AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1999.126
Data decisione, Autorità:
13.08.2003, ICCA
Incarto n.
11.1999.126
Lugano,
13 agosto 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____. (azione di
divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 25 febbraio 1998 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, ora in __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
in questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 27 settembre 1999 da __________ __________ __________
contro la sentenza emessa il
30
agosto 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne
6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________ __________ con le osservazioni all'appello del 20 ottobre 1999;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (23 maggio 1946) e __________
(15
gennaio 1951) si sono sposati a Minusio il __________ 1977. Dal matrimonio sono
nati i figli __________ (__________1978), __________ (__________1979) e
__________ (__________1983). Il marito è autista di mezzi pubblici a
__________, la moglie è impiegata all'80% presso una confetteria di __________
e svolge per il resto lavori di pulizia. Il 4 marzo 1996 __________ __________
ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per un
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 13 maggio 1996 (inc.
__________). Il
5
settembre 1996 essa ha postulato l'emanazione di misure provvisionali e
all'udienza del 24 settembre 1996, indetta per il contraddittorio, ha ottenuto
l'assegnazione dell'alloggio coniugale (il marito impegnandosi ad andarsene
entro il 31 ottobre 1996), l'affidamento dei figli (riservato al padre il
diritto di visita), un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per sé, uno
di fr. 700.– mensili per __________, uno di fr. 500.– mensili per __________ e
uno di fr. 700.– mensili per __________ (inc. __________). __________
__________ __________ ha lasciato l'appartamento coniugale il 1° novembre 1996,
data dalla quale le parti vivono separate.
B. Il
13 marzo 1997 __________ __________ ha chiesto un nuovo tentativo di conciliazione,
decaduto anch'esso infruttuoso il 30 giugno 1997 (inc. __________). In esito a
un'altra sua istanza provvisionale, del 14 marzo 1997, con decreto cautelare
del 30 ottobre 1997 il Pretore ha imposto a __________ __________ __________ un
contributo mensile di fr. 540.– per la moglie stessa (fr. 605.– dal 1°
settembre 1997), uno di fr. 875.– per __________a, uno di fr. 530.– per __________
(fr.
400.– dal 1° settembre 1997) e uno di fr. 780.– per __________, compresi gli
assegni familiari (inc. __________ 9). Un appello introdotto dal convenuto
contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il 21 novembre 1997 (inc.
__________) e un ricorso per riforma è stato dichiarato inammissibile dal
Tribunale federale il 4 marzo 1998. Con decreto cautelare del 28 aprile 1998,
confermato il 18 giugno 1998 dopo contraddittorio, il Pretore ha poi ordinato
al datore di lavoro del marito di trattenere dallo stipendio mensile di lui fr.
2111.– complessivi e di versarli direttamente alla moglie (inc. __________).
Statuendo su una richiesta di modifica presentata da __________ __________
__________, il Pretore ha stabilito il 20 novembre 1998 il contributo mensile
per la moglie in fr. 516.– (aumentato a fr. 1173.– dal 1° luglio 1998), quello
per __________ in fr. 692.– fino al 30 giugno 1998, quello per __________ in
fr. 217.–
fino al 30 giugno 1998 e quello per __________ in fr. 597.–, più gli assegni
familiari. Il Pretore ha ordinato altresì al datore di lavoro del marito di
ridurre la trattenuta di stipendio a complessivi fr. 1770.– mensili (inc.
DI.1998.372).
C. Nel
frattempo, il 25 febbraio 1998, __________ __________ ha promosso azione di
divorzio, sollecitando l'affidamento di __________, l'assegnazione
dell'appartamento coniugale (compresi i mobili e le suppellettili), un
contributo indicizzato per sé di fr. 2000.– mensili (art. 152 vCC), uno per
__________ di fr. 800.– mensili fino al 16° compleanno, aumentato a fr. 1000.–
fino alla maggiore età o al termine della formazione (inclusi gli assegni
familiari), il versamento di almeno fr. 30 000.– con interessi al 5% dal 13
marzo 1997 in liquidazione del regime dei beni e una quota imprecisata della
prestazione d'uscita maturata dal coniuge presso il rispettivo istituto di
previdenza professionale. L'attrice ha postulato inoltre il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 9 aprile 1998 __________
__________ __________ ha avversato la petizione e in via riconvenzionale ha
chiesto egli medesimo il divorzio, rivendicando l'affidamento di __________ “secondo
il prudente giudizio del Pretore e secondo il desiderio del figlio stesso”, il
versamento di un contributo mensile per il figlio di fr. 700.– fino al 16°
compleanno, aumentato a fr. 900.– fino alla maggiore età (assegni familiari
compresi) e concedendo alla moglie l'abitazione coniugale (con mobili e
suppellettili) dietro versamento di fr. 45 000.– oltre interessi al 5% dal 13
marzo 1997 in liquidazione del regime dei beni. Egli ha rifiutato invece
qualsiasi contributo all'attrice e si è opposto alla divisione del proprio
avere di vecchiaia, instando in caso contrario per un analogo riparto di quello
accumulato dalla moglie. Anch'egli ha postulato il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. __________ __________ ha proposto di respingere la riconvenzione.
Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito i loro punti di vista.
D. Esperita l'istruttoria, con memoriale conclusivo del 25 marzo
1999 __________ __________ __________ ha confermato le sua riconvenzione, ma ha
accettato che il figlio __________ fosse affidato alla madre (riservato il suo
più ampio diritto di visita), offrendo per lui un contributo alimentare di fr.
700.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 900.– mensili fino alla maggiore
età. Egli ha consentito inoltre a che l'appartamento coniugale fosse attribuito
alla moglie dietro versamento di fr. 25 125.– (o di almeno fr. 15 000.–) con
interessi dal 13 marzo 1997 in liquidazione del regime dei beni, ha
rivendicato una Nissan “__________ ” e una moto __________ in suo
uso, ha dichiarato di lasciare alla moglie una vettura Subaru “ ” in
uso alla medesima, riaffermando il suo rifiuto a qualsiasi prestazione
pecuniaria o previdenziale in favore di lei e senza più insistere per ottenere
averi di vecchiaia da parte della consorte. Nel suo memoriale conclusivo del
26 marzo 1999 __________ __________ ha ribadito il suo punto di vista, rimettendosi
al giudizio del Pretore per quanto attiene alla spettanza in liquidazione del
regime dei beni e al riparto della prestazione d'uscita maturata dal coniuge.
Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Statuendo
il 30 agosto 1999, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato
__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha
fissato in favore di __________ __________ un contributo indicizzato di fr.
862.– mensili vita natural durante (art. 152 vCC), ha stabilito in favore del
figlio un contributo indicizzato di fr. 800.– mensili fino ai 16 anni, aumentato
a fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età (più gli assegni familiari),
“riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”, ha ordinato il trasferimento alla moglie di
metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge (fr. 75 387.–), ha
condannato __________ __________ __________ a corrispondere alla moglie
fr.
8571.20 in liquidazione del regime dei beni oltre interessi al 5% dal
passaggio in giudicato della sentenza, ha accertato la comproprietà delle parti
in ragione di metà ciascuno sui mobili e le suppellettili acquistati in
costanza di matrimonio e ha suddiviso i veicoli a motore nel senso proposto dal
marito. Sull'attribuzione dell'appartamento coniugale il Pretore non si è
espresso. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2000.–, sono
state poste per due terzi a carico del convenuto e per il resto a carico della
moglie. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorto con un
appello del 27 settembre 1999 nel quale chiede che, conferitogli il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare per la moglie sia soppresso,
quello per il figlio sia ridotto a fr. 617.– mensili indicizzati fino al 16°
compleanno e a fr. 817.– mensili indicizzati fino alla maggiore età (più gli
assegni familiari), riservato l'art. 277 cpv. 2 CC, sia annullato il
trasferimento alla moglie di metà del suo avere di vecchiaia, sia ricondotto
il credito di lei in liquidazione del regime dei beni a fr. 1071.20 e sia
fissata la spettanza di lui per l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla
moglie (compresi mobili e suppellettili) in fr. 25 125.– (subordinatamente fr.
