AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.57
Data decisione, Autorità:
15.07.2002, ICCA
Incarto n.:
11.1998.00057
Lugano
20 aprile 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa .._
(azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 19 settembre
1995 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato
dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 marzo 1998
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 marzo 1998
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con l'appello;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria introdotta da
__________ __________ con le osservazioni all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1937) e __________ __________ (1942) si sono sposati a __________
il ____________________ 1994. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, al
beneficio di una rendita d'invalidità dal 1987, durante l'unione domestica ha
svolto lavori saltuari di giardinaggio, mentre la moglie è stata cameriera in
un esercizio pubblico, con uno stipendio mensile di fr. 3'000.– fino al 30
aprile 1995. Dopo un periodo di disoccupazione, essa è rimasta inattiva per
motivi di salute, in seguito a un incidente verificatosi il 3 giugno 1997. La
vita in comune è cessata nel febbraio 1995, quando il marito si è trasferito a
__________, mentre la moglie è rimasta a __________, nell'abitazione coniugale.
Il 14 luglio 1995, su istanza del marito, ha avuto luogo davanti al Segretario
assessore della Pretura di Lugano, sezione 6, in luogo e vece del Pretore, il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso.
B. Il 19 settembre 1995
__________ __________ ha promosso azione di separazione a tempo indeterminato,
chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 1'500.–, la pronuncia della
separazione dei beni, l'attribuzione di tutti i mobili posti nell'appartamento
coniugale in liquidazione del regime matrimoniale e una provvigione ad litem
di fr. 4'000.–. Nel frattempo il Pretore ha statuito il 2 settembre 1996 su
domande provvisionali presentate dalla moglie con istanza dell'8 giugno 1995,
stabilendo in fr. 737.40 il contributo alimentare a lei dovuto. Nella sua risposta
del 3 giugno 1996 __________ __________ si è opposto alla separazione e in via riconvenzionale
ha postulato il divorzio, chiedendo subordinatamente un contributo alimentare
imprecisato e proponendo di sciogliere il regime dei beni con l'assunzione da
parte della moglie di tutti i debiti relativi ai beni in suo possesso.
C. Con la replica del 21
giugno 1996 __________ __________ ha ribadito le domande di petizione e si è
opposta al divorzio. Nella duplica e replica riconvenzionale del 9 agosto 1996
__________ __________ ha riaffermato la domanda di divorzio. Chiusa
l'istruttoria, al dibattimento finale dell'8 ottobre 1997 le parti hanno
presentato memoriali conclusivi, confermandosi sostanzialmente nelle rispettive
domande di giudizio. L'attrice ha nondimeno adeguato la richiesta di contributo
mensile a fr. 1'338.30, mentre il convenuto e attore riconvenzionale, in via
subordinata, ha postulato il versamento di un contributo alimentare mensile di
fr. 500.–.
D. Statuendo il 3 marzo
1998, il Pretore ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato, ha
condannato il marito a versare alla moglie un contributo di fr. 628.– mensili
fino al 1° agosto 2002 e di fr. 403.– mensili dal 2 agosto 2002, indicizzato, e
ha pronunciato la separazione dei beni, attribuendo alla moglie la proprietà
dei mobili e delle suppellettili situate nell'appartamento coniugale. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.– e le spese sono state poste per due terzi a carico
di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________.
Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza
citata __________ __________ è insorto con un appello del 24 marzo 1998 nel
quale chiede la pronuncia del divorzio e la condanna dell'attrice al versamento
di un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, previa ammissione al beneficio
dell'assistenza giudiziaria anche in appello. __________ __________ ha proposto
nelle osservazioni del 17 aprile 1998 la reiezione dell'appello e la conferma
del giudizio pretorile, instando a sua volta per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
F. La giudice delegata
ha disposto un'ispezione presso l'Istituto delle assicurazioni sociali per
accertare l'entità delle rendite versate ai coniugi. Le parti hanno avuto la
possibilità di esprimersi al riguardo. In seguito all'entrata in vigore del
nuovo diritto del divorzio, la presidente ha assegnato alle parti un termine
per presentare eventuali nuove conclusioni sulle questioni toccate dal
cambiamento della legge applicabile. L'appellante ha precisato il 25 febbraio
2000 che la domanda di divorzio doveva ritenersi fondata sull'art. 114 CC,
confermando per il resto le domande di giudizio sulle conseguenze del divorzio
e prevalendosi di fatti nuovi, segnatamente la concessione di una rendita d'invalidità
alla moglie e la riduzione della propria. L'appellata non ha formulato nuove
conclusioni, ma si è espressa sulle conseguenze del divorzio dopo aver preso
visione dell'allegato completivo presentato dall'appellante. Le parti hanno
potuto esprimersi sui risultati dell'ispezione eseguita presso l'Istituto delle
assicurazioni sociali per aggiornare la rispettiva situazione assicurativa ai
dati del 2000.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
respinto l'azione riconvenzionale di divorzio promossa dall'attore con
l'argomento che la causa preponderante della disunione era da ascrivere al
comportamento anticoniugale di lui, che non era riuscito a dimostrare
l'esistenza di fattori di disunione prima della sua relazione con l'attuale
convivente, agli inizi del 1995. L'appello del marito essendo ancora pendente
davanti a questa Camera il 1° gennaio 2000, il nuovo diritto del divorzio è
applicabile (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). La presidente della Camera ha
pertanto assegnato alle parti, conformemente all'art. 7b cpv. 2 tit.
fin. CC, un termine a norma dell'art. 515a cpv. 2 CPC per presentare
eventuali nuove conclusioni. L'appellante – come detto – ha adeguato le sue
domande di giudizio, chiedendo che il divorzio sia pronunciato sulla base dell'art.
114 CC, mentre l'appellata non ha formulato nuove conclusioni né si è espressa
su quelle del marito.
-
Il diritto federale
consente di invocare davanti all'istanza cantonale superiore fatti e mezzi di
prova nuovi e nuove conclusioni, purché fondate su fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 138 cpv. 1 CC; Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995, FF
1996 I pag. 152 n. 234.5). L'adeguamento delle conclusioni comporta, per le
cause ancora pendenti il 1° gennaio 2000 davanti all'autorità cantonale
superiore, una nuova istruzione del processo (Messaggio, op. cit., pag. 188, n.
253.2). Conformemente al principio enunciato dall'art. 138 cpv. 1 CC, quindi, occorre
in concreto tenere in considerazione la situazione di fatto delle parti anche
dopo l'emanazione della sentenza pretorile, nella misura in cui gli interessati
si prevalgono dei fatti nuovi nel senso degli art. 138 cpv. 1 CC e 515a
CPC.
-
L'art. 114 CC
prevede che un coniuge può domandare il divorzio se al momento della
litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta con un'azione
unilaterale i coniugi vivono separati da almeno quattro anni. La dottrina
ammette che nelle cause ancora pendenti un coniuge può chiedere il divorzio per
sospensione della vita in comune se questa si è verificata almeno quattro anni
prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (Reusser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,
Berna 1999, pag. 45 n. 1.110; Fankhauser
in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 29 ad art. 114 CC, pag.
73). In concreto le parti ammettono concordemente di essersi separate nel
febbraio 1995, nemmeno quattro mesi dopo il matrimonio, celebrato il 20 ottobre
1994 (conclusioni della moglie, pag. 2; osservazioni all'appello, pag. 3;
conclusioni dell'appellante del 25 febbraio 2000). L'istruttoria conforta le
ammissioni delle parti, poiché risulta dagli atti che il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale nel febbraio 1995 (deposizione __________ __________,
verbale del 17 giugno 1997, pag. 2), trasferendosi nella seconda metà di aprile
del 1995 nell'abitazione dell'attuale convivente (deposizione __________
__________, del 9 giugno 1997). Il 1° gennaio 2000, data decisiva per calcolare
la durata della sospensione della vita comune, i coniugi vivevano pertanto separati
da quasi cinque anni. L'azione di divorzio del marito deve quindi essere
accolta già solo per questo motivo (Fankhauser,
op. cit., n. 24 ad art. 114, pag. 71) e il divorzio pronunciato in accoglimento
dell'appello.
