AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.133
Data decisione, Autorità:
11.09.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00133
Lugano
11 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione
di riduzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 9 agosto 1999 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
__________, e
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinati dall'avv. prof. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 23 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza
emessa il 3 ottobre 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________, __________ e __________ sono figli di __________–
detto __________– __________ e di __________ __________. Il 24 febbraio 1982
__________ __________, insieme con la moglie __________ e la figlia __________
ora __________, hanno venduto a
__________ __________ le rispettive quote di un quinto della particella n.
__________RFD di __________, per complessivi fr. 1 650 000.–. Il 3 agosto successivo
__________ __________ ha venduto alla figlia __________ le particelle n.
__________, __________ e __________ RFD di __________ per fr. 45 000.–. Il 13
luglio 1984 i genitori hanno venduto a __________ __________ azioni della
società __________ __________ __________, azioni dell'
__________ __________ __________ e __________azioni della __________ __________
__________. La transazione è avvenuta al valore nominale dei titoli, per complessivi
fr. 664 000.–. Il 7 no-vembre 1985 __________ __________ ha poi venduto a __________
le particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, contro
assunzione di debiti per fr. 142 585.20 e versamento ai genitori di una rendita
vitalizia di fr. 24 000.– annui. Lo stesso giorno il padre ha venduto a
__________ la particella n. __________ RFD di __________, contro assunzione di
debiti per fr. 90 071.– e versamento ai genitori di una rendita vitalizia di
fr. 18 000.– annui. Il 20 dicembre 1990 __________ __________ ha donato per
finire agli abiatici __________, __________, __________ e __________
__________, figli di __________, le particelle n. __________, __________,
__________ e __________RFD di __________ in ragione di un quarto ciascuno.
B. __________ __________ è deceduta a __________ il
____________________ 1997, lasciando quali eredi il marito __________ con i
figli __________, __________ e __________. __________ __________ è deceduto
anch'egli a __________ il __________ __________ 1998, lasciando eredi gli
stessi figli. Il 10 agosto 1998 il notaio dott. __________ __________ ha pubblicato
un testamento olografo di __________ __________, datato 3 novembre 1981, e uno
di __________ __________, datato 27 aprile 1997, in cui entrambi hanno limitato
la spettanza del figlio __________ alla porzione legittima, hanno assegnato la
quota resasi disponibile agli altri figli in ragione di metà ciascuno e hanno
designato __________ __________ quale esecutore testamentario. Il Pretore ha
rilasciato i relativi certificati ereditari il 29 settembre 1998.
C. __________
__________ ha promosso, il 9 agosto 1999, azione di riduzione davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di accertare che le predette
cessioni tra genitori e figli fossero negozi misti con donazione lesivi della
sua quota legittima, e di condannare __________ __________ e __________
__________ a versargli rispettivamente fr. 1 041 889.90 e fr. 286 153.45. Nella
loro risposta del 10 dicembre 1999 i convenuti si sono opposti alla petizione,
facendo valere anzitutto la perenzione dell'azione. Nel successivo scambio di
allegati le parti hanno ribadito il loro punto di vista, l'attore contestando
la tardività della petizione. L'udienza preliminare del 20 giugno 2000 è stata
limitata all'esame di tale presupposto, per il quale le parti non hanno offerto
atti istruttori. Statuendo il 3 ottobre 2000 in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore ha accolto l'eccezione, respingendo la petizione. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 5000.–, sono state poste a carico
dell'attore, tenuto a rifondere ai convenuti
fr. 20
000.– complessivi per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 23
ottobre 2000 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'eccezione
di perenzione sia respinta. Nelle loro osservazioni del 20 novembre 2000
__________ __________ e __________ __________ propongono di respingere
l'appello e di confermare la sentenza del Segretario assessore.
Considerando
in diritto: 1. Il Segretario assessore ha respinto la petizione per avere, l'attore,
introdotto la petizione oltre un anno dopo essere giunto a conoscenza della
lesione relativa alla sua quota legittima. Ancorché escluso dall'attività delle
aziende familiari sin dai primi anni ottanta, a parere del primo giudice egli
era perfettamente al corrente sin dalla morte del padre – o doveva
ragionevolmente esserlo – che dopo il 1982 i genitori avevano gradatamente
ceduto i loro beni ai convenuti e ai loro discendenti nell'intenzione di sfavorirlo,
così come sapeva che quanto disposto in vita dai genitori ledeva i suoi diritti
ereditari. Ciò, sempre stando al Segretario assessore, a prescindere dal fatto
che l'attore avesse conosciuto con precisione l'entità dei beni successori solo
il 2 giugno 1999, in esito a un'ispezione dell'incarto fiscale del padre presso
l'Ufficio circondariale di tassazione. Una siffatta conoscenza non era
necessaria per promuovere azione di riduzione, come non era necessario
attendere la pubblicazione delle ultime volontà dei genitori, avvenuta il 10
agosto 1998. Dato che sapeva di una lesione dei suoi diritti, l'attore avrebbe
potuto e dovuto assumere tempestivamente, dopo la morte del padre, le
informazioni che lo interessavano. Ne ha concluso, il primo giudice, che il
negligente ritardo dell'attore nell'esame della documentazione fiscale non gli
consentiva in alcun caso di procrastinare il termine perentorio sancito dall'art.
