AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.134
Data decisione, Autorità:
15.11.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00134
Lugano,
15 novembre 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura arbitrale
promossa davanti all'arch. __________ __________, __________, con petizione del
2 ottobre 1998 da
e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________)
contro
__________,
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per
nullità del 30 ottobre 2000 presentato da __________ e __________ __________ contro
il lodo emesso il 30 settembre 2000 dall'arch. __________ __________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il ____________________ 1974 è deceduto __________ __________,
lasciando come eredi la moglie __________ con i figli __________ e __________.
Il patrimonio successorio comprendeva, tra l'altro, le particelle contigue n.
__________ (su sui sorge una costruzione rustica adibita nel 1965 a residenza secondaria)
e __________ RT di __________, come pure la particella n. __________ RFD di
__________ (su cui si trova una casa d'abitazione plurifamiliare edificata nel
1956). Gli eredi si sono suddivisi quest'ultimo fondo in ragione di un mezzo
alla vedova e di un quarto a ciascun figlio. I due fondi a __________, che in
seguito al raggruppamento costituiscono ora – dopo il nuovo riparto – la
particella n. __________RT (con superficie e conformazione diversa rispetto
agli originali), sono tuttora in proprietà comune, nella misura di 10/16
alla vedova e di 3/16 a ognuno dei figli.
B. __________,
__________ e __________ __________ hanno stipulato il 25 agosto 1998 un
compromesso arbitrale inteso a regolare le loro reciproche pretese derivanti
dall'uso, dal godimento, dall'amministrazione e dalla manutenzione degli immobili,
oltre che dagli investimenti profusi sino ad allora. L'arbitro è stato
designato nella persona di __________ __________, architetto , cui è
stato affidato il compito di stabilire a termini di equità, ispirandosi al
diritto svizzero, il valore venale degli immobili e l'entità dei conguagli tra
eredi, dopo avere accertato il valore degli investimenti – salvo quelli
voluttuari – eseguiti dall'uno o dall'altro, il valore locativo di cui i
singoli comproprietari avevano beneficiato, le spese correnti e gli oneri di
amministrazione da loro sopportati. Il foro è stato fissato al domicilio
dell'arbitro (). Alcune norme di procedura sono state previste nel
compromesso arbitrale; per il resto sono stati dichiarati applicabili il
Concordato intercantonale sull'arbitrato e il Codice di procedura civile ticinese.
C. Con
petizione del 2 ottobre 1998 __________ e __________ __________ si sono rivolti
all'arbitro perché __________ __________ fosse condannato a versare una somma
di “almeno” fr. 236 591.90 alla prima e di “almeno” fr. 57 912.– al secondo.
Nella sua risposta del 27 novembre 1998 __________ __________ ha contestato
tali pretese, chiedendo il pagamento di fr. 212 083.15 alla madre e di fr. 99
133.90 al fratello __________. Gli attori hanno replicato il 18 gennaio 1999, instando
affinché il convenuto presentasse entro 30 giorni una domanda riconvenzionale
“nella dovuta forma” e confermando le loro domande di petizione. __________
__________ ha introdotto il 25 gennaio 1999 un formale allegato di
riconvenzione, aumentando la pretesa nei confronti della madre a fr. 249 145.35
e riducendo quella verso il fratello a fr. 98 874.30. Nella duplica del 3 marzo
1999 egli ha poi ribadito il contenuto della risposta. Il 9 marzo 1999 gli
attori hanno introdotto una risposta riconvenzionale, postulando il rigetto
delle relative pretese.
D. L'udienza
preliminare ha avuto luogo il 10 giugno 1999. L'istruttoria ha comportato, oltre
all'audizione di alcuni testimoni, due sopralluoghi e due referti esperiti
dell'arbitro stesso sul valore venale degli immobili. Ultimata l'assunzione
delle prove, il 3 maggio 2000 __________ e __________ __________ hanno inoltrato
un memoriale conclusivo, sollecitando la condanna di __________ __________ al
pagamento di “almeno” fr. 260 142.40 (la prima), rispettivamente di “almeno”
fr. 72 571.75 (il secondo). Nel suo memoriale conclusivo del 5 maggio 2000
__________ __________ ha ribadito le sue
pretese riconvenzionali
di fr. 249 145.35 verso la madre e di
fr. 98
874.30 verso il fratello __________. Al dibattimento finale del
12 maggio
2000 ogni parte ha riaffermato le proprie richieste, senza pronunciarsi
esplicitamente su quelle avversarie.