-
A norma dell'art.
124 cpv. 1 CC in caso di divorzio è dovuta un'indennità adeguata allorché è già
sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi, ovvero
allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il
matrimonio non possono essere divise per altri motivi. Nella fattispecie
entrambi i coniugi beneficiano di una rendita d'invalidità: il marito dal 1987
e la moglie dal 1998. Per quanto risulta dagli atti l'appellante non è al
beneficio di prestazioni della previdenza professionale ed è pacifico che egli
dispone solo di una rendita AI. Ci si potrebbe invero interrogare su eventuali
prestazioni maturate dalla moglie nei confronti della propria previdenza
professionale durante il periodo in cui ha svolto attività lucrativa a tempo
pieno in Svizzera. Il quesito può ad ogni modo rimanere indeciso, poiché il
marito non ha fatto valere pretese al riguardo, né ha addotto mezzi di prova su
questo punto. Non vi sono pertanto a giudizio indennità fondate sull'art. 124
CC.
-
L'obbligo di
mantenimento sorto con il matrimonio cessa di principio con il divorzio,
indipendentemente dalla colpa dell'uno o dell'altro coniuge (art. 125 cpv. 1
CC; Werro in: De l'ancien au nouveau
droit du divorce, Berna 1999, pag. 39). L'art. 125 cpv. 1 CC pone il principio per
cui dopo il divorzio ogni coniuge deve provvedere al proprio sostentamento in
modo autonomo (si tratta della cosidetta Eigenversorgung: Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC, pag. 259). Per valutare se
ciò possa essere ragionevolmente preteso, il giudice deve ponderare gli
elementi oggettivi elencati all'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono,
in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del
diritto previgente (Werro, op.
cit., pag. 41). Nei matrimoni senza figli e di breve durata, la giurisprudenza
ammetteva già nel diritto previgente che il divorzio non comporta, di
principio, un pregiudizio pecuniario rilevante per l'uno o l'altro coniuge (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 29 ad
art. 125 CC, pag. 263 e riferimenti ivi citati). Per decidere sulla durata di
un matrimonio non è decisivo tanto il vincolo formale, quanto l'effettiva
durata della convivenza in costanza di matrimonio (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 ad art. 125 CC, pag.
263).
-
Il Pretore ha
imposto al marito di versare alla moglie un contributo alimentare mensile sulla
base dell'art. 163 CC. Ha accertato che il marito riceveva una rendita AI
completa di fr. 1'794.– mensili (fr. 1'380.– più fr. 414.– di rendita completiva
per la moglie) e una prestazione complementare da lui valutata in fr. 398.–,
per un totale di fr. 2'035.– mensili. A tali importi il primo giudice ha
aggiunto un reddito medio potenziale di fr. 600.– mensili per lavori di giardinaggio,
sulla base di constatazioni risalenti agli anni 1994/95, giungendo così a un
reddito complessivo di fr. 2'635.–. Quanto alla moglie, incapace al lavoro dopo
l'aprile 1995 in seguito a infortunio, il Pretore ne ha nondimeno stimato il
reddito in fr. 2'000.– netti, ritenendo che in futuro essa avrebbe ricevuto una
rendita d'invalidità almeno pari alle indennità versate dalla cassa malati.
Calcolato il fabbisogno del marito in fr. 1'540.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per persona convivente fr. 925.–, metà canone di locazione
fr. 415.–, imposte stimate fr. 50.–, spese di trasporto fino al pensionamento
fr. 150.–) e quello della moglie in fr. 2'161.– (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1'025.–, alloggio fr. 850.–, cassa malati fr. 236.–,
imposte stimate fr. 50.–), il Pretore ha attribuito alla moglie un contributo
alimentare mensile di fr. 628.– fino al 1° agosto 2002, ridotto poi a fr.
403.–.
