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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.76
Data decisione, Autorità:
20.07.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00076
Lugano
20 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa .._____ (accesso necessario: provvedimenti cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 22 dicembre 1998 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
__________, __________
(patrocinate
dall’avv. dott. __________ __________, __________) e
__________ __________ , __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 17
maggio 1999 __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare
del 4 maggio 1999 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campa-gna
le ha ordinato di sospendere immediatamente, sul subalterno f della particella
n. __________RFD di __________, ogni lavoro di costruzione suscettibile di
impedire l’accesso veicolare al subalterno a della particella n. __________;
accertato che nelle loro
osservazioni __________ __________ e __________ __________ __________ hanno
concluso per il rigetto dell’appello, mentre __________ __________ non ha preso
posizione;
preso atto che
l’appellante ha comunicato il 5 luglio 1999 di ritirare il gravame;
ricordato che il ritiro
di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea
di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con
l’obbligo di rifondere alle controparti costituitesi in giudizio una congrua
indennità per ripetibili;
ritenuto, in ogni modo,
che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG);
accertato che non si
giustifica di assegnare ripetibili ad __________ __________, la quale non ha
presentato osservazioni;
richiamato l’art. 352 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai
ruoli per desistenza.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________
e a __________ fr. 700.– ciascuno per ripetibili. Non si attribuiscono ripetibili
ad __________.
- Intimazione:
– __________, __________;
– avv. dott. __________,
__________;
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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