AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.96
Data decisione, Autorità:
30.07.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00096
Lugano,
30 luglio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nelle cause ..__________ (azione di divorzio
con riconvenzione di separazione) e ..__________ (modifica
di misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse
rispettivamente con petizione del 30 marzo 1995 e con istanza del 17 ottobre 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 4 giugno 1998
presentato da __________ __________ contro la sentenza e il decreto cautelare
emessi il 25 maggio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1951) e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________
il ____________________ 1991. La moglie aveva già due figli da un precedente
matrimonio, __________ (____________________1977) e __________ __________
(____________________1978). Dalla nuova unione non è nata prole. Il marito lavora
come rappresentante per la __________ __________ di __________, la moglie non
ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono
separati di fatto il
15 agosto 1993.
B. Il 5 dicembre 1994
__________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, per il tentativo di conciliazione. Quello stesso giorno essa ha instato
perché il marito fosse tenuto a versarle un contributo provvisionale di fr.
6000.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 7000.–. Con decreto
cautelare del 6 dicembre 1994, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha
imposto a __________ __________ un contributo alimentare per la moglie di fr.
4250.– mensili e il versamento di una provvigione ad litem di fr.
5000.–. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 2 febbraio
1995. Al contraddittorio del 19 gennaio 1995, indetto su richiesta del marito
per discutere l’assetto provvisionale, __________ __________ ha accettato di
erogare l’importo di complessivi fr. 4250.– mensili dopo avere preso atto che
la somma comprendeva anche un contributo per i due figli della moglie, verso i
quali egli riconosceva di avere assunto obblighi di mantenimento prima del matrimonio.
C. Con petizione del 30
marzo 1995 __________ __________ ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per
divorzio e ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 2650.–
mensili fino al 31 dicembre 1996, oltre un contributo di fr. 800.– mensili (assegni
familiari compresi) per ognuno dei due figli di lei fino ai vent’anni di età.
__________ __________ si è opposta al divorzio e in via riconvenzionale ha postulato
la separazione per tempo indeterminato, rivendicando una spettanza imprecisata
in liquidazione del regime dei beni, un contributo indicizzato di complessivi
fr. 6000.– mensili per sé fino alla maggiore età dei figli (o fino al termine
della relativa formazione professionale, dopo di che il contributo si sarebbe
ridotto a fr. 4600.–), come pure una nuova provvigione ad litem di fr.
10 000.–. Il marito ha proposto di respingere la riconvenzione. Nei successivi
scambi di atti scritti le parti hanno confermato le rispettive domande.
D. Il 17 ottobre 1997,
mentre era in corso l’istruttoria di merito, __________ __________ ha chiesto
di essere liberato dal versamento del contributo provvisionale in favore di
__________ __________, divenuto ventenne, e ciò riducendo di fr. 800.– mensili
retroattivamente dal 1° luglio 1997 il contributo alimentare di fr. 4250.–
mensili decretato dal Pretore il 6 dicembre 1994. All’udienza dell’11 novembre
1997 __________ __________ si è opposta alla riduzione, facendo valere – tra
l’altro – che il figlio non aveva ancora ultimato la formazione. Alla
discussione finale del 19 gennaio 1998 le parti hanno mantenuto i loro punti di
vista.
E. Nel frattempo, chiusa
l’istruttoria di merito, con memoriale conclusivo del 9 gennaio 1998 __________
__________ ha ribadito la sua domanda di divorzio e ha offerto per __________
__________ un contributo di fr. 800.– mensili fino ai vent’anni, senza
contributi alimentari per la moglie o il di lei figlio __________, né
versamenti in liquidazione del regime dei beni. Con il suo memoriale conclusivo
del 14 gennaio 1998 __________ __________ ha riaffermato l’oppo-sizione al divorzio,
ha sollecitato la separazione per tempo indeterminato, ha chiesto un contributo
alimentare di fr. 4680.– mensili (subordinatamente fr. 4250.–) a vita e ha
rivendicato il versamento di fr. 12 050.– in liquidazione del regime dei beni.
Il dibattimento finale ha avuto luogo il 19 gennaio 1998, in concomitanza con
la discussione finale del procedimento inteso alla soppressione del contributo
provvisionale per __________ __________. In tale circostanza entrambe le parti
hanno confermato le loro domande.