-
L'appellante
contesta di dovere contributi alla moglie e pretende anzi che sia quest'ultima
a versargli mensilmente un sussidio di fr. 500.–. Asserisce di ricevere prestazioni
assicurative per soli fr. 1'691.– mensili e chiede che dal suo reddito sia
stralciato l'importo di fr. 600.– imputatogli dal primo giudice per lavori accessori,
adducendo di non avere alcuna attività lucrativa che gli consenta un reddito
supplementare, avendo egli svolto unicamente taluni lavoretti subito dopo la
separazione per pagare debiti. Ora, per quel che concerne l'accertamento dei
suoi redditi, le censure sono provviste di buon diritto.
a)
Il Pretore si è scostato senza motivo apparente dai dati oggettivi a sua
disposizione (fascicolo “Richiami”, doc. 8 e 9), calcolando i redditi secondo
propri criteri. Dagli atti risulta però che dal 1987 il marito è al beneficio
di una rendita AI, essendo inabile al lavoro nella misura dell'80% (doc. 5
nell'inc. ..). Dopo il matrimonio, dal 1° ottobre
1994, egli ha maturato il diritto a una rendita semplice di fr. 1'380.– mensili
e a una rendita completiva per la moglie di fr. 414.– mensili (doc. 4 nell'inc.
..). La situazione è cambiata dopo la separazione
di fatto: nel 1997 l'appellante ha beneficiato di una rendita intera di fr.
724.– mensili e di una prestazione complementare di fr. 1'026.– (comunicazione
4 aprile 1997 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, nel fascicolo
“Richiami”), per un importo complessivo mensile di fr. 1'750.–. Nel 1998 la
rendita d'invalidità è rimasta sostanzialmente invariata e dal 1° gennaio 1999
ammonta a fr. 738.– mensili (comunicazione 30 settembre 1999 dell'Istituto
delle assicurazioni sociali). La rendita completiva, contrariamente a quanto
ritenuto dal primo giudice, è invece stata versata direttamente alla moglie (art.
34 cpv. 4 LAI, art. 30bis OAI: RS 831.201). Nel 1997 l'appellata ha
così percepito, oltre alle indennità mensili di fr. 2'370.– netti versate dalla
cassa malati Swica (doc. 8 e 9), la rendita completiva di fr. 1'175.– (cfr.
comunicazioni 4 aprile 1997 e 30 settembre 1999 dell'Istituto delle
assicurazioni sociali), per un reddito mensile complessivo di fr. 3'545.–.
Contrariamente a quanto reputato dal Pretore, di conseguenza, nel 1997/98 il
marito ha conseguito un reddito mensile complessivo di fr. 1'750.– (compreso il
contributo per il premio di cassa malati, versato direttamente a quest'ultima).
La moglie ha percepito mensilmente fr. 3'545.– nel 1997, fr. 1'175.– mensili
nel 1998 e una media di fr. 1'406.– mensili nel 1999.
b) Nei
redditi del marito il Pretore ha inserito anche un guadagno ipotetico di fr.
600.– mensili che l'interessato potrebbe conseguire svolgendo lavori di giardinaggio.
L'appellante sostiene, non senza pertinenza, di essere inabile al lavoro nella
misura dell'80% e di avere svolto attività accessorie solo nel periodo immediatamente
successivo alla separazione di fatto, per far fronte ad alcuni debiti.
Dall'istruttoria è emerso invero che il marito, invalido dal 1987 (ben prima
del matrimonio), non ha mai svolto attività lucrativa durante il breve periodo
di convivenza coniugale, salvo svolgere occasionali lavori di giardinaggio nel
novembre-dicembre del 1994 (deposizione __________ __________ del 9 ottobre
1995, nell'inc. ..__________) e nella primavera 1995 (deposizioni
__________ __________, verbali del 9 ottobre 1995 nell'inc.
..__________e del 17 giugno1997, pag. 10; deposizione
__________ __________, verbale del 9 giugno 1997, pag. 2; deposizione
__________ __________, verbale del 9 giugno 1997, pag. 3; deposizione
__________ __________, idem, pag. 4; deposizione __________ , verbale
del 9 ottobre 1995, pag. 4, nell'inc. ..;
deposizione __________ __________, verbale del 9 giugno 1997, pag. 6). L'attività
artigianale alla quale si riferisce la moglie nelle sue osservazioni non
riguarda l'appellante, bensì la convivente, ceramista e artigiana, che egli
accompagna nei mercati (deposizione __________ __________). Ora, non si può
seriamente sostenere che una persona invalida all'80%, ultrasessantenne e
inattiva da più di un decennio possa conseguire con tali saltuarie attività un
reddito mensile di almeno fr. 600.–. Del resto il marito non potrebbe nemmeno
essere obbligato a riprendere un lavoro, viste le sue circostanze personali,
segnatamente l'età avanzata e lo stato di salute (DTF 115 II 6 consid. 5; Rep.
