AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2000.154
Data decisione, Autorità:
15.03.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00154
Lugano
15 marzo 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (misure
cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 14 aprile 1999 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 7 dicembre 2000 presentata da __________ __________ contro
il decreto cautelare emesso il 27 novembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo presentato il 18 gennaio 2001 da
__________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1944) e __________ __________ (1944) si sono sposati a __________
il ____________________ 1988. Dall'unione non sono nati figli, ma il marito ha
due figli da un precedente matrimonio. Economista, egli lavora per la fiduciaria
__________ __________ di __________. La moglie non esercita attività lucrativa.
Il 14 aprile 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e lo stesso
giorno ha chiesto in via provvisionale un contributo alimentare di fr. 7'500.–
mensili e una provvigione ad litem di fr. 8'000.–. Il 20 maggio 1999,
decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, ha avuto luogo la
discussione cautelare, durante la quale il marito si è opposto all'istanza
della moglie e ha chiesto a sua volta una provvigione di causa di fr. 8'000.–.
Con decreto supercautelare del 1° dicembre 1999 il Pretore ha obbligato
__________ __________ a versare alla moglie un contributo di fr. 5'000.–
mensili. Esperita l'istruttoria provvisionale, alla discussione finale del 28 luglio
2000 __________ __________ ha postulato un contributo alimentare di fr.
15'000.– mensili, il versamento di complessivi fr. 210'000.– per contributi
alimentari arretrati e una provvigione di causa di fr. 20'000.–. __________
__________ ha ribadito la sua opposizione all'istanza, rinunciando alla domanda
di provvigione ad litem.
B. Nel
frattempo, il 22 dicembre 1999, __________ __________ ha promosso azione di
separazione per tempo indeterminato, postulando la regolamentazione delle conseguenze
accessorie. Il 5 giugno 2000 il Pretore ha preso atto dell'adesione del marito
alla domanda di separazione e ha invitato le parti a demandargli il giudizio
sui punti litigiosi.
C. Statuendo
il 7 dicembre 2000 sulle misure provvisionali, il Pretore ha obbligato il
marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 5'280.– mensili
dal 14 aprile 1999 e una provvigione ad litem di fr. 12'000.–. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste per tre quinti a
carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, cui è stata
riconosciuta un'indennità di fr. 1'500.– per ripetibili.
D. Contro
il predetto giudizio __________ __________ è insorto con un appello del 7
dicembre 2000 nel quale chiede l'integrale reiezione dell'istanza cautelare.
Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2001 __________ __________ propone di
respingere il ricorso e con appello adesivo postula l'aumento del contributo
alimentare per sé a fr. 15'000.– mensili, il versamento di complessivi fr.
250'000.– per contributi alimentari arretrati e una provvigione di causa di fr.
20'000.–. Il 15 febbraio 2001 __________ __________ ha concluso per il rigetto
dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore
del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da
un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova
(art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC
prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali.
Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso,
come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza
– di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (cfr. Leuenberger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella
sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il
Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv.
3 CPC).
- Il
primo giudice ha accertato il reddito mensile netto del marito in fr. 19'806.55
(reddito da attività lucrativa fr. 5'598. 85, reddito da sostanza mobiliare fr.
11'268.95 e reddito da sostanza immobiliare fr. 2'938.75) e quello della moglie
in fr. 119.20 (reddito da sostanza). Quanto ai fabbisogni minimi, egli ha
riconosciuto al marito fr. 6'602.20 (recte fr. 6'672.–: minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1'025.–, oneri ipotecari fr. 208.30, premio della cassa
malati fr. 263.20, spese di trasporto con mezzi pubblici fr. 50.–,
assicurazione responsabilità civile dello stabile fr. 13.70, assicurazione
sulle cose fr. 69.80, spese accessorie fr. 42.– e imposte stimate fr. 5'000.–)
e alla moglie fr. 4'500.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1'025.–, costo dell'alloggio fr. 1'580.–, spese accessorie fr. 160.–, premio
della cassa malati fr. 285.–, imposte stimate fr. 1'450.–). Ne è risultata
un'eccedenza di fr. 8'911.– mensili (recte: fr. 8'877.–) in favore della
moglie, che tuttavia il Pretore ha ritenuto esagerata, poiché una tale somma
avrebbe permesso alla beneficiaria di tesaurizzare parte della rendita
provvisionale. Il Pretore ha quindi limitato il contributo alla moglie in modo
da garantire a quest'ultima il tenore di vita avuto durante la vita in comune.