E. Statuendo
il 30 settembre 2000, l'arbitro ha fissato in complessivi fr. 67 790.15 la
spettanza di __________ __________ nei confronti della madre, in fr. 29 035.35
quella di lui nei confronti del fratello __________ e in fr. 99 971.80 quella
di __________ __________ nei confronti
della
madre medesima. L'onorario arbitrale di fr. 12 500.– è
stato
posto per fr. 3500.– a carico di __________ __________, per altri
fr.
3500.– a carico di __________ __________ e per i rimanenti fr. 5000.– a carico
di __________ __________.
F. Contro
il lodo sono insorti gli attori con un ricorso per nullità del 30 ottobre 2000
nel quale chiedono che, conferito al gravame effetto sospensivo, il giudizio
dell'arbitro sia cassato. Nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2000
__________ __________ propone di respingere il ricorso, subordinatamente di
rinviare il lodo all'arbitro per integrazione dei motivi.
Considerando
in diritto: 1. I
ricorrenti invocano l'art. 36 lett. h CIA, che prevede come titolo di nullità
la violazione dell'art. 33 del concordato stesso. In ossequio a quest'ultima
norma un lodo deve contenere – tra l'altro – “l'esposizione dei fatti, i considerandi
di diritto e ove occorra di equità, in quanto le parti non vi abbiano
espressamente rinunciato” (lett. e). Gli attori sottolineano di non avere mai
rinunciato ad alcunché e rimproverano all'arbitro di avere emanato un lodo
“manifestamente carente e assente di motivazione”, “un insieme di 19 pagine
di cifre, calcoli e tabelle poco o per nulla compensibili”. “Non esiste – essi
soggiungono – nessun riferimento alle contestazioni sollevate dalle parti negli
allegati scritti, alle testimonianze assunte in corso di causa e alle altre
prove in generale” (ricorso, pag. 13 in fondo). Ciò imporrebbe l'annullamento
del giudizio.
a) Il
Concordato intercantonale sull'arbitrato è applicabile solo ai lodi veri e
propri, non ai cosiddetti referti di arbitratori (DTF 117 Ia 367 consid. 5a),
contro i quali non è dato ricorso per nullità (DTF 117 Ia 369 consid. 7). Nella
fattispecie le parti convengono che l'arbitro ha emanato un lodo. Che gli eredi
mirassero a un lodo e non a un semplice referto è del resto indubbio, vista la
formulazione del compromesso arbitrale (doc. A allegato al ricorso,
corrispondente all'ultimo documento nel classificatore bianco “Arbitrato nella
CE fu __________ __________ ”), sebbene la designazione equivoca di “perito”
figurante a più riprese nel documento lasci perplessi (“dica il perito”: pag.
2, 3 e 4). Che l'arbitro abbia capito di doversi pronunciare alla stregua di un
giudice (e non di un mero perito) è verosimile, quantunque l'aspetto del lodo
ricordi assai quello di un referto tecnico, privo com'è di un dispositivo di
condanna. Tutt'al più ci si può domandare se, nella misura in cui è stato
chiamato a stimare il valore venale dei fondi, l'arbitro non abbia
effettivamente rilasciato un referto (DTF 117 Ia 368, ultime due righe).
Comunque sia, per quanto riguarda i conguagli (senza rapporto diretto con il valore
venale dei fondi) l'arbitro ha dovuto dirimere una lite, non solo accertare
fatti giuridicamente rilevanti. Egli medesimo del resto ha seguito la procedura
contenziosa stabilita dalle parti, emanando un “giudizio” (pag. 1 in alto) tra
quelli ch'egli medesimo ha indicato come “attori” e “convenuto”. Se ne
conclude che, quanto meno sui conguagli, il ricorso per nullità – tempestivo –
è ricevibile.
b) Come
fanno notare anche i ricorrenti, le esigenze minime di motivazione cui soggiace
il lodo di un arbitro sono le stesse che il diritto federale pone alle sentenze
dei tribunali in genere (DTF 107 Ia 248 consid. 3a). L'arbitro non è quindi
tenuto a determinarsi su ogni allegazione delle parti. Anzi, può limitarsi ad
accertare i fatti essenziali e a motivare la sua decisione in modo succinto.
