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Numero d'incarto:
11.1998.93
Data decisione, Autorità:
18.06.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00093
Lugano,
18 giugno 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
visto l’appello del 29 maggio 1998 presentato da
__________ __________, __________,
__________ __________, __________, e
__________, __________
contro
la
decisione (“ordinanza”) del 19 maggio 1998 con cui il Pretore
del
Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto una proroga di due mesi chiesta
l’8 maggio 1998 dagli appellanti per deliberare l’accettazione con beneficio
d’inventario dell’eredità lasciata da __________ __________ (1947-1997), già
in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello contro la decisione
(“ordinan-za”) emessa dal Pretore il 19 maggio 1998;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
____________________ 1997 è deceduto a __________, senza lasciare testamento,
__________ __________ (1947), cittadino italiano con ultimo domicilio a
__________. Suoi eredi legittimi sono la moglie __________ __________
__________ (1953) con i figli __________ __________ (1975) e __________ (1978),
che il 9 dicembre 1997 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, il beneficio d’inventario. Statuendo il 7 gennaio 1998, il Pretore ha accolto
l’istanza e ha delegato alla compilazione dell’inventario il notaio __________
__________ di __________.
B. In esito alla grida,
pubblicata due volte sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino e due volte sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono stati notificati al Pretore attivi
successori per sole Lit. 44 635 (oltre DM 16.05) e passivi per fr. 1 009
128.78. Scaduto il termine per le insinuazioni, il Pretore ha fissato al notaio
un termine di 30 giorni, il 17 febbraio 1998, per la confezione dell’inventario.
Il notaio ha poi ottenuto una proroga fino al 10 aprile 1998, giorno in cui ha
chiuso le operazioni, constatando un saldo attivo dell’eredità di fr. 288
408.32, riservata una pretesa di fr. 1 000 000.– (relativa a un pagherò)
notificata tempestivamente dagli eredi ma insinuata fuori tempo dal __________
__________.
C. Preso atto
dell’inventario, il Pretore ha assegnato il 16 aprile 1998 a __________
__________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________
un termine di 30 giorni per dichiarare se rinunciavano alla successione, se ne
postulavano la liquidazione d’ufficio, se l’accettavano con il beneficio
d’inventario oppure se la adivano incondizionatamente, ritenuto che il silenzio
sarebbe stato interpretato come accettazione con beneficio d’inventario. La
tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico dell’
eredità.
D. __________ __________
__________, __________ __________ __________ e __________ __________ hanno
chiesto al Pretore, l’8 maggio 1998, che il termine di 30 giorni fosse
prolungato di due mesi per consentir loro di verificare due poste degli attivi
inventariati: una partecipazione del 4% al pacchetto azionario della __________
__________ __________ __________, valu-tata dal notaio in Lit. 120 milioni, e
un credito di fr. 2 565 601.80 verso la ditta __________ __________ di
__________, stimato dal notaio fr. 1.–. Con decisione (“ordinanza”) del 19
maggio 1998 il Pretore ha respinto l’istanza, giudicando la dilazione
ingiustificata, e ha posto gli oneri di fr. 150.–, compresa la tassa di
giustizia, a carico degli eredi in solido.
E. Contro la decisione
appena citata __________ __________ __________, __________ __________
__________ e __________ __________ hanno presentato un appello del 29 maggio
1998 in cui propongono che, conferito al gravame effetto sospensivo, il termine
loro assegnato sia prorogato di due mesi e il giudizio del Pretore riformato di
conseguenza. Non essendovi controparti, l’appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 587 CC
stabilisce che, chiuso l’inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro
il termine di un mese se accetti l’eredità (cpv. 1). Quando sia giustificato
dalle circostanze, l’autorità competente può accordare un nuovo termine per far
procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili
motivi (cpv. 2). L’invito a pronunciarsi sull’accettazione dell’ere-dità è
emanato con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 n. 12 e
art. 3 LAC). Ciò vale anche per la concessione di un nuovo termine (cfr. art.
