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Numero d'incarto:
11.2000.126
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00126
Lugano,
14 dicembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (proprietà per piani: nomina dell'amministratore)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del
28 settembre 2000 da
__________ e __________ __________, __________, e
__________ __________,
__________. __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
nei confronti della
Comunione dei comproprietari
del “__________ __________ __________ ”, __________;
premesso
che con sentenza (“decreto”) del 29 settembre 2000 il Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna ha designato, su richiesta dei comproprietari __________
__________, __________ __________ e __________ , un nuovo amministratore
al Condominio “ __________ ” di __________ nella persona di
__________ __________, __________;
preso
atto che contro tale sentenza si è appellata il 12 ottobre 2000 la
comproprietaria __________ __________ __________ __________ __________,
postulando l'annullamento del “decreto” e il rinvio degli atti al Pretore per
nuovo giudizio previo contraddittorio;
accertato
che con lettera del 21 novembre 2000 gli istanti hanno dichiarato a questa
Camera di ritirare la richiesta intesa alla nomina dell'amministratore, la loro
legale essendo nel contempo patrocinatrice della comunione dei comproprietari e
non potendo quindi rappresentarli senza trovarsi in un conflitto d'ordine deontologico;
ricordato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e che le
ragioni addotte in concreto, riconducibili alla figura dell'avvocato, non
bastano a denotare “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per
derogare al principio della soccombenza;
stabilito
che nelle circostanze descritte si giustifica di prelevare una tassa di
giustizia ridotta (art. 21 LTG);
ricordato
d'altra parte che nelle azioni intese alla nomina di un amministratore della proprietà
per piani la legittimazione passiva compete alla sola comunione dei condomini (Bösch in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998,
n. 11 in fine ad art. 712q);
ritenuto
di conseguenza che l'appello in esame, presentato da una singola comproprietaria
a titolo personale (e non dalla comunione dei comproprietari), sarebbe verosimilmente
sfuggito a un esame di merito;
posto
che, ciò premesso, non si giustifica di attribuire ripetibili;
considerato
in ogni modo, a futura memoria, che nonostante la verosimile irricevibilità
dell'appello, in concreto la sentenza (e non “decreto”: art. 4 cpv. 1 n. 20 LAC
in relazione con l'art. 368 cpv. 2 CPC) emessa dal Pretore sarebbe stata
dichiarata nulla d'ufficio, il primo giudice avendo disatteso con ogni evidenza
il principio del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b e 146 CPC);
osservato
che, per concludere, appare opportuno comunicare il presente decreto anche
all'amministratore designato e agli altri comproprietari, cui il Pretore ha
notificato la propria sentenza;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'istanza. La sentenza impugnata è dichiarata caduca
e la causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
poste a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
–
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
–
__________ __________, __________;
–
__________ , __________ ();
–
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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