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Numero d'incarto:
11.2000.107
Data decisione, Autorità:
23.10.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00107
Lugano
23 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(dichiarazione di scomparsa) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 29 ottobre 1999 dall'
avv. __________ __________ __________ -__________,
__________,
chiedente la revoca della dichiarazione di scomparsa
di
__________ __________ __________ __________, già in __________,
decretata il 4 giugno 1997 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Città su istanza di
__________ __________,
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta
l'appellazione del 2 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro il
decreto emesso il 19 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
__________ __________ __________ (1946), cittadino __________, e __________
__________ (1940) si sono sposati a __________ il __________ 1984;
che con
decreto del 4 giugno 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha
pronunciato, su istanza di __________, la scomparsa del marito con effetto dal
15 gennaio 1991;
che il 29
ottobre 1999 l'avv. __________ __________ __________ -__________, console
onorario della Repubblica Federale __________, ha chiesto la revoca della
citata dichiarazione di scomparsa, __________ __________ __________ risultando
ancora in vita;
che il 26
novembre 1999 __________ __________ si è opposta all'istanza, postulando
ulteriori accertamenti;
che
esperita l'istruttoria, __________ __________ ha chiesto, il 15 settembre 2000,
l'assunzione di nuovi mezzi di prova;
che con
decreto del 19 settembre 2000 il Pretore ha accolto l'istanza e ha revocato la
dichiarazione di scomparsa, senza prelevare tasse né spese;
che
contro il citato decreto __________ __________ è insorta con un appello del 2
ottobre 2000 nel quale chiede, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata o, in via subordinata, l'assunzione delle prove sollecitate
il 15 settembre 2000 (escussione testimoniale della suocera e dello stesso
marito);
che
l'appello non è stato intimato all'avv. __________ __________ __________
-__________;
e considerando
in diritto: che
una dichiarazione di scomparsa può essere revocata dal giudice, a richiesta di
ogni interessato, se la persona riappare oppure se pervengono informazioni attestanti
che essa è ancora viva o lo era a un determinato momento (Egger in: Zürcher Kommentar, n. 5 ad
art. 39 CC; Nägeli/Guggenbühl in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 12 ad art.
38; Pedrazzini/Oberholzer,
Grundriss des Personenrechts, 3a edizione, pag. 41);
che in
concreto il Pretore ha revocato la dichiarazione di scomparsa sulla scorta di
quanto hanno attestato __________ __________, fratellastro dello scomparso, e
__________ r, agente di polizia a __________ (), davanti
__________ __________ nel maggio del 2000;
che, dopo
avere esposto perplessità sui tempi trascorsi tra le prime dichiarazioni di
ricomparsa (1997) e l'istanza (1999), l'appellante sottolinea la genericità
delle testimonianze e contesta l'esistenza di elementi atti a revocare la
dichiarazione di scomparsa;
che dalle
dichiarazioni di __________ __________ (31 maggio 2000) e di __________
__________ (18 maggio 2000) rese davanti al giudice __________ __________
__________ risulta che __________ __________ __________ è stato visto a
__________ nel novembre del 1999 e che nel maggio del 2000 ha telefonato a sua
madre per la festa della mamma;
che
l'appellante non censura le predette dichiarazioni di falso, ma ritiene
necessario un approfondimento della situazione;
che
nondimeno tali dichiarazioni, circostanziate e univoche, sono sufficienti per
ritenere ancora vivo __________ __________ __________;
che,
contrariamente a quanto reputa l'appellante, non è necessario sapere dove l'interessato
risieda, le notizie sulla sua esistenza essendo sufficienti per non ritenerlo
scomparso;
che le
perplessità sui tempi di trasmissione della documentazione dalla __________
sono superate dalle dichiarazioni rese dai testimoni davanti al giudice tedesco
e, comunque sia, non bastano a mettere in dubbio la veridicità delle stesse;
che
l'appello deve pertanto essere respinto, le prove offerte dall'appellante
rivelandosi superflue;
che,
vista la particolarità del caso, si prescinde dal riscuotere tasse o spese, né
si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato nemmeno
notificato;
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
– __________
__________, __________;
– avv.
__________ __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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