15 000.–) con interessi al 5% dal 13 marzo 1997. Nelle sue osservazioni del 20
ottobre 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare la sentenza del Pretore, sollecitando a sua volta il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
G. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del
31 ottobre 2000 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un
termine di 20 giorni per presentare eventuali nuove conclusioni sui temi
toccati dalla modifica legislativa. In un memoriale del 5 dicembre 2000
__________ __________ __________ ha riaffermato le domande d'appello sulla base
di circostanze verificatesi in pendenza di ricorso, proponendo nuovi mezzi di
prova. In uno scritto del 21 novembre 2000 __________ __________ ha ribadito il
suo punto di vista. Il giudice delegato ha sentito le parti a un'udienza del 23
gennaio 2001 e con ordinanze del 29 gennaio 2001, 20 marzo 2001, 17 aprile
2001, 13 luglio 2001, 25 ottobre 2001, 9 aprile 2002 e 12 luglio 2002 ha
disposto svariati accertamenti, su cui le parti hanno avuto modo di
esprimersi. Completata l'istruttoria, __________ __________ __________ ha
introdotto un memoriale conclusivo del 5 dicembre 2002 in cui ha ribadito interamente
le sue richieste di appello. __________ __________ ha proposto una volta ancora
il rigetto dell'appello. Il dibattimento finale del 13 dicembre 2002 è andato deserto.
H. Preso
atto che il 6 febbraio 2003 il figlio __________ è divenuto maggiorenne, con
ordinanza del 19 febbraio 2003 il giudice delegato ha impartito al medesimo un
breve termine per comunicare se ratificasse le eventuali richieste formulate
dalla madre quanto al contributo di mantenimento in suo favore dopo la maggiore
età, con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come
approvazione. __________ __________ è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. I processi di divorzio che all'entrata in vigore della legge
nuova (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità
cantonale, foss'anche di secondo grado, sono retti dal nuovo diritto (art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC). I punti della sentenza non impugnati rimangono
vincolanti, “a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non
ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b
cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). In concreto restano litigiosi i contributi
di mantenimento per l'ex moglie e il figlio, il riparto della prestazione
d'uscita riguardante la cassa pensione del marito e alcuni aspetti della liquidazione
del regime dei beni. Non è appellato invece lo scioglimento del matrimonio,
pronunciato in virtù dell'art. 142 cpv. 1 vCC. A tale riguardo la sentenza del
Pretore ha assunto perciò carattere definitivo (Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC ; v. anche Geiser, Übersicht zum Übergangsrecht
des neuen Scheidungsrechts in: Hausheer, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21).
- Lo scioglimento del regime matrimoniale va esaminato prima delle
controversie sui contributi di mantenimento (alla stessa stregua delle
questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa
pensione: SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid.
3). In proposito l'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato la
liquidazione dei mobili e delle suppellettili domestiche, dichiarati
semplicemente in comproprietà delle parti. Egli sostiene che gli atti consentono
di risalire agevolmente al loro valore, corrispondente fino al 1° gennaio 1997
a quello assicurato di fr. 50 300.– o, almeno, a quello di fr.
30 000.– assicurato dalla moglie dopo la separazione, e insta perché tali
beni siano assegnati alla moglie stessa, riconoscendogli un conguaglio di fr.
25 150.– con interessi al 5% dal
13 marzo
1997. Oltre a ciò egli chiede che dal saldo finale di
fr.
8571.20 riconosciuto alla moglie in liquidazione del regime sia stralciata la
somma di fr. 7500.–, pari alla metà degli averi a lui intestati nel 1997 presso
la Banca __________ SA di __________ e la Banca __________ di __________.
a) In
realtà il primo giudice, pur discostandosi dalle richieste comuni intese
all'attribuzione dei mobili e delle suppellettili alla moglie, non ha
trascurato il problema. In mancanza di dati affidabili sul valore
dell'arredamento domestico egli si è limitato però ad accertare la comproprietà
delle parti in ragione di metà ciascuno, rinviando lo scioglimento della
comproprietà ad separatum (sentenza, pag. 7). Ora, l'assegnazione di
beni in ragione di quote costituisce già di per sé un modo di liquidazione del
regime (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 505 n. 1241).
Quanto al valore dei beni, il Pretore ha ritenuto che quello assicurato non
fosse significativo, poiché si riferiva al momento in cui era stato stipulata
la polizza di assicurazione e non a quello in cui avveniva la liquidazione del
regime (sentenza, loc. cit.). L'appellante insiste sul valore assicurato, ma nemmeno
si confronta con la motivazione del Pretore, sicché la sua doglianza risulta
finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Come rileva il primo giudice, del resto, lo scioglimento del regime retroagisce
sì alla litispendenza dell'azione (art. 204 cpv. 2 CC), ossia in concreto al 13
marzo 1997 (istanza per il tentativo di conciliazione: Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 504 n. 1236),
ma i valori vanno calcolati al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., pag. 564 n. 1408). E al riguardo gli atti sono del tutto silenti.
b) A
ragione l'appellante fa notare invece che il Pretore ha omesso di statuire – verosimilmente
per svista – sull'attribuzione dell'appartamento coniugale, sebbene le parti
concordassero sulla sua assegnazione all'attrice (conclusioni del
25
marzo 1999, pag. 9 e del 26 marzo 1999, pag. 5). L'appellante ribadisce in
questa sede tale richiesta, che riesce senz'altro legittima. Basti pensare che
l'attribuzione dell'alloggio familiare a uno dei coniugi implica conseguenze
già per quanto attiene alla responsabilità solidale nel pagamento della pigione
(art. 122 cpv. 2 CC). La controparte, per altro, nulla obietta al riguardo. Si giustifica
pertanto di completare la sentenza impugnata in conformità alle concordi
richieste avanzate dalle parti in prima sede.
c) Quanto
al preteso stralcio di fr. 7500.– dal saldo finale di
fr.
8571.20 assegnato alla moglie, il Pretore ha ritenuto che l'interessato non avesse
contestato di per sé l'esistenza di un attivo di fr. 15 000.– sui propri conti
allo scioglimento del regime dei beni, ma si fosse limitato ad affermare che
quel denaro non faceva parte degli acquisti (sentenza impugnata, pag. 8). Nel
ricorso l'appellante ripete che la moglie non ha “provato assolutamente
l'esistenza del saldo citato (…) al momento della liquidazione del regime” e
che “oltretutto il doc. 10 smentisce la tesi del Pretore” (appello, pag. 11
punto 5). Ancora una volta però egli non si confronta minimamente con la
motivazione del primo giudice, stando al quale l'attivo di fr. 15 000.– allo
scioglimento del regime dei beni non era contestato. Donde l'ulteriore irricevibilità
dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5). Per quel
che è del doc. 10, consistente in un estratto conto dal 1° gennaio al 26 giugno
1998 di un deposito del convenuto presso la Banca __________ di __________,
esso non contraddice minimamente l'argomentazione del primo giudice, ove appena
si consideri che nemmeno reca il saldo al 13 marzo 1997, momento decisivo per
lo scioglimento del regime (sopra, consid. 2a). Del conto intestato
all'appellante presso la Banca di __________ __________ e __________ SA, poi,
tutto si ignora. Nella misura in cui sono ricevibili, per finire, le censure
mosse dall'appellante alla liquidazione del regime dei beni sono destinate
all'insuccesso.
- In
merito agli averi di vecchiaia, il Pretore ha riconosciuto alla moglie un
capitale di fr. 75 387.–, pari alla metà della prestazione di libero passaggio
maturata dal coniuge durante il matrimonio. L'appellante si oppone a qualsiasi
suddivisione, facendo valere – in sintesi – che non “vi è spazio per applicare
l'art. 22 LFLP”, sia perché l'attrice non ha diritto ad alcun contributo di
mantenimento, sia perché tale riparto è ad ogni modo iniquo (conclusioni di
appello, pag. 11). Egli dimentica però che alla fattispecie si applica la legge
nuova (sopra, consid. 1), sicché la disciplina in materia di “secondo pilastro”
è disciplinata ormai dagli art. 122 segg. CC (si veda anche il rinvio all'art.
