AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.138
Data decisione, Autorità:
21.06.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00138
Lugano,
21 giugno
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
./..__________ (protezione del figlio)
della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele, che oppone la
Delegazione tutoria di __________
(ora Commissione tutoria regionale 3, __________)
a
__________ e __________ __________, __________
riguardo ai figli __________ (1995) e __________
(1996);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 17 ottobre 2000 presentato da __________ e __________
__________ contro la decisione emessa il 5 ottobre 2000 dalla Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 febbraio 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha invitato
il Servizio sociale cantonale a esaminare la situazione in cui si trovavano i
ragazzi __________ __________ (nato il ____________________ 1993), __________
__________ (nata il ____________________ 1995) e __________ __________ (nato il
__________ __________ 1996), figli dei coniugi __________ __________ (1960),
cittadino zairota, e __________ nata __________ (1956), verificando se occorrevano
misure di protezione. Il Servizio sociale ha presentato alla Delegazione
tutoria un rapporto del 6 marzo 1998 in cui proponeva che fosse affidata al
Servizio stesso una sorveglianza educativa e che il Servizio medico-psicologico
di __________ fosse incaricato di eseguire una valutazione psicodiagnostica
sulle capacità parentali dei genitori. Sentiti questi ultimi, con decisione del
23 marzo 1998 la Delegazione tutoria si è limitata a conferire al Servizio
sociale un mandato di sorveglianza.
B. Parallelamente,
nell'ambito di un procedimento a protezione dell'unione coniugale introdotto il
9 marzo 1998 da __________ __________, con decreto del 25 agosto 1998 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha commissionato al Servizio medico-psicologico
un'indagine sull'idoneità parentale dei coniugi. Nel suo rapporto del 28
settembre 1998 il Servizio medico-psicologico ha definito __________ __________
“più idonea come eventuale futuro genitore affidatario”, precisando però che
essa andava aiutata per garantire ai figli un adeguato sviluppo psicofisico e
per consentire a lei medesima di inserirsi, almeno parzialmente, nel mondo del
lavoro. Con sentenza del 9 ottobre 1998 il Pretore ha invitato la Delegazione
tutoria di __________ a nominare un curatore (art. 308 CC) che assicurasse un
adeguato sostegno allo sviluppo psicofisico dei figli e aiutasse la madre nel
suo ruolo di genitrice; alternativamente egli ha sollecitato la Delegazione
tutoria ad attuare con i mezzi ritenuti più idonei le raccomandazioni formulate
dal Servizio sociale e dal Servizio medico-psicologico nel procedimento a
tutela dell'unione coniugale.
C. Con
decisione del 27 ottobre 1998 la Delegazione tutoria di , accertato
che __________ frequentava la scuola per l'infanzia con l'ausilio del sostegno
pedagogico, che __________ aveva cominciato a orario continuato la scuola
materna e che Ivo era stato collocato alla “ __________ ” di
__________, ha confermato unicamente al Servizio sociale di __________ il
mandato di sorveglianza. In un rapporto allestito da tale Servizio il 13
gennaio 2000 è poi risultato che a scuola i ragazzi si erano inseriti bene, ma
che __________ e __________ denotavano ancora seri problemi di comportamento,
onde l'opportunità non solo di continuare la sorveglianza educativa, ma anche
di conferire “un mandato” al Servizio medico-psicologico di __________. Preso
atto di ciò, la Delegazione tutoria ha deciso il 18 gennaio 2000 di proseguire
la sorveglianza e di affidare al Servizio medico-psicologico un mandato “per
una osservazione a favore dei minori __________ e __________ __________ ”.
D. __________
e __________ __________ sono insorti il 20 marzo 2000 alla Delegazione tutoria,
chiedendo l'annullamento della decisione predetta. La Delegazione tutoria ha
trasmesso lo scritto alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, per essere trattato come ricorso.
Chiamato a esprimersi, il Servizio sociale di __________ ha ribadito l'utilità
della sorveglianza. Da parte sua, il Servizio medico-psicologico ha inviato
alla Delegazione tutoria un rapporto del 27 luglio 2000 in cui segnalava “uno
sviluppo psicofisico compromesso e molto preoccupante per i due bambini”,
precisando che un mandato di sostegno sarebbe stato possibile solo “con la
collaborazione dei genitori ad un inserimento al CPE”. Il 5 settembre 2000 il
Servizio sociale ha comunicato alla Delegazione tutoria che i genitori – e in
prima linea il padre – avevano tolto il figlio __________ dalla “__________
__________ ” e l'avevano iscritto a una scuola per l'infanzia di __________ in
quanto “bambino come tutti gli altri”.
