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Numero d'incarto:
11.2000.151
Data decisione, Autorità:
08.08.2001, ICCA
Incarti n.
11.2000.00151
11.2000.00152
Lugano
8 agosto 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__/.__.____
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________ e __________
__________,
alla
Delegazione tutoria di __________ __________
(ora Commissione tutoria regionale n. 1, __________)
riguardo alle misure prese in favore della figlia
__________ __________ (1993);
giudicando
ora sull'appello del 25 novembre 2000 presentato da
__________ __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 6
novembre 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza (inc.
..__________)
e sull'appello del 24 novembre 2000 presentato da
__________ e __________ __________, __________
contro
la medesima decisione (inc. ..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello di __________ __________ e __________ __________;
-
Se
dev'essere accolto l'appello di __________ e __________ __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1970), a quel momento coniugata con __________ __________, ha dato
alla luce il ____________________ 1993 la figlia __________. Il 17 agosto 1994
__________ __________ (1958) ha riconosciuto la paternità della bambina davanti
all'ufficiale dello stato civile di __________. In seguito a difficoltà della
madre nell'accudire adeguatamente la piccola, con risoluzione del 2 dicembre
1996 la Delegazione tutoria di __________ ha privato costei della custodia
parentale, ha istituito una curatela educativa (art. 308 CC) in favore di
__________, ha affidato la bambina fino al termine della scuola dell'infanzia
alla nonna materna __________ __________, designata in veste di curatrice, e ha
incaricato il __________ sociale di __________ di sorvegliare l'affidamento,
definendo le relazioni personali tra madre e figlia.
B. Il
1° marzo 1997 __________ __________ si è trasferita a __________ __________,
andando a vivere con __________ __________. Il 22 ottobre 1997 la Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele, ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato il 22 agosto 1997 da
__________ __________ contro la risoluzione del 2 dicembre 1996. Il 26 gennaio
1998 __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto alla Delegazione
tutoria di __________ la revoca di tutte le misure adottate a protezione di
__________, domanda che la Delegazione ha giudicato prematura il 17 febbraio
successivo. Il 2 ottobre 1998 l'autorità di vigilanza ha respinto un ricorso
presentato il 27 febbraio 1998 dai genitori. Nel frattempo, il
____________________ 1998, è nata __________, seconda figlia della coppia.
C. Con
risoluzione del 1° settembre 1999 la Delegazione tutoria di __________
__________ ha assunto il caso e ha confermato la privazione della custodia parentale
su __________ sino alla fine del 1999. Il 16 febbraio 2000 la medesima Delegazione,
preso atto di un rapporto 18 gennaio 2000 della psicologa __________ __________
del Servizio medico-psicologico di __________, ha revocato la privazione della
custodia parentale, ha autorizzato __________ a rientrare dai genitori, ha
designato il Servizio medico-psicologico di __________ quale ufficio di
controllo e di informazione a norma dell'art. 307 cpv. 3 CC e ha previsto che
le relazioni della piccola con la nonna e lo zio materni fossero mantenute in
modo regolare. __________ è rientrata dai genitori agli inizi di marzo 2000. Il
17 marzo 2000 la Delegazione tutoria, preso atto che nelle attribuzioni del
Servizio medico-psicologico non rientrano competenze di controllo, ha designato
il Servizio sociale di __________ quale ufficio di controllo e di informazione.
D. Contro
quest'ultima risoluzione __________ __________ è insorta il 30 marzo 2000 alla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, chiedendo che fosse annullato il mandato conferito al Servizio
sociale di __________ come ufficio di controllo e di informazione. Durante
l'istruttoria, con decreto supercautelare del 15 giugno 2000, l'autorità di
vigilanza ha fissato in un giorno ogni due settimane il diritto di visita di
__________ __________ alla nipote __________. Statuendo sul ricorso il 6
novembre 2000, essa ha mantenuto la designazione dell'ufficio di controllo e di
informazione, ma ha limitato la misura fino al 30 giugno 2001. Inoltre ha
invitato l'autorità tutoria a riesaminare entro tale data la situazione,
ritenuto che in caso di silenzio la misura sarebbe decaduta. Infine essa ha fissato
in una volta al mese il diritto di visita della nonna e dello zio materni.
E. Contro
la decisione appena citata __________ __________ e __________ __________ sono
insorti con un appello del 25 novembre 2000 nel quale chiedono l'annullamento
del mandato conferito al Servizio sociale di __________ e del diritto di visita
concesso a __________ e __________ . Nelle sue osservazioni del 28
dicembre 2000 la Delegazione tutoria si rimette al giudizio di questa Camera
(inc. ..).
