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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.21
Data decisione, Autorità:
23.03.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00021
Lugano,
23 marzo 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G.A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (contestazione di
delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa
con petizione dell’8 gennaio 1997 da
__________ __________ in __________ ,
__________ (, __________)
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Comunione
dei comproprietari del
“Condominio __________ __________ ”, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
visto l’appello del 3
febbraio 1999 presentato da __________ __________ __________ __________
__________ contro la sentenza emessa il 14 gennaio 1999 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna;
premesso che l’8
febbraio 1999 l’appellante è stata invitata a versare entro il 26 febbraio
1999, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr.
800.– sul conto corrente postale --__________ del Tribunale
di appello, introiti __________, con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento entro il termine fissato l’appello sarebbe stato dichiarato deserto (art.
312 cpv. 2 CPC e 12 cpv. 1 LTG);
richiamato
quanto figurava esplicitamente sulla richiesta di pagamento, ovvero che qualora
fosse stato usato il servizio degli ordini collettivi SOC sarebbe stata determinante
la scadenza indicata dall’utente SOC alla posta, non la data dell’ordine
impartito alla banca, incombendo alla parte di provvedere perché la banca esegua
l’ordine tempestivamente;
ricordato
in effetti che, ove si faccia capo al servizio degli ordini collettivi delle
PTT (art. 133d OSP: RS 783.01), il termine per versare l’anticipo è
considerato rispettato se la data di scadenza figurante sul supporto dei dati
è, al più tardi, quella dell’ultimo termine fissato dal Tribunale e se il
supporto dei dati è stato consegnato a un ufficio postale svizzero entro tale
termine (DTF 117 Ib 220, 118 Ia 8 confermata ancora in DTF del
4
luglio 1997 nella causa T., consid. 3 e in DTF del 12 giugno 1998 nella causa
B. & F., consid. 5);
accertato
che nella fattispecie la data di scadenza figurante sul supporto dei dati (“va-luta”)
era verosimilmente quella dell’ultimo termine fissato dal Tribunale (avviso di
addebito 26 febbraio 1999 inviato dalla Banca __________ __________ __________
__________ __________ al patrocinatore dell’appellante), ma che il supporto dei
dati è stato consegnato alla posta solo il
3
marzo 1999, giorno in cui l’ordine di pagamento è stato elaborato
(comunicazione
17
marzo 1999 di Postfinance, __________ Ricerche);
preso
atto che il versamento risulta quindi intempestivo, senza che l’appellante
abbia postulato una restituzione del termine (art. 137 CPC);
stabilito
che in tali circostanze l’appello non può essere esaminato nel merito;
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per tardivo versamento dell’anti-cipo.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 80.–
b) spese fr.
20.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'appellante.
- Intimazione:
– avv. __________
__________i, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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