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Numero d'incarto:
11.1999.133
Data decisione, Autorità:
28.09.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00133
Lugano
28 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e R. Bernasconi, supplente
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__ (_____,
vicinato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 20
ottobre 1994 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 5 ottobre 1999 presentata da __________ e __________ __________ contro la
sentenza emessa il 15 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è proprietario delle particelle n. __________,
__________, __________e __________RFD di __________. I fratelli __________ e
__________ sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della vicina particella
n. __________, su cui sorge una casa d'abitazione. Tale particella confina a
nord con la n. __________, sulla quale si trova una stalla, e a sud con la n.
__________, sulla quale esiste un magazzino. Nel 1993 __________ e __________
hanno intrapreso lavori di sistemazione alla loro proprietà per eliminare
l'instabilità del pendio retrostante la loro abitazione (e la stalla situata
sulla particella n. __________). In particolare essi hanno costruito due muri
di sostegno per mezzo di traversine ferroviarie, hanno posato un tubo di
drenaggio, hanno formato uno spiazzo erboso pianeggiante dietro la loro casa,
eliminando l'originario manto selvatico, e hanno rialzato il terreno a monte,
verso il ripostiglio che si trova sulla particella n. __________, come pure a
sud-ovest, verso la stalla esistente sulla particella n. __________, posando
contro la parete di quest'ultimo edificio lastre di polistirolo.
B. Con
petizione del 20 ottobre 1994 __________ __________ si è rivolto al Pretore del
Distretto di __________ perché fosse ordinato ad __________ __________ di “far
cessare tutte le molestie determinate da suoi interventi edilizi sulla
particella n. __________RFD del Comune di __________ che danneggiano le
particelle n. __________e __________”, e segnatamente perché fosse rimosso il
materiale di ripiena posato dietro lo stabile, perché fosse asportato o
modificato il tubo di drenaggio, fossero risanate le pareti degli stabili
danneggiati dalle infiltrazioni e gli fosse versato un importo di fr. 10'000.–
in risarcimento del danno. Il convenuto si è opposto alla petizione in ordine,
rilevando di essere comproprietario della particella n. __________ con il
fratello __________, e nel merito ha addotto che i lavori eseguiti hanno
migliorato la situazione degli stabili. Nel successivo scambio di allegati le
parti hanno mantenuto le loro posizioni, l'attore chiedendo di integrare la
petizione con l'indicazione del convenuto __________ e quest'ultimo confermando
con il fratello le domande di risposta.
C. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. __________ ha
confermato il suo punto di vista in un memoriale conclusivo del 16 dicembre
1998, salvo ridurre la pretesa di risarcimento a fr. 3'000.–. Nel loro allegato
del 17 agosto 1998 __________ e __________ hanno riproposto le loro domande. Con
sentenza del 15 settembre 1999 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
e ha ordinato ai convenuti di procedere a loro spese entro il 31 dicembre 1999
ad asportare la terra, il materiale di ripiena e le lastre di polistirolo
posate sui subalterni c e d della particella n. __________,
contro lo stabile situato sulla particella n. __________, a costruire un muro
drenante a totale distacco della terra vegetale dal muro della stalla sulla
particella n. __________nel tratto di parete contiguo al fondo n. __________,
come pure dal muro del ripostiglio sulla particella n. __________nel tratto di
parete contiguo al fondo n. __________. Egli ha respinto invece le altre
richieste dell'attore e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le
spese di fr. 4'655.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando
le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ e __________ sono insorti con un appello
del 5 ottobre 1999 nel quale postulano la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere interamente la petizione. Nelle sue osservazioni del 3
dicembre 1999 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la
sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Le parti si sono date atto in appello che pendente causa la
Commissione di ricorso di seconda istanza in materia di raggruppamento terreni
ha assegnato la proprietà del fondo n. __________4 ad __________ e __________.
Oggetto della lite rimane di conseguenza il solo fondo n. __________.
-
L'art.
679 CC prevede che chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un
proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere
la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il
risarcimento del danno stesso. Si ravvisa un eccesso nell'esercizio del diritto
di proprietà se un comportamento umano, connesso all'uso o allo sfruttamento
del fondo, determina una violazione del diritto di vicinato (Deschenaux/Tercier, La responsabilité
civile, 2ª edizione, pag. 133, n. 23; Bovey,
L'expropriation des droits de voisinage, Berna 2000, pag. 6 nel mezzo).
