AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.82
Data decisione, Autorità:
10.08.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00082
11.98.00083
Lugano
10 agosto 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (annullamento di deliberazione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 16 gennaio
1996 dall’
avv.
__________ __________,
contro
__________ __________ __________, __________
(rappresentato
dal comitato
e
patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
giudicando ora sul
decreto del 22 aprile 1998 con cui il Pretore ha accolto una domanda di
restituzione in intero per la produzione di nuovi documenti presentata dal convenuto
(inc. ..) e sull’ordinanza di stessa data con cui
il Pretore ha statuito su due domande di edizione presentate dall’attore (inc.
n. ..);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello dell’11 maggio 1998 presentato
da __________ __________ contro il decreto emesso il 22 aprile 1998 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 2;
-
Se
deve essere accolto l’appello presentato il 13 maggio 1998 da __________
__________ contro l’ordinanza emanata il 22 aprile 1998 dallo stesso Pretore;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione del
16 gennaio 1996 l’avv. __________ __________, socio del __________ __________
__________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di annullare
due decisioni con le quali l’assem-blea dell’associazione tenutasi il 17
dicembre 1995 aveva approvato la costruzione di una nuova buvette (delibera n.
3) e i conti preventivi del 1996 (delibera n. 4). Il __________ __________
__________ si è opposto alla petizione. All’udienza preliminare del 29 gennaio
1997 l’attore ha ribadito le proprie domande e ha offerto mezzi di prova; in
particolare egli ha chiesto l’edizione della “documen-tazione relativa al
progetto di edificazione della buvette, compresa la domanda di costruzione e la
relativa licenza edilizia” e della registrazione magnetica dell’assemblea,
motivando la rilevanza di quest’ultima prova con la necessità di ascoltare
l’intervento del membro di comitato __________, che aveva spiegato ai soci la
natura dell’intervento edile prospettato. Il convenuto ha a sua volta indicato
i propri mezzi di prova, fra cui alcuni testimoni; non si è opposto
all’edizione della documentazione sulla costruzione della buvette, ma ha
contestato l’ammissibilità dell’edizione della registrazione magnetica, sostenendo
che __________ poteva essere sentito come teste e che agli atti figurava già il
verbale dell’assemblea litigiosa (verbale del 29 gennaio 1997, act. III).
Con ordinanza sulle
prove del 14 giugno 1997 il Pretore ha, fra l’altro, ammesso l’edizione della documentazione
relativa al progetto di edificazione della buvette, assegnando al convenuto un
termine di trenta giorni per produrla, mentre si è riservato di decidere
sull’ammissibilità della registrazione magnetica dopo l’assunzione dei vari
testimoni.
B. Il 26 giugno 1997
il __________ __________ __________ ha presentato istanza di restituzione in
intero per produrre un estratto del verbale dell’assemblea straordinaria dei
soci tenutasi il 31 maggio 1997, che ha approvato i conti consuntivi relativi
all’edificazione della buvette, asserendo che ciò renderebbe priva di oggetto
la vertenza. All’udienza del 17 settembre 1997 il convenuto ha prodotto un
classificatore verde, contenente la documentazione relativa alla costruzione
della buvette. Presane visione, l’attore ha instato il 7 ottobre 1997 per far
estromettere dal documento, rubricato come doc. 20, alcuni fogli, in particolare
il rapporto __________ e tutti i preventivi e le offerte contenuti nella
rubrica 2.
C. Il Pretore ha
statuito il 22 aprile 1998 sia sull’istanza di restituzione in intero, sia
sulle domande di edizione. Egli ha accolto, nella forma del decreto (act. XIII)
l’istanza 26 giugno 1997 del convenuto, ha acquisito agli atti l’estratto del
verbale assembleare del 31 maggio 1997, rubricato come doc. 21, e ha posto la
tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico dell’attore, con obbligo di
rifondere al convenuto fr. 200.– per ripetibili. Con atto di stessa data,
denominato ordinanza (act. XII), egli ha respinto la domanda di edizione della
registrazione magnetica, ritenendola ininfluente dopo l’audizione del teste
__________, e ha ammesso agli atti tutta la documentazione contenuta nel classificatore
verde doc. 20; ha infine posto la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico
dell’attore.