F. Nel
frattempo, il 24 novembre 2000, __________ e __________ __________ hanno
introdotto contro la decisione dell'autorità di vigilanza un appello inteso a
ottenere l'estensione del diritto di visita. Nelle loro osservazioni del 23
dicembre 2000 __________ __________ e __________ __________ propongono “un momentaneo
rinvio a data da stabilire fintanto che il nostro appello non venga preso in
visione”. La Delegazione tutoria si rimette anche in questo caso al giudizio
della Camera (inc. ..__________).
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
di __________
-
Le
misure a protezione del figlio previste dagli art. 307 segg. CC competono all'autorità
tutoria, eccettuata la privazione dell'autorità parentale (estranea al caso in esame),
che può essere pronunciata solo dall'autorità di vigilanza (art. 311 CC).
Quanto alle decisioni emanate dalle autorità tutorie, esse sono impugnabili
entro 10 giorni all'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC). Le decisioni
emanate dall'autorità di vigilanza sono impugnabili a loro volta, entro venti
giorni, alla Camera civile del Tribunale d'appello (art. 54a LAC,
transitoriamente applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 52 LTC,
combinato con l'art. 424 cpv. 3 nCPC). Tempestivo, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
-
Il
ricorso a questa Camera, oltre che da __________ __________, è presentato anche
da __________ __________, il quale però non aveva impugnato la risoluzione
della Delegazione tutoria. La sua legittimazione a introdurre appello appare
quindi assai dubbia. Dato nondimeno che la legittimazione attiva di __________
__________ è pacifica, quella di __________ __________ può rimanere indecisa.
Più delicata la questione di sapere se gli interessati possano rimettere in
discussione quanto ha deciso il 17 marzo 2000 la Delegazione tutoria, che si è
limitata a sostituire l'ufficio di controllo, senza però statuire nuovamente
sulla misura a protezione del figlio. Dato che – come si vedrà in appresso –
l'appello risulta destinato all'insuccesso, anche tale quesito può rimanere
irrisolto.
-
L'autorità
di vigilanza, sulla base di un rapporto 18 gennaio 2000 del Servizio medico-psicologico,
ha accertato notevoli difficoltà a stabilire e mantenere contatti regolari con
i genitori della bambina. Il padre si profila come la figura dominante e rassicurante
all'interno della famiglia, per entrambe le figlie. Dal rapporto non emergevano
tuttavia elementi suscettibili di giustificare l'istituzione di una vigilanza,
salvo per quanto riguarda il mantenimento di relazioni tra la bambina e la
nonna. Per l'autorità desta qualche dubbio, nondimeno, il fatto che __________
non porti più una protesi e non segua più la fisioterapia prevista e
consigliata dagli operatori. Forti dubbi esprimeva inoltre il Servizio medico-psicologico
sulla capacità dei genitori di assumere in modo autonomo i compiti correlati
all'esercizio dell'autorità parentale. Ciò posto, l'autorità di vigilanza ha
ritenuto opportuno mantenere una certa sorveglianza per un periodo limitato,
fino al 30 giugno 2001.
-
Gli appellanti contestano la necessità di designare un ufficio di
controllo e informazione, anche solo fino al 30 giugno 2001. Se non che, tale
data è nel frattempo decorsa e ci si potrebbe domandare se a questo riguardo
l'appello non sia divenuto privo d'interesse. Tutt'al più gli appellanti
potrebbero chiedere, a determinate condizioni, che questa Camera accerti
l'infondatezza della misura impugnata. Dato che – come si è già accennato – il
ricorso non appare provvisto di buon esito, anche tale interrogativo non merita
ulteriore approfondimento.
-
L'autorità
tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio se il bene di
lui è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di
rimediarvi (art. 307 cpv. 1 CC). Essa può – in particolare – ammonire i
genitori, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e
designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e
informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC
hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo
fisico, psichico o morale (Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª
edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne
e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una
sanzione nei loro confronti (Breitschmid
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 307 CC). Inoltre, tali provvedimenti
seguono un ordine di incisività (Breitschmid,
op. cit., n. 2 ad art. 307 CC): l'assistenza tramite persone o uffici idonei,
gli ammonimenti e le istruzioni ai genitori (art. 307 CC) sono le misure meno
restrittive, mentre la curatela (art. 308 CC), la privazione della custodia
parentale (art. 310 CC) e la privazione dell'autorità parentale (art. 311 seg.