1997 pag. 57). Certo, il giudice può tenere conto di un reddito ipotetico
superiore a quello effettivamente percepito dal coniuge creditore (DTF 114 II
310 consid. 3a e 3d), ma solo nella misura in cui il conseguimento di un tale
reddito sia possibile e ragionevolmente esigibile (DTF 119 II 314 consid. 4a,
117 II 16 consid. 1b, 110 II 116 consid. 2a; Sutter/
Freiburghaus, op. cit., n. 47 ad art. 125, pag. 268). Ciò non è il caso
in concreto. Il reddito virtuale di fr. 600.– mensili deve essere pertanto
stralciato dagli introiti.
c) Ci
si potrebbe domandare, nella fattispecie, se nei redditi del marito debba essere
inclusa la prestazione complementare versata in aggiunta alla rendita d'invalidità,
come il Pretore ha dato per scontato. Le prestazioni complementari hanno lo
scopo di garantire all'assicurato un reddito minimo, mediante il versamento di
un importo pari alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e il
reddito determinante (art. 3a della legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità:
RS 831.30). Tale intento sarebbe tuttavia vanificato se il beneficiario di una
prestazione complementare fosse tenuto a versarne una parte al coniuge
divorziato. Il quesito è controverso in dottrina e giurisprudenza: alcuni
tribunali ritengono che tali introiti non debbano essere considerati come
reddito (SJ 94/1998, n. 17, pag. 215; Hausheer/Geiser
in: ZBJV 130/ 1994, pag. 622), ma alcuni autori criticano tale argomentazione,
argomentando che si tratta non di versamenti assistenziali, ma di prestazioni
alle quali l'assicurato ha diritto (Koller
in: Recht 1994, pag. 80; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 47 ad art. 125 CC). Questa Camera ha finora lasciato il quesito
irrisolto (Rep. 1996 pag. 130, consid. 5b). Non decisiva ai fini del giudizio
(come si vedrà in seguito), la questione può continuare a rimanere aperta anche
nel caso in esame.
-
Con le nuove
conclusioni del 15 febbraio 2000 l'appellante fa valere che nel frattempo anche
la moglie è stata posta al beneficio di una rendita d'invalidità, chiedendo
l'edizione della documentazione presso l'Istituto delle assicurazioni sociali.
L'affermazione ha trovato riscontro nel complemento di istruttoria ordinato
dalla giudice delegata. L'Istituto delle assicurazioni sociali ha comunicato
che la moglie è titolare dal 1° gennaio 1998 di una propria rendita intera
d'invalidità, pari a fr. 1'175.– mensili nel 1998, a fr. 1'180.– dal 1° gennaio
al 31 maggio 1999 e a fr. 1'569.– dal 1° giugno 1999 (comunicazione 30
settembre 1999). Dal 1° gennaio 2000 il marito, dal canto suo, riceve
mensilmente una rendita intera d'invalidità di fr. 738.– e una prestazione complementare
di fr. 924.–, per un totale di fr. 1'662.– mensili, sostanzialmente identica a
quella percepita nel 1999, mentre la moglie riceve unicamente una rendita
intera d'invalidità di fr. 1'569.– (comunicazione 1° marzo 2000 dell'Istituto
delle assicurazioni sociali, acquisita agli atti con ordinanza del 9 marzo
2000; lettera del 2 marzo 2000). Con la pronuncia del divorzio, la rendita del
marito aumenterebbe a fr. 1'475.– mensili e quella della moglie diminuirebbe a
fr. 832.– mensili. Il reddito del marito non muterà, poiché l'aumento della
rendita ordinaria d'invalidità comporterà un'automatica riduzione della
prestazione complementare. Questa prestazione assicurativa corrisponde,
infatti, alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute (fabbisogno
vitale, contributo all'assicurazione malattia, contributi all'AVS/AI/IPG e
disoccupazione, pigione) e il reddito determinante (art. 3a della legge
federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità: RS 831.30).