F. Statuendo il 25 maggio
1998 con un giudizio unico tanto sulla prospettata modifica dell’assetto
provvisionale quanto sulla causa di merito, il Pretore ha liberato __________
__________ dal versamento del contributo provvisionale per __________
__________ (fr. 800.– mensili) retroattivamente dal 1° luglio 1997. La tassa di
giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico della moglie, tenuta
a rifondere all’istante fr. 500.– per ripetibili. Egli ha respinto invece la
petizione di divorzio, addebitando all’attore la tassa di giustizia di fr.
500.– e le spese di fr. 100.–, con obbligo di versare alla convenuta fr. 3000.–
per ripetibili. Accolta è stata per converso la riconvenzione, nel senso che il
Pretore ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato, ha condannato
__________ __________ a stanziare alla moglie un contributo alimentare di fr.
4147.50 mensili fino al 17 agosto 1998, di fr. 3747.50 mensili fino al 31
agosto 1998 e di fr. 4897.50 mensili dopo di allora, ha ordinato la separazione
dei beni e ha accertato che nulla era dovuto all’uno o all’altro coniuge in
liquidazione della partecipazione agli acquisti. La nota provvigione ad litem
di
fr. 10 000.– postulata
dalla moglie è stata respinta. Gli oneri della riconvenzione (tassa di
giustizia di fr. 500.– e spese di
fr. 100.–) sono stati
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro il giudizio
del Pretore è insorta __________ __________ con un appello del 4 giugno 1998
nel quale chiede che il contributo provvisionale in suo favore sia stabilito in
fr. 4147.50 mensili retroattivamente dal 1° luglio 1997 o quanto meno – in subordine
– che il contributo dopo la separazione, determinato dal Pretore in fr. 4147.50
mensili fino al 17 agosto 1998, le sia versato con effetto retroattivo dal 1°
luglio 1997. Nelle sue osservazioni del 15 luglio 1998 __________ __________
propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante sostiene che
il sindacato del Pretore è incompleto nella misura in cui il marito è stato
esonerato dall’obbligo di assistere economicamente __________ __________, ma
non è stato ridefinito il contributo in proprio favore, in particolare non è
stata ricalcolata la quota di eccedenza mensile che le spetta. Nel decreto cautelare
del 6 dicembre 1994, esplicitamente accettato dal marito al contraddittorio del
19 gennaio 1995, il Pretore aveva fissato infatti un contributo provvisionale
di fr. 4250.– mensili che comprendeva anche il fabbisogno in denaro dei due
figli. Nel giudizio impugnato egli si è limitato a sopprimere “l’obbligo di
pagamento del contributo alimentare di fr. 800.– a favore del signor __________
__________ ” dopo il 1° luglio 1997 (dispositivo n. 11), senza stabilire però a
quanto ammonta il nuovo contributo provvisionale per la moglie.
- Il giudizio
impugnato ha doppia natura: è un decreto cautelare in quanto disciplina il
contributo provvisionale che l’attore deve versare alla moglie fino alla
pronuncia della separazione (art. 145 cpv. 2 CC); è invece una sentenza di
merito in quanto statuisce sul principio della separazione e sui relativi
effetti accessori. La richiesta subordinata dell’appellante, intesa a ottenere
un contributo di merito sin dal 1° luglio 1997, prima della sentenza di separazione
(emanata il 25 maggio 1998), è giuridicamente improponibile, giacché un
contributo di merito non può essere attribuito prima della separazione. L’unico
problema consiste pertanto nel sapere, in concreto, a quanto ammonti il contributo
provvisionale in favore della moglie a decorrere dal
1° luglio 1997, il mese
successivo a quello in cui __________ __________ ha compiuto vent’anni. Che
fino a quella data il marito dovesse assistere finanziariamente la moglie, la
quale non aveva mezzi sufficienti per sostentare i propri figli, è fuori discussione
(art. 278 cpv. 2 combinato con l’art. 277 cpv. 2 CC). E che per mantenere
adeguatamente il figlio Andrea la moglie abbisognasse di fr. 800.– mensili è
riconosciuto dai coniugi medesimi, tant’è che “l’importo è sempre stato praticato
dalle parti” (sentenza impugnata, pag. 8 a metà).
- Sul contributo
provvisionale in favore della moglie dopo i vent’ anni del figlio __________ il
primo giudice ha statuito come segue (dispositivo n. 11):
(...) Il decreto cautelare del 6 dicembre 1994/19
gennaio 1995 è modificato nel senso che il signor __________ __________ è
liberato dall’obbligo di pagamento del contributo alimentare di fr. 800.– a
favore del signor __________ __________, e ciò retroattivamente a partire dal
1° luglio 1997.
