AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.10
Data decisione, Autorità:
21.02.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00010
Lugano,
21 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con istanza del 18 dicembre 1998 da
__________ __________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 gennaio 2000 presentato __________ __________ __________
__________ contro la sentenza emessa il 10 gennaio 2000 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel novembre del 1996 la ditta __________ __________ __________ di
__________ ha affidato all'__________ __________ __________ (ora __________
__________ __________ __________), per fr. 14 675.15, i lavori da elettricista
riguardanti la costruzione di una casa bifamiliare sulla particella n.
__________RFD di __________ . In seguito alla modifica del progetto
edilizio, nel 1997 l' __________ __________ ha sottoposto alla committente
una nuova offerta che prevedeva – fra l'altro – l'opera seguente:
Attacco rolladen comprendente 1 int. su-giù
in soggiorno e 3 motori, impianto completo di tutti gli accessori.
Le
parti hanno quindi concluso un nuovo contratto d'appalto per l'impianto
elettrico adattato alla variante edilizia. Dall'originaria particella n.
__________è poi stata scorporata la particella n. __________. La nuova
particella n. __________è stata acquistata il 20 dicembre 1997 da __________ e
__________ __________ in comproprietà per un mezzo ciascuno. L'installazione
dell'impianto è terminata tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1998,
eccetto la posa dei tre motori – forniti da un'altra ditta – e l'allacciamento
della persiana avvolgibile (“rolladen”) all'impianto elettrico.
B. __________
e __________ __________ hanno chiesto il 31 luglio 1998 all'__________
__________ __________ di sostituire una lampada del bagno e di sistemare un
cavo della televisione. Il lavoro è stato eseguito il giorno stesso e fatturato
direttamente ai coniugi __________ il 4 settembre successivo. Il 18 settembre
1998 l'__________ __________ __________ è nuovamente intervenuta, su richiesta
di __________ e __________ __________, per allacciare la persiana avvolgibile
del soggiorno all'impianto elettrico. La ditta __________ __________ __________
è fallita il 24 settembre 1998. Il 17 dicembre 1998 la __________ __________
__________, divenuta nel frattempo __________ __________ __________ __________,
ha inviato __________ __________ __________ in liquidazione una fattura
inerente alle opere da elettricista sul fondo n. __________per complessivi fr.
15 261.10 (IVA esclusa), di cui fr. 61.10 per l'allacciamento della nota
persiana alla corrente elettrica. Dedotto un acconto di fr. 5000.– versato il
16 maggio 1997, è risultato uno scoperto di fr. 11 253.05.
C. Il
18 dicembre 1998 l'__________ __________ __________ __________ si è rivolta al
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo che sulla particella
n. __________di __________ e __________ __________ fosse iscritta provvisoriamente
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 11 253.05 oltre
interessi al 5% dal 18 settembre 1998. Con decreto emesso quel giorno inaudita
parte il Pretore ha accolto l'istanza. Al contraddittorio del 25 febbraio 1999
l'istante ha confermato la domanda, cui si sono opposti __________ e __________
, argomentando che l'iscrizione era tardiva. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno confermato le loro richieste in un memoriale conclusivo,
rinunciando alla discussione finale. Statuendo il 10 gennaio 2000, il Pretore
ha respinto l'istanza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr.
500.–, a carico dell' __________ __________ __________, tenuta a rifondere
ai convenuti fr. 1500.– per ripetibili. All'istante sono state addebitati pure
gli oneri del decreto emanato senza contraddittorio il 18 settembre 1998.
D. Contro
la sentenza appena citata l'__________ __________ __________ __________ è
insorta con un appello del 13 gennaio 2000 nel quale chiede, previa concessione
dell'effetto sospensivo, la conferma dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
sulla particella n. __________ per
fr. 11
253.05 oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 1998. Con decreto del 17 gennaio
2000 la presidente di questa Camera ha conferito al gravame effetto sospensivo.
Nelle loro osservazioni del 31 gennaio 2000 __________ e __________ __________
propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosa
è unicamente la questione di sapere, in concreto, se l'ipoteca legale iscritta
senza contraddittorio il 18 dicembre 1998 sulla particella n. __________sia
tempestiva. Secondo l'art. 839 cpv. 2 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale
degli artigiani e degli imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal
compimento dell'opera, da quando cioè sono stati eseguiti tutti i lavori
costitutivi del contratto e l'oggetto può essere consegnato (DTF 125 III 116 con-sid.