Ciò premesso, al convenuto egli ha imposto di versare un contributo mensile di
fr. 5'280.–, pari al fabbisogno mensile della moglie aumentato del 20%.
I. Sull'appello principale
- L'appellante
afferma che nel suo fabbisogno minimo vanno inseriti i costi per il contributo
di mantenimento a favore dei suoi due figli nati dal precedente matrimonio (fr.
1'800.–), oltre ai costi dell'ammortamento dell'abitazione a __________ (fr.
2'708.30), e rileva che l'onere ipotecario di quest'ultima proprietà ammonta a
fr. 3'095.– mensili.
a) Per quanto riguarda il contributo versato ai figli __________ (1976)
e __________ (1978), nati dal precedente matrimonio, la pretesa non è resa verosimile
(i documenti cui si riferisce l'appellante riguardano un altro incarto non richiamato).
Per di più, essa è nuova, poiché nel fabbisogno indicato nella risposta del 20
maggio 1999 (pag. 5) e nel memoriale conclusivo (pag. 5 e 6) tale onere non
figura. Onde la sua irricevibilità (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; I CCA, sentenza
del 28 giugno 2000 nella causa KP, pubblicata in: FamPra.ch 1/2001 pag. 127).
Del resto, l'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge è prioritario
rispetto a quello nei confronti di un figlio maggiorenne (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 448, n. 8.31; SJZ 94/1998 pag. 392; I CCA, sentenza del 4
dicembre 2000 nella causa L.). L'appellante deve dunque far fronte agli
eventuali obblighi nei confronti dei maggiorenni solo dopo avere soddisfatto le
esigenze della moglie, ossia con la parte di eccedenza a sua disposizione. Per
tacere del fatto che, come risulta dagli atti fiscali richiamati, solo fino al
1992 egli ha dedotto gli alimenti versati al coniuge divorziato e ai figli minorenni.
b) Quanto
all'onere ipotecario, risulta dagli atti che nel primo semestre del 1999 tale
aggravio ammontava per l'abitazione coniugale a fr. 208.35 mensili (doc. 23).
L'importo rivendicato dall'appellante di fr. 3'095.– si riferisce al totale
degli interessi ipotecari versati anche per altre proprietà, in particolare
quella di __________, che il Pretore ha già dedotto dal reddito lordo della
sostanza (decreto, pag. 8). Non vi sono ragioni per riconoscere ulteriormente
tali costi nel fabbisogno dell'interessato.
c) In
merito alla quota di ammortamento ipotecario, la questione è controversa. Alcuni
autori paiono escludere tale onere dal fabbisogno (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und
Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 163, nota 903; Gugliemoni/Trezzini in: Rep. 1990 pag. 123, nota 28), mentre
il Tribunale federale sembra ammetterlo (DTF del 21 aprile 1988 in re R.,
consid. 3a, ove si rimproverava a questa Camera – appunto – di avere trascurato
l'ammortamento). Comunque sia, nel fabbisogno minimo vanno riconosciuti i
debiti necessariamente contratti da un coniuge per l'esercizio della sua attività
professionale (Steinauer, La
fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas
de vie séparée, in: RFJ 1992 pag. 7). In concreto l'ammortamento ipotecario è
una spesa che il marito deve affrontare se vuole conseguire un reddito dalla
sostanza immobiliare (che lo stesso Pretore ha computato). Né il fabbisogno
della famiglia appare lontanamente messo in pericolo, vista la notevole
eccedenza mensile. Ciò posto, nelle circostanze specifiche è senz'altro
giustificato considerare nel fabbisogno del marito anche l'ammortamento della
sostanza. Resta il fatto che l'interessato risulta versare ammortamenti fino a
concorrenza di fr. 2'710.– mensili (doc. 10 e 23), motivo per cui nel suo
fabbisogno va inserito unicamente tale importo. Ne segue che il fabbisogno del
marito deve essere fissato in fr. 9'382.– mensili.