533 cpv. 1 CC. Il quale, in definitiva, è irrimediabilmente decorso un anno
dopo la morte del padre, ossia il 7 luglio 1999, onde la tardività della
petizione promossa il 9 agosto 1999.
-
L'appellante
ritiene che il termine annuale per promuovere azione di riduzione non potesse
decorrere prima che gli fossero rese note le disposizioni testamentarie dei
genitori, pubblicate dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona il 10
agosto 1998 e notificategli il giorno successivo. Egli sostiene che, comunque
sia, non avrebbe potuto rendersi conto della lesione prima del 2 giugno 1999,
giorno in cui ha conosciuto l'entità della successione visionando l'incarto
fiscale del padre. Per quel che riguarda i negozi giuridici conclusi dai
genitori, l'appellante sostiene di avere avuto solo una cognizione sommaria del
loro contenuto e della loro portata, non sufficiente per rendersi conto che in
realtà i disponenti stavano spossessandosi dei loro beni a scapito delle sue
aspettative ereditarie. Introdotta poco più di due mesi dopo avere conosciuto
la lesione della propria quota legittima, la petizione risulta dunque tempestiva.
-
L'art.
533 cpv. 1 CC stabilisce che l'azione di riduzione si prescrive col decorso di
un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro
diritti, e in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le
disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e, per le
altre liberalità, dalla morte del disponente. Il termine di un anno ha, come
quello dell'art. 521 cpv. 1 CC (azione di nullità), carattere perentorio (Forni/Piatti in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB II, Basilea 1998, n. 1 ad art. 533 CC). Esso comincia a decorrere dal
momento in cui, nelle circostanze del caso specifico, l'erede conosce tutti i
dati necessari per promuovere causa (DTF 108 II 293 consid. 3a con rinvii), ciò
che presuppone la conoscenza della morte del disponente, del diritto a una
legittima, degli atti suscettibili di riduzione e – almeno approssimativamente
– dell'entità della successione (DTF 121 III 250 consid. 2b; Piotet in: Schweizerisches
Privatrecht, vol. IV/1, Basilea 1978, pag. 506 verso
l'alto; Tuor in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5a ad art.
533 CC).
Contrariamente
al parere dell'appellante, l'apertura di un testamento non è quindi decisiva,
di per sé, per determinare l'inizio del termine di perenzione (Escher in: Zürcher
Kommentar, 3ª edizione, n. 2 ad art. 533 CC). Esso può
decorrere infatti anche prima di allora, qualora le ultime volontà del defunto
non siano suscettibili – a conoscenza dell'erede – di influire sul buon esito
della domanda di riduzione (ad esempio per mancanza di beni), oppure qualora le
disposizioni testamentarie fossero altrimenti note all'erede prima della loro
pubblicazione. Non occorre d'altro lato che quest'ultimo sia in grado di
quantificare con esattezza la sua pretesa; è necessario però che la sua
conoscenza si fondi su elementi concreti e affidabili: semplici sospetti e
supposizioni non sono sufficienti, come non basta il fatto che l'erede avrebbe
potuto scoprire prima gli elementi idonei a prospettare la lesione dei suoi
diritti (Rep. 1992 pag. 257 consid. 1 con richiami di dottrina e di giurisprudenza).
- In
concreto è pacifico che, fino all'inizio degli anni ottanta, l'appellante ha
collaborato con il fratello alla gestione delle società __________ __________
__________, __________ __________ __________ __________, __________ __________
__________, __________ __________ __________ __________ e __________ __________
__________, di cui il padre era azionista unico o di maggioranza. Nel 1981, in
seguito a dissidi familiari, egli è stato escluso da qualsiasi attività aziendale.
