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Numero d'incarto:
11.1999.91
Data decisione, Autorità:
24.05.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00091
Lugano
24 maggio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ._._____
(modifica di contributo alimentare) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con istanza del 3 marzo 1999 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
Contro
__________ (1992), __________
(rappresentato dalla madre __________, __________,
e patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolta
l'appellazione dell'8 giugno 1999 presentata da __________ contro la sentenza
emessa il 4 giugno 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria
presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
ha dato alla luce il __________ 1992 il figlio __________s, che è stato
riconosciuto il 23 dicembre 1992 da __________ (1956). Questi è padre anche di
__________ (1982), nata da un precedente matrimonio e alla quale egli si è impegnato
nel 1990 a versare un contributo alimentare di fr. 800.– mensili indicizzati.
__________ è parrucchiere indipendente, __________ lavora al 75% come aiuto
infermiera all'Ospedale __________ di __________. Con sentenza del 16 settembre
1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, adito da __________
con un'azione di mantenimento, ha fatto obbligo a __________ di versare un
contributo alimentare di fr. 500.– oltre l'assegno familiare fino al 22
settembre 1998, di fr. 550.– oltre l'assegno fino al 22 settembre 2008 e di fr.
630.– oltre l'assegno fino alla maggiore età. Adita da __________ __________,
questa Camera ha confermato il giudizio del Pretore con sentenza del 9 aprile
1998 (inc. 11.1996.00155).
B. Il 3
marzo 1999 __________ ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna un'azione tendente alla soppressione del contributo di mantenimento
dal 1° marzo 1999. All'udienza del 12 aprile 1999 l'istante ha confermato le
sue domande, alle quali il figlio si è opposto. Esperita l'istruttoria, le
parti hanno riaffermato il loro punto di vista al dibattimento finale del 28
maggio 1999. Statuendo il 4 giugno 1999, il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza e ha ridotto il contributo alimentare a fr. 400.– mensili indicizzati
dal 1° marzo 1999 al 22 settembre 2008, oltre all'assegno familiare percepito
dalla madre. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state attribuite
ripetibili.
C. Insorto
contro la sentenza citata con un appello dell'8 giugno 1999 __________ chiede –
previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di sopprimere il contributo
alimentare per il figlio, in via subordinata di ridurlo a fr. 194.75 mensili
dal 1° gennaio 1999. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 1999 __________
propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio pretorile.
D. Nel
frattempo, con decreto del 16 luglio 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha respinto un'istanza di misure cautelari promossa da __________ i nei
confronti della figlia __________ per ottenere la modifica del contributo
alimentare fissato nella sentenza di divorzio. Anche tale sentenza è impugnata
da , il quale con appello del 29 luglio 1999 postula la soppressione
del contributo predetto o quanto meno, in subordine, la riduzione del medesimo
a fr. 346.25 mensili (inc.__..).
E. Con ordinanza del 29 dicembre 1999 la presidente di questa Camera ha
congiunto ai fini istruttori la causa sul contributo alimentare per __________
e quella sul contributo alimentare per __________. I tre genitori e __________
sono stati citati al contraddittorio del 2 febbraio 2000. Completata
l'istruttoria, le parti, che hanno avuto occasione di esprimersi sui nuovi
documenti acquisiti agli atti, hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale.
Considerando
in diritto: 1. Il
diritto federale impone per tutto quello che riguarda i figli minorenni il
principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale: il giudice di ogni
grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle
richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120
II 231 consid. 1c con rinvio; 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Ciò gli consente
di assumere prove d'ufficio anche nella procedura di appello, come prevede ora
esplicitamente il nuovo art. 419b CPC.
-
Per
l’art. 286 cpv. 2 CC il contributo di mantenimento che un genitore non
affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere modificato se fatti nuovi
e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e
se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, 1997, n.
82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 5 ad art. 286 CC). La
misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata avuto
riguardo alla capacità economica dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro
effettivo e, secondo le circostanze, per il reddito conseguibile facendo uso di
buona volontà (cfr. Hegnauer in: Droit
suisse de la filiation, 4a edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner
Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC).