L'art. 684 cpv. 2 CC, da parte sua, vieta eccessi pregiudizievoli, in specie
emissioni di fumo o di fuliggine, evaporazioni moleste, rumori e scuotimenti
che siano di danno ai vicini e che non siano giustificati dalla situazione e
destinazione dei fondi o dall'uso locale (cfr. anche SJ 1967 pag. 495). Per
eccesso pregiudizievole non si intende necessariamente un danno in senso
stretto: è sufficiente che al vicino derivino incomodi che superano i limiti di
tolleranza usuali (Steinauer, Les
droits réels, vol. II, 2a edizione, n. 1813 segg., pag. 143).
D'altro lato non occorre che il fondo oggetto dell'immissione sia leso nella
sua integrità (I CCA, sentenza del 21 aprile 1999 nella causa S. contro T.,
consid. 1). Il giudice – cui compete un ampio potere d'apprezzamento – deve
soppesare i reciproci interessi e contrapporre quello del proprietario accusato
di abusare del suo diritto a quello del vicino che si lamenta dell'eccesso
(Rep. 1974 pag. 102 con riferimenti; Bovey,
op. cit., pag. 23 in basso e pag. 24 in alto).
-
Il
Pretore ha accolto parzialmente – come si è visto – l'azione intesa alla
cessazione della turbativa. Egli ha accertato, sulla base della perizia
giudiziaria, che in occasione di forti piogge i lavori intrapresi dai convenuti
causano maggiori infiltrazioni d'acqua dal sottosuolo verso gli stabili
dell'attore, disturbo che non può ragionevolmente essere imposto all'attore e
che costituisce quindi un'immissione eccessiva a norma dell'art. 684 cpv. 1 CC.
Ne ha concluso, il primo giudice, che i convenuti devono rimuovere il
terriccio, il materiale di ripiena, le lastre di polistirolo e costruire un
muro drenante a totale distacco dalla vegetazione. Egli ha respinto per contro
la richiesta dell'attore volta al risanamento delle pareti dei suoi immobili,
non ritenendo provato che le macchie d'acqua constatate siano state provocate
dagli interventi edilizi del 1993. Gli appellanti sostengono da parte loro che
il Pretore avrebbe dovuto respingere interamente la petizione, poiché l'attore
non ha dimostrato la causalità fra i danni riscontrati agli stabili e le opere
da loro eseguite. Ribadiscono che per l'attore il loro intervento ha
addirittura migliorato la situazione. Se mai l'attore ha peggiorato le cose,
aggravando il tasso di umidità nei suoi locali con interventi giudicati inadeguati
dallo stesso perito giudiziario.
-
I
convenuti rimproverano anzitutto al primo giudice, come detto, di avere accolto
l'azione nonostante l'istruttoria avesse dimostrato l'assenza di danni
riconducibili ai loro interventi edilizi. L'assunto è infondato. Il Pretore ha
respinto la domanda di risarcimento e quella di risanamento delle pareti
proprio perché ha ritenuto che l'attore non aveva provato il nesso di causalità
tra l'umidità riscontrata sulle pareti della sua stalla (sentenza impugnata,
consid. 4, pag. 8). L'azione non si esauriva tuttavia nel risarcimento del
danno, ma tendeva anche alla cessazione della turbativa. Ora, il primo giudice
ha ravvisato un'immissione eccessiva ai sensi dell'art. 684 CC nell'aumento di
infiltrazioni d'acqua del sottosuolo nei periodi di forte pioggia, provocato
dall'insieme dei lavori eseguiti dai convenuti nel 1993. Gli appellanti non
negano un possibile aumento di infiltrazioni dal sottosuolo, ma persistono
nell'affermare che le opere edilizie da loro eseguite hanno migliorato
l'influsso di acque di superficie e che lo stesso attore sarebbe all'origine
degli inconvenienti riscontrati.
a) Dall'istruttoria
risulta che nel 1993 i convenuti hanno eseguito opere di risanamento sulla loro
proprietà. In aggiunta a lavori di sistemazione dei loro immobili, essi hanno
modificato il livello e la pendenza del terreno retrostante la stalla e il magazzino
dell'attore (perizia giudiziaria del 12 giugno 1998, risposta n. 1; verbale del
29 dicembre 1995; deposizione __________, pag. 1; deposizione __________, pag.
2; deposizione __________, pag. 3). Il perito, in particolare, ha accertato che
il terreno è stato rialzato di circa 25 cm lungo il lato sud-ovest, nella parte
retrostante la stalla sulla particella n. __________, e di circa 30-50 cm
contro il ripostiglio situato sulla particella n. __________. Inoltre sono
stati posati pannelli di polistirolo contro la parete della stalla a un'altezza
di circa 25-30 cm, sotto il livello del terreno sistemato. Il perito ha
precisato altresì che la posa di materiale isolante come il polistirolo evitava
l'infiltrazione di acqua nei punti di posa delle lastre, se correttamente posate,
ma favoriva l'infiltrazione nel sottosuolo, aumentando la quantità d'acqua
convogliata dalla terra soprastante le lastre a quelle sottostanti. Egli ha
constatato dipoi che in concreto i pannelli non risultavano correttamente
posati, poiché le lastre erano a tratti spaccate e in parte ricoperte dallo
strato di terra vegetale sistemato, ciò che pregiudicava l'esecuzione e la
presunta utilità dell'opera (perizia, risposta n. 4).