E. Il
12 settembre 2000 l'autorità di vigilanza ha sentito personalmente i genitori,
la funzionaria responsabile del Servizio sociale e il segretario della
Delegazione tutoria. Chiusa l'audizione, essa ha fissato alle parti un termine
di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni conclusive. __________ e
__________ __________ hanno ribadito il 19 settembre 2000 di opporsi a
qualsiasi sorveglianza o mandato di osservazione. La Delegazione tutoria, che
durante l'audizione aveva riaffermato il suo punto di vista, ha rinunciato ad
altri memoriali. Statuendo il 5 ottobre 2000, l'autorità di vigilanza ha
respinto il ricorso. Confermata la sorveglianza educativa affidata al Servizio
sociale, essa ha invitato quest'ultimo ad assistere e consigliare per quanto
possibile i genitori, ha ordinato il collocamento di __________ al Centro
psico-educativo (CPE) di __________ per cinque giorni la settimana, quello di
Ivo allo stesso Centro per due giorni la settimana e per tre giorni alla
“__________ __________ ”, ha abilitato il Servizio sociale a modificare la
disciplina di tale collocamento “d'intesa con la Delegazione tutoria” e ha
posto la tassa di giustizia con le spese di complessivi fr. 100.– a carico dei
genitori.
F. __________
e __________ __________ hanno scritto il 17 ottobre 2000 all'autorità di
vigilanza per ottenere l'annullamento della decisione citata, chiedendo di “essere
lasciati tranquilli” e di poter gestire autonomamente “con l'aiuto del CPE”
l'educazione dei figli. L'autorità di vigilanza, premesso che nulla ostava al
trasferimento di __________ dalla “__________ __________ ” in un altro istituto
(purché ciò avvenisse con l'accordo del Servizio sociale e della Delegazione
tutoria), ha domandato loro se lo scritto fosse da interpretare come appello.
Il 27 ottobre 2000 __________ e __________ __________ hanno risposto affermativamente,
al che l'autorità di vigilanza ha trasmesso gli atti a questa Camera. L'appello
non è stato intimato alla Delegazione tutoria.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione del figlio previste dagli art. 307 segg.
CC competono all'autorità tutoria, eccettuata la privazione dell'autorità
parentale (estranea al caso in esame), che può essere pronunciata solo
dall'autorità di vigilanza (art. 311 CC). Quanto alle decisioni emanate dalle
autorità tutorie, esse sono impugnabili entro dieci giorni all'autorità di
vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC). Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza
sono impugnabili a loro volta, entro venti giorni, alla Camera civile di
appello (art. 54a LAC, transitoriamente applicabile alla fattispecie in
virtù dell'art. 52 LTC, combinato con l'art. 424 cpv. 3 nCPC). Tempestivo,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
-
L'autorità
tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio se il bene di
lui è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di
rimediarvi (art. 307 cpv. 1 CC). Essa può – in particolare – ammonire i
genitori, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e
designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e
informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Tra le direttive vincolanti che l'autorità
tutoria può imporre ai genitori rientra, dandosi il caso, quella di far frequentare
al figlio un determinato istituto, foss'anche in internato. Il ricovero del
figlio in uno stabilimento pedagogico o terapeutico non è invece una semplice
misura di protezione, ma una privazione della libertà a scopo d'assistenza
(art. 314a CC; sulla distinzione: Breitschmid
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 12 a 14
e 19 seg. ad art. 310, n. 8 e 9 ad art. 314/314a). Nel Cantone Ticino
esso è disciplinato, per analogia, dalla legge sull'assistenza
sociopsichiatrica (art. 36 LTC).
-
In
concreto l'autorità di vigilanza ha accertato che __________ e __________ accusano
seri disturbi di comportamento e momenti di ritiro autistico, oltre a notevoli
ritardi nel linguaggio, nel disegno e nel gioco. La bambina per di più ha un
aspetto triste e palesa fenomeni regressivi. La madre si rende conto – almeno
in parte – della gravità del problema, ma non sa porvi rimedio da sé sola. Il
padre, oltre che poco coinvolto, non sembra consapevole e assume finanche
atteggiamenti ambigui. Non potendosi semplicemente assistere a tale stato di
cose, l'autorità di vigilanza ha combinato la sorveglianza educativa già
disposta dall'autorità tutoria con la frequentazione obbligatoria, da parte dei
due bambini, di un Centro psico-educativo, come auspicava il Servizio
medico-psicologico (sopra, consid. D). Entrambi i provvedimenti rientrano nel
quadro del noto art. 307 cpv. 3 CC. Per quanto il dispositivo n. 3 lett. a e b
della decisione impugnata circa il collocamento dei ragazzi presso il Centro
psico-educativo possa apparire come una privazione della libertà a scopo d'assistenza
(“È ordinato il collocamento presso il CPE”), esso costituisce in realtà una
misura a protezione dei figli, giacché il centro di __________ è meramente
diurno e non dispone nemmeno di internato.
-
Gli
appellanti si dichiarano consci delle necessità dei figli, sostenendo di poter
gestire autonomamente l'educazione di loro “con l'aiuto del CPE”. Per tale
ragione contestano l'utilità della sorveglianza da parte del Servizio sociale.
