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Numero d'incarto:
11.1999.38
Data decisione, Autorità:
07.06.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00038
Lugano
7 giugno 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, promossa con petizione del 30 ottobre 1995 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 25 febbraio 1999 presentata da __________ __________ contro
il decreto di stralcio emesso il 4 febbraio 1999 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 ottobre 1995 __________ __________ ha promosso causa contro
__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
perché fosse accertata la violazione della sua personalità per abusi sessuali e
offese all'onore. Nella sua risposta del 12 gennaio 1996 __________ __________
ha proposto di respingere la petizione. Nei successivi atti scritti le parti
hanno ribadito il loro punto di vista.
B. Nel
corso dell'istruttoria, il 4 febbraio 1999, il Pretore ha constatato che non
era intervenuto alcun atto processuale dopo il 15 novembre 1996, sicché ha
stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale. Non sono
state prelevate tasse o spese oltre quelle già riscosse, poste a carico dell'attrice.
C. Contro il decreto di stralcio __________ __________ è insorta con
un appello del 25 febbraio 1999 nel quale chiede di ridurre le spese e la tassa
di giustizia a complessivi fr. 350.– o quanto meno, in via subordinata, di
rinviare la causa al Pretore perché “stabilisca con precisione le spese e la
tassa di giustizia”. Il 29 marzo 1999 l'appellante ha comunicato di rinunciare
alla domanda subordinata. __________ __________ non ha formulato osservazioni
all'appello.
Considerando
in diritto: 1. In materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio è
senz'altro appellabile, sia esso dovuto a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza
(Rep. 1985 pag. 145 in fondo). Non v'è motivo perché l'appellabilità di un
decreto di stralcio per sopravvenuta perenzione processuale sia trattata
diversamente (I CCA, sentenza del 9 luglio 1999 in re G.; del 20 settembre 1994
in re L., consid. 1; del 6 dicembre 1994 in re Di R., consid. 2; dell'8
novembre 1995 in re S.-W.). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
-
In
concreto il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, come detto, rinunciando a
prelevare altre tasse o spese oltre a quanto già riscosso. Dal decreto di
stralcio non risulta l'ammontare di quest'ultima somma, tuttavia dalla bolletta
giudiziaria intimata all'attrice si evince che l'importo ascende a complessivi
fr. 2'400.–, di cui fr. 2'380.– a titolo di tassa di giustizia e fr. 20.– di
spese. L'appellante critica l'entità della tassa di giustizia, sottolineando in
sostanza che essa è arbitraria ed eccessiva per rapporto allo stadio in cui la
causa si trovava.
-
La
legge sulla tariffa giudiziaria (RL 3.1.1.5) prevede che la tassa di giustizia
è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e complessità
dell'atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 LTG). Come per tutte le
riscossioni tributarie, la tassa di giustizia deve attenersi, in virtù del
diritto federale, ai principi della proporzionalità e dell'equivalenza, poiché
anche gli emolumenti giudiziari devono mantenersi in un rapporto ragionevole
con la complessità della causa e con l'impegno chiesto al tribunale (DTF 120 Ia
175 consid. 4). Nella determinazione degli oneri processuali il Pretore dispone
nondimeno di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi della tariffa la sua
valutazione è censurabile, quindi, solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento
(Rep. 1996 pag. 171; I CCA, sentenza del 18 aprile 1995 in re GMS, consid. 8;
del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 3e). Occorre pertanto esaminare se nel
caso in esame si ravvisino presupposti del genere.
-
Una
mera azione a protezione della personalità, senza il cumulo di pretese pecuniarie,
non ha carattere patrimoniale (Poudret/
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire,
Berna 1990, n. 1.3.1 ad art. 44; Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, n. 775; Bucher, Personnes physiques et
protection de la personnalité, 3a edizione, n. 506). Ora, l'art. 18
cpv. 1 LTG, applicabile alle cause il cui valore non è determinabile, prevede
una tassa di giustizia da fr. 250.– a fr. 10'000.–. Nella fattispecie l'azione
verteva sull'accertamento di una lesione della personalità in seguito a pretesi
abusi sessuali e si prospettava delicata, soprattutto dal profilo
dell'accertamento dei fatti, per il quale era prevista una laboriosa
istruttoria. Al momento dello stralcio, nondimeno, la causa aveva comportato unicamente
un doppio scambio di allegati preliminari, l'udienza preliminare e due altre
udienze per l'audizione di due testi. È vero che durante la procedura il
Pretore ha negato l'assistenza giudiziaria all'attrice (decreto del 12 gennaio
- e ha respinto, il 30 luglio 1996, un'istanza di sospensione presentata
dalla medesima, ma per entrambi i giudizi è stata riscossa una tassa di giustizia
separata (fr. 30.–). All'atto dello stralcio non si può dire quindi che la
causa avesse eccezionalmente gravato sul tribunale.
-
Nelle
circostanze descritte una tassa di giustizia di fr. 2'380.– appare manifestamente
esagerata, anche se per la causa completa il Pretore avrebbe potuto riscuotere
– in teoria – sino a un massimo di fr. 10'000.–. La seconda richiesta di
anticipo, di fr. 1'400.– del 28 marzo 1998, si sarebbe giustificata in effetti
per l'assunzione delle prove notificate all'udienza preliminare (10 testi,
richiamo dell'incarto penale e edizione da un istituto bancario di tutta una
serie di documentazione), prove che però – fatta eccezione di due testimoni –
non sono state esperite. Per di più il Pretore ha trascurato l'art. 21 LTG, in
virtù del quale se la causa termina senza sentenza la tassa di giustizia è
proporzionata agli atti compiuti. In concreto tale precetto è stato
completamente disatteso. Ne segue che, tutto ben soppesato, una tassa di giustizia
di fr. 1'500.– è il limite di quanto il primo giudice avrebbe potuto riscuotere
nel quadro del suo legittimo potere di apprezzamento, tenuto conto
dell'importanza delle domande, come pure del dispendio di energie e di tempo
richiesto dalla trattazione del processo all'autorità giudiziaria. L'appello
deve di conseguenza essere accolto in tale misura e il decreto di stralcio
modificato di conseguenza.
-
Le
spese del presente giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta nella proporzione approssimativa
di due quinti. Per il resto esce perdente. La controparte non si è tuttavia
costituita in giudizio davanti al Tribunale di appello. Non può dunque essere
considerata soccombente, ma nemmeno ottiene indennità per ripetibili (analogamente:
DTF del 5 maggio 1997 in re C. contro M., consid. 5; Rep. 1997 pag. 135).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così
riformato:
La
tassa di giustizia ridotta di fr. 1500.– e le spese di fr. 20.– sono poste a
carico dell'attrice.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti per tre quinti a carico dell'appellante. Non si riscuote la quota
rimanente né si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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