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Numero d'incarto:
11.1999.79
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00079
(Rinvio TF)
Lugano
26 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 27 luglio 1998 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 ottobre 1998
presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso il 12 ottobre 1998
in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1944) e
__________ (1952) si sono sposati a __________ il __________ 1982. Dalla loro
unione sono nati i figli __________ (1983) e __________ (1985). Il 14 novembre
1995 __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo che i figli fossero
affidati alla madre (riservato un suo ampio diritto di visita) e offrendo un
contributo alimentare di fr. 1’000.– per ogni figlio. Con risposta del 17
gennaio 1996 __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha
postulato a sua volta il divorzio, l’affidamento dei figli (riservato il
diritto di visita del padre), un contributo mensile di fr. 3’000.– indicizzati
per sé e di fr. 1’000.– indicizzati per ciascun figlio, il versamento di una
cifra imprecisata come partecipazione al capitale di previdenza professionale
accumulato dal marito, oltre fr. 25’000.– con interessi.
B. Il 10 dicembre 1996
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato l’assetto
cautelare dei coniugi, obbligando il marito a versare un contributo alimentare
mensile di fr. 3’031.– per la moglie e di fr. 1’000.– per ciascuno dei due
figli e ordinando al datore di lavoro del marito di trattenere fr. 5’031.–
mensili dallo stipendio di quest’ultimo. In esito a un appello presentato da __________,
con sentenza del 9 aprile 1998 questa Camera ha ridotto a fr. 2’415.– mensili
il contribuito provvisionale per la moglie (inc. __________).
C. Con sentenza del 15
luglio 1998 il Pretore, in accoglimento della petizione presentata dal marito,
ha poi pronunciato il divorzio, ha negato alla moglie ogni prestazione
alimentare e ha respinto la domanda riconvenzionale presentata da quest’ultima.
Un appello presentato da __________ sarà rigettato da questa Camera il 17 marzo
1999 (inc. __________). Il 28 giugno 1999 il Tribunale federale respingerà un
ricorso per riforma del 6 maggio 1999 presentato da __________ contro tale
sentenza.
D. Nel frattempo, il 27
luglio 1998, __________ ha postulato davanti al Pretore la revoca delle misure
provvisionali. Alla discussione del 17 settembre 1998 __________ si è opposta
all’istanza. Con decreto del 12 ottobre 1998 il Segretario assessore ha
accertato in luogo e vece del Pretore la decadenza dell’obbligo alimentare del
marito nei confronti della moglie e ha ridotto a fr. 2’000.– mensili l’ordine
di trattenuta dallo stipendio. Statuendo il 16 novembre 1998, questa Camera ha
respinto un appello presentato da __________ contro il giudizio del Pretore.
Adito da __________ con ricorso per nullità, il Tribunale federale ha annullato
il 18 febbraio 1999 la sentenza appena citata.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Giusta l’art. 145
CC, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure
provvisionali per la durata del processo. Il giudice e le parti possono far
capo alla misure dell’art. 145 CC fintanto che la decisione non può più essere
impugnata con un rimedio di diritto ordinario, ossia fino al decorso infruttuoso
del termine di ricorso (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, n. 54 all’art. 145 CC; Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, n. 29 all’art. 145; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht
pag. 545 n. 79; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4a edizione, pag. 178, n. 885). Fino al
passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio i contributi alimentari
sono retti dagli art. 163 segg. CC, mentre un volta pronunciato lo scioglimento
del matrimonio per divorzio con sentenza passata in giudicato, le prestazioni
alimentari sono disciplinate dagli art. 151 e 152 CC.
-
La giurisprudenza di
questa Camera considerava nondimeno, in ossequio all’art. 310 cpv. 4 lett. a
CPC, che i dispositivi di una sentenza di divorzio “in materia di prestazione
di alimenti” fossero “provvisoriamente esecutivi“, senza cauzione e senza espressa
menzione nella sentenza, non appena il Pretore avesse statuito al riguardo
(Rep. 1979 pag. 274, 1974 pag. 321). Il Tribunale federale avendo dichiarato
tale giurisprudenza contraria al diritto federale, l’art. 310 cpv. 4 lett. a
CPC andrà interpretato d’ora innanzi nel senso che la disciplina provvisionale
rimarrà in vigore per tutta la durata della causa di divorzio, fino al passaggio
in giudicato della sentenza definitiva. Nella fattispecie la pronuncia del
divorzio è passata in giudicato il 28 giugno 1999. Le misure provvisionali
decretate dal Pretore dovevano quindi rimanere in vigore fino a quella data. Ne
segue l’accoglimento dell’appello e la conseguente riforma del giudizio
impugnato.
II. Sull’appello adesivo
- L’istante postulava
la revoca delle misure provvisionali, sostenendo che da oltre tre anni la
convenuta vive con un terzo, ragione per cui continua a incassare il contributo
alimentare abusivamente. Ora, il diritto di riscuotere un contributo alimentare
può trascendere nell’abuso, che però va ravvisato con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione,
n. 584 ad art. 2 CC). Finora la giurisprudenza ha riscontrato estremi del
genere solo in abusi di carattere economico, ove il coniuge richiedente rifiuti
informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie oppure postuli un contributo
alimentare pur essendo in grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo,
o perché mantenuto da un concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti
in altro modo (Lüchinger/Geiser
op. cit., n. 19 ad art. 145 CC; Hausheer/
Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 218 n. 04.71; Bühler/Spühler op. cit., n. 134 ad art.
145 CC; Ergänzungsband 1991, n. 134 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988,
pag. 454). A sostegno della propria istanza di revoca l’istante si era limitato
ad addurre, davanti al Pretore, che la convenuta avrebbe continuato a percepire
il contributo provvisionale nonostante le fosse stato negato ogni contributo
alimentare in esito al divorzio, e avrebbe continuato a riscuotere il
contributo per tutta la durata delle ferie giudiziarie e della procedura di appello,
visto l’effetto sospensivo di un eventuale gravame. Nella misura in cui
l’appellante fonda ora la sua richiesta su fatti diversi da quelli addotti in
prima sede, e per di più non confortati da alcun elemento concreto, la sua
richiesta si dimostra irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L’appello
adesivo deve pertanto essere dichiarato tale.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto
in seconda sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è accolto
e il decreto impugnato è così riformato:
-
L’istanza è respinta.
-
L’ordine
alla __________ di trattenuta mensile dal salario percepito da __________ è
confermato.
-
La tassa
di giustizia e spese, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico
dell’istante, che rifonderà alla convenuta fr. 500.– a titolo di ripetibili.
-
Invariato.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico di __________, che rifonderà all’appellante fr. 500.– per
ripetibili.
III. L’appello adesivo è
irricevibile.
IV. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
500.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
– __________, __________
(in estratto).
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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