-
Il
Pretore ha accertato che l'istante non riceve più indennità assicurative e che
per il biennio fiscale 1995/96 egli ha concordato con l'autorità tributaria un
reddito annuo di fr. 40'000.–, pari a una media di fr. 3'300.– mensili. Stimato
il relativo fabbisogno minimo in fr. 1'909.– mensili, il primo giudice è giunto
alla conclusione che l'istante, anche con un reddito di fr. 3'000.– mensili,
può contribuire al mantenimento dei figli con un importo di fr. 1'100.–. Egli
ha così ridotto a fr. 400.– mensili il contributo alimentare per __________,
supponendo una riduzione a fr. 750.– mensili di quello dovuto ad __________.
-
L'appellante
contesta il reddito e il fabbisogno stimati dal Pretore. Ribadisce di avere
dimostrato il peggioramento della sua situazione finanziaria, dovuto a problemi
di salute e alla recessione economica, e chiede che si tenga conto del suo
reddito effettivo di fr. 2'650.– mensili o, al massimo, di un reddito ipotetico
di fr. 3'000.–. Ora, in concreto l'istante ha effettivamente dimostrato di essere
affetto dal 1995 da una sindrome lombovertebrale cronica con multiple lesioni
degenerative lombari, ciò che gli causa un'incapacità lucrativa del 50% (doc.
Q). Egli svolge tuttora l'attività di parrucchiere indipendente e ha ricevuto
indennità assicurative per malattia dal 1995 al 1997 (doc. Z), menzionate nella
precedente sentenza del 9 aprile 1998 (inc. .____.___). Una domanda di
rendita d'invalidità presentata dall'appellante il 26 gennaio 1996 è stata
respinta il 17 aprile 1997 dall'Ufficio assicurazione di invalidità. Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato il 27 luglio 1998 il
rifiuto della rendita, poiché l'incapacità di guadagno non raggiunge il grado
minimo del 40% richiesto per la concessione di una rendita (doc. DD). L'interessato
ha invero dimostrato di aver cercato senza esito un'altra occupazione (doc. BB,
HH, II).
-
L'istante
afferma di avere provato anche l'avvenuta contrazione del proprio reddito a fr.
2'650.– mensili. In realtà l'affermazione non trova riscontro nell'istruttoria.
Che dopo la sentenza del 1996 l'appellante abbia subìto una riduzione del
reddito è indubbio. Nel periodo fiscale 1995/96, infatti, il suo reddito
aziendale fiscalmente accertato era di fr. 54'000.– annui (doc. E). Nel periodo
fiscale successivo egli ha dichiarato un reddito aziendale medio 1997/98 di fr.
24'453.– netti (doc. F), per poi accettare, in sede di reclamo contro la
tassazione, un reddito di fr. 40'000.– (doc. H). Nella dichiarazione d'imposta
del 1999/2000 egli ha indicato un reddito aziendale netto medio di fr.
15'838.50 annui (doc. EE). La tassazione del 19 aprile 1999 è stata nondimeno
emessa in base a un reddito aziendale di fr. 45'000.– e a un reddito d'altra
fonte di fr. 5'400.– (fascicolo prodotto il 10 febbraio 2000). Il contribuente
ha interposto reclamo contro quest'ultima tassazione, ma il reclamo non è
ancora stato deciso.
Da quanto
esposto emerge pertanto che l'appellante ha dimostrato la diminuzione del
proprio reddito da fr. 54'000.– a fr. 40'000.– annui, mentre l'asserita
contrazione a fr. 2'650.– mensili poggia solo sulle sue affermazioni. Né si
possono trarre conclusioni attendibili dai conteggi manoscritti
dell'interessato sui suoi incassi (doc. CC) o dagli estratti dei conti bancari
(cfr. doc. FF, GG), che indicano solo i versamenti e i prelevamenti dal conto e
non possono quindi dare informazioni sull'andamento dell'attività commerciale.
