Appeal withdrawn; costs imposed on appellant

11.1998.86Übriges Gericht14.12.1998Withdrawn

Zusammenfassung

The appellant withdrew its appeal in a civil second-instance proceeding concerning collazione. The Court of Appeal therefore struck the case from the docket for desistance. It held that withdrawal normally entails costs for the withdrawing party, but in the circumstances no party compensation was justified because the appeal had been suspended before service of the appeal. Taking into account the parties’ willingness to settle out of court, the court reduced the judicial fee and fixed total procedural costs at CHF 250, borne by the appellant.

Regest

Art. 352 CPC; withdrawal of an appeal and costs consequences; withdrawal of appellate proceedings is treated as desistance and, in principle, entails the allocation of procedural costs to the withdrawing party, with an obligation to pay party costs to the opponent. Party costs may be denied where the procedural stage reached does not justify them, in particular if the appeal was suspended before service. Under Art. 21 LTG, the court fee may be reduced to reflect the parties’ good-faith efforts to settle the dispute extrajudicially (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1998.86

Data decisione, Autorità: 14.12.1998, ICCA

Incarto n.: 11.98.00086

Lugano 14 dicembre 1998/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..______ (azione di collazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 16 dicembre 1996 da


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________, e


__________, __________ (patrocinate dall’avv. dott. __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ ha presentato appello il 15 maggio 1998 contro una sentenza del 30 aprile 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto un’istanza di restituzione in intero del 18 marzo 1998 e ha parzialmente accolto una petizione del 16 dicembre 1996;

richiamati il decreto 27 maggio 1998 con cui la presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo all’appello e l’ordinanza 2 giugno 1998 con la quale essa ha sospeso la procedura di appello, le parti essendo in trattative per risolvere in via extragiudiziaria la vertenza;

preso atto che l’appellante ha comunicato il 10 dicembre 1998 di ritirare il gravame;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che in concreto non si giustifica di attribuire ripetibili alle appellate, la procedura essendo stata sospesa prima ancora dell’intimazione del gravame;

ritenuto che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà delle parti nel risolvere il loro contenzioso (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

appeal withdrawaldesistancecost allocationparty costssettlement negotiationscivil procedure