D. __________
__________ è insorto con un appello dell’11 maggio 1998 contro il decreto sulla
restituzione in intero, postulandone la riforma nel senso di respingere
l’istanza del 26 giugno 1997 e di estromettere dagli atti il documento n. 21.
In via subordinata egli chiede che la tassa di giustizia sia posta a carico del
convenuto, tenuto a rifondergli fr. 200.– per ripetibili. Con ordinanza del 14
maggio 1998 il Pretore ha concesso al gravame effetto sospensivo. La presidente
di questa Camera ha dichiarato irricevibile, con decreto del 18 maggio 1998,
un’istanza 15 maggio 1998 con cui il convenuto ha instato per la revoca
dell’effetto sospensivo.
E. Con un successivo
appello del 13 maggio 1998 __________ __________ è insorto anche contro
l’ordinanza sulle domande di edizione, postulando lo stralcio dal classificatore
doc. 20 del rapporto tecnico __________, dei documenti contenuti nella rubrica
2 e l’ammissione dell’edizione della registrazione magnetica. In via subordinata
egli ha chiesto che la tassa di giustizia sia posta a carico della convenuta;
in via ancora più subordinata ne ha postulato l’aggiudicazione con il merito.
F. L’8 giugno 1998
__________ __________ __________ ha proposto di respingere in ordine l’appello
del 13 maggio 1998, diretto contro un’ordinanza, subordinatamente di
respingerlo nel merito. Analoghe conclusioni ha preso il __________ __________
__________ il 16 giugno 1998 sull’appello del 13 maggio 1998.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello dell’11 maggio
1998
- Il Pretore,
accogliendo la domanda di restituzione in intero del convenuto, ha acquisito
agli atti come documento 21 l’estratto del verbale assembleare 31 maggio 1997,
spiegando che l’influsso dell’approvazione dei conti consuntivi 1996 sulla validità
della deliberazione assembleare impugnata è un problema di merito, da risolvere
con la decisione finale. L’appellante ribadisce che il documento litigioso non
ha alcuna rilevanza per la lite, perché l’approvazione dei conti consuntivi
1996 per opera di una successiva assemblea dei soci non sana il vizio che a suo
avviso ne inficia la validità. Il convenuto ha fatto valere da parte sua,
nell’istanza 26 giugno 1997, che l’estratto del verbale assembleare è rilevante
perché l’approvazione dei consuntivi 1996 dimostrava la volontà
dell’associazione di ratificare le delibere del 17 dicembre 1995 contestate
dall’attore, ciò che avrebbe potuto rendere priva di interesse giuridico la
vertenza. Come adduce a giusta ragione l’appellante, tuttavia, la restituzione
in intero presuppone che il mezzo di prova di cui si chiede la produzione appaia
influente per l’esito del processo (art. 138 CPC). Ora, la causa in rassegna verte
sulla validità delle deliberazioni n. 3 (approvazione costruzione buvette) e 4
(approvazione preventivi 1996), adottate il 17 dicembre 1995 dall’assemblea dei
soci, che l’attore sostiene essere contrarie alla legge e agli statuti
dell’associazione (petizione, pag. 7). Il giudice, in concreto, deve esaminare
se le decisioni assembleari adottate il 17 dicembre 1995 sono conformi alla
legge e agli statuti. Il fatto che una successiva assemblea dei soci abbia
approvato i conti consuntivi 1996 non è decisivo, perché attesta sì una volontà
dell’associazione, ma non potrebbe sanare, in presenza di opposizioni, una precedente
decisione che fosse contraria alla legge e agli statuti. Il documento n. 21 non
è dunque influente per l’esito della causa e a giusta ragione l’appellante ne
chiede l’estromissione dagli atti. L’appello deve dunque essere accolto, ciò
che rende superfluo esaminare le altre censure sollevate dall’attore.