CC) sono quelle più gravi. L'interesse del bambino è il punto di riferimento
costante, soprattutto per valutare le misure di protezione e il collocamento
(Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326). Il bene
del figlio prevale, in ogni caso, su eventuali interessi contrari dei genitori.
-
In concreto risulta che dal 2 dicembre 1996 al 5 marzo 2000 la bambina
è vissuta dalla nonna materna __________ __________. La dott. __________
__________, che ha sentito la piccola nel dicembre 1999, ha riferito che
__________ è una bambina molto fiduciosa, aperta, creativa, serena e tranquilla
(referto 18 gennaio 2000 allegato al doc. 8, pag. 8). Durante l'affidamento
essa ha instaurato un rapporto affettivo molto stretto con la nonna, che le ha
fatto da punto di riferimento e da “sostituto materno” (pag. 10). Secondo la
psicologa, la bambina può essere trasferita dai genitori. È pronta a tale
passo, ma ha bisogno di qualcuno che la assista e che con lei assista i
genitori durante la fase di riavvicinamento (pag. 8). Pur non ravvisando
controindicazioni serie, la specialista auspicava che il riavvicinamento fosse
vigilato da un ente o una persona esterna alla famiglia che consentisse alla
bambina di mantenere una continuità affettiva con __________ __________ e con
lo zio (pag. 10 e 11). Essa consigliava inoltre che non si passasse da una
realtà all'altra in modo repentino, senza un doveroso e valido accompagnamento,
in modo che la bambina potesse concludere con tranquillità, senza interruzione
né cambiamento la prima elementare a __________ per poi essere iscritta in
seconda a __________. Il lasso di tempo sarebbe servito a tutti per abituarsi
mentalmente alla nuova realtà e permettere a __________ di riconquistare
gradualmente il suo spazio e il suo ruolo all'interno della famiglia (pag. 11).
-
Se
da un lato la capacità dei genitori di occuparsi convenientemente della figlia
non fa più dubbio, d'altro lato non si può semplicemente disconoscere che la
bambina è rimasta con la nonna per più di tre anni. Con lei __________ ha
instaurato un rapporto affettivo intenso, trovando un solido punto di
riferimento (referto, pag. 10). E non è seriamente discutibile che il bene
della piccola consista anche nel mantenere un legame affettivo con una persona
cara. Ora, dagli atti risulta che, nel caso la bambina fosse rientrata dai
genitori, costoro si sarebbero chiudersi nel nucleo familiare e solo in seguito
avrebbero lasciato riprendere le relazioni tra la figlia e la nonna (referto,
pag. 10). Inoltre, contrariamente all'auspicio della psicologa (referto, pag.
11), la bambina è stata riconsegnata ai genitori immediatamente, senza alcun
lavoro preparatorio. Nelle circostanze descritte il subitaneo spostamento
e il fatto che i genitori tendevano a isolare la bambina dalla nonna apparivano
contrari all'interesse della figlia. La designazione, per un periodo fisso
(otto mesi), di un ente con diritto di controllo e di informazione appariva
pertanto conforme al bene di lei. Tale ente, del resto, si sarebbe limitato a
osservare e riferire all'autorità tutoria, eventualmente a consigliare i
genitori (Guler in: RDT 1995 pag.
56), senza menomare i diritti né le prerogative di questi ultimi (Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art.
307 CC). Ne discende che la misura – sorretta dal parere di un esperto –
appariva senz'altro giustificata e adempiva pure i requisiti di sussidiarietà,
complementarità e proporzionalità cui gli art. 307 segg. CC subordinano
l'adozione di misure a protezione del figlio (Hegnauer/Breitschmid,
op. cit., pag. 206 n. 27.09-27.12).
-
Gli
appellanti contestano la concessione di un diritto di visita alla nonna e allo
zio materni, che l'autorità di vigilanza ha fissato in una giornata al mese.