-
L'appellante
chiede di riconoscergli, come per la moglie, un supplemento del 20% sul
fabbisogno minimo. Tale maggiorazione però non è mai stata riconosciuta nell'ambito
della determinazione di contributi provvisionali (si applicava solo se un coniuge
dovesse versare una rendita di indigenza giusta l’art. 152 vCC: Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 86 n. 02.58). Nella determinazione dei
contributi secondo il nuovo diritto sul divorzio, inoltre, tale supplemento non
sembra neppure essere più ammesso (Hausheer
in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 e seg.).
In concreto è vero che il Pretore ha aumentato del 20% il fabbisogno minimo
della moglie, ma ciò non per fissare il relativo fabbisogno nell'ambito del
calcolo destinato a ripartire le eccedenze, bensì per scostarsi da tale calcolo
e determinare l'effettivo tenore di vita avuto dalla moglie durante il
matrimonio. Che tale criterio sia pertinente è dubbio. Sta di fatto che, come
si vedrà oltre, in concreto l'appellante conserva una cifra ben superiore al
suo fabbisogno minimo aumentato del 20%. Al proposito l'appello non ha quindi
portata pratica.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere accertato un fabbisogno eccessivo per la moglie,
asserendo che l'onere di alloggio di lei va ridotto da fr. 1'580.– a fr.
1'200.–. La censura è sprovvista di buon diritto. In linea di principio
la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere
– per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore
di vita precedente (DTF 114 II 30 consid. 6). In concreto i coniugi abitavano
in una villa di nove locali a __________ (istanza, pag. 2), ove il marito
continua a vivere, mentre la moglie dal 1° giugno 1999 ha preso in locazione un
appartamento di 4½ locali a __________, per il quale paga una pigione mensile
di fr. 1'580.–, oltre fr. 160.– di spese accessorie (doc. E). Ora, durante la
causa di stato i coniugi hanno diritto, di principio, a un trattamento
paritario per quel che concerne l'alloggio, indipendentemente dalla questione
di sapere con chi vivano. La parità di trattamento non va esaminata dal mero
profilo pecuniario, ma da quello qualitativo (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4),
riservati casi di alloggi eccezionalmente economici (Rep. 1995 pag. 141), che
qui non ricorrono. Nella fattispecie non si può certo dire che la moglie goda
oggi di una situazione logistica migliore rispetto a quella avuta durante la
vita in comune. L'apprezzamento del Pretore resiste pertanto alla critica.
-
Il
ricorrente ritiene poco credibile l'importo di fr. 1'450.– mensili inserito nel
fabbisogno della moglie come onere fiscale, rilevando che esso varia secondo il
contributo da lui versato e che comunque sia, quand'anche si ammettesse un
reddito imponibile di fr. 40/50'000.– annui, l'imposta complessiva sarebbe al
massimo di fr. 350.– mensili. L'argomentazione è parzialmente fondata. Il
carico tributario corrente rientra, per giurisprudenza invalsa, nel fabbisogno
minimo già in sede cautelare (DTF 114 II 393). Ove non disponga di dati
affidabili, il giudice stima l'aggravio fiscale con prudente criterio (Rep.
1994 pag. 228). In concreto, agli atti non risulta che la moglie sia stata
tassata autonomamente. Anche tenendo conto del contributo versato dal marito,
imposto fiscalmente, a un sommario esame l'onere tributario stimato dal Pretore
appare nondimeno eccessivo. Con un reddito imponibile di fr. 65'000.–,
l'imposta cantonale a carico della moglie ammonta verosimilmente a circa fr.
6'000.– annui (prontuario per il calcolo dell'imposta cantonale 1999/2000 per
le persone fisiche), quella comunale a circa fr. 5'400.– (moltiplicatore
d'imposta di Pregassona: 90%), onde un aggravio mensile di fr. 950.–. Aggiungendo
fr. 100.– mensili di imposta federale diretta, il carico fiscale mensile
ammonta in definitiva a fr. 1050.– mensili. Il fabbisogno della moglie deve
pertanto essere corretto in fr. 4'100.–.