2b, 106 II 25 consid. 2b). Per salvaguardare il termine, perentorio, basta
un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF
(Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione,
pag. 214 n. 739). La procedura di iscrizione provvisoria è sommaria (art.
961 cpv. 3 CC), di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg.
CPC). Incombe all'istante rendere verosimile – senza che il giudice ponga esigenze
troppo rigorose – la sua pretesa, ovvero l'esistenza e l'ammontare del credito,
il fatto ch'esso sia suscettibile di ipoteca legale e il rispetto del termine
di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di dubbio l'iscrizione va
ordinata, il giudice rinviando la decisione sul buon fondamento dell'ipoteca
alla sentenza di merito (Steinauer, Les
droits réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 224 n. 2890 con rinvii). Se il
litigio verte sulla tempestività dell'iscrizione provvisoria, quest'ultima può
essere rifiutata, in altre parole, solo qualora la scadenza del termine sia
chiaramente decorsa prima dell'iscrizione nel registro fondiario (Schumacher, op. cit., n. 750 pag. 218).
-
In
concreto il Pretore ha ritenuto che l'istante ha finito i lavori al più tardi
nel giugno del 1998, senza tuttavia allacciare la persiana avvolgibile del
soggiorno all'impianto elettrico. Tale prestazione è stata eseguita il 18
settembre 1998, su richiesta dei convenuti. Nondimeno, a mente del Pretore,
l'istante non ha reso verosimile che l'allacciamento della tapparella fosse
compreso nel contratto d'appalto originario, circostanza che per altro poteva
essere facilmente documentata producendo il contratto medesimo o, quanto meno,
un'offerta munita della conferma d'ordine. Dalle deposizioni testimoniali
risultava anzi – a mente del Pretore – che l'allacciamento era stato
commissionato alla ditta istante direttamente dai convenuti, il 18 settembre
1998, e non dalla società immobiliare fallita. Ne ha dedotto, il primo giudice,
che il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale era cominciato a decorrere
– al più tardi – nel giugno del 1998 e non il 18 settembre 1998. Onde la tardività
dell'iscrizione avvenuta il 18 dicembre successivo.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere posto requisiti troppo severi alla pretesa,
esigendo per finire la dimostrazione piena (e non solo la verosimiglianza) del
diritto all'iscrizione dell'ipoteca e disattendendo con ciò i principi relativi
all'estensione dell'onere della prova. Essa si duole inoltre che il primo
giudice ha valutato in modo insostenibile le risultanze dell'istruttoria, da
cui risulterebbe in modo chiaro e inoppugnabile che l'allacciamento della
persiana all'impianto elettrico era parte integrante del contratto d'appalto
stipulato con la società nel frattempo fallita. Sarebbe assurdo – egli conclude
– che una ditta seria accetti di eseguire l'impianto elettrico di una casa
senza impegnarsi contestualmente ad allacciare alla corrente tutti i
dispositivi elettrici come le persiane avvolgibili, il campanello o gli
apparecchi da cucina. Ne desume l'appellante che, a suo avviso, l'opera è stata
completata solo il 18 settembre 1998, sicché l'iscrizione dell'ipoteca legale è
tempestiva.