94 cpv. 2 LAC). La decisione del Pretore è impugnabile entro 10 giorni (art.
360 cpv. 3 con rinvio all’art. 370 CPC). Tempestivo, l’appello in esame è
quindi ricevibile.
-
Il Pretore ha
rifiutato la concessione di un nuovo termine, in concreto, con l’argomento che
“la diversa valutazione fra debitore ed eredi di una posizione dell’attivo non
può essere considerato motivo valido per ulteriormente procrastinare l’esito
della procedura a detrimento di tutti gli altri creditori, tanto più che il
credito è stato comunque inventariato: la valutazione delle possibilità reali
di incasso dello stesso spetta agli eredi che devono, diligentemente, agire con
tempestività, nel termine previsto dalla legge”. Secondo il Pretore, ammettere
una proroga del termine per i motivi addotti dagli istanti “significherebbe
dover dilazionare nel tempo ogni questione ereditaria legata a un beneficio
d’inventario ogni qual volta gli eredi non sono d’accordo sulla valutazione di
un bene”, privilegiando l’indecisione degli istanti rispetto ai legittimi
interessi dei creditori.
-
L’autorità
competente può accordare un nuovo termine – come si è visto – quando ciò sia
giustificato dalle circostanze. Giustificate sono circostanze idonee a influire
sulla decisione di accettare o di ripudiare l’eredità. Se l’eredità è –
comunque sia – in attivo, non si legittima alcun termine supplementare. Se sono
in discussione, invece, poste dell’inventario decisive per la solvibilità della
successione, il conferimento di un nuovo termine può anche imporsi, non
apparendo ragionevole che gli eredi decidano senza affidabile criterio
sull’accettazione di un’eredità suscettibile di essere oberata (Wissmann in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 8 ad art. 587 con richiami di dottrina).
La concessione di un nuovo termine può essere destinata – come precisa la legge
– anche per verificare l’una o l’altra stima contenuta nell’inventario, sempre
che tale stima sia determinante per la solvibilità della successione (Wissmann, op. cit., n. 9 ad art. 587 CC
con rinvii).
-
Nella misura in cui
il primo giudice reputa che “la diversa valutazione (...) di una posizione
dell’attivo non può essere considerato motivo valido per (..) procrastinare
l’esito della procedura”, egli argomenta già di primo acchito trascurando il
testo dell’art. 587 cpv. 2 CC, che prevede – appunto – la possibilità di far procedere
a nuove stime. L’inventario compilato dal notaio, per vero, non è immutabile:
durante il termine dell’art. 587 CC possono essere chieste all’autorità – in
concreto il Pretore – correzioni e completazioni (Wissmann, op. cit., n. 4 e 8 e 12 ad art. 584 CC), anche
perché l’elenco non è soggetto a una procedura di appuramento giudiziale (come
avviene poi, giusta l’art. 478 CPC, per gli inventari destinati alla divisione
ereditaria). Né si può condividere l’opinione del Pretore secondo cui ammettere
una proroga del termine per verificare l’una o l’altra stima significherebbe dover
concedere un nuovo termine ogni qual volta gli eredi contestino la valutazione
di un bene inventariato. Intanto una nuova stima va consentita solo ove possa
influire sulla solvibilità della successione. Inoltre le richieste fondate
sull’art. 587 cpv. 2 CC vanno decise singolarmente: l’autorità deve giudicare
caso per caso se, tenuto conto degli interessi in gioco, sussista la ragionevole
prospettiva che in esito a una nuova stima gli eredi accettino la successione (Wissmann, op. cit., n. 8 in fine ad
art. 587 CC). Il Pretore evoca la necessità di non procrastinare il beneficio
d’inventario nel legittimo interesse dei creditori, ma dimentica che
nell’interesse dei creditori è anche l’auspicio che gli eredi non ripudino la
successione (come in concreto essi hanno già dichiarato di fare, nell’ipotesi
in cui il loro appello fosse respinto).