II. Sull’appello del 13
maggio 1998
- L’art. 213bis
cpv. 1 CPC stabilisce che sulla domanda di edizione il giudice decide mediante
decreto (art. 96) e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda.
La forma del decreto è riservata nondimeno, secondo giurisprudenza, al giudizio
sul merito della domanda, ovvero sulla legittimità sostanziale
dell’edizione (art. 206 e 207, ora cpv. 1, lett. c CPC), sempre ch’essa sia
litigiosa (art. 213bis cpv. 2 CPC). Sulla legittimità formale
della prova, ovvero sulla proponibilità della domanda in sé, il giudice decide
previamente con ordinanza, così come decide con ordinanza l’ammissibilità di
tutte le prove offerte (art. 182 cpv. 1 CPC). L’ordinanza non essendo
impugnabile (art. 95 cpv. 1 CPC), solo i presupposti sostanziali dell’edizione
possono formare oggetto di appello. Il giudice che non ammette una domanda di
edizione in quanto non preannunciata nei memoriali scritti statuisce, per
esempio, con ordinanza (Rep. 1991 pag. 484 in alto). Identico principio vale
nell’ipotesi inversa, quando cioè il giudice ammette la domanda.
Nel caso in esame
l’atto impugnato è in realtà di natura mista, indipendentemente dai termini
usati dal Pretore. Sull’ammissi-bilità dell’edizione relativa agli atti riguardanti
la costruzione della buvette, alla quale il convenuto non si era opposto, il
Pretore aveva infatti già statuito con ordinanza il 14 giugno 1997, rinunciando
a emanare un decreto (art. 213bis cpv. 2 CPC). L’atto impugnato in
appello si riferisce solo alla conformità dei documenti prodotti dal convenuto
con la domanda di edizione dell’attore. Ci si potrebbe invero interrogare sulla
natura di una simile decisione, ma il quesito può rimanere indeciso nella fattispecie,
poiché l’appello su questo punto dovrebbe comunque essere respinto anche se
fosse ricevibile.
- È dubbio che
l’edizione della documentazione relativa alla costruzione della buvette fosse
davvero ammissibile. La parte che intende chiedere all’altra la produzione di
documenti deve preannunciare infatti nel proprio memoriale – almeno approssimativamente
– il documento o il contenuto del documento richiesto in relazione al fatto da
dimostrare (Rep. 1984 pag. 382 in basso, con rinvio). La generica locuzione “richiamo
documenti” o “edi-zione documenti” non basta (art. 165 cpv. 2, 170 cpv. 1 lett.
e, 173 cpv. 3, 175 cpv. 2 e 176 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico l’attore si è
limitato nel proprio memoriale a chiedere l’edizione della “documentazione relativa
al progetto di edificazione” (peti-zione, pag. 5, punto 2) e all’udienza
preliminare ha ribadito la domanda indicando che esigeva l’edizione della
“documenta-zione relativa al progetto di edificazione della buvette, compresa
la domanda di costruzione e la relativa domanda edilizia” (ver-bale del 20
gennaio 1997). Con tale formulazione, generica e imprecisa quanto ai singoli
documenti da produrre, se non per la domanda di costruzione e la licenza
edilizia, l’attore ha in realtà manifestato evidenti intenzioni esplorative,
ciò che non è ammissibile nel sistema procedurale ticinese (Rep. 1984 382).
In concreto il
classificatore verde prodotto dal convenuto quale documento 20 contiene un
rapporto finanziario sulla costruzione della buvette (fogli azzurri), i
preventivi di svariate ditte relativi alla costruzione della buvette (rubrica
2), gli schizzi e l’assono-metria della costruzione (rubrica 4), le varianti
dei piani (rubrica 5) e infine la domanda di costruzione con i suoi allegati
(rubrica 6). L’appellante sostiene che il rapporto e i preventivi non corrispondono
a quanto da lui chiesto con l’edizione, dal momento che la sua domanda non
aveva portata generale, ma si riferiva al progetto di edificazione, ossia a
piani e progettazioni che avevano condotto all’inoltro della domanda di
costruzione e al rilascio della licenza edilizia (appello, pag. 12).
