AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.67
Data decisione, Autorità:
05.07.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00067
Lugano
5 luglio 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ____(rapporti di
vicinato) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 2
aprile 1993 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ e __________ __________ __________, __________
(patrocinate dalla lic. iur. __________ __________,
studio avv. __________ __________, __________
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria della particella n.
__________RFD di __________ (nella frazione di __________), sulla quale si
trova una casa adibita a residenza secondaria. Il fondo è situato a monte della
particella n. __________ appartenente ad __________ e __________ __________
__________, sulla quale sorge una casa di due appartamenti. Gli edifici sono
separati da una pubblica via larga circa 3 m, che sconfina in parte sul fondo
di __________ __________. Il 1° settembre 1992, durante la riattazione della
loro casa, __________ e __________ __________ __________ hanno chiesto l'autorizzazione
– in sanatoria – per edificare un nuovo comignolo sopra l'appartamento a est,
in aggiunta a quello esistente a ovest (che è stato a sua volta riattato e
spostato più vicino al fondo n. __________). Il Municipio di __________ ha
accolto la domanda con decisione del 20 ottobre 1992, respingendo nel contempo
l'opposizione introdotta da __________ __________. Un ricorso di quest'ultima
contro la predetta risoluzione municipale è stato respinto dal Consiglio di
Stato il 13 gennaio 1993.
B. Con
petizione del 2 aprile 1993 __________ __________ si è rivolta al Pretore del
Distretto di Leventina perché fosse ordinato ad __________ e __________
__________ __________– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “cessare immediatamente
e di impedire ogni e qualsiasi molestia che possa derivare alla proprietà
dell'attrice a causa delle emissioni di fumo dai comignoli della casa sita al
mappale n. __________ RFD di __________ ”. In via subordinata __________
__________ ha concluso per il versamento di una somma imprecisata a titolo di risarcimento
danni, con interessi al 5% dal 1° gennaio 1993. Le convenute si sono opposte
alla petizione e hanno chiesto che la lite fosse dichiarata temeraria. Nel
successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni,
l'attrice chiedendo a sua volta che il comportamento delle convenute fosse
dichiarato temerario.
C. L'11
maggio 1998 __________ __________, preso atto della perizia e del complemento
peritale allestiti dall'arch. __________ __________, ha instato per la nomina
di un nuovo perito giudiziario. Il Pretore ha respinto la domanda con ordinanza
del 27 maggio 1998. Chiusa l'istruttoria, __________ e __________ __________
__________ hanno confermato il loro punto di vista in un memoriale conclusivo
del 3 luglio 1998. Nel suo allegato del 7 luglio 1998 __________ __________ ha
ribadito anch'essa le proprie domande, ha chiesto che fosse preliminarmente esperita
una nuova perizia, ha quantificato la domanda di risarcimento in fr. 300 000.–
e ha concluso perché gli interessi compensatori decorressero dal 1° gennaio
1992 anziché dal 1° gennaio 1993. Le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale. Statuendo il 9 aprile 1999, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa
di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 4020.– sono state poste a carico
dell'attrice, tenuta a rifondere alle convenute fr. 2000.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 3
maggio 1999 nel quale postula in sostanza – previo esperimento di una nuova
perizia – la riforma del giudizio impugnato nel senso che sia ordinato alle
convenute, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di cessare immediatamente e di
impedire ogni molestia derivante dal fumo dei comignoli sulla particella n.
__________o quanto meno, in subordine, che le convenute siano condannate a
rifonderle fr. 300 000.– con interessi al 5% dal 1° gennaio 1992. Nelle loro
osservazioni del 10 giugno 1999 __________ e __________ __________ __________
propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante chiede preliminarmente a questa Camera di ordinare
una nuova perizia (art. 322 lett. b CPC), poiché quella allestita in prima sede
non denoterebbe alcun fondamento scientifico particolare, sarebbe imprecisa,
superficiale e contraddittoria, ovvero non allestita a regola d'arte (appello,
punto 2, pag. 10 in alto). Essa adduce in specie che il perito non ha spiegato
il motivo per cui non riteneva possibile adottare misure in grado di ridurre le
emissioni di fumo, non ha saputo indicare le date e le condizioni in cui ha
tenuto i sopralluoghi e neppure è stato capace di quantificare il danno
patrimoniale da lei subito. Se non che, come si vedrà in appresso, gli atti
processuali appaiono sufficientemente chiari e completi. Una nuova perizia non
fornirebbe quindi altri elementi suscettibili di influire sull'esito del
giudizio. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza.