Per
di più, secondo il perito, l'innalzamento del terreno comportava una maggiore
quantità di terra addossata alla parte della stalla e in caso di pioggia una maggiore
quantità di acqua convogliata per gravità contro le pareti degli stabili sottostanti,
una volta superato il punto di saturazione della terra, con aumento delle infiltrazioni
del sottosuolo a circa 40-70 cm sotto il terreno sistemato, anche a causa della
posa dei pannelli di polistirolo e della sostituzione del manto erboso misto ed
eterogeneo con un manto omogeneo (perizia, risposte n. 5, 8 e 13). Tale
sostituzione, infatti, ha ridotto le capacità drenanti del terreno, poiché il
precedente manto erboso incolto, formato da erbe e arbusti selvatici di basso
fusto, garantiva l'assorbimento di buona parte dell'acqua dai vegetali, ciò che
non è il caso per il tappeto verde creato dai convenuti, omogeneo e falciato
regolarmente a macchina. In sintesi il perito ha affermato che la sistemazione
del terreno dei convenuti ha modificato i flussi d'acqua convogliati verso la
proprietà dell'attore a causa dell'innalzamento del terreno e della sostituzione
del manto vegetale (perizia, conclusione).
b) Il
“netto miglioramento” della situazione degli stabili preteso dai convenuti,
contrariamente a quanto essi sostengono, non si riferisce alla stalla
dell'attore. Gli appellanti hanno fatto eseguire i lavori litigiosi per
eliminare i pericoli di smottamento del ripido terreno a monte della loro
costruzione. __________ e __________ hanno dichiarato che il terreno a forma di
triangolo situato tra l'abitazione dei convenuti e la stalla dell'attore era
stato rialzato con la posa di materiale (humus) e che erano state posate lastre
di polistirolo contro la parete della stalla (verbale del 29 dicembre 1995,
pag. 2 e 3), ciò che corrisponde agli accertamenti del perito. __________, alla
cui testimonianza rinviano gli appellanti, ha detto invero di non avere
constatato umidità dopo i lavori nell'abitazione dei convenuti, ma non si è
espresso sulla situazione della stalla. Nulla consente quindi di ritenere che
l'attore abbia tratto beneficio dai lavori eseguiti dai convenuti.
Certo,
come sostengono gli appellanti, il perito non ha considerato come un'imperfezione
della struttura le macchie d'umidità ancora presenti sulle pareti della stalla,
trattandosi di una costruzione agricola con pareti di granito a secco, nelle
quali tracce di umidità alle pareti costituiscono la regola (perizia, risposta
n. 6). Egli ha anche riconosciuto una certa qual limitazione dell'infiltrazione
delle acque superficiali di scorrimento dopo la posa dei pannelli di polistirolo
(risposta n. 5). Ciò non giova tuttavia agli appellanti. Il perito, infatti, ha
elencato in modo particolareggiato i motivi per i quali l'insieme dei lavori
eseguiti ha aumentato le infiltrazioni d'acqua del sottosuolo. Vano è quindi il
tentativo di minimizzare l'effetto dell'una o dell'altra opera, citando passi
isolati della perizia. La diminuzione della capacità drenante del terreno
(risposta n. 8) e il probabile aumento delle infiltrazioni del sottosuolo a
circa 40-70 cm sotto il terreno sistemato, invero, non sono state causate da un
solo fattore, ma da un insieme di interventi. Fra questi il perito ha
menzionato l'innalzamento del terreno con conseguente aumento della terra, la
posa difettosa dei pannelli di polistirolo contro le pareti della stalla,
l'asportazione del manto erboso eterogeneo e la sua sostituzione con un tappeto
verde omogeneo meno drenante (perizia, risposte n. 4, 5, 8 e 13).
c) A
detta degli appellanti, l'attore stesso è responsabile dell'umidità riscontrata
all'interno dei suoi stabili, poiché ha posato all'interno della stalla un telo
rudimentale di plastica per isolare le pareti. È vero che il perito ha definito
inadatta e controproducente la posa del telo di plastica (risposta n. 6), ma
ciò è irrilevante ai fini del giudizio. Il Pretore ha considerato immissioni
eccessive – come si è visto – le aumentate infiltrazioni del sottosuolo. Il
probabile rischio di umidità a carico della travatura del tetto rilevato dal
perito non è in alcun modo collegabile alle infiltrazioni d'acqua del
sottosuolo. L'argomentazione degli appellanti si rivela quindi sprovvista di
pertinenza.