Anche nel caso in cui si tratti di un giudizio d'equità (art. 31 cpv. 3 CIA),
basta ch'egli dia sommaria ragione del suo giudizio, riferendosi alla legge,
alle regole dell'arte o agli usi commerciali (Poudret,
Arbitrage concordataire III, FJS n. 464b, pag. 16 verso l'alto). Essenziale è
che il lodo permetta al destinatario di capire perché l'arbitro ha deciso in un
senso piuttosto che in un altro e perché le sue argomentazioni non siano state
condivise, in modo da valutare con conoscenza di causa se deferire il litigio
all'autorità superiore, la quale deve poter esercitare adeguatamente – a sua
volta – il proprio controllo giurisdizionale (DTF 122 IV 14 consid. 2c, 121 I
57 consid. 2c con rinvii, 119 Ia 269 consid. 4d). Il rispetto di simili premesse
costituisce un imperativo d'ordine: un lodo carente di motivazione dev'essere
rinviato all'arbitro, rispettivamente annullato (art. 39 e 40 CIA), indipendentemente
dalla sua fondatezza nel merito (cfr. DTF 116 Ia 54 consid. 2, 115 Ia 305 consid.
6b; Rep. 1991 pag. 492 in alto).
- Anzitutto
i ricorrenti criticano la carente motivazione del valore venale attribuito nel
lodo alla proprietà immobiliare di __________ (odierna particella n.
__________RT), rimproverando all'arbitro di non avere spiegato per quali motivi
egli abbia ignorato il valore dei mobili che già si trovavano nel rustico alla
morte di __________ __________, beni che rientravano nel compendio ereditario
(memoriale, punto 8, lett. A). Come si è accennato, su questo punto non è certo
che ci si trovi in presenza di un lodo. Sia come sia, i ricorrenti trascurano
di non avere eccepito alcunché quando hanno ricevuto il referto dell'arbitro
sul valore venale del fondo, del
1° marzo
2000, né tanto meno hanno postulato una delucidazione circa il valore dei
mobili. Che l'arbitro non potesse cumulare al valore del fondo quello di un
arredamento neppure inventariato è evidente e senza sforzo gli attori potevano
capirne le ragioni. Non si può dire quindi che in proposito la stringatezza del
lodo (pag. 1 in fondo) impedisse loro di comprendere perché il valore dei
mobili non fosse stato considerato.
- Per
quanto attiene al valore degli investimenti eseguiti dal convenuto nel rustico
di __________ (memoriale, punto 8, lett. B), gli attori si dolgono che
l'arbitro non abbia illustrato i motivi per cui ha tenuto conto anche degli
interventi attuati senza il loro consenso, perché ha preso per buona la
documentazione unilaterale prodotta dal convenuto e perché i lavori dovuti alla
riparazione dei danni conseguenti alla formazione di una vicina strada sono
stati posti a carico degli eredi (e non del costruttore). La prima doglianza
non è seria, gli attori medesimi avendo chiesto all'arbitro di stabilire “il
valore dell'investimento effettuato dal signor __________ __________ per la riattazione
eseguita nel rustico di __________, considerando unicamentre le opere utili e/o
necessarie, ad esclusione di quelle voluttuarie” (compromesso arbitrale, pag.
2, n. I, lett. B). Si fosse trattato di contestare la totalità (o quasi) dei
lavori, non si vede a che scopo chiedere una stima dell'intero investimento.
Oltre a ciò, nelle conclusioni gli attori denunciavano bensì il “carattere
tendenzialmente prevaricatore” del convenuto, il quale avrebbe agito senza il
loro consenso, ma non chiedevano formalmente di stralciare il valore dell'investimento
dal calcolo dei conguagli (memoriale, pag. 6 in alto). Anche senza espliciti
motivi, essi potevano dunque capire perché l'arbitro non si era addentrato
nella questione.