-
L'appellante contesta il reddito accertato dal Pretore, asseverando
di non essere proprietario del capitale della __________ ., ma di
essere solo amministratore della società e titolare del 2% delle azioni, per un
valore di fr. 159'000.–. Egli reputa che la sua proprietà non possa essere
desunta dalla semplice firma di un formulario bancario, tanto meno se si pensa
che sua madre ha dichiarato di essere proprietaria della società. La censura è
priva di fondamento. Dagli atti risulta che il 5 luglio 1993 l'appellante ha
sottoscritto presso la __________ - __________ di __________ il
“formulario A” riguardante l'apertura di conti bancari a nome della __________
__________., società di diritto panamense (documentazione richiamata dal
Ministero pubblico). __________ __________, condirettore della banca, ha
riferito che il convenuto, con la compilazione del formulario, è apparso come
l'avente diritto economico della società (verbale del 14 ottobre 1999, pag. 2).
Il concetto di “avente diritto economico”, figurante già nella Convenzione
relativa all'obbligo di diligenza delle banche, del 1° luglio 1992, che si
riallaccia a un analogo concetto contemplato dalla prima Convenzione relativa
all'obbligo di diligenza del 1977, ripreso nel 1990 dall'art. 305ter cpv.
1 CP e dalla legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997, è chiaro
(Rep. 1999 pag. 140). Avente diritto economico è chi – al di là dei semplici
poteri di disposizione apparenti e formali – è il vero proprietario di valori
patrimoniali, ovvero chi ha l'effettivo dominio su beni depositati presso una
banca, indipendentemente dal modo in cui giuridicamente ne dispone
(rappresentanza, detenzione fiduciaria, possesso maggioritario di azioni e così
via). Lo scopo è quello di evitare che il proprietario effettivo dei beni abusi
del dualismo esistente tra realtà giuridica e realtà economica, valendosi
appunto della copertura di una banca (Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von
Burg/Schwob/ Treillaud, Le secret bancaire suisse, 3a
edizione, pag. 270 seg. e 291).
Certo, il
direttor __________ ha ricordato di vaghi accenni dell'appellante ad altre
persone facenti capo al citato patrimonio, nel senso che i conti appartenevano
anche alla sua famiglia, ma ciò non basta per rendere verosimile una proprietà
di terzi, tanto meno se si pensa che il testimone ha riferito, in sostanza,
quanto aveva indicato il firmatario stesso. Poco importa che il banchiere abbia
fatto firmare il noto formulario “da almeno una persona a lui nota”. Economista
di formazione, l'appellante non poteva ignorare la portata delle sue
attestazioni. La dichiarazione di __________ __________, madre dell'appellante,
non figura agli atti e non può quindi entrare in linea di conto ai fini del
giudizio. Irrilevante è poi la circostanza che sui conti in questione si siano
verificati pochissimi movimenti, ciò non permettendo di escludere la proprietà
di tali beni da parte del convenuto, né che i coniugi non abbiano mai
utilizzato tale relazione, fatto che ha importanza – se mai – per determinare
il loro livello di vita. Ne segue che, a un sommario esame come quello che disciplina
l'emanazione di misure provvisionali, il giudizio del Pretore resiste alla
critica.
-
L'appellante assume infine che il reddito della sostanza immobiliare
è inesistente poiché dalle pigioni incassate occorre dedurre gli interessi
ipotecari, gli ammortamenti e i costi di manutenzione. L'argomentazione è in
parte fondata. Dal reddito lordo dei beni immobili occorre dedurre, oltre agli
interessi e agli ammortamenti, anche i costi di manutenzione e le spese di
amministrazione. Dagli atti risulta che nel 1999 l'interessato ha dichiarato
l'incasso di pigioni per fr. 82'000.– e il pagamento di oneri ipotecari per fr.
46'735.– (doc. 7), mentre nell'ultima dichiarazione fiscale agli atti egli ha
indicato, per il 1996, un reddito dalla sostanza immobiliare di fr. 96'950.–
(questionario per la determinazione del reddito immobiliare imponibile) e oneri
ipotecari per fr. 59'306.– (elenco dei debiti). In mancanza di dati più
aggiornati, e a un esame sommario, il totale delle entrate può essere fissato
in fr. 82'000.–, dai quali occorre dedurre il 15% per le spese di manutenzione
(art. 2 del regolamento della legge tributaria) e gli interessi (fr. 46'735.–),
mentre non è il caso di detrarre le spese di amministrazione, nemmeno
quantificate dal contribuente. Ne segue che il reddito della sostanza risulta
di fr. 22'965.– annui (fr. 82'000.– ./. fr. 12'300.– ./. fr. 46'735.–), onde un
provento mensile di fr. 1'914.–. Le entrate dell'interessato vanno dunque corrette
in fr. 18'781.– mensili.