22 cpv. 1 LFLP nel testo in vigore dal 1° gennaio 2000). La suddivisione degli
averi di vecchiaia non è più subordinata, in altri termini, all'erogazione di
un contributo di mantenimento (FF 1996 I pag. 109 n. 233.41). Oggi, se un
coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale
e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno di essi ha diritto alla
metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio
secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122
cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide la differenza tra i rispettivi
crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può invero rifiutare la divisione,
in tutto o in parte, ma solo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal
profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei
coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). La questione è governata dal
principio inquisitorio (sentenza del Tribunale federale 5C.103/2002 del 18
luglio 2002, consid. 5; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 21 ad art. 7b tit. fin. CC).
a) In
concreto l'appellante è affiliato all'Istituto di previdenza professionale dei
dipendenti del Comune di __________. L'avere di vecchiaia da egli accumulato
durante il matrimonio ammonta a fr. 151 936.15 (doc. 28 di appello). Anche
l'attrice risultava affiliata alla cassa pensione del proprio datore di lavoro,
la __________ di __________. Non è tuttavia stato possibile accertare l'avere
di vecchiaia da lei accumulato in costanza di matrimonio poiché, essendo cambiata
la proprietà del negozio in cui essa lavora, la spettanza di lei è stata
trasferita il 1° gennaio 2001 alla cassa pensioni del gruppo “e” di
__________ e, il 1° dicembre 2001, alla cassa pensione “ ” di
__________, le quali non sono state in grado di fornire precisazioni (doc. Q di
appello). Dal certificato di previdenza rilasciato il 23 gennaio 2001 della
__________ __________ risulta nondimeno che il 31 dicembre 2000 essa disponeva
di un avere di vecchiaia di fr. 1521.65, in parte sicuramente maturato durante
il matrimonio (doc. D di appello). Di per sé, entrambi gli ex coniugi hanno
diritto pertanto alla metà della prestazione d'uscita acquisita dall'altro.
b) Il
convenuto pretende invero che il riparto stabilito dal Pretore ponga le parti
in una situazione finanziaria “del tutto iniqua”, giacché al momento in cui
sarà pensionata l'attrice continuerà a percepire, oltre alla rendita AVS, alla
rendita del “secondo pilastro” e a un capitale di fr. 25 000.– che le
sarà stanziato da un'assicurazione privata, anche il contributo di
mantenimento. La critica non è pertinente. Non è infatti il risultato
prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita che va commisurato al
contributo di mantenimento, bensì il contrario (art. 125 cpv. 2 n. 8 CC).
L'attrice dispone di averi di vecchiaia irrisori (fr. 2706.90 il 1° gennaio
2002: doc. R di appello) e a 52 anni difficilmente potrà ricostituirsi una previdenza
adeguata, nonostante la prestazione elargita dalla cassa pensione del marito
(fr. 75 958.–: doc. 28). Di rilievo è solo la somma di fr. 25 000.– che
essa riceverà il 19 gennaio 2013, sempre che continui a versare il premio di
fr. 1275.– annui relativo alla polizza mista rischio-vita (doc. W di appello).
Per il resto, essa non ha sostanza apprezzabile (doc. AA di appello), come non
ne ha l'appellante (doc. 33 di appello), il quale però si sta almeno
ricostituendo un'adeguata situazione previdenziale (doc. 29 di appello). In
simili circostanze il riparto a metà del rispettivo avere di vecchiaia maturato
durante il matrimonio non appare sicuramente iniquo, né si scorge fondato
motivo per derogarvi.
c) Si
ricordi infine, per quel che riguarda l'ammontare della differenza tra i vicendevoli
crediti delle parti (art. 122 cpv. 2 CC), che a norma dell'art. 142 cpv. 1 CC il giudice del divorzio si limita a fissare la
percentuale – di regola il 50 – della prestazione d'uscita spettante a ogni
coniuge. Diversamente da quanto ha fatto il Pretore sulla base del vecchio
diritto nella sentenza impugnata (dispositivo n. 6), nel giudizio odierno va
stabilita solo la chiave di riparto (FF 1996 I 122 in alto). Dovesse sorgere
contestazione fra un ex coniuge e un istituto di previdenza sull'entità delle
vicendevoli spettanze, la lite andrà sottoposta, una volta passata in giudicato
l'attuale sentenza, “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre
1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a
cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP). Nel quadro
del sindacato odierno ci si limiterà dunque a prevedere la suddivisione a metà
delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti durante il matrimonio, ossia
dal 13 maggio 1977 al passaggio in giudicato del divorzio, pronunciato dal
Pretore il 30 agosto 1999 (e non appellato).
- L'appellante
contesta anche la rendita d'indigenza (fr. 862.– mensili indicizzati) fissata
vita natural durante nella sentenza impugnata in favore della moglie giusta
l'art. 152 vCC. A tal fine il Pretore si è dipartito da un reddito netto
dell'interessato di fr. 4890.– mensili e da un reddito netto della moglie di
fr. 2470.– mensili fino alla maggiore età di __________ (fr. 2287.– in seguito,
data l'estinzione degli assegni familiari). Ciò posto, egli ha accertato il
fabbisogno minimo del marito in fr. 2848.– mensili, quello della moglie in fr.
3149.– mensili (compresa la maggiorazione del 20% riconosciuta dalla
giurisprudenza) e il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 800.– mensili fino
ai 16 anni, aumentato a fr. 1000.– mensili dai 16 ai 18 anni, più gli assegni
familiari. Constatato che il fabbisogno minimo della moglie denotava uno
scoperto di fr. 862.– mensili e che il fabbisogno in denaro del figlio rimaneva
scoperto del tutto, egli ha ritenuto che, con il margine di fr. 2042.– mensili
di cui dispone, il marito sia senz'altro in grado di colmare l'ammanco della
consorte, così come di sussidiare il mantenimento del figlio con fr. 800.–
mensili fino al 16° compleanno e fr. 1000.– mensili in seguito. Lo stipendio
del marito essendo adeguato periodicamente al rincaro, anche i contributi
alimentari dovevano essere ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo.
a) Nel
nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art.
125 cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che
dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa
un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato
contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il
divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e
quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare
la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere
stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare
l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda
soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di
autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere
un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta
durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto
il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi,
ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o
facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).
b) Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli elementi
oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri
corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in
applicazione del vecchio diritto (Werro
in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna
1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei
compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il
tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune, l'età e la
salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata
delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive
di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del
beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso
il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125
cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse
giuridico (Schwenzer, op. cit.,
n. 39 ad art. 125 CC). Verso il basso, il contributo di mantenimento deve
garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando
che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127
III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il contributo
di mantenimento non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge
beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage,
Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.).
c) In
concreto le parti si sono sposate il 13 maggio 1977 e si sono separate di fatto
il 1° novembre 1996, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio. La
vita in comune essendo durata oltre 19 anni, il matrimonio può sicuramente definirsi
di lunga durata (Schwenzer, op.
cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale
5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 2c). I coniugi hanno dunque il diritto
di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la comunione
domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid.
2c, e 5C.205/ 2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Dall'istruttoria risulta
che la moglie, venditrice diplomata di lingua madre tedesca, dopo la nascita
dei figli ha smesso di lavorare per circa 14 anni, riprendendo poi gradualmente
prima come donna delle pulizie e poi come venditrice a tempo parziale (interrogatorio
formale: verbale del 23 febbraio 1999, pag. 1 seg., risposte n. 1 e 3). Dei
figli, che vivono ancora con lei, essa ha continuato ad occuparsi anche dopo la
separazione di fatto (a quel momento __________ aveva da poco compiuto i 18
anni, mentre __________ ne aveva 17 e __________ 13). Attualmente essa è
impiegata all'80% come venditrice e svolge ancora qualche ora come donna delle
pulizie. Non consta che abbia particolari problemi di salute. D'altro lato non
risulta nemmeno – né l'appellante pretende – che soccorrano nella fattispecie
i presupposti eccezionali dell'art. 125 cpv. 3 CC, in base ai quali un
contributo alimentare possa essere ridotto o addirittura rifiutato. La
questione è pertanto di valutare se l'attrice abbia i mezzi per finanziare un
tenore di vita analogo a quello di cui essa godeva prima della separazione e,
se no, quanto le manchi a tal fine.
d) Questa
Camera ha già avuto modo di accertare che al momento della separazione (1°
novembre 1996) il reddito familiare ammontava a fr. 7807.– netti mensili (fr.
5630.– il marito, fr. 1732.– la moglie e fr. 445.– la figlia __________, apprendista).
Il fabbisogno minimo del marito era allora di fr. 2848.– mensili, quello della
moglie di fr. 2215.– e quello in denaro dei due figli __________ e __________
di complessivi fr. 1755.– (sentenza del 21 novembre 1997, inc. __________, consid.
5), per un totale di fr. 6818.– mensili. La famiglia poteva contare così, a
quel momento, su un'eccedenza mensile di fr. 989.–, di cui la metà (fr.