Sostengono che tali parenti hanno cercato di alterare i rapporti tra loro e la
bambina, ciò che ha pregiudicato il bene della minore. Ora, per l'art. 274a CC
in circostanze straordinarie il diritto alle relazioni personali può essere
conferito anche a terzi, purché ciò serva al bene del figlio (cpv. 1). I limiti
del diritto di visita posti ai genitori valgono per analogia (cpv. 2). In
concreto, come si è visto, la bambina è vissuta per più di tre anni dalla nonna
affidataria, con la quale ha instaurato un rapporto affettivo molto stretto e
rassicurante (referto peritale, pag. 10). In tali circostanze non si può
seriamente negare che il bene della figlia sia anche quello di mantenere
contatti con la nonna e lo zio materni. A ragione dunque l'autorità ha concesso
loro un diritto di visita. È vero che secondo l'art. 274 cpv. 2 CC il
diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se nuoce al bene
del figlio. Nella fattispecie tuttavia non si scorgono indizi di pregiudizio al
bene della bambina. Certo, tra i genitori e la nonna regna grande antipatia, ma
la situazione in cui si trova oggi la figlia può essere definita sostanzialmente
buona (audizione __________ __________, della Delegazione tutoria di __________
__________, e di __________ __________ __________, del Servizio sociale di
__________, del 17 luglio 2000: doc. 10), di modo che il suo bene non appare
esposto a pericolo (cfr. DTF 122 III 404). A __________ e __________ __________
giovi in ogni modo rammentare che devono astenersi, per legge, da tutto quanto
possa alterare i rapporti del figlio con i genitori o intralciare il compito
educativo dei genitori stessi (art. 274 cpv. 1 CC).
II. Sull'appello
di __________ e __________ __________
- Gli
appellanti chiedono, in sostanza, un maggior diritto di visita o perlomeno la
possibilità di telefonare alla bambina, sostenendo che l'attuale estensione
impedisce un legame affettivo con lei. Nella fattispecie, come si è detto, il
bene della bambina è anche quello di poter mantenere contatti con la nonna e lo
zio materni. Il problema è che i rapporti tra questi ultimi e i genitori della
minore sono pessimi, tant'è che in ogni circostanza (visite o telefonate)
sorgono accese discussioni. __________ __________ ha dichiarato inoltre di non
voler più sapere nulla né del fratello né della madre, la quale le avrebbe
rovinato la vita, la ricatterebbe e la minaccerebbe, nel senso di portarle via
la figlia (audizione del
17 luglio
2000: doc. 10). Anche le relazioni tra __________ __________ e i parenti della
compagna sono totalmente compromesse (audizione del 17 luglio 2000: doc. 10).
L'inesistenza di rapporti tra le parti è confermata dalla stessa __________
__________ (verbale del 24 ago-sto 2000: doc. 13). In un simile clima
conflittuale un diritto di visita più intenso costringerebbe la bambina a
passare dai genitori agli appellanti ogni due fine settimana, ciò che
risulterebbe gravoso, rischierebbe di esporre la piccola a dura prova e aumenterebbe
il rischio di frizioni personali dovute a visite troppo ravvicinate.
Resta il
fatto che le relazioni personali comprendono non solo il diritto di visita in
senso stretto, ma anche quello di avere colloqui, contatti telefonici,
epistolari e così via (Schwenzer
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 2 ad art.
273). In concreto non vi è alcuna ragione perché i genitori ostacolino i
rapporti tra la bambina e la nonna (art. 274a cpv. 2 CC), almeno finché
non dimostrino che ciò offenda la loro sfera privata (Hegnauer, op. cit., note 83-85 ad art. 273 CC). Non è il caso
che in questa sede si giunga a fissare date e orari tassativi. I genitori sono
invitati sin d'ora, tuttavia, a stabilire un calendario preciso di giorni e ore
in cui la figlia potrà ricevere le chiamate della nonna, in modo da evitare discussioni.
Non dovesse risultare possibile, l'autorità tutoria deciderà essa medesima.
Dandosi il caso, essa potrà designare un curatore (art. 308 cpv. 2 CC)
abilitato a intervenire direttamente, regolando in maniera obbligatoria i
particolari delle relazioni personali (SJ 1979 pag. 292). Il rigetto
dell'appello è vincolato a queste considerazioni.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali dell'appello presentato da __________ __________ e __________
__________ seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Si rinuncia a
prelevare spese per quanto riguarda l'appello di __________ e __________
__________, respinto solo nel senso dei considerandi per quanto riguarda la
possibilità di contatti telefonici con la bambina. Non si giustifica in nessuna
delle due procedure, ad ogni modo, l'assegnazione di ripetibili, gli
interessati non avendo dovuto far capo all'assistenza di patrocinatori. Non si
giustifica nemmeno di attribuire ripetibili alla Delegazione tutoria, che ha
agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per
analogia).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di __________ __________ e __________
__________ è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli
oneri di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
-
L'appello
di __________ e __________ __________ è respinto nel senso dei considerandi e
la decisione impugnata è confermata.
-
Non
si riscuotono tasse o spese in relazione a tale appello né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– __________
__________ e __________ __________, __________ __________;
– __________
e __________ __________, __________;
– Commissione
tutoria regionale n. 1, __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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