Inoltre essi si dolgono del fatto che il figlio __________ debba trascorrere
tre giorni settimanali presso la “__________ __________i”, i relativi tragitti
risultando inutilmente gravosi per Nina e la madre. Infine censurano l'addebito
della tassa di giustizia e delle spese, definito inaccettabile.
a) Per
quanto riguarda l'opportunità della sorveglianza educativa, essa non fa dubbio.
È vero che gli appellanti si dicono d'accordo di condurre __________ e Ivo
giornalmente presso il Centro psico-educativo (anzi, ritengono di poter affrontare
le difficoltà dei figli proprio con l'ausilio di tale istituto). Nulla
garantisce tuttavia che tale impegno sia rispettato con adeguatezza e
perseveranza. Se la madre risulta capacitarsi – almeno per sommi capi – della
gravità della situazione, scarso affidamento dà la figura del padre, che non
riesce a capire le sofferenze di __________ e minimizza i problemi di
, negando addirittura le cose più ovvie (rapporto 27 luglio 2000 del
Servizio medico-psicologico, pag. 4 in alto). Quanto accaduto alla fine di
agosto 2000, allorché il figlio Ivo non è più stato riportato alla “
__________ ” dopo la pausa estiva, ma è stato iscritto a un'ordinaria scuola
materna (perché – secondo il padre – è “un bambino come tutti gli altri”:
rapporto
5
settembre 2000 del Servizio sociale, primo foglio) è significativo e non lascia
spazio a prognosi particolarmente favorevoli. Del resto la sorveglianza
educativa è una misura di mero controllo, che non limita né menoma i diritti o
le prerogative dei genitori (Breitschmid,
op. cit., n. 23 ad art. 307 CC). Nelle circostanze descritte essa non risulta
quindi sproporzionata o esagerata.
b) La
direttiva intesa a far frequentare la “__________ __________ ” a __________ dal
figlio __________ per tre giorni la settimana è ritenuta scomoda dagli
appellanti – come detto – a causa delle trasferte. A parte il fatto però che in
primo tempo essi si lamentavano per gli stessi motivi di dover portare i due
figli al Centro medico-psicologico (ricorso del 19 settembre 2000 all'autorità
di vigilanza), nell'appello essi non prospettano alcuna soluzione alternativa.
L'autorità di vigilanza ha già avuto modo di spiegare agli appellanti che la
“__________ __________ ” può anche essere sostituita da un'altra struttura
equivalente (lettera del 23 ottobre 2000, agli atti). Tutto quanto gli
appellanti sono stati in grado di proporre a tale riguardo è la scuola materna
comunale nel quartiere di , che non è destinata però ad accogliere
bambini con problemi psicofisici e che nemmeno aveva posti a sufficienza
(lettera del 19 settembre 2000). La sola scomodità della “ __________
” non è quindi un motivo per transigere sul bene del figlio . Qualora
reperissero un istituto più vicino assimilabile alla “ __________ ”,
gli appellanti potranno sempre rivolgersi alla Delegazione tutoria per una
modifica dell'assetto stabilito nella decisione impugnata. Con una precisazione:
che tale modifica compete esclusivamente alla Delegazione tutoria e non – come
figura nel dispositivo n. 3 lett. c della decisione impugnata – al Servizio
sociale, seppure d'intesa con la Delegazione tutoria (cfr. Breitschmid, op. cit., n. 23 in fine ad
art. 307 CC).
c) L'addebito
della tassa di giustizia e delle spese (fr. 100.– complessivi) deciso
dall'autorità di vigilanza è criticato come “inaccettabile” dagli appellanti.
Questi non spiegano tuttavia perché sarebbe ingiusto o iniquo porre a loro
carico tali oneri. L'art. 28 LPAmm, applicabile in concreto per la norma transitoria
dell'art. 52 LTC (l'attuale art. 29 LTC contempla disposizioni analoghe),
prevede in cause di carattere non pecuniario una tassa di giustizia da fr. 10.–
a fr. 2000.– (cpv. 1 lett. a). Anche prescindendo dalle spese e tenendo conto
delle condizioni economiche verosimilmente modeste in cui versano gli
appellanti, il prelievo di fr. 100.– non appare sicuramente il risultato di un
abuso o di un eccesso di apprezzamento. D'altro lato anche gli appellanti
devono rendersi conto che le autorità di ricorso non vanno adite con leggerezza
e senza ragioni pertinenti. Anche su quest'ultimo punto il gravame degli
appellanti si dimostra perciò destinato all'insuccesso.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC e 12
LTG). Non si attribuiscono ripetibili all'autorità tutoria, cui l'appello non è
nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido.
- Intimazione:
–
__________ e __________ __________, __________;
–
Commissione tutoria regionale 3, __________.
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele;
–
Servizio sociale, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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