-
Nella fattispecie
l’attivo dell’eredità (fr. 288 408.32) è solo teorico, la pretesa del
__________ __________ essendo stata tempestivamente notificata dagli eredi
(responsabili di informare l’autorità sulla situazione patrimoniale del
defunto: art. 581 cpv. 2 CC), ancorché insinuata in ritardo dalla banca. Di
fronte a un passivo di
fr. 711 591.68 (brevetto
di inventario, pag. 9, punto IX), indagare sul valore della partecipazione
azionaria detenuta dal defunto nella __________ __________ __________
__________ (brevetto citato, pag. 8 in alto, punto V), stimata in Lit. 120
milioni, potrebbe sembrare inutile. Se si considera tuttavia che gli eredi intendono
verificare anche la consistenza del credito vantato dal defunto verso la
__________ __________ (fr. 2 565 601.80), valutato fr. 1.– dal notaio, sussiste
la speranza che in esito a ricerche fruttuose essi si decidano ad accettare la
successione. La stima di Lit. 120 milioni attribuita alla partecipazione
azionaria nella __________ __________ __________ __________ si riconduce del
resto a una mera dichiarazione del presidente del Collegio sindacale della
ditta (contenuta in una lettera di 6 righe: doc. E allegato al brevetto). La
valutazione del credito verso la __________ __________ è opera di una
fiduciaria (doc. L allegato al brevetto), ma per la sua entità merita pur
sempre qualche approfondimento. Nella fattispecie non si può dire quindi che
manchino giustificate ragioni per accordare agli eredi un nuovo termine.
-
Rimane il problema
di sapere se la durata del nuovo termine sia compatibile con gli interessi dei
creditori. Gli appellanti hanno postulato una proroga di due mesi. Premesso che
una dilazione superiore a quattro mesi non entra di regola in linea di conto (Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 587 CC
con riferimenti), un lasso di 60 giorni appare ancora accettabile. Non risulta
in effetti, scorrendo la distinta dell’inventario (pag. 8, punto VII), che tra
i creditori si trovino persone fisiche o giuridiche cui l’attesa di 60 giorni
potrebbe causare particolari disagi, nelle circostanze concrete, per rapporto
alla non irragionevole aspettativa di veder accettata l’eredità (né il Pretore
adduce il contrario). Se ne conclude, in ultima analisi, che la richiesta degli
istanti appare giustificata. Ciò posto, l’accoglimento dell’appello rende senza
oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame.
-
Gli oneri
processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 148 CPC). In mancanza
di opponenti non sussistono tuttavia controparti che potrebbero essere chiamate
a sopportare i costi della procedura. Per quel che è delle ripetibili vale lo
stesso principio, tanto più che lo Stato del Cantone Ticino non è parte in
causa e non può quindi essere tenuto a versare indennità (cfr., sul piano
federale: Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art.
156 OG e note 1 seg. ad art. 159 OG con riferimento alla nozione di parte). Si
impone pertanto di rinunciare al prelievo di costi e all’attribuzione di ripetibili.
Quanto agli oneri di prima sede, gli istanti potrebbero essere obbligati a
coprire le spese da essi medesimi cagionate con la richiesta di nuovo termine.
Dato nondimeno che l’istanza era giustificata, si può prescindere da ogni
riscossione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e la
decisione (“ordinanza”) impugnata è riformata nel senso che agli istanti è
assegnato un nuovo termine di due mesi dalla notificazione della presente
sentenza per dichiarare al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, se rinunciano
all’eredità, se ne chiedono la liquidazione d’ufficio, se accettano l’eredità
con il beneficio d’inventario o incondizionatamente. In mancanza di tempestiva
dichiarazione l’eredità si riterrà accettata con il beneficio d’inventario.
-
Non si riscuotono oneri
processuali di prima o di seconda sede, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________
__________, __________;
– __________ __________
__________, __________;
– __________ __________,
__________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4;
– avv. __________
__________, __________, notaio delegato all’inventario.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
(
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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