-
In concreto il Pretore ha respinto – come detto – la richiesta dell'attrice
intesa a ottenere la cessazione della turbativa. Egli ha accertato bensì che il
fumo emesso dai comignoli sulla proprietà delle convenute, situati all'altezza
del soggiorno dell'attrice, entra talvolta nell'abitazione di quest'ultima,
secondo la direzione del vento, e costringe l'interessata a chiudere le
finestre. I camini in questione sono nondimeno utilizzati – ha continuato il
primo giudice – “con maggior frequenza in inverno, quando comunque le finestre
di regola sono chiuse”. L'inconveniente subìto dall'attrice, che usa la sua
abitazione solo durante i fine settimana e le vacanze, non configura del resto
un caso unico, ma riguarda anche “altri impianti nel nucleo di __________ (…)
caratterizzato da un'importante vicinanza delle singole case che lo compongono
(…) e nel quale in molti casi per tradizione viene utilizzato come combustibile
il legno”, tant'è che l'abitazione della parte attrice stessa ha un camino
(sentenza impugnata, consid. 5, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto).
-
L'appellante
contesta anzitutto che l'uso della casa limitato ai fine settimana renda per
ciò soltanto tollerabili le immissioni delle convenute. A suo avviso è vero il
contrario: proprio perché l'abitazione è destinata a casa di montagna, la
turbativa ne compromette lo scopo, impedendo di “godere della tranquillità e
della pace di un villaggio ancora immerso nel verde” e di sfuggire all'inquinamento
"caratteristico della zona urbana” in cui essa vive (appello, punto 1.3).
L'attrice rivendica inoltre il diritto di arieggiare i locali, stendere i panni
sul balcone, mangiare e dormire con le finestre aperte in ogni periodo
dell'anno (punto 1.4 pag. 6 in basso e pag. 7 in alto). Soggiunge che il
riscaldamento a legna non costituisce una necessità per le convenute, dato che
l'edificio è stato riattato da poco ed “è sicuro che nell'interno è pure stato
installato un impianto sanitario di riscaldamento” (punto 1.4 in fine).
L'interessata fa valere da ultimo che, quand'anche la legna costituisca il
combustibile tradizionale nei nuclei di montagna, in passato la casa delle
convenute non disponeva di comignoli. Ciò dimostra come “gli avi che hanno
costruito molti anni or sono (…) già avevano previsto la possibilità che il
fumo invadesse le facciate delle case poste a monte” (punto 1.5, pag. 8 in
alto). L'uso locale non apparirebbe dunque determinante, tanto meno se si pensa
che dagli atti di causa non risultano esistere altre abitazioni di __________
soggette a disagi analoghi.
-
L'art.
679 CC prevede che chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un
proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere
la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il
risarcimento del danno stesso. Si ravvisa un eccesso nell'esercizio del diritto
di proprietà se un comportamento umano, connesso all'uso o allo sfruttamento
del fondo, determina una violazione del diritto di vicinato (Deschenaux/Tercier, La responsabilité
civile, 2ª edizione, pag. 133, n. 23; Bovey,
L'expropriation des droits de voisinage, Berna 2000, pag. 6 nel mezzo).
L'art. 684 cpv. 2 CC, da parte sua, vieta eccessi pregiudizievoli, in specie
emissioni di fumo o di fuliggine, evaporazioni moleste, rumori e scuotimenti
che siano di danno ai vicini e che non siano giustificati dalla situazione e
destinazione dei fondi o dall'uso locale (cfr. anche SJ 1967 pag. 495). Per
eccesso pregiudizievole non s'intende necessariamente un danno in senso
stretto: è sufficiente che al vicino derivino incomodi che superano i limiti di
tolleranza usuali. Non occorre invece che il fondo oggetto dell'immissione sia
leso nella sua integrità (I CCA, sentenza del 21 aprile 1999 nella causa S.
contro T., consid. 1). Il giudice – cui compete un ampio potere d'apprezzamento
– deve soppesare i reciproci interessi e contrapporre quello del proprietario
accusato di abusare del suo diritto a quello del vicino che si lamenta
dell'eccesso (Rep. 1974 pag. 102 con riferimenti; Bovey, op. cit., pag. 23 in basso e pag. 24 in alto).
a) Nella
fattispecie risulta dagli atti che i comignoli all'origine delle emissioni di fumo
distano circa 7–7.5 m dalla facciata sud della casa dell'attrice e culminano all'altezza
delle finestre del soggiorno. Sopra quest'ultimo vi sono altri due piani che
hanno entrambi due finestre sul medesimo lato (verbale di sopralluogo del 15
marzo 1994; v. anche i doc. Q e 1). Dal profilo del diritto pubblico i comignoli
appaiono conformi alla legislazione edilizia cantonale e alle norme di polizia
del fuoco, come pure alle raccomandazioni emanate il 15 dicembre 1989
dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (complemento
peritale, punto 3.1; cfr. anche la risoluzione del Consiglio di Stato del 13
gennaio 1993, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto, nel fascicolo richiamato dal
Comune di __________; doc. N). La sola conformità alle norme di diritto
pubblico non significa tuttavia che i manufatti siano automaticamente
rispettosi dell'ordinamento privato, giacché essi possono ledere diritti dei
vicini tutelati dal diritto civile (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 147 n. 1822).