- Gli
appellanti rimproverano al Pretore di aver posto a loro carico opere di
miglioria a favore del vicino. L'argomentazione non può essere condivisa. La
natura particolare dell'azione fondata sugli art. 679 e 684 CC permette
all'attore di formulare le sue conclusioni in termini generali, lasciando al
giudice di determinare le misure che si impongono per evitare pregiudizi futuri
(DTF 102 Ia 96, 111 II 429). Il giudice adotterà i provvedimenti più consoni e
idonei, nel limite del possibile, a eliminare la turbativa (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n.
124 ad art. 679 CC; Steinauer,
op. cit., pag. 183, n. 1922a). Dovrà quindi apprezzare liberamente gli
interessi in causa, evitando di creare una sproporzione tra i vantaggi
ridondanti all'attore e gli oneri imposti al proprietario responsabile
dell'eccesso pregiudizievole.
Nella
fattispecie il perito ha spiegato che il problema delle infiltrazioni può
essere eliminato con la costruzione di un muro drenante “a totale distacco
dalla terra vegetale”, oppure può essere ottenuto ripristinando il terreno
nella situazione originaria o ancora provando a ricostituire un manto erboso
eterogeneo (perizia, risposta n. 13). Il Pretore ha ritenuto sproporzionato il
ripristino del manto erboso originario. Ha quindi imposto ai convenuti di
asportare a loro spese la terra, il materiale di ripiena e le lastre di
polistirolo poste contro lo stabile sulla particella n. __________, costruendo
un muro drenante come quello che i convenuti hanno già formato per la loro
abitazione. Gli appellanti ammettono di aver eseguito a ridosso del loro
stabile un muro drenante (appello, pag. 5). Sostengono però che un intervento
del genere non si giustifica per una stalla, tanto più che i lavori da loro eseguiti
non sono la causa delle infiltrazioni riscontrate sulle pareti. Se non che, una
volta ancora i convenuti disconoscono che il perito non si riferiva solo alle
macchie sulle pareti della stalla, ma anche alle infiltrazioni del sottosuolo,
aumentate a seguito dei loro interventi (perizia, conclusione e risposta n.
13). Non si vede del resto perché l'attore dovrebbe tollerare un aumento delle
infiltrazioni sotterranee in direzione dello stabile di sua proprietà, anche se
adibito a scopo agricolo. Come ha rilevato il Pretore, la stalla è situata nel
nucleo del paese di Iragna e in futuro il suo uso potrebbe essere diverso,
sicché non vi è motivo per lasciare sussistere immissioni eccessive provenienti
dal fondo dei convenuti. L'appello si rivela pertanto destituito di fondamento
anche su questo punto.
-
Infine
i convenuti postulano “una diversa ripartizione” delle spese e delle
ripetibili, asserendo che l'attore risulta soccombente in larga misura e deve
così sopportare tutte le spese di causa, oltre che versar loro un importo
imprecisato per ripetibili. Ci si potrebbe interrogare sulla ricevibilità di
quest'ultima domanda, poiché chi postula una modifica del pronunciato sulle
spese e sulle ripetibili deve cifrare la somma richiesta e non può limitarsi a
domande indeterminate (Rep. 1993 pag. 227). Sia come sia, quand'anche nella
fattispecie la censura fosse ricevibile, l'appello dovrebbe essere respinto in
ogni caso. L'attore si è visto invero respingere le domande sullo spostamento
del drenaggio, sull'asportazione di un albero, sul risanamento delle pareti e
sul risarcimento del danno. La sua azione è stata accolta invece per quel che
concerne l'asportazione del materiale di ripiena, delle lastre di polistirolo e
la costruzione di un muro drenante, il Pretore avendo riconosciuto che i lavori
eseguiti dai convenuti sono fonte di immissioni eccessive. Se si considera che
gli appellanti hanno sempre pervicacemente negato il principio stesso della
loro responsabilità, la decisione del Pretore di ripartire a metà tra le parti
gli oneri processuali e di compensare le ripetibili non configura eccesso né
abuso del potere di apprezzamento. L'appello deve quindi essere respinto, nella
misura in cui è ricevibile, anche riguardo agli oneri processuali.
-
I costi dell'attuale giudizio vanno a carico degli appellanti in
solido (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno all'attore un'equa indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti in solido a carico degli appellanti, con obbligo di rifondere a
__________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'200.– per ripetibili di
appello.
- Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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