Trattandosi di un lavoratore indipendente, per altro, il reddito determinante
non è necessariamente quello conseguito al momento del giudizio, ma quello
medio, calcolato sull'arco di più anni (Hegnauer
in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 52 ad art. 285 CC; Rep. 1994 pag. 141
con richiami; Wullschleger, op.
cit., n. 34 ad art. 285 CC). Riprendendo il reddito aziendale annuo di fr.
40'000.– (fr. 3'300.– mensili), il Pretore ha correttamente apprezzato le
circostanze del caso concreto e non vi è motivo per scostarsi dalle sue
conclusioni su questo punto.
- L'appellante
rimprovera poi al Pretore di aver stralciato dal suo fabbisogno l'onere per
l'alloggio di fr. 550.–, pari alla metà del canone di locazione
dell'appartamento in cui egli abita con la compagna. La censura è provvista di
buon diritto. Il primo giudice non ha tenuto conto della spesa per l'alloggio
perché la convivente dell'appellante ha testimoniato di non ricevere l'importo
di fr. 550.– pattuito per la relativa quota, trovandosi l'istante in precaria
situazione finanziaria (verbale del 28 maggio 1999). Ora, nel 1996 l'istante
disponeva di un alloggio proprio, per il quale pagava fr. 910.– mensili
(sentenza del 16 settembre 1996, pag. 4). Egli ha dunque ridotto i propri costi
di locazione a fr. 550.– (doc. S) e almeno tale spesa gli deve essere
riconosciuta. Le prestazioni della convivente, che di fatto rinuncia a
incassare la quota di sua spettanza, sono intese in favore del compagno, non
dei suoi figli, e non entrano perciò nel calcolo del contributo alimentare (Wullschleger, op. cit., n. 25 ad art.
285 CC; Schwenzer in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, op. cit., n. 25 ad art. 125 CC). Il fabbisogno minimo
dell'appellante deve comprendere quindi anche la spesa per l'alloggio, di fr.
550.– mensili (doc. S).
Ci si
potrebbe chiedere piuttosto se si giustifichi di includere nel fabbisogno
minimo il premio della cassa malati per la copertura di prestazioni eccedenti
l'assicurazione obbligatoria (cfr. RDAT 1999-I pag. 204 n. 59). Se si pensa
però che l'istante ha già ridotto al massimo le proprie spese di alloggio e che
egli è affetto da malattia cronica, non sarebbe equo praticare tagli in simile
direzione. Si tenesse conto della più recente giurisprudenza di questa Camera
in materia di convivenza, del resto, il fabbisogno dell'appellante dovrebbe
comprendere il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola e
l'onere d'alloggio presumibile che egli avrebbe se abitasse per conto proprio
(I CCA, sentenza del 16 dicembre 1999 nella causa L. c. L.). Ciò non toglie che
il fabbisogno minimo debba essere rivisto d'ufficio, in applicazione del
principio inquisitorio e nell'interesse dei figli minorenni, per quanto
concerne l'onere fiscale, che il primo giudice ha stimato in fr. 470.– mensili.
Dagli atti risulta invero un onere fiscale complessivo (imposte federali,
cantonali e comunali) di fr. 311.– mensili (si veda anche la tassazione
1999/2000). La posta deve essere così rettificata di conseguenza.
-
In
definitiva il reddito dell'appellante va accertato in fr. 3'300.– mensili e il
fabbisogno minimo in fr. 2'300.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
925.–, spese di alloggio fr. 550.–, cassa malati fr. 303.–, assicurazione
infortuni fr. 106.–, assicurazione perdita di guadagno fr. 105.–, imposte fr.
