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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.7
Data decisione, Autorità:
14.07.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00007
Lugano
8 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (diritto alle relazioni
personali) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa
dalla
Delegazione
tutoria di __________
per regolamentare le relazioni personali di __________
__________ (1992) con il padre
__________, __________;
premesso che con
risoluzione n. __________del 16 novembre 1998 la Delegazione tutoria di
__________ ha disciplinato d’ufficio le relazioni personali di __________
__________ con la figlia minorenne __________ durante le vacanze scolastiche
del Natale 1998 e che contro tale regolamentazione __________ __________ ha
interposto ricorso il 30 novembre 1998 alla Sezione degli enti locali, autorità
di vigilanza sulle tutele;
preso atto che la
Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso con decisione del 21 di-cembre
1998 e che __________ __________ è insorto a questa Camera il 15 gennaio 1999
con un atto denominato “ricorso e denuncia” nel quale, dopo aver posto una
serie di domande, chiede l’accoglimento del suo gravame come denuncia per
ripetuto abuso d’autorità e per maltrattamento di minorenni, reati a suo dire
commessi da funzionari dell’autorità di vigilanza sulle tutele e della
Delegazione tutoria nel determinare le sue relazioni personali con la figlia
__________, postulando il perseguimento d’ufficio dei querelati e costituendosi
parte civile;
ricordato che con
ordinanza del 10 febbraio 1999 la giudice delegata ha assegnato a __________
__________ un termine di 30 giorni per sostituire il ricorso con un allegato
succinto, limitato agli aspetti di diritto civile, e che scaduto tale termine
essa gli ha assegnato, con ordinanza del 9 aprile 1999, un ultimo termine per
la sostituzione dell’allegato, con la comminatoria della dichiarazione di irricevibilità
in caso di decorrenza infruttuosa;
constatato che il 27
aprile 1999 __________ __________ ha comunicato, per il tramite del proprio patrocinatore,
di ritirare il ricorso e ha rinnovato la richiesta di assistenza giudiziaria
formulata con il “ricorso e denuncia” del 15 gennaio 1999;
osservato che il ritiro
di un rimedio giuridico equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta,
in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla
lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per
ripetibili;
rilevato che per
principio la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non
potrebbe essere accolta, un ricorso ritirato non avendo alcuna possibilità di
buon esito;
ritenuto nondimeno che
nel caso concreto appare giustificato derogare, in via del tutto eccezionale,
dal principio della soccombenza, il ritiro dell’appello contribuendo a stemperare
le tensioni sulla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia, ciò
che si rivela nell’interesse della minorenne;
osservato che ad ogni
modo nella tassazione della nota presentata dal patrocinatore si terrà conto
solo dell’impegno indispensabile per discutere ed esaminare con il cliente le
ordinanze emesse dalla giudice delegata il 10 febbraio e il 9 aprile 1999 e le
relative conseguenze giuridiche;
considerato che, viste
le particolarità del caso, appare equo rinunciare al prelievo di oneri
processuali, mentre non si giustifica l’attribuzione di ripetibili all’appellata,
cui il gravame nemmeno è stato notificato;
richiamato l’art. 151
CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai
ruoli per desistenza.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
__________ __________ è
ammesso la beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– Delegazione tutoria di
__________.
Comunicazione alla Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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