L’argomenta-zione non è seria. Come si è visto, l’attore non si è limitato
infatti a chiedere l’edizione della domanda di costruzione e della licenza
edilizia, ma oltre a tali documenti ha indicato – genericamente – la
documentazione relativa al progetto di costruzione della buvette (verbale, act.
III). La sua richiesta è stata esaudita, non potendosi certo negare che i
documenti di cui l’appellante esige ora l’estromissione (rapporto __________,
preventivi e offerte) riguardino la costruzione della buvette. L’appellante
pretende in realtà di scegliere fra il contenuto del classificatore quanto gli
appare suffragare la propria tesi, ma tale scopo indagatorio è proprio quello
vietato dal codice di procedura (Rep. 1984 pag. 382). L’appello su questo punto
sarebbe quindi infondato anche se fosse esaminato nel merito.
-
La decisione del
primo giudice sull’ammissibilità della registrazione magnetica è per contro un
decreto, indipendentemente dalla sua designazione. All’udienza preliminare non
si è infatti discussa la proponibilità di tale domanda di edizione, del resto
correttamente precisata nella petizione (pag. 5), ma il merito della stessa.
Per respingere la prova il Pretore doveva statuire con decreto (art. 213bis
cpv. 1 CPC). L’appello è quindi ricevibile. Il Pretore, ritenendolo
un’ordinanza (lettera 14 maggio 1998), non ha invero statuito sull’istanza di
effetto sospensivo contenuta nell’appello, ma è indubbio che la richiesta
dell’appellante in tal senso sarebbe stata accolta, visto che il 14 maggio 1998
il Pretore ha accordato effetto sospensivo all’appello dell’11 maggio 1998,
pure diretto contro un decreto. Per motivi di economia processuale si può quindi
prescindere dal rinviare l’incarto al Pretore perché statuisca sull’istanza di
effetto sospensivo.
-
Il primo giudice
ha negato l’edizione dei nastri magnetici registrati all’assemblea del 17
dicembre 1995, che a detta dell’attore serviva ad ascoltare la relazione di un
membro di comitato sul progetto di buvette, perché non l’ha più ritenuta
necessaria dopo l’audizione del relatore stesso all’udienza del 17 settembre
-
L’appellante critica il modo di procedere adottato dal Pretore, che ha
atteso l’audizione del teste prima di statuire sull’ammissibilità dell’edizione
e ribadisce che la registrazione magnetica dell’assemblea del 17 dicembre 1995
serve a dimostrare le modalità con cui si era svolta l’assemblea del 17 dicembre
1995, tanto più che la deposizione del teste __________, che aveva presentato
il progetto alla nota assemblea, differirebbe dalla realtà dei fatti. Ci si può
dispensare in concreto dall’ esaminare le argomentazioni dell’appellante
sull’assunzione suppletoria di prove, che derivano da un errore di
scritturazione del giudizio pretorile, nel quale era stato citato l’art. 192
CPC (assunzione suppletoria di prove) invece dell’art. 182 cpv. 3 CPC (cfr.