311.–). Ciò premesso, giova ricordare che i figli di un medesimo genitore hanno
diritto nei confronti di lui a un uguale livello di vita e di ottenere contributi
di mantenimento proporzionalmente uguali ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II
285 consid. 3, 116 II 110 consid. 4; I CCA, sentenze del 19 luglio 1999 nelle
cause B. c. D. S., B. c. B.; Wullschleger,
op. cit., n. 58 ad art. 285 CC). Il contributo mensile per __________ (1982)
ammonta attualmente, per effetto dell'indicizzazione, a fr. 951.– e quello per
__________ a fr. 555.–, per un totale di fr. 1'506.–. E siccome dev'essere
garantito al debitore alimentare il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1), l'importo
da suddividere tra i due figli ammonta a fr. 1'000.– (reddito fr. 3'300.– meno
il fabbisogno di fr. 2'300.–). Nessun contributo essendo prioritario
sull'altro, occorre ridurre le somme in proporzione. Ciò porterebbe a diminuire
il contributo alimentare per __________ a fr. 369.– mensili (arrotondati) e
quello per __________ a fr. 631.– (arrotondati), oltre l'assegno familiare, da
percepire direttamente dalle rispettive madri.
-
L'appellato
fa valere, nelle sue osservazioni, che la ripartizione dell'ammontare a disposizione
tra i due figli non è equa, poiché il contributo alimentare in suo favore era
stato calcolato a suo tempo tenendo conto delle disponibilità del padre dopo il
pagamento del contributo alimentare per __________ (sentenza del 16 settembre
1996, pag. 4). L'argomentazione è di principio corretta. La sentenza del
Pretore sul contributo alimentare per __________, infatti, è stata emessa prima
che il Tribunale federale precisasse come applicare il principio di parità di
trattamento tra figli di uno stesso genitore (DTF 120 II 285). Si giustifica
quindi una verifica dei rispettivi fabbisogni dei figli. Le raccomandazioni
dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per
prassi costante (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5) prevedono per una ragazza
dell'età di __________ (1982) un fabbisogno medio in denaro, senza cura né
educazione (prestate in natura dal genitore affidatario) di fr. 1'300.–
mensili. A ciò bisogna ancora aggiungere i costi che la giovane, studente alla
Scuola di commercio, deve affrontare per recarsi a scuola: fr. 67.– per l'abbonamento
“Arcobaleno” e fr. 200.– per i pasti fuori casa (distinta prodotta all'udienza
del 2 febbraio 2000), che non sono compresi nel fabbisogno medio delle citate
raccomandazioni. Il fabbisogno in denaro di __________ risulta dunque di fr.
1'570.– mensili (arrotondati).
Per un
bambino dell'età di __________ (1992) il fabbisogno medio in denaro ammonta a
fr. 980.–, al quale bisogna aggiungere fr. 225.– (75% dell'importo corrispondente
alle cure e all'educazione), poiché la madre lavora (cfr. anche sentenza del 16
settembre 1996, pag. 4), per un totale di fr. 1'210.– mensili (arrotondati). A
un fabbisogno in denaro dei figli di complessivi fr. 2'780.– corrisponde
tuttavia una disponibilità finanziaria del padre di soli fr. 1'000.–. Tenuto
conto dei rispettivi fabbisogni e del fatto che il contributo per __________ è
dovuto ancora per un periodo limitato, secondo quanto prevede la sentenza di
divorzio del 1990, i contributi per i figli devono essere ridotti a fr. 600.–
per __________ e a fr. 400.– per __________, oltre agli assegni familiari. Il
contributo alimentare per __________ potrà essere rivisto ed adeguato al
momento in cui sarà decaduto quello in favore di __________. Ne deriva che la
sentenza del Pretore resiste alla critica nel suo risultato, sia pur per altri
motivi, e che l'appello deve essere respinto.
- Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Viste le
particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare – eccezionalmente
– alla riscossione di tasse e spese. L'appellante dovrà in ogni modo rifondere
all'appellato un'equa indennità per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria
presentata dall'appellante può essere accolta poiché l'appello non mancava,
quanto meno a un esame sommario, di qualche buon diritto, potendo egli essere
indotto in buona fede a ricorrere dalle motivazioni del Pretore sul suo fabbisogno.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse né spese. __________ rifonderà ad __________ fr. 600.– per
ripetibili di appello.
-
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________.
- Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione:
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna;
– Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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