b) Per
quel che è delle immissioni, __________ __________ ha dichiarato di avere già
notato fumo – proveniente dal comignolo a ovest – entrare “sia nel soggiorno e
anche e specialmente il mattino nella camera sovrastante”, soggiungendo che “il
fumo puzza e dà fastidio” e che “per questo motivo è necessario tenere chiuse
le finestre” (verbale del 15 marzo 1994, pag. 2 in alto). __________ __________
ha a sua volta confermato che in un'occasione, mentre si trovava dall'attrice
nel settembre del 1992, ha avuto modo di constatare nell'abitazione la presenza
di fumo che proveniva dal medesimo comignolo a ovest (verbale citato, pag. 3 in
alto). __________ __________ ha affermato dal canto suo che, recatosi dall'attrice
nel febbraio del 1994, ha “notato che detto camino era in funzione e nella casa
(…) entrava fumo. Non sempre, ma a dipendenza di come tirava il vento. Già in
altre occasioni ho potuto fare le stesse constatazioni. Il fumo dava fastidio,
tanto che abbiamo dovuto chiudere le finestre. Stavamo mangiando” (verbale
citato, pag. 4 in alto).
c) Le
deposizioni testimoniali agli atti sono state confermate anche dal perito giudiziario,
stando al quale il fumo proveniente da entrambi i comignoli “quando sale
verso monte invade la facciata a valle della casa [dell'attrice] e se le
finestre sono aperte penetra nei locali abitati. (…) La facciata di legno verso
valle (…) in particolari momenti sembra quasi [che] ‘attiri’ il fumo” (perizia,
punto 2.1). A mente del perito il fenomeno è imputabile a un insieme di
fattori, come la presenza di due camini a circa 8 m dalla facciata della casa
sul fondo n. 647, la differenza di quota tra le due costruzioni, la presenza di
aria da valle verso monte e la “probabile formazione di una leggera corrente
ascensionale sulla facciata in legno riscaldata dal sole” (perizia, loc. cit.).
d) Dal
fascicolo processuale si deduce in sintesi che i comignoli in proprietà delle
convenute sono all'origine di emissioni fumose, le quali – secondo la direzione
del vento – penetrano nell'abitazione dell'attrice, sono maleodoranti e
infastidiscono al punto da costringere a chiudere le finestre. Si tratta dunque
di immissioni che, contrariamente all'opinione del primo giudice, risultano
moleste e trascendono i limiti della normale tolleranza fra vicini. E ciò anche
in un nucleo di montagna come __________, dove è consuetudine usare la legna
come fonte di calore. Invano si cercherebbe negli atti, per altro, un elemento
qualsiasi che consenta di appurare se l'inconveniente si verifichi anche in
altre abitazioni del villaggio, non bastando al riguardo la generica
constatazione del perito secondo cui il fenomeno del fumo “verso monte” è
comune ad altri impianti nel nucleo (complemento peritale, punto 3b in fine;
sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4 in basso). La circostanza che
un'immissione risulti frequente in un determinato luogo non significa
necessariamente, del resto, che i vicini siano obbligati a tollerarla (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione,
n. 93 seg. ad art. 684 CC con richiami di dottrina e giurisprudenza). Su questo
punto l'appello si dimostra quindi provvisto di buon diritto.
- L'appellante
postula l'adozione di tutte le misure necessarie, in base alle risultanze
istruttorie, per eliminare le immissioni di fumo sulla sua proprietà. Ora, la
natura particolare dell'azione fondata sugli art. 679 e 684 CC permette a chi
la promuove di formulare le proprie conclusioni anche in modo generico, nel
senso che spetta poi al giudice determinare i provvedimenti da decretare nel
caso specifico per porre fine alla turbativa (DTF 102 Ia 96; Steinauer, Les droits réels, vol. II,
2ª edizione, pag. 183 n. 1922a).
a) Nella
fattispecie il perito, interpellato al riguardo, ha dichiarato che “lo spostamento
dei torrini potrebbe migliorare la situazione, ma considerate le circostanze
negative [esistenza di due camini, differenza di quota tra le costruzioni,
presenza di corrente ascensionale] non si risolve l'inconveniente” (perizia,
punto 2.2). Nel complemento peritale dell'aprile 1998 egli ha soggiunto di
avere esaminato anche la possibilità di installare un impianto di “lavaggio
fumi”, soluzione che tuttavia non è mai stata utilizzata per impianti domestici
di combustione a legna e che risulterebbe sproporzionata anche dal punto di
vista tecnico (complemento peritale, punto 3.1). Pure il raggruppamento delle
canne fumarie “è da escludere in quanto provocherebbe degli inconvenienti
tecnici agli utenti (…) senza migliorare il tenore delle emissioni”
(complemento peritale, loc. cit.).
