Inheritance division appeal declared inadmissible

11.1999.138Übriges Gericht19.11.1999Inadmissible

Zusammenfassung

The Court of Appeal of Ticino held that the appellant’s filing against a first-instance order granting partition of an estate was only capable of being treated as an appeal, but it was inadmissible because it contained no reasons of fact or law and did not engage with the lower court’s decision. The appellant also failed to explain why partition was barred or should be suspended under the Civil Code. The court therefore refused merits review. Exceptionally, it waived costs and denied party compensation because the appellant was unrepresented, lacked legal training, and the appeal had not been served on the other side.

Regest

Art. 307 segg., 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC; art. 604 cpv. 1 e 2 CC; requirements for admissibility of an appeal against an order for partition of inheritance. An appeal must contain specific requests and a reasoned challenge addressing the contested decision; failure to set out factual and legal grounds entails nullity and precludes merits review. In a partition action the judge verifies only heir status, joinder of all coheirs, and absence of contractual or legal exclusion of partition; the appellant must show concrete grounds for exclusion or suspension, in particular under art. 604 cpv. 2 CC. Costs normally follow defeat, but may exceptionally be waived in light of the circumstances.

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1999.138

Data decisione, Autorità: 19.11.1999, ICCA

Incarto n. 11.1999.00138

Lugano 19 novembre 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa . ._ (azione di divisione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 15 settembre 1999 da

__________, __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti:

punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 6 novembre 1999 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ 1997 è morta a __________ __________ __________ nata __________ (1920), lasciando quali eredi i figli __________ (1946) e __________ __________ (1950);

che l'____________________ 1998 __________ __________ è a sua volta deceduto, lasciando quali eredi la moglie __________ nata __________ (1946) con i figli __________ (1971) e __________ (1974);

che il 15 settembre 1999 __________, __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona la divisione dell'eredità;

che all'udienza del 27 ottobre 1999 gli istanti hanno confermato la domanda, mentre __________ __________ non si è presentato;

che con sentenza del 27 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato la divisione dell’eredità e ha nominato l’avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore;

che contro la citata sentenza __________ __________ ha introdotto il 6 novembre 1999 uno scritto nel quale chiede, in sostanza, di invalidare la decisione impugnata;

che lo scritto non è stato notificato alle controparti;

considerando

in diritto: che l'atto del ricorrente può essere trattato solo alla stregua di un appello, unico rimedio ordinario esperibile contro la sentenza impugnata (art. 307 segg. CPC);

che un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), pena la nullità dell'atto (art. 309 cpv. 5 CPC);

che per l'art. 604 cpv. 1 CC la divisione dell'eredità può essere chiesta in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione;

che la comunione ereditaria costituisce infatti uno stadio intermedio e transitorio (Piotet, in: Traité de droit privé suisse, Droit successoral, vol. IV, 1975, pag. 760);

che, chiamato a pronunciarsi su un'istanza di divisione, il giudice deve limitarsi a constatare che il richiedente abbia qualità di erede, che l'azione sia diretta contro tutti i coeredi e che la divisione non sia convenzionalmente o legalmente esclusa conformemente all'art. 604 cpv. 1 CC (DTF 109 II 409 consid. 2; Rep. 1984 pag. 279 e 1971 pag. 253);

che in concreto l'appellante si esaurisce in generiche argomentazioni sui rapporti personali con le controparti, senza confrontarsi con la decisione impugnata né indicare i motivi per cui la divisione sarebbe esclusa o potrebbe essere sospesa a norma dell'art. 604 cpv. 2 CC, segnatamente ove l'immediata esecuzione possa recare pregiudizio considerevole al valore dell'eredità;

che nelle condizioni descritte l'appello sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che in concreto si può nondimeno soprassedere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si giustifica nemmeno assegnare ripetibili alle controparti, cui l'appello non è nemmeno stato notificato;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

  1. Non si riscuotono tasse, spese, né ripetibili.

  2. Intimazione:

– __________ __________, __________.

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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