Che poi
l'arbitro si sia fondato su “pure e semplici dichiarazioni di parte” è una censura
che attiene solo apparentemente alla motivazione. All'arbitro si era chiesto di
stabilire il valore dell'investimento effettuato da __________ __________, non
solo di apprezzare la fedefacenza dei giustificativi prodotti da quest'ultimo.
Che egli abbia ritenuto attendibili i documenti sottopostigli per rapporto
all'entità degli interventi eseguiti, rientra nel suo libero potere di
valutazione. È vero che – a prima vista – il lodo sembra limitarsi a riprodurre
pedissequamente i dati forniti dal convenuto (lodo, pag. 2 in alto). Ciò
tuttavia poteva interpretarsi in un solo modo: che, a mente dell'arbitro, tali
dati corrispondevano all'effettiva portata dell'intervento. Quanto ai lavori di
riparazione per i danni legati alla costruzione di una vicina strada (lodo,
pag. 2 in basso), manifestamente non spettava all'arbitro prevedere se e in che
misura il costruttore dell'opera – rispettivamente la sua assicurazione –
avrebbe assunto la copertura del pregiudizio. Del resto, nella misura in cui si
trovano a tacitare il convenuto per gli interventi eseguiti, gli attori sono
surrogati nei di lui diritti verso il responsabile del danno. Tutto ciò non
richiedeva particolari spiegazioni.
-
In
merito al valore locativo attribuito nel lodo alla costruzione rustica di
__________, i ricorrenti definiscono insufficiente la motivazione dell'arbitro,
che si è fondato su una tariffa di fr. 32.– giornalieri (pag. 3 in basso)
“indipendentemente dal differente periodo di occupazione del rustico”
(memoriale, punto 8, lett. C). All'atto pratico non occorre grande intuizione
per capire che la “tariffa” di fr. 32.– è un valore medio riconducibile
all'apprezzamento dell'arbitro medesimo. Sull'ammontare della cifra si sarebbe fors'anche
potuto discutere, ma che si trattasse di una stima risultava evidente. In
proposito il ricorso non merita altra disamina.
-
Sempre
con riferimento alla comproprietà di __________, i ricorrenti sostengono che
l'arbitro non ha specificato le spese di amministrazione e di manutenzione riconosciute
al convenuto, di complessivi fr. 43 069.– (lodo, pag. 5). In particolare non risulterebbe
perché le fatture di tale __________ __________ di __________ – da loro
eccepite di falso formale – sarebbero veritiere, né si capirebbe perché sia
stato disatteso un rimborso di fr. 4956.65 versato al convenuto dalla madre, né
si comprendono i motivi per cui le spese fatte valere dalla stessa __________
siano state ridotte quasi della metà (memoriale, punto 8, lett. D). Ora,
contrariamente a quanto gli attori asseriscono, il perito ha indicato sotto
forma di tabella le spese di amministrazione e di manutenzione riconosciute
(terzo e quarto foglio dopo la pag. 9 del lodo: “risposta al quesito D”). In
proposito la motivazione del giudizio è senz'altro sufficiente. Per quanto
riguarda le presunte fatture manipolate o contraffatte, non consta che gli
attori ne abbiano eccepito l'ammissibilità conformemente agli art. 216 segg.
CPC (applicabile per il rinvio contenuto al punto 8, pag. 5 del compromesso
arbitrale). L'arbitro non poteva quindi ignorare tali documenti solo per i
dubbi adombrati dai ricorrenti. Ciò appariva chiaro sin dall'inizio.