b) Dalle
affermazioni del perito si evince che non è possibile nemmeno stabilire in che
misura le prospettate misure consentirebbero, se non di eliminare, perlomeno di
ridurre convenientemente il fastidio dovuto al fumo. Egli ha rilevato in
effetti che le ricerche svolte non gli hanno consentito di appurare “se esistano
impianti con filtri o altro, adeguati all'impianto, atti a diminuire o
addirittura annullare le emissioni constatate” (complemento peritale, loc.
cit.). Anzi, il perito ha epilogato che, a sua conoscenza, non v'è accorgimento
tecnico o lavoro proporzionato all'inconveniente che elimini o riduca in modo
evidente quanto accertato (complemento peritale, punto 5). Ne discende che,
sulla base delle risultanze di causa, l'unico provvedimento idoneo a far
cessare la turbativa consiste nel vietare alle convenute l'uso dei comignoli.
Tale soluzione non risulta d'altro canto in contrasto con interessi
preponderanti delle convenute, se si pon mente al fatto che – come riconoscono
le convenute medesime – gli impianti oggetto delle lamentate emissioni
costituiscono soltanto “un mezzo di riscaldamento secondario” e vengono
sollecitati solo “in misura minima” (osservazioni, pag. 6 in fondo).
c) Su
questo punto la fattispecie si differenzia dunque radicalmente da quella, cui
si riferisce il Pretore, giudicata dalla Camera civile di appello il 15
febbraio 1973 (Rep. 1974 pag. 101). Il primo giudice ha rilevato in proposito
che “nello specifico contesto abitativo di __________ ” tale sentenza
“configura un caso pregiudiziale, che può essere confermato” (consid. 5, pag. 5
nel mezzo). Nel caso allora in esame però la domanda intesa alla cessazione
della turbativa era stata respinta, fra l'altro, perché il camino litigioso
costituiva il solo impianto di riscaldamento del locale in cui l'anziano
proprietario soleva passare la maggior parte della giornata. In circostanze del
genere la valutazione dei contrapposti interessi imponeva alla vicina di
sopportare la turbativa. Per di più i fumi non provenivano soltanto dal
comignolo in questione, ma da varie fonti di cui risultava difficile distinguere
l'origine. Diverso è il caso odierno in cui, oltre a essere dimostrata la
provenienza delle immissioni di fumo dai camini delle convenute, tali impianti
risultano essere – come detto – mezzi di riscaldamento di natura accessoria.
d) Da
quanto precede discende che l'appello, fondato, dev'essere accolto e il giudizio
del Pretore riformato nel senso che sia fatto divieto alle convenute di
bruciare alcunché nei due camini della casa di loro proprietà. L'accoglimento
della domanda principale rende priva d'oggetto la richiesta subordinata intesa
al pagamento di fr. 300 000.– con interessi al 5% dal 1° gennaio 1992 per
risarcimento dell'asserito danno cagionato dalla turbativa.
-
La comminatoria dell’azione penale, richiesta esplicitamente dall'attrice
anche in questa sede, non può per contro essere accolta. La giurisprudenza ha
già avuto modo di precisare, in effetti, che tale comminatoria non va applicata
in modo sistematico e indiscriminato, ma solo qualora sussistano indizi tali da
far presumere che la parte convenuta trasgredisca l’ordine (RDAT I-1998 n. 41
pag. 160). Ciò non è il caso in concreto, nulla lasciando presagire che le
convenute non rispetteranno l'ingiunzione di questa Camera. Su questo punto
l'appello è sprovvisto di buon fondamento.
-
I
costi dell'attuale giudizio vanno a carico delle convenute in solido (art. 148
cpv. 1 CPC), il diniego della comminatoria penale non influendo
apprezzabilmente sul loro ammontare. Le convenute rifonderanno inoltre
all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, un'adeguata indennità per
ripetibili di appello. Gli oneri processuali di prima sede vanno modificati
alla stessa stregua.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che è fatto divieto ad __________ e
__________ __________ __________ di accendere qualsiasi fuoco nei camini
all'interno della loro casa posta sulla particella n. __________ RFD di
__________.
-
La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 4020.– sono poste a carico
delle convenute in solido, che rifonderanno all'attrice, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ e __________
__________ __________ in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– lic. iur.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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