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11.1999.57 ΓÇó Appeal withdrawn; costs charged to appellant
11.1999.57Übriges Gericht10.01.2002Withdrawn
The appellant withdrew the appeal against a precautionary order in a status case. The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal took note of the withdrawal and struck the case from the docket for desistance. It held that, as a rule, withdrawal entails bearing the costs caused, but reduced the justice fee because the proceedings ended without judgment. The appellant was ordered to pay CHF 150 in total appellate costs, and no party compensation was awarded to the respondent.
Art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; withdrawal of appeal and appellate costs: the withdrawal of an appeal is in principle equated with desistance, with the consequence that the withdrawing appellant bears the procedural costs caused. The court may, however, reduce the justice fee where the proceedings end without judgment, taking account of the limited judicial work involved (consid. 2). Party compensation is not awarded to the opposing party where the proceedings have not entailed compensable expense. Art. 21 LTG permits an appropriate reduction of the fee in such circumstances.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.57
Data decisione, Autorità: 10.01.2002, ICCA
Incarto n. 11.1999.00057
Lugano 10 gennaio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 novembre 1998 da
__________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
premesso che con decreto cautelare dell'8 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato l'assetto provvisionale tra i coniugi __________ e __________ __________;
accertato che contro tale decisione ha ricorso l'istante con appello del 22 aprile 1999;
constatato che il convenuto non ha presentato osservazioni;
preso atto che il 7 gennaio 2002 __________ __________ ha dichiarato di ritirare l'appello;
stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;
rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato che nella fattispecie non vi è motivo per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);
ritenuto in ogni modo che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la procedura non ha comportato spese;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
a) tassa di giustizia unica fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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