Circa il
preteso pagamento di fr. 4956.65 da parte della madre al convenuto, quest'ultimo
rileva a giusto titolo nelle osservazioni al ricorso (pag. 9 in alto) che
l'arbitro ha riconosciuto la cifra nella misura di fr. 4750.– (lodo, pag. 9 in
fondo: “acconti ”) con riferimento alle ricevute che figurano nel
classificatore verde “ II”, rubrica 26. Non è vero quindi che “tale
importo sembra essersi volatilizzato” (ricorso, pag. 8 in basso). Quanto alle
spese fatte valere da __________ , a ragione il convenuto fa notare
(osservazioni al ricorso, loc. cit.) che l'arbitro ha partitamente elencato
sotto forma di tabella le pretese insinuate (di complessivi fr. 20 242.10) e
quelle riconosciute (“verificate”, di complessivi fr. 11 163.25), nel secondo
foglio del lodo dopo pag. 9 (“risposta al quesito D”) con riferimento ai
giustificativi contenuti del classificatore “ __________ ”. Certo, si
tratta di una motivazione “minima”. Di fronte a decine e decine di poste indistinte,
essa appare nondimeno sufficiente. Gli attori erano in grado di capire, in effetti,
quali pretese non erano state ammesse e di valutare se l'opinione dell'arbitro
fosse almeno sostenibile (sotto il profilo dell'art. 36 lett. f CIA). Ne discende,
una volta ancora, l'infondatezza del ricorso.
- Per
l'amministrazione dello stabile a __________ l'arbitro ha riconosciuto ad
__________ e __________ __________ un'indennità annua di
fr. 12
000.– richiamandosi alle direttive __________ __________ dei __________
__________ (__________). Tale somma è poi stata suddivisa nella misura del 65%
ad __________ __________ (“gestione locativa e amministrativa”) e del 35% al
convenuto (“gestione tecnica”: lodo, pag. 6). I ricorrenti asseriscono che la
citata chiave di riparto “lascia aperto il campo alle ipotesi più fantasiose”
(memoriale, punto 8, lett. E). In realtà essa è inequivocabilmente il risultato
di una valutazione, il perito ritenendo che nel complesso andasse riconosciuto
al convenuto, per apprezzamento, poco più di un terzo dell'indennizzo complessivo.
Al riguardo non v'era altro da capire. Se ne conclude che, per quanto concerne
la comproprietà di __________, il lodo impugnato è motivato con criteri minimi,
ma sufficienti. Rimangono da esaminare le analoghe critiche mosse al giudizio
arbitrale per quel che è della comproprietà a __________.
-
La
prima censura è diretta al valore venale del fondo, che i ricorrenti
definiscono incomprensibile (memoriale, punto 9, lett. A), l'arbitro avendolo
stimato in fr. 640 000.– nel proprio referto del 1° marzo 2000, salvo indicarlo
in fr. 655 000.– nel lodo (pag. 10 in alto). In effetti su questo punto il
sindacato dell'arbitro è ai limiti dell'accettabile. A parte il fatto però che
v'è da domandarsi se al riguardo ci si trovi di fronte a un lodo (sopra, consid.
1a e 2), dagli atti risulta che il 28 marzo 2000 il convenuto ha chiesto all'arbitro
una delucidazione del referto e che con lettera del 3 aprile 2000 (inviata al
solo legale degli attori) l'arbitro ha rettificato il valore da fr. 640 000.–
in fr. 645 000.–. La cifra di fr. 655 000.– indicata nel lodo è quindi
apparentemente erronea (ipotesi prospettata anche dal convenuto: osservazioni
al ricorso, pag. 10 in alto). Per tacere però dei chiarimenti che gli attori
avrebbero potuto sollecitare subito dall'arbitro (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 309 nota 15),
costoro disponevano di elementi sufficienti al proposito per impugnare il lodo
nel merito. L'eventuale carenza di motivazione non ha quindi recato loro alcun
pregiudizio.