L’appellante non contesta
che il marito dovesse essere esonerato dall’obbligo – indiretto – di
mantenimento verso __________ __________ dopo il 1° luglio 1997. Non contesta
nemmeno che la posta in gioco fosse di fr. 800.– mensili. Fa valere che il
primo giudice non ha indicato concretamente a quanto ammontasse il nuovo
contributo in suo favore dopo il 1° luglio 1997. A ragione, giacché il
dispositivo predetto è fallace. Nel decreto cautelare del 6 dicembre 1994,
esplicitamente accettato dal marito all’udienza del 19 gennaio 1995 (verbale
nella rubrica verde dell’inc. ..__________), il primo
giudice aveva stabilito in effetti un contributo alimentare di fr. 4250.–
mensili in favore della moglie. Dal testo del dispositivo sembrerebbe evincersi
così che dal
1° luglio 1997 tale
importo debba essere ridotto di fr. 800.– (e ammonti perciò a fr. 3450.–
mensili). In realtà le cose stanno altrimenti.
-
Il criterio per la
definizione dei contributi alimentari ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC è
disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di
regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale
dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). I contributi
provvisionali possono sempre essere modificati, a condizione che le circostanze
considerate al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e
duratura, oppure che le previsioni formulate in base alla situazione di quel
momento non si siano avverate o si siano avverate soltanto in parte (Hinderling/Steck, Das schwei-zerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, n. 77 con richiami di dottrina e
giurisprudenza). Se ricorrono le premesse di una modifica, il giudice deve
adattare i contributi provvisionali alle mutate circostanze, inserendo nel
calcolo i nuovi elementi. Non può limitarsi ad accertare – come in concreto –
che un elemento è cambiato, senza trarre conclusioni. Nel caso in esame occorre
definire di conseguenza a quanto ammontasse il contributo provvisionale a
carico del marito dopo il 1° luglio 1997, e ciò fino al 25 maggio 1998, data
della separazione. Dopo di allora decorrono i contributi di merito fissati dal
Pretore, non contestati.
-
I criteri
applicabili alla fissazione dei contributi provvisionali a norma dell’art. 145
cpv. 2 CC sono per principio identici a quelli che disciplinano i contributi
dopo la separazione, già per la circostanza che il matrimonio continua a
sussistere (Hinderling/ Steck,
op. cit., pag. 268; Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 30 in fine agli art. 149–157 CC).
E siccome i dati corrispondono a quelli cui ha fatto capo il Pretore per il
primo periodo dopo la separazione (non contestati), il calcolo risulta il seguente:
reddito
del marito (sentenza, pag. 9 in alto) fr. 10 054.—
reddito
della moglie (sentenza, pag. 7 a metà) fr. 2 300.—
fr.
12 354.— mensili
fabbisogno
minimo del marito (sentenza, pag. 9) fr. 3 671.—
fabbisogno minimo della moglie
(sentenza, pag. 8):
–
fabbisogno proprio fr. 3 412.–
–
contributo al figlio __________ fr. 800.–
fr.
4 212.– fr. 4 212.—
fabbisogno
familiare fr. 7 883.—
mensili
eccedenza fr.
4 471.— mensili
metà
eccedenza fr. 2 235.50
mensili
contributo
per la moglie:
fr.
4212.– + fr. 2235.50 ./. fr. 2300.– = fr. 4
147.50 mensili.
Ciò posto, l’appello si
rivela fondato e i dispostivi litigiosi del giudizio impugnato devono essere
riformati di conseguenza.
- Gli oneri del
giudizio odierno, commisurati all’entità del litigio, seguono la soccombenza
del marito (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito dell’appello, si impone inoltre
una modifica del dispositivo sulle spese e ripetibili di prima sede, che vanno
per un ottavo a carico della convenuta e per il resto a carico dell’istante,
tenuto a rifondere alla convenuta un’indennità ridotta per ripetibili (art. 148
cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e il
giudizio impugnato è così riformato:
-
L’istanza
del 17 ottobre 1997 intesa alla modifica dell’assetto provvisionale è
parzialmente accolta.
-
Di
conseguenza il decreto cautelare del 6 dicembre 1994 è modificato nel senso che
il contributo alimentare a favore di __________ __________ è fissato in fr.
4147.50 mensili dal 1° luglio 1997.
-
La
tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– sono poste per un ottavo a carico
della convenuta e per il resto a carico dell’istante, che rifonderà alla
convenuta fr. 440.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà all’appel-lante fr.
700.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster