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Numero d'incarto:
11.1998.71
Data decisione, Autorità:
05.05.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00071
Lugano,
5 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (accesso necessario e
obbligo di condotta) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 16 settembre 1997 da
__________,
__________, __________ e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sulla
“decisione” del 7 aprile 1998 con cui il Pretore ha respinto due richieste
dei convenuti e ha statuito sull’ammissibilità delle prove offerte;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 17 aprile 1998
presentato da __________ e __________ __________ con __________ __________
contro la “decisione” emessa il 7 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 16 settembre 1997
__________, __________, __________ e __________ __________, proprietari della
particella n. __________del registro fondiario prodefinitivo di __________,
hanno intentato causa davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
nei confronti di __________ e __________ __________, rispettivamente di
__________ __________, proprietari delle confinanti particelle n. 692 e n. 651,
per ottenere, contro versamento di fr. 5000.–, diritti di passo (pedonale e
veicolare) e di condotta (acqua potabile, fognatura, telefono, gas, elettricità
e televisione via cavo) a favore del loro fondo;
che i convenuti hanno
proposto di respingere in ordine la petizione per intempestività, postulando
subordinatamente la sospensione del processo finché l’autorità amministrativa
non avrà accertato l’urbanizzazione della particella n. __________in esito a
una domanda edilizia presentata dagli attori per la costruzione di una casa bifamiliare
su tale fondo;
che con ordinanza del 6
febbraio 1998 il Pretore ha citato le parti per discutere la tempestività
dell’azione e la prospettata sospensione della causa, come pure per l’udienza
preliminare;
che al contraddittorio del
3 marzo 1998 i convenuti hanno ribadito le loro domande, mentre gli attori
hanno sostenuto la tempestività della causa e si sono opposti alla sospensione
del processo;
che dopo tale
contraddittorio le parti hanno proceduto immediatamente all’udienza
preliminare, nel corso della quale entrambe hanno notificato mezzi di prova;
che con “decisione” del 7
aprile 1998 il Pretore ha respinto sia “l’eccezione di intempestività” sia la
prospettata sospensione del processo (dispositivo n. 1), ha addebitato la tassa
di giustizia di fr. 300.– e le spese ai convenuti, con obbligo di rifondere
agli attori fr. 400.– per ripetibili (dispositivo n. 3), e ha statuito sulle
prove offerte, ammettendone alcune e riservandosi di vagliare le altre più
tardi (dispositivo n. 2);
che contro la “decisione”
citata i convenuti sono insorti con un appello del 17 aprile 1998 in cui
chiedono – previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso – di
accogliere la loro “eccezio-ne di intempestività”, di respingere la petizione
in ordine e di riformare in tal senso il giudizio impugnato;
che l’appello non è stato
intimato agli attori;
e considerando
in diritto: che sui presupposti e
sulle eccezioni processuali (art. 97 e 98 CPC), questioni d’ordine, il giudice
statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC);
che un appello contro un
decreto è trattato, “se non è stato concesso effetto sospensivo, con la prima
appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC);
che il giudice abilitato a
conferire effetto sospensivo è, in tali circostanze, il Pretore (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 3 ad art. 96);
che nella misura in cui la
“decisione” impugnata configura un decreto (dispositivi n. 1 e 3, come si vedrà
ancora in appresso), gli atti andrebbero quindi rinviati al Pretore perché
giudichi la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello;
che in concreto si può
nondimeno prescindere da tale esigenza, l’appello rivelandosi manifestamente
infondato;
che l’“intempestività
dell’azione” evocata dagli appellanti riguarda invero un problema di sostanza
(le condizioni poste dal diritto federale per l’ottenimento di un accesso
necessario: DTF 120 II 185, 117 II 35, 110 II 17 e 125), non di forma, sicché
non può costituire né un presupposto né un’eccezione processuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 181 CPC);
che palesemente a torto e
in base a una costruzione giuridica erronea i convenuti propongono dunque,
nell’appello, di respingere la petizione in ordine;
che, del resto, la pretesa
intempestività dell’azione non costituirebbe nemmeno un’eccezione di merito,
poiché non conferisce agli appellanti il diritto soggettivo di opporsi a una
domanda di accesso necessario, ma connota solo un ordinario mezzo di difesa;
che i dispositivi n. 1
(con cui il Pretore ha respinto l’“eccezione di intempestività”) e n. 3 (con
cui il Pretore ha giudicato sulle spese, il cui ammontare non è contestato)
meritano quindi conferma, mentre irricevibile è l’appello nella misura in cui è
diretto – per altro senza motivazione – contro la mancata sospensione del
processo (oggetto a sua volta del dispositivo n. 1) e il novero delle prove
ammesse (dispositivo n. 2), al cui riguardo la “deci-sione” impugnata configura
un’ordinanza (art. 107 e 182 CPC), come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1
CPC);
che le spese del giudizio
odierno, commisurate all’entità della controversia, seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili agli
attori, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui la
“decisione” impugnata costituisce un decreto, l’appello è respinto e il decreto
è confermato. Per il resto l’appello è irricevibile.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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