-
Per
quel che riguarda il guadagno della moglie, l'appellante chiede di aumentarlo a
fr. 261.20 mensili per tenere conto del reddito proveniente da azioni
__________. Mai prima d'ora egli ha preteso tuttavia che la moglie fosse
proprietaria di tali azioni. Nuova, la richiesta è pertanto irricevibile
(sopra, consid. 3a). Per altro essa si fonderebbe su documenti non versati agli
atti, sicché in ogni modo andrebbe respinta. Il reddito dell'interessata va
dunque confermato in fr. 119.20 mensili.
-
Nelle
condizioni descritte il quadro complessivo delle entrate e delle uscite
familiari si presenta come segue:
reddito
del marito fr. 18'781.–
reddito
della moglie fr. 119.–
fr.
18'900.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 9'382.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 4'100.–
fr.
13'482.– mensili
eccedenza fr.
5'418.– mensili
metà
eccedenza fr. 2'709.–
mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
9'382.– + fr. 2'709.– = fr.
12'091.– mensili
e deve
versare alla moglie
fr.
18'781.– ./. fr. 12'091.– = fr.
6'809.– mensili.
Ne discende che il contributo fissato dal primo giudice risulterebbe
addirittura favorevole all'appellante. Il Pretore si è però scostato da tale
metodo di calcolo e ha determinato il contributo per la moglie sulla base del
tenore di vita avuto durante la vita in comune. Dato che, come si vedrà in
seguito, l'appello adesivo della moglie si rivela irricevibile, è superfluo
esaminare oltre la questione di sapere se il marito ha reso verosimili le
premesse per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza (Rep. 1994 pag. 148
con riferimenti).
-
Per
quanto riguarda il tenore di vita goduto dall'istante durante la vita in
comune, il Pretore ha accertato che i coniugi vivevano in una villa a
__________, possedevano tre autovetture, coltivavano in comune l'hobby della
pittura e trascorrevano le vacanze in un'abitazione di __________ appartenente
al marito. Rilevato che la moglie non era stata in grado di documentare altre
spese, egli ha adeguato del 20% il fabbisogno minimo della stessa, ottenendo
una cifra di fr. 5'400.– mensili. Il metodo scelto dal Pretore suscita invero
serie perplessità. La questione può in ogni modo rimanere indecisa nella
fattispecie, poiché l'appellante, salvo le contestazioni già trattate sul
fabbisogno della moglie, non contesta la maggiorazione del 20%, né insorge
contro gli accertamenti del Pretore sul tenore di vita dei coniugi. Egli si limita
a ribadire le sue argomentazioni di prima sede, senza spiegare perché le motivazioni
del Pretore sarebbero criticabili. Insufficientemente motivato, su questo punto
l'appello si dimostra così irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio
al cpv. 5). Con la modifica del fabbisogno della moglie (consid. 6), il contributo
dovuto dal marito deve in definitiva essere fissato in fr. 4'800.– mensili.
L'istante pretende invero che il suo fabbisogno ammonti a fr. 15'408.95, ma
alcune poste (telefono, radio, televisione) sono già comprese nel minimo di
base (Rep. 1994 pag. 297), mentre le altre (spese auto, vestiario, spese
mediche non coperte dalla cassa malati, vacanze, cure personali, attività personali,
costi legali e attività filantropiche) non sono neppure state rese verosimili e
non possono quindi essere ammesse. L'appello deve pertanto essere accolto solo
in questa misura.
