 febbraio 1999 sul cantiere erano
presenti 4 operai (____________________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________), il 19 febbraio 1999 vi erano soltanto i
primi tre, mentre il 24 febbraio erano presenti solo __________ __________ e
__________ __________ (doc. L). Per quanto riguarda i lavori eseguiti durante
quel periodo, dal fascicolo processuale si evince che il 17 febbraio 1999 è
stato sistemato il materiale vicino alla rampa esterna, si sono formati i
posteggi, si è spianato e rullato il sottofondo e si è ultimata la posa dell'isolazione
sulla facciata, ciò che ha richiesto una mezza giornata di lavoro. Il 18 e 19
febbraio 1999 si sono ultimati i pozzetti esterni, si è sistemato altro
materiale, si sono posati sassi in giardino e si sono eseguite rifiniture
varie. Il 24 febbraio 1999 infine si è proceduto alla filaccatura del muro
(bollettino __________ allegato al doc. F, ultimo foglio).
Sentito
come testimone, __________ __________ ha dichiarato – senza esserne sicuro –
che gli ultimi lavori da egli eseguiti risalgono alla seconda metà di febbraio
e “sono consistiti nella costruzione di una scala all'ingresso dell'abitazione
__________ __________ ” (verbale del 7 settembre 1999, act. 12). __________
__________, assistente dell'impresa, ha affermato di avere firmato i
bollettini, dai quali risulta che il lavoro del 24 febbraio 1999 (filaccatura
del muro) consiste in un intervento di rifinitura, mentre il 22 febbraio 1999 è
stato eseguito l'ultimo lavoro a misura, ovvero la costruzione di una scala
esterna (verbale del 7 settembre 1999, act. 13).
- In
effetti, come rileva il Pretore, la costruzione della scala esterna deve
necessariamente essere stata eseguita prima del 17 febbraio 1999. E siccome dai
bollettini risulta che l'impresa non è stata attiva sul cantiere tra l'11 e il
16 febbraio 1999 (bollettino n. __________allegato doc. F, penultimo foglio, e
doc. L), tale opera non può essere considerata ai fini della decorrenza del
termine trimestrale. Quanto alla sistemazione del materiale vicino alla rampa
esterna, all'ultimazione dei pozzetti esterni, alla sistemazione del materiale,
alla posa di sassi in giardino, alle rifiniture varie e alla filaccatura del
muro, si tratta manifestamente di lavori accessori, secondari o complementari,
che non fanno ricominciare a decorrere il termine dell’art. 839 cpv. 2 CC (DTF
120 II 392 consid. 1c). In merito alle altre opere eseguite il 17 febbraio 1999
(formazione dei posteggi con spianamento del sottofondo e rullatura, ultimazione
dell'isolazione della facciata), dall'istruttoria non è possibile dedurre con
un minimo di precisione in cosa concretamente esse siano consistite, né
l'istante ha specificato alcunché. Per di più, mai l'impresa ha fatto valere
l'esecuzione di tali opere per fondare la tempestività dell'istanza, né risulta
che la formazione del posteggio rientrasse nel capitolato d'appalto (doc. 1),
tant'è che il Pretore ha ritenuto tale lavoro accettato dai convenuti per
semplici atti concludenti (sentenza, pag. 8).
Si
aggiunga che i bollettini non sono stati redatti dagli operai che hanno materialmente
eseguito i lavori (neppure sentiti dal giudice), bensì dall'assistente tecnico
di cantiere __________ __________, il quale durante la sua deposizione non ha accennato
all'esecuzione di tali opere, limitandosi a evocare un intervento di rifinitura
e la creazione della scala esterna. Inoltre l'impresa di gessatura ha ultimato
il tinteggio delle facciate il 4 febbraio 1999 (doc. 9, deposizione di
__________ __________, verbale 10 novembre 1999, act. 17), di modo che
l'ultimazione dell'isolazione della facciata eseguita dall'istante il 17
febbraio 1999 può essere solo un lavoro di ritocco o di secondaria importanza,
che non rientra nei lavori di compimento dell'opera. Sebbene il criterio della
verosimiglianza non vada apprezzato con soverchio rigore, già a un sommario
esame la tempestività dell’iscrizione non può – nelle circostanze descritte –
ritenersi data. Ciò posto, l’appello deve essere accolto e la sentenza impugnata
riformata di conseguenza.
III. Sulle
spese
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito
dell’appello, si giustifica di riformare anche il pronunciato sulle spese e le
ripetibili di prima sede, che devono essere sopportate dall’istante.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
L’istanza è respinta.
-
L’Ufficio
dei registri di __________ è invitato a cancellare l’ipoteca legale iscritta in
via provvisoria a favore della ditta __________ & __________ __________,
__________, per l’importo di fr. 163’085.80 oltre interessi al 5% dal 14 maggio
1999 a carico della particella n. __________RFD di __________, proprietà in
ragione di un mezzo ciascuno di __________ e __________ __________ __________,
__________.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 2’000.– sono poste a carico dell’istan-te,
che rifonderà ai convenuti fr. 4’000.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'000.–
b)
spese fr. 50.–
c)
indennità ai testi fr. 80.–
fr.
1'130.–
già
anticipati dagli appellanti, sono posti a carico della ditta __________ &
__________ __________, che rifonderà agli appellanti fr. 1’500.– complessivi
per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
–
lic. iur. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord;
– Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Mendrisio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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