-
Quanto
al valore degli investimenti eseguiti nella casa di __________, gli attori si
dolgono che l'arbitro non spieghi come mai siano stati riconosciuti interventi
per fr. 35 377.80 al convenuto (in luogo dei fr. 64 590.20 notificati) e per
fr. 39 621.30 ad __________ __________ (in luogo dei fr. 34 648.90 notificati,
nonostante una deduzione di fr. 6555.– per spese voluttuarie), mentre
__________ __________ si sia visto riconoscere soltanto fr. 11 507.95, con
deduzione di spese (fr. 2154.80) ammesse invece nel caso del fratello
__________ (memoriale, punto 9, lett. B). Ora, sul primo punto il ricorso
difetta palesemente d'interesse giuridico (onde la sua irricevibilità), gli
attori non subendo alcun pregiudizio per il fatto che il convenuto si ritrovi
con una spettanza pressoché dimezzata nei loro confronti. Sul secondo punto
__________ __________ è bensì legittimato a ricorrere (la madre __________ non
può lamentarsi per contro di avere ottenuto più di quanto richiesto), ma senza
successo, giacché l'arbitro ha indicato – seppure in estrema sintesi – come si
compone la somma di fr. 39 621.30 (lodo, pag. 11). L'interessato poteva così
risalire al calcolo dell'arbitro (a prescindere dal fatto ch'egli non sembra
contestare l'ammontare del proprio conguaglio nei confronti della madre).
Per
quanto concerne l'investimento dello stesso __________ __________ (fr. 11
507.95 per il rifacimento della cucina al primo piano), questi insorge – come
detto – contro il mancato riconoscimento di
fr.
2154.80 riconosciuti invece al fratello __________ per identici lavori di
tinteggio e di aiuto montaggio nella nuova cucina della madre. Così
argomentando, egli mostra di avere capito però che l'importo di fr. 2154.80
(ammesso dall'arbitro, in realtà, per la “direzione lavori su manutenzioni e
investimenti di __________ __________ ”: lodo, pag. 10 in fondo) è stato
riconosciuto al fratello proprio perché si riferiva a opere eseguite
nell'appartamento della madre, mentre la sua pretesa riguardava lavori da egli
medesimo eseguiti nel proprio appartamento, a suo esclusivo beneficio.
Ulteriore motivazione non sarebbe giovata. Spettava all'interessato, nelle
circostanze descritte, sostenere che ciò configurerebbe una manifesta disparità
di trattamento (nel senso, una volta ancora, dell'art. 36 lett. f CIA).
- Sul
valore locativo inerente allo stabile di __________ i ricorrenti medesimi definiscono
la motivazione del lodo “comprensibile” (memoriale, punto 9, lett. C). Censurano
invece quella relativa alle spese di amministrazione e di manutenzione, compendiate
in un “semplice specchietto”. Essi rimproverano all'arbitro di non avere
spiegato per quali motivi sia stata riconosciuta al convenuto un'indennità di
fr. 33 600.– (controversa) per la manutenzione del giardino dal 1974 al 1998
(fr. 1680.– annui per 7 giorni di lavoro), a loro avviso prestata “in modo del
tutto occasionale”, mentre nulla è stato riconosciuto alla madre, che faceva
valere di avere curato essa medesima l'incombenza. Nessuna spiegazione ha dato
l'arbitro nemmeno sulle spese per la pulizia delle scale, riconosciute in ugual
misura tra il 1974 e il 1998 a madre e figlio (fr. 5760.– ognuno), sebbene la
prima abbia dimostrato di essersene occupata a titolo prevalente, se non
esclusivo (memoriale, punto 9, lett. D).
Una volta
di più il lodo si limita ai requisiti minimi di motivazione. Riconoscendo al
convenuto la spesa notificata per lavori di manutenzione al giardino
(conclusioni, pag. 18), l'arbitro ha dimostrato per atti concludenti di
ritenere la posta pienamente giustificata, checché dichiarassero i testimoni.
Quanto alla madre, essa non aveva avanzato alcuna cifra precisa, limitandosi a
rivendicare genericamente “un'indennità per il lavoro svolto” (conclusioni,
pag. 16 in fondo). Non era obbligo dell'arbitro però sostituirsi all'attrice.
Con un minimo di diligenza i ricorrenti potevano comprendere quindi senza
rischio di equivoco per quale ragione l'arbitro avesse riconosciuto fr. 33
600.– al convenuto e nulla all'attrice. Un'altra questione è sapere se ciò
fosse sostenibile: il problema però riguarda il merito, non la motivazione.