-
L'appellante
contesta di dover versare il contributo già dal mese di aprile 1999. A suo
avviso esso dovrebbe decorrere, se mai, dal marzo 2000, quando egli ha ripreso
l'attività lucrativa. La censura non può essere condivisa. Intanto l'obbligo di
versare il contributo alimentare si riconduce alla presentazione della relativa
istanza, dopo la separazione dei coniugi. Inoltre l'interessato dimentica che
per consolidata giurisprudenza il giudice può dipartirsi da un reddito
superiore a quello effettivamente conseguito dal coniuge, nella misura in cui
il conseguimento di tale reddito sia possibile e ragionevole (DTF 123 III 5 a
metà). Nel caso in esame è vero che negli anni 1993/94 l'appellante ha percepito
indennità di disoccupazione e che fino alla primavera del 2000 non è dato di
sapere se e quale attività lucrativa egli abbia esercitato, ma a prescindere
dal fatto il finanziamento del tenore di vita del marito in quegli anni non
manca di destare perplessità, con una formazione di economista egli non poteva
seriamente pretendere di non vedersi computare alcun reddito ipotetico. Ciò posto,
l'apprezzamento del Pretore sfugge ancora una volta alla critica.
-
Il marito si duole infine del fatto che il Pretore gli ha imposto di
versare una provvigione ad litem, rilevando che la moglie dispone di una
certa sostanza e che l'importo di fr. 12'000.– è manifestamente eccessivo.
a) Il
coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio ha
il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro
coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 e segg. con riferimenti; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 135 ad art. 159 CC). Sotto questo profilo il nuovo diritto del
divorzio nulla ha mutato. I costi della procedura di divorzio, infatti,
rimangono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è
puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/
Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n.
15; Bräm, op. cit., nota 138 ad
art. 159 CC). Inoltre una provvigione di causa va attribuita al coniuge richiedente
solo se questi non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione
o di un divorzio (Leuenberger,
op. cit., n. 53 ad art. 137 CC).
b) In
concreto è vero che la moglie dispone di un capitale di almeno fr. 89'415.–
(decreto, pag. 5 e doc. 8), ma ciò non giova all'appellante. Anzitutto esso è
destinato in parte al mantenimento della moglie stessa, tant'è che il Pretore
le ha computato un reddito della sostanza. Oltre a ciò, una provvigione ad
litem si giustifica non solo quando il coniuge richiedente sia privo di
mezzi sufficienti per sostenere le spese legali di una causa di stato, ma anche
– a titolo eccezionale – quando offenderebbe la parità di trattamento imporre a
tale coniuge un onere del genere (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1997 nella
causa S., consid. 4d; cfr. anche Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 269 ad art. 145 CC). Tenuto
conto della situazione economica del marito, in particolare della sua sostanza,
nel suo principio il giudizio del Pretore merita di essere condiviso.
c) Per quanto riguarda l'ammontare della provvigione, la giurisprudenza
ha già avuto modo di precisare che in caso di contestazioni patrimoniali
l'appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue
conclusioni (Rep. 1993 pag. 227, 1985 pag. 95 consid. 1; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 8 e 9 ad art. 309 CPC). Nella fattispecie l'appellante
non indica a quanto ammonta la riduzione che egli vorrebbe ottenere nel caso in
cui la sua tesi fosse accolta. Su questo punto il ricorso non adempie perciò i
requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e dev'essere dichiarato irricevibile
(art. 309 cpv. 5 CPC).
II. Sull'appello
adesivo
- L'applicazione del nuovo diritto del divorzio alle cause pendenti
(sopra, consid. 1) fa sì che dal 1° gennaio 2000 i processi in corso siano
retti anche dalle nuove disposizioni di procedura (art. 515a cpv. 1
CPC). E a norma dell'art. 419c cpv. 4 CPC l'appello adesivo è ormai
escluso in materia provvisionale (I CCA, sentenza del 25 luglio 2000 nella
causa M. c. M). Il ricorso della moglie deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono l'esito dei
rispettivi appelli (art. 148 CPC). Il marito ottiene solo una minima riduzione
del contributo alimentare per cui si giustifica che sopporti i quattro quinti
delle spese e rifonda alla moglie un'indennità per ripetibili ridotte. Gli
oneri dell'appello adesivo sono posti a carico della moglie, che rifonderà alla
controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Non è il caso di modificare
il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, l'attuale riforma non
influendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto e il
dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:
È
fatto obbligo ad __________ __________ di versare nelle mani di __________
__________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 4'800.–
dal 14 aprile 1999 a titolo di contributo alimentare.
Per il
resto il decreto rimane invariato.
- Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico di
__________ __________. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per
ripetibili ridotte.
-
L'appello
adesivo è irricevibile.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
400.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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