494.50) spettava alla moglie (si veda anche il decreto cautelare del 30 ottobre
1997 nell'inc. __________). In mancanza di altri dati sul tenore di vita dei
coniugi prima della separazione, gli accertamenti esperiti da questa Camera a
fini provvisionali – ancorché limitati a un esame di verosimiglianza – appaiono
pur sempre un riferimento oggettivo (I CCA, sentenza inc. __________ del
18 luglio 2001 in re L., consid. 4). Senza dimenticare, evidentemente, che il
calcolo predetto comprendeva già il costo di due economie domestiche distinte.
Inoltre esso si riferiva solo ai genitori e ai due figli minori, senza
considerare il fabbisogno in denaro di __________, studente al Centro
scolastico per le industrie artistiche di Lugano, che in quanto maggiorenne non
rientrava nel computo, ma che all'atto pratico rimaneva a carico delle parti.
e) Ne consegue che, rispetto al bilancio familiare riassunto nella
citata sentenza di questa Camera, prima della separazione di fatto la famiglia
spendeva meno, giacché il marito non aveva un appartamento proprio (dal costo
di 1000.– mensili: decreto cautelare del 30 ottobre 1997 nell'inc.
DI.1997.299, pag. 3 in basso). Una sola economia domestica, inoltre, era meno
onerosa di due economie separate, tant'è che il minimo esistenziale per coniugi
previsto dal diritto esecutivo è inferiore alla somma di due minimi
esistenziali per persone singole (nel 1996 esso ammontava a fr. 1370.– mensili
rispetto a quello di fr. 1025.– mensili per persone sole: Rep. 1993 pag. 265).
Prima della separazione di fatto, pertanto, l'eccedenza coniugale di fr. 989.–
mensili era di gran lunga più elevata e doveva sfiorare i fr. 2670.– (il fabbisogno
familiare non era di fr. 6818.– mensili, ma di fr. 5138.–). Certo, la somma
serviva in parte a mantenere la figlia __________, divenuta maggiorenne sei mesi
prima della separazione (il 24 aprile 1996). E il fabbisogno in denaro di lei
non doveva discostarsi apprezzabilmente da quello di cui essa necessitava al
compimento dei 18 anni, che si aggirava attorno ai fr. 1000.– mensili (raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, edizione 1996 in: RDT
51/1996 pag. 33: fr. 1095.–, dedotta approssimativamente la metà della posta
per cura e educazione, prestate in natura dalla madre che lavorava a tempo
parziale). L'eccedenza effettiva a disposizione dei coniugi doveva ammontare
quindi a circa fr. 1670.– mensili, ovvero a fr. 835.– ciascuno.
- Accertato
(per quanto possibile) il tenore di vita che i coniugi avevano durante la
comunione domestica, occorre ancora determinare quale sia il fabbisogno odierno
dell'attrice commisurato a tale livello. Per quanto attiene al fabbisogno
minimo, il Pretore l'ha stimato in fr. 3149.– mensili, già compreso il
supplemento del 20% che la prassi riconosceva per il calcolo delle rendite
d'indigenza (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese
d'alloggio fr. 1145.–, premio della cassa malati fr. 204.–, spese di trasferta
fr. 100.–, onere fiscale fr. 150.–). L'appellante chiede che tale fabbisogno
sia ridotto a fr. 1828.– mensili, togliendo la maggiorazione del 20% e
diminuendo le spese per l'alloggio a fr. 1000.–, come pure il premio della
cassa malati a
fr.
150.–, i costi di trasferta a fr. 53.–, l'onere fiscale a fr. 100.– e
decurtando il totale di altri fr. 500.–, pari a quanto la figlia __________
versa all'attrice per le spese di casa (conclusioni di appello, pag. 7 in basso).
a) Il
minimo esistenziale del diritto esecutivo per persone sole (fr. 1025.– mensili)
è quello che vigeva al momento in cui ha statuito il Pretore (Rep. 1993 pag.
265). L'importo dev'essere aggiornato al nuovo minimo di fr. 1100.– mensili in
vigore dal 1° gennaio 2001 (FU 2/2001 pag. 74 cifra I). Che l'attrice viva
insieme con figli maggiorenni non è invece di pregiudizio per lei (I CCA,
sentenza del 19 febbraio 1999 in re. T. pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag.
135).
b) L'appellante
chiede che la spesa di alloggio inserita nel fabbisogno minimo dell'attrice
(fr. 1145.– mensili per un appartamento di quattro locali e mezzo) sia ridotta
a fr. 1000.– dopo la maggiore età di __________ (conclusioni di appello, pag.
7). Egli disconosce però che il Pretore non si è dipartito dalla pigione effettiva
(fr. 1539.50 mensili dal 1° aprile 2002: doc. V di appello), ma da una cifra di
fr. 1340.– mensili, ridotta di altri fr. 195.– per tenere conto della quota
rientrante nel fabbisogno in denaro del figlio. Che nell'appartamento l'attrice
abiti con i tre figli ormai maggiorenni poco giova. La giurisprudenza ha già
avuto modo di precisare più volte che in materia di alloggio determinante non è
il costo effettivo a carico dell'interessato, ma la spesa che all'interessato
può essere riconosciuta se abitasse da sé solo (FamPra.ch 2000 pag. 135).
Considerato che l'ex marito fa valere, per sé solo, una spesa di fr. 1180.–
mensili (per un appartamento di 3 locali e mezzo: doc. 32 di appello),
l'importo di fr. 1145.– conteggiato dal Pretore appare senz'altro giustificato.
c) Riguardo
al premio della cassa malati, nel 2002 l'interessata pagava complessivamente
fr. 324.90 mensili (fr. 267.10 per l'assicurazione obbligatoria e fr. 57.80 per
quella complementare: doc. W di appello). Non è il caso di scostarsi da tale
cifra, giacché – contrariamente a quanto asserisce l'appellante – l'attrice non
ha diritto a sussidi (doc. X di appello: decisione dell'Ufficio assicurazione
malattia del 4 febbraio 2002; interrogatorio formale: verbale del 30 gennaio
2002, pag. 2, risposte n. 3 a 5). Quanto alle spese di trasferta, il convenuto
reputa che la moglie non abbia dimostrato la necessità di usare un'automobile
per recarsi al lavoro. Non si può seriamente pretendere tuttavia che l'interessata
abiti a __________, lavori nella confetteria di __________ e svolga
accessoriamente lavori di pulizia a __________ (ed eventualmente altrove,
secondo la reperibilità della committenza) facendo capo solo ai mezzi pubblici.
Né l'indennità di fr. 100.– mensili ammessa dal primo giudice può ritenersi eccessiva.
Basti pensare che per lo stesso titolo l'appellante si è visto riconoscere fr.
250.– mensili.
d) Per
quel che è dell'onere fiscale, la tassazione 2001/02 (l'ultima agli atti) comprova
un'imposta cantonale di fr. 489.45 e un'imposta federale di fr. 115.– annui
(doc. AA di appello). L'imposta comunale si attesta a fr. 528.30 (il Comune di
__________ ha un moltiplicatore dell'85%), cui si aggiunge l'imposta personale
di fr. 20.–. Il carico tributario complessivo ammonta così a fr. 1152.– annui,
pari a fr. 96.– mensili, che verosimilmente non varierà apprezzabilmente
nemmeno in futuro, considerato che in avvenire ai redditi dell'interessata non
si cumuleranno più gli alimenti per i figli (maggiorenni), ma che da tali
redditi non potrà più essere detratta la deduzione per figli a carico. Dagli
atti risulta altresì che l'interessata paga un premio di fr. 26.45 mensili per
l'assicurazione responsabilità civile e del mobilio domestico (doc. F di appello),
che secondo giurisprudenza rientra nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 394 consid.
4b).
e) Il convenuto vorrebbe defalcare dal fabbisogno minimo dell'attrice
l'importo di fr. 500.– versato dalla figlia Katya come partecipazione alle
spese di casa. Il fatto è assodato (interrogatorio formale dell'attrice:
verbale del 30 gennaio 2002, pag. 2, risposta n. 1), ma senza rilievo.