Dal fascicolo processuale non risulta che, dopo di allora, l'appellante sia
stato tenuto al corrente degli affari di famiglia o che fosse altrimenti a
conoscenza dell'evoluzione del patrimonio dei genitori, se si eccettuano la
vendita delle quote di comproprietà della particella n. RFD di
__________ (stabile “ __________ ”) e la cessione delle azioni delle
varie società (doc. 2), di cui si dirà in appresso (consid. 5). Non si vede
pertanto come l'attore possa essere stato in grado di escludere la presenza di
altri beni dei genitori, oltre a quelli alienati, dopo quasi vent'anni in cui
egli non aveva più avuto alcuna attività nelle ditte di famiglia. Per quanto
era dato di sapere, infatti, i genitori avrebbero senz'altro potuto acquisire
nuove proprietà o partecipazioni societarie, così come avrebbero potuto
accumulare risparmi o conseguire altrimenti nuovi capitali. Nulla agli atti
consente in definitiva di desumere che l'appellante avesse una conoscenza – almeno
approssimativa – dell'entità della successione prima dell'ispezione
dell'incarto fiscale, avvenuta il 2 giugno 1999.
A parere
del Segretario assessore l'attore avrebbe dato prova di negligenza attendendo
quasi un anno dalla morte del padre per assumere le informazioni da lui ritenute
necessarie per postulare la riduzione. Se non che, come detto, un semplice ritardo
dell'erede nel raccogliere gli elementi necessari per formarsi un'idea attendibile
circa l'eventuale inosservanza della legittima non comporta, di per sé, la
decadenza del diritto alla riduzione (Rep. 1992 pag. 258 consid. 4). Né risulta
dagli atti che l'attore abbia procrastinato in malafede la ricerca (art. 2 cpv.
2 CC). Dalla documentazione prodotta si evince anzi che egli, con lettere del
18
settembre 1998 (doc. NN), del 23 marzo 1999 (doc. PP) e del 29 aprile 1999
(doc. QQ), ha sollecitato il fratello, designato esecutore testamentario, a
trasmettergli le dichiarazioni fiscali del padre dal 1981 in poi, richiesta cui
l'interessato non ha dato seguito nonostante l'impegno assunto con scritto del
28 settembre 1998 (doc. OO). Ne discende che la petizione del 9 agosto 1999,
presentata poco più di due mesi dopo che l'attore ha avuto conoscenza – il 2
giugno 1999 – dell'entità della successione, risulta tempestiva. L'appello si
rivela quindi già per questo motivo fondato, senza che occorra esaminare se
l'attore conoscesse la natura lesiva dei negozi giuridici stipulati dai
genitori con i convenuti e i figli del fratello.
- Sia
come sia, anche volendo ritenere – per avventura – che l'attore conoscesse l'entità
della successione già al momento della morte del padre, contrariamente al parere
del Segretario assessore non risulta che egli fosse in grado, per ciò solo, di
desumere una lesione della quota legittima dalle alienazioni di fondi e di
azioni disposte dai genitori tra il 1982 e il 1990. Per quanto riguarda
anzitutto la vendita dei fondi, l'appellante – pur ammettendo di conoscere da
tempo l'avvenuta cessione delle proprietà litigiose – afferma di avere ignorato
il contenuto delle transazioni fino al luglio del 1999, quando ha chiesto
all'Ufficiale del registro fondiario i giustificativi poi prodotti in causa
(doc. G, H, I e L). I convenuti, nelle osservazioni all'appello, sostengono che
l'attore conosceva il contenuto dei negozi giuridici già prima della morte del
padre, tant'è che nel 1994 avrebbe fatto esperire una perizia sul valore della
proprietà più importante, la particella n. __________RFD di , su cui
sorge lo stabile denominato “ __________ ” (doc. FF). Ora, a prescindere
dal fatto che non è dato di sapere se la perizia sia stata richiesta
dall'attore o da terzi (dall'intestazione del documento parrebbe che essa sia
stata commissionata da un istituto bancario), né quando l'attore sia entrato in
possesso del referto, la conoscenza è semmai limitata a tale negozio e non agli
altri, ragione per cui l'assunto dei convenuti, secondo cui l'attore era al
corrente del contenuto dei contratti, non è suffragato da alcun riscontro probatorio.
Invano si
cercherebbe inoltre nel fascicolo processuale, del resto, un qualsiasi elemento
atto a dimostrare che l'attore conoscesse anche solo il corrispettivo delle
predette alienazioni. Né i convenuti possono essere seguiti quando affermano
che l'appellante, giustificando un interesse legittimo (art. 970 cpv. 2 CC),
avrebbe potuto informarsi sulle modalità delle compravendite immobiliari al
registro fondiario (osservazioni all'appello, punto 14). Come si è detto,
infatti, non basta che l'erede potesse scoprire prima gli elementi idonei a
prospettare la lesione dei suoi diritti: occorre una conoscenza effettiva,
fondata su elementi concreti e affidabili (cfr. Rep. 1992 pag. 257 consid. 1
con rinvii).