lettera 14 maggio 1998 del Pretore). Nel merito, la censura dell’appellante non
può in effetti essere condivisa. All’udienza preliminare l’attore aveva
motivato la necessità dell’edizione con l’esigenza di ascoltare la relazione
sul progetto di buvette. Su questo tema il relatore, ing. __________, è stato
sentito all’udienza del 17 settembre 1997 e l’attore ha avuto modo di porre al
testimone tutte le domande che riteneva opportune. Nella lettera del 2 ottobre
1997 l’attore ha invero sostenuto che l’edizione era ancora necessaria perché
il verbale (doc. 12) non conteneva la trascrizione di tutti gli interventi succedutisi
all’assemblea e perché il teste __________ aveva riferito nella sua deposizione
fatti inesatti (act. VIII). Se non che, l’appellante ha avuto modo di chiarire
le discrepanze tra la sua versione dei fatti e quella del teste in occasione
dell’audizione di quest’ultimo, che è stata ampia e dettagliata, come appare
dal relativo verbale (act. VII). In definitiva l’appellante intende appurare
con l’edi-zione se il teste abbia mentito al Pretore o all’assemblea. Il
quesito non è tuttavia determinante per l’esito del processo. Nella causa in
rassegna si tratta di decidere se le deliberazioni litigiose sono contrarie
alla legge e agli statuti (art. 75 CC) e al riguardo non è decisivo sapere come
e su quali basi l’assem-blea sia giunta ad adottare le decisioni oggetto della
vertenza. L’edizione della registrazione magnetica non è pertanto rilevante per
la soluzione del caso e a giusta ragione il Pretore non l’ha ammessa. L’appello
si rivela di conseguenza infondato anche su questo punto.
-
L’appellante
rimprovera al Pretore, in via subordinata, di aver posto a suo carico la tassa
e le spese dell’atto litigioso, sostenendo che se lo avesse emanato contemporaneamente
all’ordinanza sulle prove, come prevede l’art. 207 cpv. 3 CPC, ciò non avrebbe
comportato alcun onere. La censura è infondata. La legge sulla tariffa giudiziaria,
infatti, prevede che sono esenti da tassa di giustizia solo le ordinanze e i decreti
processuali emanati all’udienza (art. 19 cpv. 2 LTG, RL 3.1.1.5). È vero che l’ordinanza
sulle prove del 14 giugno 1997, emanata al di fuori da un’udienza, non ha
comportato tassa di giustizia né spese. Ma tale benevolenza del Pretore, che
corrisponde a una prassi invalsa per quel che concerne l’ordinanza sulle prove,
non implica l’automatica esenzione di tasse e spese per ogni successiva
ordinanza o decreto. Il decreto processuale litigioso non è stato emanato in
udienza e il Pretore poteva quindi riscuotere tasse e spese a carico della
parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). Tale è appunto l’attore nel decreto in
rassegna, visto che tutte le sue domande di edizione sono state respinte. La
tassa di fr. 150.– prelevata in concreto rientra per altro nei limiti della tariffa,
che prevede per i decreti processuali una tassa di giustizia da fr. 30.– a fr.
10’000.– (art. 19 cpv. 1 LTG), tanto più che entro i minimi e i massimi delle
tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il giudice fruisce di un
ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA,
sentenza del 1° febbraio 1996 A. c. I AG, pubblicata nel Bollettino dell’ordine
degli avvocati, n. 14, pag. 12). Una tassa di giustizia di fr. 150.–,
comprensiva delle spese, per un decreto come quello oggetto dell’appello
rientra senz’altro nel potere di apprezzamento del Pretore, già in
considerazione del fatto che ha richiesto un indubbio impegno, viste le
contestazioni sollevate dalle parti sulle prove contestate. Nella misura in cui
è ricevibile, l’appello, infondato in ogni suo punto, deve quindi essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto
dell’esito dell’appello 11 maggio 1998, deve essere modificato anche il
dispositivo del decreto pretorile sulla ripartizione degli oneri processuali.
Il soccombente rifonderà alla controparte, inoltre, un’adeguata indennità per
ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello dell’11 maggio 1998
è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
-
L’istanza 26 giugno 1997 è respinta e il documento
rubricato n. 21 è retrocesso alla convenuta.
-
La tassa di giustizia di fr. 200.– e
le spese sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr.
200.– per ripetibili.
II. Gli oneri dell’appello 11
maggio 1998, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
a carico del __________ __________ __________, che rifonderà all’appellante fr.
800.– per ripetibili.
III. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello del 13 maggio 1998 è respinto e il decreto 22 aprile 1998 è
confermato.
IV. Gli oneri dell’appello del
13 maggio 1998, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà al __________ __________
__________ fr. 800.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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