L'indennità versata dalla figlia maggiorenne è destinato infatti a coprire i
costi supplementari dell'economia domestica causati dalla coabitazione della
figlia stessa ed equivale a un rimborso delle spese. Per di più, liberalità
discrezionali della figlia non potrebbero in alcun caso essere equiparate a
redditi dell'attrice (Hausheer/Spycher, Handbuch
des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 45 n. 01.44 e pag. 157 n. 03.107;
sentenza del Tribunale federale del 30 luglio 1998 in re B., consid. 2c). Infine,
nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di un figlio
maggiorenne (I CCA, sentenza del 12 febbraio 1999 in re T., pubblicata in:
FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3). Su questo punto l'appello è sprovvisto di
buon diritto.
f) L'appellante
contesta da ultimo la maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo della moglie
riconosciuta dal primo giudice. In realtà la decisione del Pretore era
ineccepibile, poiché una rendita d'indigenza doveva garantire al beneficiario,
appunto, il 120% del fabbisogno minimo (DTF 121 III 51 consid. 1c, 118 II 99 consid.
4b/aa con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C.224/1997 dell'11 novembre
1997, consid. 2). Nel nuovo diritto del divorzio, secondo gli intendimenti del
legislatore, tale supplemento non avrebbe dovuto essere rimesso in discussione
(FF 1996 I pag. 127). Alcuni autori hanno ritenuto nondimeno che, per il suo schematismo,
tale supplemento non fosse compatibile con il principio della solidarietà postmatrimoniale
(Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna
1999, pag. 128 seg. n. 3.13; Stettler,
Les pensions alimentaires consécutives au divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Losanna 2000, pag. 153 seg., Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 74 ad art. 125 CC; v. pure Schwenzer
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 33 ad art. 125 CC). Il Tribunale federale l'ha
invece confermato, pur precisando che la maggiorazione del 20% non è sistematica
e non sarebbe dovuta entrare in linea di conto nel caso di situazioni
economiche precarie (sentenza __________ dell'8 dicembre 2000, consid. 3 con richiami
di dottrina, pubblicata in: FamPra 2001 pag. 583). Questa Camera si è allineata
a tale orientamento (I CCA, sentenza inc. 11.1999.145 del 20 giugno 2002
in re P., consid. 10).
Nella
fattispecie la questione è, comunque sia, di scarso interesse, poiché il tenore
di vita avuto dalle parti prima della separazione di fatto non si limitava al
fabbisogno minimo del diritto esecutivo (o al 120% di esso), ma ogni coniuge
disponeva di una mezza eccedenza di fr. 835.– mensili (sopra, consid. 4c e
4e). Per garantire all'attrice il “debito mantenimento” nel senso dell'art. 125
cpv. 1 CC occorre dunque aggiungere fr. 835.– (del novembre 1996) al fabbisogno
minimo odierno di fr. 2792.35 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, costo dell'alloggio fr. 1145.–, premio della cassa malati fr. 324.90,
spese di trasferta fr. 100.–, assicurazioni fr. 26.45, onere fiscale fr. 96.–).
E fr. 835.– del novembre 1996 equivalgono approssimativamente a fr. 870.–
odierni (da 103.5 punti a 108.2, con indice 100 nel maggio 1993). Per
conservare attualmente il livello di vita avuto prima della separazione
l'attrice dovrebbe disporre perciò di circa fr. 3660.– mensili.
- Ciò
posto, occorre esaminare in che misura l'attrice possa provvedere da sé al “debito
mantenimento”. L'appellante si duole che, contrariamente all'opinione del Pretore,
l'interessata non lavori più di 34 ore la settimana, pur sommando l'attività
svolta presso la confetteria di __________ a quella esercitata come donna delle
pulizie. Nelle conclusioni di appello egli chiede perciò che il reddito netto
di lei sia stimato in fr. 3521.70 mensili (fr. 42 260.20 annui), cui va
aggiunta l'indennità di fr. 500.– mensili versatale dalla figlia __________
come partecipazione ai costi dell'economia domestica (pag. 5). L'interessata
obietta che a 52 anni d'età non le si può imporre un'estensione dell'attività
lucrativa, anche perché gli orari di lavoro presso la confetteria le impediscono
di trovare un'altra entrata accessoria (conclusioni di appello, pag. 2). Invero
il primo giudice ha sommato, per svista, le 32 ore di lavoro settimanali presso
la confetteria a 10-12 ore per lavori di pulizia, ottenendo un orario pieno. In
realtà le 10-12 ore di pulizia risultano svolte non sull'arco di una settimana,
bensì – come rileva il Pretore stesso – di un mese, sicché l'occupazione
settimanale dell'attrice si aggira mediamente sulle 35 ore (si veda anche l'interrogatorio
formale: verbale del 23 febbraio 1999, pag. 3, risposta n. 4).
a) Secondo
giurisprudenza invalsa una donna divorziata può essere tenuta a cominciare – o
a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore
a lei affidato compie i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere
imposta dal momento in cui tale figlio raggiungerà i 16 anni (DTF 115 II 10 consid.
3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer,
op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). La prassi relativa al vecchio diritto del
divorzio si dipartiva dal principio, in ogni modo, che dopo i 45 anni d'età non
potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa
(Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rimandi). Dopo l'entrata in vigore del nuovo
diritto tale limite è stato relativizzato, il Tribunale federale sottolineando
come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a
50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Anche secondo la vecchia prassi, del
resto, ove al momento del divorzio una moglie di 45 anni già lavorasse a tempo
parziale, la questione era di verificare se un'estensione dell'attività
lucrativa fosse ragionevolmente e concretamente esigibile da lei. Analogo
principio vige oggi, nel nuovo diritto, per donne che a 45 anni non svolgono –
o non svolgono più – attività lucrativa (Schwenzer,
op. cit., n. 53 in fine ad art. 125 CC).
b) L'attrice ha compiuto 52 anni il 15 gennaio 2003. Essa esercita già
un'attività lucrativa, è in buona salute e non deve più occuparsi dei figli,
tutti maggiorenni. Nel 2001 ha guadagnato, come venditrice, fr. 27 481.–
netti più gli assegni familiari (doc. Z di appello: “salario netto II” dedotti
i “contributi assicurativi” e gli “assegni per i figli”), pari a fr. 2290.–
mensili per un'occupazione all'80% (interrogatorio formale: verbale del 30
gennaio 2002, pag. 3, risposta n. 6). Un guadagno analogo risulta anche dal
certificato di salario 2000 (fr. 2236.– netti mensili: doc. B di appello). Nel
2002 le entrate di lei sono aumentate (doc. Y di appello: conteggi mensili
gennaio-giugno 2002). Ora, trattandosi di lavoratori dipendenti, decisivo è –
di regola – il reddito netto conseguito al momento del giudizio (I CCA,
sentenza inc. 11.2002.14 dell'8 marzo 2002 in re C., consid. 4 con rimandi,
menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). Nel caso specifico è determinante perciò lo
stipendio percepito dall'interessata dopo l'aumento da fr. 2350.– a fr. 2520.–
mensili lordi intervenuto nell'aprile del 2002. Dal salario netto mensile di
fr. 2505.60 occorre poi dedurre l'assegno per il figlio, che essa non riceve
più dal 20° compleanno di __________ (ossia dal gennaio 2003: art. 22 cpv. 3
LAF, RL 6.4.1.1) e il rimborso di fr. 50.– mensili per spese di lavanderia,
mentre va considerata la quota della gratifica versata regolarmente al pari di
una tredicesima mensilità (interrogatorio formale: verbale del 30 gennaio 2002,
pag. 3, risposta n. 6). Ne discende un reddito mensile di fr. 2462.– netti per
un'occupazione all'80%. A ciò si aggiungono le 10-12 ore mensili come donna
delle pulizie, a una paga oraria grosso modo corrispondente a quella percepita
presso la confetteria (per un totale di fr. 200.– mensili).
c) L'interessata
pretende di non poter estendere la sua attività accessoria in ragione degli
orari di lavoro nella confetteria. Dimentica però che all'interrogatorio
formale aveva dichiarato di lavorare quattro giorni la settimana (verbale del
23 febbraio 1999 pag. 2, risposta n. 2). Nel luglio del 2002 essa risulta
inoltre avere guadagnato, presso la confetteria,
fr.
3250.– mensili lordi in luogo dei soliti fr. 2520.– (ultimo conteggio di
stipendio agli atti: doc. Y di appello), per tacere di altri supplementi senza
chiara causale. Non è quindi fuori luogo aspettarsi da lei un ragionevole
sforzo perché porti il suo grado di occupazione a tempo pieno, o lavorando un
po' di più alla confetteria (ciò ch'essa non definisce impossibile) o
aumentando di qualche poco le ore di pulizia presso terzi (analogamente:
sentenza del Tribunale federale 5P.35/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.2.3).