Quanto alle spese per la pulizia delle scale, l'attrice si è vista riconoscere
l'indennità richiesta (fr. 5760.–: conclusioni, pag. 17). Il convenuto
pretendeva addirittura fr. 16 080.– (conclusioni, pag. 18), ma l'arbitro ha
ritenuto giusto assegnargli la stessa cifra riconosciuta alla madre. La
decisione potrà forse apparire opinabile, ma non è difficile desumerne le
ragioni: semplicemente l'arbitro ha ritenuto equivalenti le prestazioni fornite
da entrambi gli eredi, nella misura postulata dall'attrice. Il giudizio
dell'arbitro non lasciava spazio ad altre ragionevoli interpretazioni.
-
A
titolo di indennità per l'amministrazione della casa a __________ (fr. 40 391.–
complessivi: lodo, pag. 14) l'arbitro ha riconosciuto ad __________ __________
fr. 26 254.15 (65% per la “gestione locativa e amministrativa”) e fr. 14 136.85
al convenuto (35% per la “gestione tecnica”). Gli attori ribadiscono che la
chiave di riparto “lascia aperto il campo alle ipotesi più fantasiose” (memoriale,
punto 9, lett. E). A tale riguardo è appena il caso di ripetere, però, che tale
suddivisione è chiaramente il risultato di una valutazione arbitrale (cfr.
sopra, consid. 6). Certo, i ricorrenti definiscono “una beffa” la quota del 35%
in favore del convenuto, il quale nulla avrebbe fatto dal profilo
amministrativo. Ma ciò non toglie ch'essi abbiano capito l'essenziale, ovvero
che l'arbitro ha reputato equo adottare gli stessi criteri applicati all'amministrazione
dell'immobile a __________. L'apprezzamento potrà apparire discutibile, ma –
una volta di più – ciò riguarda il merito, non la motivazione del lodo.
-
Se ne
conclude che, per quanto su taluni punti si riveli ai limiti inferiori dei
requisiti minimi posti dal diritto federale in tema di motivazione dei giudizi,
il lodo impugnato resiste alla critica. È vero che parte degli orientamenti
fatti propri dall'arbitro sono arguibili solo per deduzione, ancorché univoca.
È anche vero, nondimeno, che le parti stesse hanno deliberatamente optato per
un lodo emanato da un tecnico sprovvisto di particolari cognizioni giuridiche.
Dal profilo formale ci si deve limitare quindi alle esigenze che si porrebbero
a una sentenza emessa da un laico. Avessero inteso ottenere un giudizio
motivato con maggior rigore (e soprattutto con esplicito riscontro alle
argomentazioni contenute nei memoriali), sarebbe bastato che le parti dotassero
il tribunale arbitrale di un segretario giurista, incaricato di redigere il
lodo (facoltà cui allude anche l'art. 7 CIA). In mancanza di ciò, esse devono
farsi carico dei disagi conseguenti a una stesura dei motivi che si riduce alla
loro più semplice espressione.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC, applicabile
per il rinvio contenuto al punto 8, pag. 5 del compromesso arbitrale). La tassa
di giustizia tiene conto del valore litigioso a norma dell'art. 15 CPC (nelle
loro conclusioni
gli
attori chiedevano al convenuto il pagamento di “almeno”
fr. 332
714.15 complessivi, mentre il convenuto chiedeva riconvenzionalmente agli
attori il pagamento di fr. 348 019.65 complessivi, importi entrambi
contestati), ma anche del fatto che il ricorso verteva solo su presunti difetti
di motivazione (art. 36 lett. h CIA), senza investire il merito (art. 30 LTG
combinato con gli art. 17 cpv. 1 e 24 lett. a). Le ripetibili sono commisurate
orientativamente al prescritto dell'art. 43 cpv. 2 TOA combinato con gli art.
17 cpv. 1 e 9 cpv. 1 TOA, tenuto conto che l'opera del patrocinatore si è
potuta limitare a osservazioni d'ordine, i ricorrenti non avendo sollevato
censure d'arbitrio legate all'accertamento dei fatti, all'applicazione del
diritto o dei termini di equità (art. 36 lett. f CIA).
- L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo
contenuta nel ricorso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1550.–
sono
posti a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 6000.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
all'arbitro arch. __________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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