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Numero d'incarto:
11.2000.136
Data decisione, Autorità:
18.06.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00136
Lugano,
18 giugno
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con
istanza del 21 settembre 2000 da
__________ __________, nata , __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
-, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________),
premesso
che con sentenza del 23 ottobre 2000 il Pretore del Distretto di Riviera ha disciplinato
la vita separata dei coniugi __________ e __________ __________, in parziale
accoglimento di un' istanza di misure a protezione dell'unione coniugale
presentata dalla moglie il 21 settembre 2000;
accertato
che il 3 novembre 2000 __________ __________ ha appellato tale sentenza,
postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'assegnazione
di contributi alimentari, l'integrale addebito degli oneri processuali al
marito e l'esonero dal pagamento di ripetibili;
preso atto
che nelle sue osservazioni del 24 novembre 2000 __________ __________ ha
proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato,
rinunciando a esprimersi sulla domanda di assistenza giudiziaria;
esaminata
ora la lettera dell'8 giugno 2000 con cui __________ __________ dichiara di
ritirare l'appello per avere, le parti, inoltrato nel frattempo una richiesta
comune di divorzio e sottoscritto una convenzione sui relativi effetti nella
quale essa medesima si impegna a ritirare l'appello, mentre il marito consente
alla compensazione delle ripetibili (clausola n. 4);
ritenuto
che nelle circostanze descritte rimane da statuire soltanto sugli oneri processuali
di seconda sede;
considerato
che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente
cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella fattispecie non
si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio;
ricordato,
per quanto attiene all'assistenza giudiziaria, che i costi di una procedura a tutela
dell'unione coniugale (come quelli di una causa di divorzio) sono a carico
delle parti e che l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner
Kommentar, Berna 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm
in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC; Hindeling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di
dottrina e giurisprudenza; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82);
rilevato
che un coniuge, per ottenere l'assistenza giudiziaria, deve quindi rendere verosimile
di non poter chiedere all'altro coniuge un'adeguata provvigione ad litem,
né in base all'art. 159 né in base all'art. 163 CC;
appurato
che nella fattispecie l'appellante nemmeno pretende estremi del genere, tanto
meno attendibili ove si pensi che il marito guadagna fr. 3983.– netti mensili
(secondo l'appellante finanche fr. 4280.15 mensili) a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2495.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4 e 5);
stabilito
che l'assistenza giudiziaria non può dunque entrare in linea di conto, ma che
gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto delle modeste
condizioni finanziarie dell'appellante e della buona volontà da lei dimostrata
(art. 21 LTG);
osservato
che in materia di ripetibili non vi è motivo per disattendere quanto le parti
stesse hanno pattuito;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La
causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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