Così facendo, essa potrebbe guadagnare mediamente attorno ai fr. 3000.– netti
mensili.
d) Di
contro, che la figlia __________ versi all'attrice fr. 500.– mensili per la
casa non è – come si è visto – di rilievo (consid. 5e). Infine non risulta che
l'attrice disponga di sostanza, tranne fr. 1000.– circa di “titoli-crediti-numerario”,
fr. 5630.– di “assicurazione vita” e fr. 7000.– di “altri attivi” (doc. AA di
appello). Dalla liquidazione del regime dei beni, poi, essa percepirà
unicamente fr. 8571.20 e il mobilio in comproprietà (sopra, consid. 2a e 2c). L'interessata
non può quindi contare neppure su un reddito della sostanza di qualche rilievo.
Se ne conclude, in ultima analisi, che per raggiungere il tenore di vita avuto
prima della separazione all'attrice mancano fr. 660.– mensili (fr. 3660.– meno
fr. 3000.– di reddito proprio).
- Il
diritto di conservare il livello di vita avuto prima della separazione spetta –
di tutta evidenza – non solo all'attrice, ma anche all'appellante. Occorre
quindi verificare gli introiti di lui, che il Pretore ha accertato in fr.
4890.– netti mensili (stipendio fr. 4650.–, rimunerazione media per
“picchetti” fr. 240.–). L'appellante obietta che in realtà il suo guadagno
mensile non eccede fr. 4563.60 netti, esclusa ogni indennità per “picchetti”,
che egli non ha più potuto assicurare, essendo stato inabile al lavoro dal 22
ottobre 1999 al giugno del 2000 per grave malattia (conclusioni di appello,
pag. 6).
a) Come
attestano due certificati medici del 16 dicembre 1999 e del 12 gennaio 2000
rilasciati dall'Ospedale regionale di Lugano (doc. 6 e 7 di appello), un tumore
ai polmoni ha reso il convenuto totalmente inabile al lavoro per svariati mesi.
Un successivo certificato del 28 novembre 2000, sempre dell'Ospedale regionale
di Lugano, conferma nondimeno che il paziente è stato operato e che “non ci
sono indizi per una recidiva della malattia, anche se il rischio (...), almeno
per i prossimi 5 anni, rimane elevato” (doc. 8 di appello). Sebbene non possa
ancora essere considerato definitivamente guarito e debba sottoporsi a
controlli oncologici regolari, l'interessato è tornato “del tutto indipendente
ed [è] attualmente abile al lavoro al 100%” (loc. cit.). Ne segue che,
nonostante il rischio di ricaduta (non correlato all'esercizio della
professione), egli è attualmente in grado di svolgere appieno la sua attività lucrativa,
compresi i “picchetti”. Ove un impedimento o l'altro dovesse limitare di nuovo
la sua capacità lucrativa, egli potrà sempre valersi dell'art. 129 cpv. 1 CC e
chiedere una modifica dell'odierna sentenza.
b) Nel
corso del 2001 l'appellante ha guadagnato fr. 65 121.45 netti, pari a fr.
5426.80 mensili (doc. 30 di appello). Nei primi mesi del 2002 il suo stipendio
è rimasto sostanzialmente invariato: da gennaio ad agosto del 2002 egli ha guadagnato
complessivamente fr. 39 998.50 (tenuto conto anche della trattenuta
mensile sullo stipendio riversata direttamente alla moglie: doc. 35 di
appello), ossia fr. 4999.80 mensili, più la quota di tredicesima, calcolata
sulla base di un salario lordo, escluse le indennità, di fr. 5192.35 mensili,
cioè fr. 4768.15 netti (senza deduzione della cassa pensione, calcolata sulla
base di 12 mensilità). Il suo stipendio medio del 2002 risulta pertanto a fr.
5397.15 (fr. 4999.80 mensili, più un dodicesimo di fr. 4768.15). Certo, le
“indennità diverse” e i supplementi per “ore straordinarie” sono soggetti a
notevoli variazioni (cfr. doc. 35 di appello: da fr. 724.05 in luglio 2002 a
fr. 27.35 in agosto 2002). Ciò non toglie che nell'ultimo biennio le entrate
del convenuto si siano rivelate essenzialmente stabili, motivo per cui il suo
reddito medio può essere accertato in fr. 5400.– mensili netti, indennità
incluse. Non risulta per converso che l'appellante disponga di sostanza né,
tanto meno, di redditi da sostanza (doc. 33 di appello).
- Per
quanto riguarda il fabbisogno minimo del convenuto, il Pretore l'ha calcolato
in fr. 2848.– mensili (con rinvio a un suo decreto cautelare del 30 ottobre
1997, inc. __________, pag. 3 e 4), così articolato: minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1025.–, costo dell'alloggio fr. 1000.–, premio della
cassa malati fr. 373.–, spese d'automobile fr. 250.–, onere fiscale fr. 200.–.
L'appellante chiede che esso rivalutato a fr. 3603.–, così composti: minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1120.–, costo dell'alloggio
fr.
1180.–, premio della cassa malati fr. 393.40, assicurazione domestica 17.70,
spese d'automobile fr. 250.–, spese mediche consecutive per problemi di salute
fr. 200.–, onere fiscale fr. 441.90. Conclude inoltre perché il suo fabbisogno
sia aumentato del 20%, come quello dell'attrice (conclusioni di appello, pag.
8).
a) Il
minimo esistenziale del diritto esecutivo va aggiornato ai nuovi valori
applicabili dal 1° gennaio 2001, che prevedono per persone singole un minimo di
fr. 1100.– e non di fr. 1120.– (FU 2/2001 pag. 74, cifra I). Quanto alle spese
per l'alloggio, dal contratto di locazione prodotto in appello risulta che dal
1° dicembre 2000 l'appellante deve far fronte a una pigione di fr. 1180.–
mensili, incluso l'acconto per le spese accessorie (doc. 32 di appello). Tale
cifra appare adeguata, se si considera anche che all'attrice è stato
riconosciuta una spesa di fr.1145.– mensili (sopra, consid. 5b).
b) Analogamente
dev'essere aggiornato il premio della cassa malati, che nel 2002 ammontava a
fr. 424.20 mensili, inclusi fr. 157.10 per l'assicurazione complementare (doc.
34 di appello). È vero che la copertura complementare del convenuto appare più
onerosa di quella stipulata dall'ex moglie (sopra, consid. 5c), ma le
condizioni di salute relativamente fragili del convenuto giustificano la
differenza. Dato il suo reddito, inoltre, l'appellante non può ottenere sussidi
cantonali (art. 29 LCAMal: RL 6.4.6.1). Giustificato è anche il premio per
l'assicurazione domestica di fr. 17.70 mensili (doc. 14 di appello), tanto più
che l'attrice espone un onere analogo (sopra, consid. 5d). Quanto alle spese
d'automobile (fr. 250.– mensili), esse si legittimano senz'altro, l'interessato
– conducente – dovendo rispettare i turni (“picchetti” compresi) per garantire
il servizio dei mezzi pubblici.
c) L'appellante
rivendica fr. 200.– mensili per cure mediche non assunte dalla cassa malati.
Dagli atti si desume che nel 2000 egli ha sopportato una franchigia di fr.
230.– e ha partecipato a spese mediche per fr. 600.– (doc. 23 di appello). La
distinta non consente di individuare partitamente quali costi siano riconducibili
alla terapia e quali invece ai successivi controlli. Dal noto certificato
medico del 28 ottobre 2000 si evince in ogni modo che l'appellante deve
sottoporsi a verifiche oncologiche regolari ogni 3 mesi circa con spese coperte
dalla cassa malati (doc. 8 di appello). In simili circostanze si giustifica
perciò di riconoscergli un disborso mensile per la franchigia e la partecipazione
alle spese della cassa malati, nei limiti però di fr. 70.– mensili, giacché la
franchigia legale e l'importo massimo della partecipazione alle prestazioni assommano
rispettivamente a fr. 230.– e a fr. 600.– annui (art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal).
d) Per
quel che è dell'onere fiscale, dalla tassazione 2001/02 (la più recente: doc.
