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11.1999.82 ΓÇó Appeal against evidentiary order declared inadmissible
11.1999.82Übriges Gericht09.06.1999Inadmissible
In a divorce proceeding, the defendant appealed a first-instance evidentiary order that had admitted only 4 of 12 proposed witnesses. The appellate court held that such orders under Art. 182 CPC are procedural orders and, in Ticino, are not separately appealable under Art. 95 CPC. Refused evidence can be challenged only later in an appeal against the judgment on the merits under Art. 309(2)(g) CPC. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure under Art. 313bis CPC. Costs of CHF 130 were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded because the appeal had not been notified to the respondent.
Art. 182, 95 and 309 cpv. 2 lett. g CPC; appealability of evidentiary orders. An order admitting some and refusing other evidence after the close of the preliminary hearing is a procedural order. In Ticino, such evidentiary orders are not separately appealable; the refusal of evidence may be challenged only together with the appeal against the final merits judgment. Where the inadmissibility is manifest, the appellate court may decide in simplified procedure under Art. 313bis CPC. Costs follow defeat under Art. 148 cpv. 1 CPC; no party compensation is due absent service of the appeal on the respondent.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.82
Data decisione, Autorità: 09.06.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00082
Lugano 9 giugno 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 2 febbraio 1998 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
Contro
arch. __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
giudicando ora sull’ordinanza sulle prove emanata il 6 maggio 1999;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 maggio 1999 presentata da __________ contro l’ordinanza sulle prove emessa il 6 maggio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ (1934) e __________e nata __________ (1937) si sono sposati a __________ il 7 agosto 1959 e nel 1975 hanno adottato __________ (1972);
che il 2 febbraio 1998 __________ ha presentato azione di divorzio, chiedendo la regolamentazione degli effetti accessori;
che nella risposta del 6 luglio 1998 __________ ha aderito al principio del divorzio, ma ha avversato tutte le domande di natura patrimoniale;
che all’udienza preliminare del 2 marzo 1999 il convenuto ha postulato, in particolare, l’assunzione di 12 testi;
che con ordinanza del 6 maggio 1999 il Pretore ha ammesso solo l’escussione di 4 testi, spiegando per quali motivi respingeva gli altri;
che con appello del 31 maggio 1999 __________ chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – di riformare l’ordinanza del 6 maggio 1999 nel senso di sentire tutti i testi da lui proposti;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che per l’art. 182 cpv. 1 CPC, chiusa l’udienza preliminare, il giudice deve stabilire con ordinanza le prove che ammette e motivare eventuali dinieghi, al più tardi, con la sentenza di merito (cpv. 2);
che la decisione con la quale il Pretore ammette l’audizione di determinati testimoni, rifiutandone altri, è un’ordinanza, rientrando nel novero dei provvedimenti disciplinanti il processo, e nulla muta al riguardo la circostanza che il Pretore abbia respinto altre prove notificate dalle parti con decreto;
che nel Cantone Ticino le ordinanze sulle prove emanate dal giudice sulla base dell’art. 182 CPC non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1983 pag. 5);
che tutt’al più l’art. 309 cpv. 2 lett. g CPC concede la facoltà di chiedere in appello l’assunzione delle prove rifiutate dal Pretore, ma ciò potrà avvenire solo al momento in cui il primo giudice avrà emanato la sentenza di merito;
che pertanto l’appello si rivela manifestamente irricevibile e può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
che l’emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l’appello non è stato nemmeno notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 80.–
b) spese fr. 50.–
fr. 130.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili,.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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