-
Accertato che la
situazione finanziaria effettiva dei coniugi non corrisponde al quadro
delineato dal Pretore, occorre stabilire se l'uno o l'altro coniuge può
pretendere un contributo di mantenimento in seguito al divorzio, applicando i
criteri posti dall'art. 125 cpv. 2 CC. Al momento del matrimonio, nell'ottobre
1994, il marito era già beneficiario di una rendita d'invalidità, mentre la moglie,
salvo qualche periodo di disoccupazione, ha lavorato a tempo pieno fino alla metà
del 1997, quando è rimasta vittima di un infortunio. Il matrimonio, di fatto, è
durato solo quattro mesi (dal 20 ottobre 1994 al febbraio 1995) e non ha avuto
alcun influsso sulla situazione economica e personale dei coniugi (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 ad
art. 125 CC). La difficile situazione finanziaria della moglie, che non può
sopperire con la rendita d'invalidità al proprio fabbisogno, non trova origine
dal matrimonio, ma nella circostanza che essa, precedentemente domiciliata in
Italia (doc. 12 nell'inc. __________.____________________), non ha versato in
Svizzera contributi alle assicurazioni sociali per lo stesso numero di anni di
contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter
cpv. 1 AVS: RS 831.10). Essa non ha quindi diritto a una rendita intera e potrà
pretendere le prestazioni complementari solo dopo dieci anni di dimora
ininterrotta in Svizzera (art. 2 cpv. 2 lett. a LPC). La situazione dell'appellata
nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere, comunque, sarebbe stata la
medesima anche se essa non si fosse sposata. Non spetta dunque al coniuge di
sopperire a una siffatta lacuna assicurativa, tanto meno se si considera la
brevissima convivenza coniugale, che non giustifica una solidarietà dopo il
divorzio (Schwenzer in: Scheidungsrecht,
Praxiskommentar, op. cit., n. 45 ad art. 125 CC, pag. 264). Ognuna delle parti
dovrà quindi far capo, dopo il divorzio, alle proprie risorse personali
(prestazioni complementari, assistenza). L'appello si rivela pertanto fondato
nella misura in cui il marito chiede di essere esonerato da un contributo di
mantenimento verso l'ex coniuge.
-
Gli oneri processuali
seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene causa vinta sul divorzio e si trova liberato da un contributo di
mantenimento nei confronti dell'ex coniuge, mentre vede respinta la propria
domanda di contributo alimentare. L'appellata, dal canto suo, dopo l'entrata in
vigore del nuovo diritto non si è più opposta al divorzio. Per motivi di
equità, vista anche la particolare circostanza creata dal diritto transitorio,
soccorrono in concreto giusti motivi (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per
derogare al principio aritmetico della soccombenza. Si giustifica quindi di
ripartire a metà la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili.
Il pronunciato di prima sede sulle spese può per contro rimanere invariato,
l'accoglimento parziale dell'appello fondandosi su un nuovo motivo di divorzio,
non previsto al momento in cui il Pretore ha statuito. Entrambe le parti hanno
postulato l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Il
requisito dell'indigenza è pacifico e, viste le particolarità del caso, è da
ritenere adempiuto anche il requisito della probabilità di esito favorevole. Le
domande di assistenza giudiziaria meritano dunque di essere accolte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
-
Il matrimonio
celebrato il 20 ottobre 1994 a Cadempino fra __________ __________ __________
(__________) e __________ __________ __________ (____________________2) è
sciolto per divorzio.
-
Non sono
dovuti contributi di mantenimento.
Per il resto l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
III. __________ __________ è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________ __________.
IV. __________ __________ è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________ __________.
V. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________i, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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