Riguardo
alla vendita delle aziende di famiglia, l'appellante era stato informato con
lettera del 20 gennaio 1992 (recte: 1993) che la cessione era avvenuta
al valore nominale delle azioni (doc. 2, pag. 2 punto 2.1, pag. 3 punti 4.2 e
5.2). Gli atti non consentono tuttavia di ritenere – né i convenuti pretendono
– che egli conoscesse anche il valore commerciale dei titoli, elemento necessario
per determinare se e in che misura i negozi giuridici celassero liberalità in
favore del compratore. Tanto meno se si pensa che al momento in cui è stato
informato della vendita, il 20 gennaio 1993, l'attore non lavorava più nelle
aziende di famiglia da oltre dieci anni e che la lettera appena citata non reca
neppure l'anno in cui ha avuto luogo la cessione delle azioni. Si aggiunga che
da siffatta operazione il padre dell'attore avrebbe dovuto in ogni caso
conseguire un corrispettivo di oltre mezzo milione di franchi (doc. N, O e P;
cfr. anche doc. BB, pag. 2 in fondo). Per quanto era dato di sapere
all'appellante fino alla nota ispezione fiscale del 2 giugno 1999, tale importo
avrebbe anche potuto essere sufficiente – in aggiunta al ricavato della vendita
dei predetti fondi, di oltre un milione di franchi (doc. G, H, I e L) –
affinché egli percepisse la propria quota legittima nell'ambito della divisione
dei beni ancora in proprietà del padre alla sua morte. Anche su questo punto
l'appello si rivela dunque provvisto di buon diritto.
- Per
quel che attiene da ultimo alle disposizioni testamentarie dei genitori (doc. C
e D), nulla consente di ritenere che l'attore ne conoscesse il contenuto prima
della loro pubblicazione, avvenuta il 10 agosto 1998. Ciò vale a maggior
ragione se si pensa che l'esistenza stessa di uno dei due testamenti – quello
della madre – è stata scoperta solo con l'apertura, da parte del notaio, della
busta contenente le ultime volontà del padre (risposta, punto 2). Né si può
escludere che tali disposizioni fossero suscettibili – per quanto era dato di
sapere all'appellante – di influire sulla lesione della propria legittima. Come
detto (consid. 4), egli non conosceva l'entità della successione prima di
esaminare l'incarto fiscale il 2 giugno 1999. L'appellante non poteva neppure
scartare d'acchito, prima di conoscere le disposizioni testamentarie, l'eventualità
che i convenuti fossero tenuti a collazionare i beni ricevuti. Tant'è che l'art.
626 cpv. 2 CC presume la collazione tra discendenti, salvo espressa
disposizione contraria del defunto (Druey,
Grundriss des Erbrechts,
4ª edizione, pag. 82 n. 22), e che prima della pubblicazione dei testamenti non
era nota la volontà dei genitori di derogare al regime legale degli art. 457
segg. CC. Gli stessi convenuti hanno del resto preteso dall'attore la
collazione di azioni che il padre gli avrebbe ceduto a titolo gratuito
(risposta del 10 dicembre 1999, punto 5.2).
Si
aggiunga che, contrariamente a quanto costoro pretendono, l'applicazione dell'art.
626 CC non poteva dirsi esclusa per il solo fatto che i negozi litigiosi erano
stati designati quali compravendite. Nel caso in cui tali atti, a prescindere
dai termini utilizzati (art. 18 cpv. 1 CO), celassero effettivamente una
liberalità, essi avrebbero senz'altro potuto essere soggetti, di per sé, a
collazione (Eitel, Die Berücksichtigung lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht, Berna 1998, pag. 172 n. 61). Ne discende che l'attore –
quand'anche gli fossero noti i termini dei contratti litigiosi e l'entità della
successione – non poteva in concreto riconoscere una lesione della propria
legittima prima di apprendere, dalle comunicazioni del notaio dell'11 agosto
1998 (doc. C e D), il contenuto delle ultime volontà dei genitori. Ne segue che
l'appello, fondato anche sotto questo profilo, dev'essere accolto e la sentenza
impugnata riformata nel senso che la perenzione fatta valere dai convenuti
all'udienza preliminare va respinta.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I convenuti rifonderanno
alla controparte, in solido, un'equa indennità per ripetibili di appello. L'esito
dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le
ripetibili di primo grado, che seguono la medesima soccombenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
La
perenzione sollevata dai convenuti all'udienza preliminare è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le
spese di fr. 200.– sono poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a
rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 20 000.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2550.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico dei convenuti in solido, tenuti
a rifondere alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per
ripetibili di appello.
III. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
prof. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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