-
Nel
caso in esame è pacifico che l'appellante si è impegnata nei confronti della società
immobiliare a eseguire “l'attacco per un rolladen elettrico, prestazione che
comprendeva la posa dell'interruttore e di tre motori, oltre che gli accessori”
(osservazioni all'appello, pag. 2 in fondo). I convenuti obiettano che la documentazione
prodotta dall'appellante non fa il minimo cenno al collegamento dei motori
all'impianto elettrico, deducendone che tale intervento costituisce una
prestazione supplementare chiesta direttamente da loro medesimi. Il testimone
__________ __________, capomontatore presso la ditta istante, ha dichiarato
tuttavia che l'allacciamento della persiana era compreso nell'offerta ch'egli
stesso aveva inviato alla committente (verbali, pag. 9 in fondo e pag. 10 a
metà). Ciò è stato ribadito anche dal testimone __________ __________,
montatore elettricista presso la ditta istante e responsabile del cantiere a
__________ __________ (verbali, pag. 19 a metà e verso il basso). __________
__________, disegnatore di impianti elettrici presso la società fallita, ha
confermato da parte sua di avere redatto personalmente il capitolato relativo
all'impianto elettrico, come direttore dei lavori, e di essere certo che esso
comprendeva anche l'allacciamento di una persiana (verbali, pag. 17 in alto). È
vero che __________ __________, amministratore unico della società fallita, ha
sostenuto che nell'offerta “era prevista la predisposizione per l'allacciamento
eventuale a motori di rolladen, ossia unicamente la posa di un tubo vuoto senza
tirare i fili” (verbale, pag. 13 nel mezzo). Ciò non basta tuttavia, a un
sommario esame come quello che presiede all'emanazione di un giudizio di camera
di consiglio, per smentire tre testimonianze esplicite. Contrariamente
all'opinione del Pretore, dal fascicolo processuale emergono elementi
sufficienti per ritenere verosimile che l'allacciamento della citata persiana
all'impianto elettrico fosse compreso nel contratto d'appalto originario tra
l'appellante e la società promotrice. Su questo punto l'appello si rivela
provvisto di buon diritto.
-
Nelle
osservazioni all'appello i convenuti asseriscono che, seppure l'allacciamento
della persiana all'impianto elettrico fosse previsto nel contratto d'appalto
originario, in ogni modo le parti hanno rinunciato a tale prestazione per atti
concludenti (memoriale, pag. 5 nel mezzo). A prescindere dal fatto però che l'argomentazione
è nuova (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), mal si intravede nel caso in esame quale
“atto concludente” permetterebbe di trarre una deduzione del genere già a un
sommario esame, tanto meno ove si consideri che i convenuti medesimi hanno
chiamato la ditta il 18 dicembre 1998 per ultimare l'allacciamento. Sia come
sia, il problema potrà formare oggetto di più approfondita disamina nella causa
di merito. A un giudizio di camera di consiglio la verosimiglianza di una
rinuncia per atti concludenti non è data.
-
Un'altra
questione è sapere se l'allacciamento della tapparella all'impianto elettrico
fosse una prestazione necessaria al compimento dell'opera giusta l'art. 839
cpv. 2 CC. Il Pretore ha risposto affermativamente al quesito, reputando che
senza tale lavoro il contratto d'appalto non poteva dirsi adempiuto, poiché
senza l'allacciamento la persiana non poteva funzionare. I convenuti insistono
nell'affermare che tale intervento era una “prestazione assolutamente
secondaria, di infima entità per rapporto all'opera realizzata”, e perciò
“ininfluente ai fini della determinazione del momento del compimento del
lavoro” (memoriale conclusivo, pag. 7 verso il basso). Controversa è, in altri
termini, la rilevanza giuridica circa il costo dell'intervento.
a) Già
si è accennato che l'iscrizione di un'ipoteca legale deve avere luogo entro tre
mesi da quando sono stati eseguiti i lavori costitutivi del contratto e l'opera
può essere consegnata (consid. 1). Lavori di piccola entità o di secondaria
importanza, interventi posticipati di proposito dall'artigiano o dall'imprenditore,
così come semplici ritocchi, sostituzioni di parti guaste o eliminazioni di
difetti non pertengono al completamento dell'opera (DTF 106 II 26 consid. 2b
con richiami di giurisprudenza). Ciò non toglie che lavori di poca importanza
quantitativa vadano nondimeno considerati alla stregua di un compimento
dell'opera ove appaiano indispensabili dal profilo qualitativo (DTF 125 III 115
consid. 2b con riferimenti). Il Tribunale federale, fondandosi su tali criteri,
ha avuto modo di ritenere indispensabile per il compimento dell'opera – ad
esempio – l'ostruzione di due aperture per ragioni di sicurezza, benché
l'intervento richiedesse una sola ora di lavoro e
fr.