33 di appello) si evince un'imposta cantonale di fr. 1255.45 e un'imposta
federale di fr. 165.25 annui. L'imposta comunale, visto che il Comune di Massagno
ha un moltiplicatore dell'85%, risulta di fr. 1188.90, cui si aggiunge
l'imposta personale di fr. 20.–. L'appellante deve far fronte in definitiva a
un onere fiscale complessivo di fr. 2629.60 annui, pari a fr. 219.15 mensili.
Giovi rilevare tuttavia che i contributi di mantenimento ora a carico del
convenuto e la relativa deduzione fiscale (fr. 18 276.–: doc. 33 di
appello) sono verosimilmente diminuiti nel giugno del 2003, con la fine della
formazione professionale da parte del figlio __________ (doc. H di appello).
Per il periodo successivo, pertanto, occorre tenere conto di un onere fiscale
(stimato) di fr. 350.– mensili.
e) L'appellante
insta perché gli sia riconosciuto, infine, il supplemento del 20% sul
fabbisogno minimo. La richiesta non ha portata pratica (sopra, consid. 5f), al
convenuto dovendo essere garantito non solo il 120% del fabbisogno minimo,
bensì il tenore di vita avuto prima della separazione. Dato un fabbisogno
minimo di fr. 3391.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, costo dell'alloggio fr. 1180.–, premio della cassa malati fr. 424.20,
assicurazione domestica fr. 17.70, spese d'automobile fr. 250.–, spese mediche
fr. 70.–, onere fiscale fr. 350.–), per conservare il livello di vita
precedente la separazione l'appellante deve disporre di un margine pari a fr.
870.– mensili (come l'attrice: sopra, consid. 5f). Il suo “debito mantenimento”
ammonta perciò a fr. 4260.– mensili (arrotondati). Dato il suo reddito medio
di fr. 5400.– netti mensili, dedotti fr. 4260.– gli rimangono fr. 1140.– con
cui può sussidiare l'attrice nella misura di fr. 660.– mensili (sopra, consid.
6d).
- Il primo giudice ha deciso che il contributo alimentare sia vitalizio,
non essendo in grado l'attrice di ricrearsi una situazione suscettibile di
metterla al riparo dall'indigenza (sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante
chiede invece che la rendita sia “limitata nel tempo, in ogni caso non oltre la
maggiore età di __________, rispettivamente non oltre l'età della pensione”
(appello, pag. 10 verso l'alto). Ora, il contributo alimentare dell'art. 125 CC
è per principio limitato nel tempo, salvo che il beneficiario non possa
recuperare la propria indipendenza economica (Hausheer/
Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht,
Ergänzungsband, Berna
2001, pag. 100 n. 05.163). Il sistema dello splitting introdotto
con la decima revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione
dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno notevolmente
migliorato tale capacità. Di regola, pertanto, il contributo alimentare è
dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 41 n. 05.37).
a) Dagli
atti risulta che, dopo il pensionamento previsto nel giugno del 2011, il convenuto
potrà contare presumibilmente su una rendita AVS di fr. 1813.– mensili (doc. 26
di appello) e su una rendita di cassa pensione, tenuto “conto del prelevamento
di capitale per divorzio”, di fr. 18 452.05 annui, pari a fr. 1537.65 mensili
(doc. 29 di appello). Tale dato non tiene conto di quanto egli riceverà dalla
cassa pensione dell'attrice. Se appena si considera tuttavia che il 31 dicembre
2000 quest'ultima disponeva di un avere complessivo di fr. 1521.65 (doc. D di
appello), il trasferimento della metà degli averi di previdenza accumulati
dalla moglie durante il matrimonio non appare influire in modo apprezzabile sul
risultato. Nel giugno del 2011, pertanto, l'appellante disporrà di complessivi
fr. 3350.– mensili. Quanto al suo fabbisogno minimo, dedotta la spesa per l'automobile
di cui non necessiterà più a scopi professionali e rivalutata quella per le
imposte a fr. 280.– (stimati), esso si aggirerà attorno ai fr. 3070.– mensili
odierni. A tale minimo vanno aggiunti fr. 870.– mensili per elevare il tenore
di vita al livello di quello avuto prima della separazione. Onde un fabbisogno
totale di fr. 3940.– mensili.
b) Quanto
all'attrice, dopo il pensionamento previsto nel febbraio del 2015, essa potrà
beneficiare presumibilmente di una rendita AVS di fr. 1582.– mensili (doc. M di
appello). Dalla cassa pensione, una volta ricevuta la metà degli averi di
vecchiaia accumulati dall'ex marito durante il matrimonio, essa riceverà
inoltre presumibili fr. 854.– mensili (doc. U di appello). Certo, l'attrice
dovrà ancora cedere metà degli averi di vecchiaia accumulati durante il
matrimonio, ma – come detto – tale modesto importo non appare influire
apprezzabilmente sul risultato. Nel gennaio del 2013, inoltre, essa riceverà
fr. 25 000.– dalla propria assicurazione privata (doc. S di appello),
importo che potrà renderle attorno a fr. 80.– mensili (e che quindi non si
giustifica di farle intaccare). Complessivamente le sue entrate ammonteranno
pertanto a fr. 2516.– mensili. Togliendo le spese per l'auto, di cui l'attrice
non necessiterà più a scopi professionali, e considerando un onere d'imposta
(stimato) di fr. 85.– mensili, il fabbisogno minimo di lei ammonterà attorno ai
fr. 2680.– odierni, cui vanno aggiunti fr. 870.– mensili per elevare il tenore
di vita al livello di quello avuto prima della separazione. Il suo fabbisogno
totale sarà dunque di fr. 3550.– mensili.
c) Riassumendo,
dopo il pensionamento (giugno del 2011), il convenuto disporrà di fr. 3350.–
mensili con cui coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 3070.– mensili,
conservando un agio di fr. 280.–. L'attrice, ancora attiva professionalmente,
avrà a disposizione fr. 3000.– mensili per coprire il proprio fabbisogno minimo
di fr. 2790.– (sopra, consid. 5f), con un agio di fr. 210.– mensili. Nessuna
delle parti potrà garantirsi il tenore di vita avuto prima della separazione,
ma entrambe sopportano un sacrificio contenuto nello stesso ordine di
grandezza. Non si giustifica dunque che l'appellante continui a versare assegni
di mantenimento. La situazione è destinata a cambiare al momento in cui andrà
in pensione anche l'attrice. Nel febbraio del 2015, in effetti, costei avrà
entrate per fr. 2516.– mensili, insufficienti a coprire il suo fabbisogno
minimo di fr. 2680.–. Né essa dispone di sostanza che le consenta di rimediare
in qualche modo all'ammanco. Potrebbero entrare in linea di conto le
prestazioni complementari AVS (art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a della legge federale
sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità [LPC]: RS 831.30), le quali però sono sussidiarie,
stanziate in funzione di un reddito determinante (art. 2 cpv. 1 e 3a
cpv. 1 LPC). E per calcolare il reddito determinante l'autorità amministrativa
deve tener conto – fra l'altro – delle “pensioni alimentari del diritto di
famiglia” (art. 3c cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “prestazioni dei
parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile” (cpv. 2 lett. a).
Prima, quindi, il giudice civile fissa il contributo di mantenimento a norma
dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni
complementari. E siccome in concreto non sarebbe equo lasciar cadere l'attrice
nell'indigenza, appare giusto ripristinare dal febbraio del 2015 un contributo
alimentare di fr. 165.– mensili destinato a evitare, appunto, che l'interessata
si trovi a vivere con una disponibilità mensile inferiore al minimo del diritto
esecutivo. Con un margine di fr. 280.– mensili l'appellante ne ha senz'altro la
possibilità.
-
In
conclusione il contributo di mantenimento per l'attrice va stabilito in fr.
660.– mensili fino al maggio del 2011, azzerato dal giugno del 2011 al gennaio
del 2015 e ripristinato nei limiti di fr. 165.– mensili dal febbraio del 2015
in poi. Il Pretore ha previsto l'adeguamento del contributo al rincaro. Le
clausole di indicizzazione sono un uso consolidato nella prassi, tanto nel
campo delle rendite per i figli quanto nel settore delle rendite destinate a un
coniuge divorziato (FF 1996 I pag. 129 in fondo). L'appellante non contesta che
il suo stipendio segua l'andamento del rincaro (tant'è che non si oppone di per
sé all'indicizzazione del contributo per il figlio), alla stessa stregua delle
rendite AVS (art. 33ter LAVS) e di cassa pensione (art. 36 LPP). Si
giustifica pertanto di salvaguardare il potere d'acquisto del contributo,
ancorandolo all'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'agosto 2003, da adeguare
il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la
prima volta nel gennaio 2004 (art. 128 e art. 143 n. 4 CC).
