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Numero d'incarto:
11.1998.84
Data decisione, Autorità:
05.06.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00084
Lugano
5 giugno 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del 27 marzo 1996 da
__________ nata __________, __________ __________ __________
(già
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 14 maggio 1998
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il
24
aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ (1944) e
__________ nata __________ (1945) si sono sposati a __________ il
____________________ 1970;
__________ che dalla loro unione sono nate le
figlie __________ (1974) e __________ (1977);
che il 25 maggio 1995
__________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 15 settembre
successivo;
che il 27 marzo 1996
__________ __________ ha promosso azione di divorzio chiedendo, tra l’altro, un
contributo alimentare indicizzato di fr. 1’500.– mensili e la suddivisione in
ragione di metà ciascuno degli averi della cassa pensione del marito;
che il marito, non avendo
presentato la risposta, è rimasto precluso;
che ultimata
l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 1° aprile 1998 l’attrice ha rinunciato
a un contributo alimentare, ma ha insistito perché fosse suddiviso il capitale
di previdenza professionale del marito;
che il Pretore, statuendo
il 24 aprile 1998, ha pronunciato il divorzio, ha rinviato la liquidazione del
regime dei beni a una procedura separata e ha respinto le altre domande
dell’attrice;
che con uno scritto del 14
maggio 1998 __________ __________ si oppone alla citata sentenza e chiede la
metà del capitale di previdenza professionale del marito;
che il gravame non è stato
notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che l’atto di appello
deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – l’indicazione
esatta delle parti e del loro domicilio, l’indicazione precisa dei punti che si
intendono impugnare, l’enunciazione completa delle richieste di giudizio, come
pure i motivi di fatto e di diritto sui quali l’appello si fonda (art. 309 cpv.
2 lett. b, c, e, f CPC);
che la sanzione della
nullità va nondimeno applicata con cautela: non è nullo l’appello dal cui
contenuto, sebbene impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di impugnare
la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e
dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, nota 13 ad art. 309 CPC);
che il Pretore ha negato
l’indigenza dell’attrice dopo il divorzio e – di conseguenza – il suo diritto
di ottenere una parte del capitale di libero passaggio del marito, dopo aver
constatato che essa potrà disporre dopo il 1° gennaio 2007, oltre alla rendita
AVS, di una rendita di fr. 813.– mensili versata dalla sua cassa pensione, e
che essa è in grado di migliorare ulteriormente la sua previdenza professionale
grazie al reddito di fr. 6’350.– lordi conseguito con la sua attività di
infermiera;
che l’appellante adduce di
dover far fronte dopo il divorzio al pagamento di un terzo dei debiti coniugali
e al mantenimento delle figlie, sottolineando che potrebbe in futuro trovarsi
in difficoltà, vista la precarietà della sua capacità lucrativa, compromessa da
problemi di salute;
che essa non si confronta
tuttavia con la dettagliata motivazione del Pretore, il quale – come si è visto
– non ha ravvisato alcuna indigenza dell’appellante dopo il divorzio, nemmeno
dopo il pensionamento;
che l’appello,
insufficientemente motivato, sfugge pertanto a un esame di merito (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5; Rep. 1985 pag. 338);
che in ogni modo, si
volesse anche prescindere dall’insufficien-za formale, l’appello dovrebbe
essere respinto nel merito;
che l’appellante sostiene
per vero, in estrema sintesi, di non poter colmare le sue lacune pensionistiche
a causa dei debiti coniugali a suo carico e dell’onere di mantenimento verso le
figlie, tanto più che il suo futuro professionale sarebbe incerto per motivi di
salute;
che l’art. 22 LFLP,
contrariamente al futuro diritto del divorzio, non stabilisce quale parte della
prestazione di uscita di un coniuge vada trasferita all’istituto di previdenza
dell’altro, ma lascia la determinazione della quota al libero apprezzamento del
giudice (Reusser, Die Vorsorge
für die geschiede Ehefrau unter besonderer Berücksichtigung von Art. 22 des neuen
Freizügig-keitsgesetzes, in: AJP 12/94 pag. 1514);
che in concreto le
affermazioni dell’appellante sulla sua situazione economica non trovano alcun
riscontro agli atti;
che tutto si ignora
infatti sull’ammontare dei debiti coniugali a carico dell’attrice, la quale non
ha addotto – né tanto meno dimostrato – quale sarebbe il capitale necessario
per riscattare eventuali contributi mancanti alla sua previdenza professionale
e quale sarebbe pertanto la quota dell’avere di libero passaggio del marito da
trasferire al suo istituto di previdenza;
che l’asserito onere di
mantenimento nei confronti delle figlie maggiorenni agli studi non è stato
provato, né nel principio né sull’entità del contributo a carico della debitrice,
la quale avrebbe comunque diritto, in tale evenienza, di computare nel proprio
fabbisogno gli importi mensili necessari per il riscatto dei contributi
previdenziali mancanti (Hausheer/Brunner,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 141 n. 3.59);
che gli asseriti problemi
di salute, oltre a non essere dimostrati, sono una circostanza di fatto nuova,
come tale irricevibile in sede di appello (art. 321 cpv. 2 lett. b CPC);
che in conclusione
l’appellante, cui incombeva l’onere di allegare e dimostrare i fatti su cui si
fondano le sue pretese (Rep. 1987 195), non ha provato la sua incapacità a
colmare le eventuali lacune previdenziali;
che pertanto il gravame,
destituito di fondamento, può essere deciso con la procedura semplificata
dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali
andrebbero per principio a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, date le particolarità
del caso, appare tuttavia giustificato prescindere dal prelievo di tasse e
spese;
che in ogni modo non si
giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello non è
nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto.
-
Non si riscuotono oneri
processuali né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– __________ __________,
__________ __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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