5.– di materiale (DTF 102 II 106), come pure il collegamento e la regolazione
di radiatori a un impianto di riscaldamento (DTF 106 II 22) o, ancora, la
fornitura di una piccola quantità di calcestruzzo per completare il raccordo di
canalizzazioni e colmare lo scavo circostante (DTF 125 II 113).
b) In
concreto il lavoro svolto il 18 settembre 1998 è durato un'ora, non ha
richiesto materiale (doc. F) e ha comportato una spesa quantificata
dall'istante in fr. 61.10 (doc. E). Si tratta senz'altro di una prestazione di
poca entità, di fronte al costo complessivo dell'impianto elettrico (fr. 15
261.10: doc. E). Se non che, l'allacciamento risultava indispensabile per il
compimento dell'opera, giacché il meccanismo per sollevare e abbassare la
tapparella, attivato da tre motori elettrici, non poteva funzionare senza
essere allacciato alla corrente (cfr. anche la deposizione __________: verbali,
pag. 18 in alto). Poco importa che la costruzione fosse ultimata da più di tre
mesi e che la casa fosse abitata. Nulla consente di ritenere del resto – né i
convenuti pretendono – che l'esecuzione dell'impianto elettrico per la serranda
del soggiorno fosse d'importanza secondaria in quanto tale. Nemmeno si può affermare
che l'appellante abbia intenzionalmente procrastinato l'esecuzione del lavoro:
dal fascicolo processuale emerge, anzi, che la prestazione non poteva essere
eseguita prima che fossero installati i motori (deposizione __________: verbali,
pag. 10 a metà; deposizione __________: verbali, pag. 17 a metà), i quali sono
stati forniti da un'altra ditta (loc. cit., pag. 17 in alto). E l'istante ha
svolto il lavoro lo stesso giorno in cui i convenuti hanno chiesto il suo intervento
(sentenza impugnata, pag. 4 in alto; cfr. anche la deposizione __________:
verbali, pag. 11 nel mezzo).
c) Se
ne conclude che la prestazione fornita dall'istante il 18 set-tembre 1998, indipendentemente
dal costo e dal dispendio di tempo profuso dalle maestranze, appariva
necessaria al compimento dell'opera. A un esame sommario come quello che
disciplina l'emanazione di sentenze in camera di consiglio il termine di tre
mesi sancito dall'art. 839 cpv. 2 CC non poteva dunque cominciare a decorrere
prima di allora, onde la verosimile tempestività dell'iscrizione avvenuta il 18
dicembre 1998. Fondato, l'appello, deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata
riformata di conseguenza.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza dei convenuti (148 cpv. 1 CPC), che
rifonderanno all'appellante un'equa indennità per ripetibili. L'esito
dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le
ripetibili di primo grado, che segue la medesima sorte. Quanto agli oneri del
decreto emanato senza contraddittorio il 18 dicembre 1998, il Pretore ne ha
rinviato l'attribuzione al merito, salvo addebitarli all'istante con il
giudizio impugnato. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare da tempo,
in effetti, che nell'ambito di una procedura intesa all'iscrizione provvisoria
di un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori le spese non vanno posticipate
alla sentenza di merito (Rep. 1985 pag. 306 consid. 3). Anche gli oneri del
decreto cautelare vanno perciò addebitati ai convenuti, soccombenti.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
L'istanza è accolta, nel senso che l'ipoteca
legale iscritta senza contraddittorio in favore dell'__________ __________
__________ __________ per fr. 11 253.05 oltre interessi al 5% dal 18 settembre
1998 sulla particella n. __________RFD di __________ __________, proprietà di
__________ e __________ __________ in ragione di un mezzo ciascuno, è
confermata in via provvisoria fino a 30 giorni dopo il passaggio in giudicato
della sentenza nella causa intesa all'iscrizione definitiva.
-
All'istante
è fissato un termine di 30 giorni per promuovere l'azione volta all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale.
-
La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 365.–, unitamente agli oneri
di complessivi fr. 120.– riguardanti il decreto emanato senza contraddittorio
il 18 dicembre 1998, da anticipare dall'istante, sono posti a carico dei
convenuti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico dei convenuti in solido, che
rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per
ripetibili.
III. Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna;
– Ufficio
del registro fondiario del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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