-
Per
quanto riguarda il figlio __________, l'attrice aveva chiesto al Pretore di
fissare contributi di mantenimento in favore di lui “sino alla maggiore età o
al termine della formazione”. Nella sentenza impugnata il Pretore ha statuito
sui contributi alimentari fino alla maggiore età (fr. 800.– mensili fino ai 16
anni, fr. 1000.– mensili dai 16 ai 18 anni), mentre per il seguito ha
semplicemente “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC” (dispositivo n. 5). Il
convenuto chiede ora che da tali contributi sia dedotto l'assegno familiare di
fr. 183.– mensili, oltre all'entità della posta per cura e educazione (fornita
in natura dalla madre) prevista dalle raccomandazioni dell'Ufficio della
gioventù del Canton Zurigo, tanto più – egli sottolinea – che il figlio
percepisce un salario da apprendista (conclusioni di appello, pag. 10, n. 8).
a) La
questione è ormai superata. __________ ha compiuto 18 anni in pendenza di
appello, il 6 febbraio 2003. Ciò rende senza oggetto i contributi alimentari fissati
dal primo giudice. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio,
in effetti, i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere
disciplinati dall'assetto provvisionale (Gloor
in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio a DTF 120 II
2 consid. 2b). Se al momento in cui il figlio diventa maggiorenne i contributi
di mantenimento non sono ancora decisi nel merito, un giudizio al riguardo non
può più intervenire. Del resto, nemmeno il Pretore statuisce più, in sentenze
di divorzio, su contributi alimentari per la minore età di figli divenuti
maggiorenni durante la litispendenza. Tutt'al più il problema è valutare
sommariamente quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello ai fini
delle spese e delle ripetibili (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid.
7a). Ove un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico, in
effetti, si applica per analogia – in materia di spese e ripetibili – l'art.
72 della procedura civile federale
(I
CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 6; del 1° giugno 1993 in
re F., consid. 1 e 2; precetto menzionato anche in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
4 in fine ad art. 351). Quest'ultima norma prescrive che in simili casi il
tribunale statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto
dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”.
b) Le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo prevedevano,
nell'edizione 1996 (quella applicabile al momento in cui ha statuito il
Pretore: RDT 51/1996 pag. 33), un fabbisogno medio in denaro per un figlio dai
13 ai 17 anni di fr. 1280.– mensili, aumentato a fr. 1460.– dai 17 anni in poi.
La madre lavorando circa all'80%, andava tolto il 20% della posta per cura e educazione,
prestate in natura, ciò che faceva scendere il fabbisogno a fr. 1170.–, rispettivamente
a fr. 1430.– mensili (arrotondati). Il reddito teorico di riferimento si
situava attorno ai fr. 7000.– mensili, più o meno quello conseguito dalle parti
nella fattispecie. Ora, quand'anche dalle cifre previste dalle raccomandazioni,
cui questa Camera si ispira da un ventennio, si deducesse l'assegno familiare
riscosso dalla madre, rimaneva pur sempre un fabbisogno in denaro di fr. 985.–,
rispettivamente di fr. 1250.– mensili (arrotondati). D'altra parte, con una
disponibilità di appena di fr. 200.– mensili sul suo fabbisogno minimo, l'attrice
non avrebbe potuto essere di gran sussidio. Ne segue che per finire i
contributi alimentari fissati dal Pretore, lungi dall'essere eccessivi, si
sarebbero rivelati addirittura favorevoli all'appellante. Su tal punto
l'appello non avrebbe verosimilmente avuto alcuna concreta possibilità di successo.
c) Il
convenuto fa valere nell'appello che, fino al termine della formazione professionale
del figlio, egli sarebbe stato tenuto ad assumere l'obbligo di mantenimento nei
confronti di lui, onde l'impossibilità di versare alcunché all'ex moglie. Il
giudice delegato di questa Camera ha interpellato pertanto __________, con ordinanza
del 19 febbraio 2003, per sapere se ratificasse le eventuali richieste sul
contributo di mantenimento in suo favore dopo la maggiore età. Il convenuto ha
reagito il
21
febbraio 2003, opponendosi al versamento di simili contributi. Nelle circostanze
descritte, in mancanza di appello da parte del figlio, questa Camera non può
riformare la sentenza del Pretore. L'appellante non può seriamente asserire in
ogni modo, senza cadere nel pretesto, di non poter versare contributi alla moglie
per dover sostentare il figlio dopo la maggiore età. Tanto meno se si pensa che
__________ dovrebbe avere concluso ormai l'apprendistato nel giugno del 2003
(doc. H di appello). Al proposito l'appello non merita per finire altra disamina.
-
Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittorioso – in parte – sulla riduzione e
sulla durata del contributo alimentare dovuto all'ex moglie, ma soccombe
totalmente sulla liquidazione del regime dei beni e in larga misura sulla
ripartizione degli averi di vecchiaia. Inoltre le sue censure al contributo
alimentare per il figlio sarebbero verosimilmente risultate senza fondamento.
Si giustifica dunque di porre gli oneri processuali per tre quarti a carico di
lui e per il resto a carico della controparte, con obbligo di rifondere a
quest'ultima un'adeguata indennità per ripetibili ridotte, commisurata
all'impegno richiesto dalla procedura d'appello. Non è il caso invece di
modificare il corrispondente dispositivo di primo grado. L'unico punto su cui
il convenuto ottiene causa vinta in misura apprezzabile è infatti il contributo
per la moglie, che però il Pretore aveva calcolato in base ai criteri del
diritto previgente. L'esito dell'attuale giudizio essendo dovuto anche a
circostanze fortuite, non sarebbe equo ragionare solo in termini di vittoria e
di sconfitta. Quanto alle ripetibili di primo grado, su cui il Pretore non ha
statuito, esse possono essere compensate.
-
Entrambe
le parti postulano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta presentata
dall'appellante non può essere accolta (art. 155 vCPC), giacché con un margine
di fr. 480.– mensili – già dedotto il contributo per la moglie – dispone di
mezzi sufficienti per far fronte al pagamento degli oneri d'appello (sopra,
consid. 8e), eventualmente chiedendo una dilazione di pagamento o una
rateazione del debito. L'analoga richiesta formulata dall'attrice non è destinata
a miglior esito. L'attrice può contare in effetti, oltre al contributo
alimentare che le garantisce un tenore di vita abbondantemente superiore al
fabbisogno minimo (sopra, consid. 6d), sulla somma di fr. 8571.20
riconosciutale dal Pretore in liquidazione del regime dei beni (sopra, consid.
3), sufficiente a coprire i presumibili oneri d'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
__________ __________ verserà a __________ __________, in via anticipata entro
il 5 di ogni mese, il seguente contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC):
fr.
660.– fino al 31 maggio 2011 e
fr. 165.– dal 1° febbraio 2015 in poi.
Le
somme indicate sono ancorate all'indice nazionale svizzero dei prezzi al
consumo dell'agosto 2003 e saranno adeguate il 1° gennaio di ogni anno in base
all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2004.
-
Il
contributo alimentare per il figlio __________ è dichiarato senza oggetto.
-
Entrambe
le parti hanno vicendevolmente diritto alla metà dell'avere di vecchiaia
maturato durante il matrimonio, dal 13 maggio 1977 al 28 settembre 1999.
Alla
Cassa pensione dei dipendenti della Città di Lugano e alla __________
__________ __________ di __________ è fatto obbligo, dopo il passaggio in
giudicato della presente sentenza, di conguagliare le relative spettanze.
- L'autovettura
Nissan “__________ ” e la moto __________ __________sono assegnate in proprietà
a __________ __________ , mentre l'autovettura Subaru “ ” è
assegnata in proprietà a __________ __________i. L'abitazione coniugale è
attribuita a __________ __________.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
500.–
fr.
1500.–
sono
posti per tre quarti a carico dell'appellante e per un quarto a carico della controparte,
cui l'appellante rifonderà fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
III. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________
__________ è respinta.
IV. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
V. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________, __________.
Comunicazione a:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6;
– Cassa
pensione dei dipendenti della Città di Lugano (in estratto, dopo il passaggio
in giudicato della sentenza);
– __________
(in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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