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Numero d'incarto:
11.1998.45
Data decisione, Autorità:
09.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00045
Lugano
9 giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa . .__ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza del 14 dicembre 1994 da
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 marzo 1998
presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il
27 febbraio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________
__________ sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella
n. __________ MAF di __________, che confina con la particella n.
__________appartenente per metà ciascuno a __________ e __________ __________.
Questi ultimi, verso la fine del mese di novembre 1994, hanno posato lungo il
muro della loro abitazione una canna fumaria in acciaio che sporge sulla
proprietà dei vicini a circa 1.5 m di altezza. Il 25 novembre 1994, durante
l’esecuzione dell’opera, __________ e __________ __________ hanno chiesto
l’immediata sospensione dei lavori.
B. __________ e
__________ __________ hanno promosso, il 14 dicembre 1994, un’azione
possessoria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fosse
ordinato a __________ e __________ __________ di rimuovere immediatamente la
canna fumaria lungo la parete dell’immobile. All’udienza dell’8 febbraio 1995
gli istanti hanno confermato la propria domanda, alla quale si sono opposti i
convenuti. Alla discussione finale dell’8 luglio 1996 ogni parte ha ribadito il
proprio punto di vista. Statuendo il 27 febbraio 1998, il Pretore ha respinto
l’istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste
a carico degli istanti, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 500.– per ripetibili.
C. __________ e
__________ __________ sono insorti contro la sentenza del Pretore con un
appello dell’11 marzo 1998 nel quale chiedono che il giudizio impugnato sia
riformato nel senso di accogliere la loro istanza. __________ e __________
__________ non hanno presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato
che la canna fumaria litigiosa è agganciata alla facciata della casa e sporge
sulla corte degli istanti, ma ha respinto l’azione poiché l’opera si trova in
una posizione che a un primo esame non crea alcun impedimento effettivo e sostanziale
all’esercizio del diritto di proprietà. Gli appellanti contestano tale opinione
e ribadiscono di essere turbati nel loro possesso poiché la canna fumaria,
sporgente, è fonte di rumore.
-
L’art. 928 CC
conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita
violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il
divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. L’azione deve
essere accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta
ad un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a edizione
pag. 101 n. 365; Stark in, Berner
Kommentar, n. 2 ad art. 929 CC; Homberger
in: Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 928 CC). 1997). Quest’ultimo non deve
necessariamente costituire un atto di forza: basta che sia compiuto a
pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark op. cit., n. 22 all’introduzione degli art. 926–929 CC
con richiami). Né una turbativa del possesso deve riferirsi necessariamente a
immissioni materiali: atti che turbano indirettamente il possesso – come le
immissioni foniche, di fumo ecc. – sono sufficienti (Steinauer, op. cit., pag. 101 n. 367).
-
Nel caso concreto gli
istanti riaffermano che la turbativa consiste nella posa di una canna fumaria
sporgente sulla loro proprietà. Che l’opera in questione invada la corte degli
appellanti è pacifico (fotografie doc. C; verbale di sopralluogo del 26 settembre
1995). I convenuti medesimo ammettono ciò (risposta, pag. 1 in fondo), senza
pretendere che i vicini abbiano mai dato il loro consenso. Dall’istruttoria è
emerso inoltre che il funzionamento della canna fumaria provoca continui e
fastidiosi rumori durante tutto l’anno, sia di giorno sia di notte (deposizione
__________ __________). Tenuto conto che in questioni di vicinato la persona
turbata nel suo possesso è legittimata a chiedere l’eliminazione della
turbativa senza dover provare un interesse particolare o un danno effettivo (Stark op. cit., n. 20 all’introduzione
degli art. 926–929 e n. 19 ad art. 928 CC; Rep. 1981 pag. 345, 1962 pag. 61),
nel caso specifico la turbativa del possesso appare evidente già a un primo
esame. Né può ravvisarsi abuso degli istanti nel chiedere l’eliminazione della
sporgenza. Mai essi – né i convenuti asseriscono il contrario – hanno tollerato
la sporgenza o hanno indotto i convenuti a confidare nell’accettazione dello
stato di fatto, né la loro richiesta appare senza alcun interesse o meramente
vessatoria. Sapere se la canna non potesse essere posata altrimenti è un
problema che andrà esaminato, se mai, nell’ambito di un’eventuale azione di
merito. E ciò non giustificherebbe, in ogni modo, immissioni foniche moleste.
Ciò posto, l’appello, manifestamente fondato, deve essere accolto e la
decisione del Pretore modificata di conseguenza.
-
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I convenuti
tuttavia non si sono costituti in appello e in questa sede non possono dunque
essere ritenuti soccombente (analogamente: DTF del 5 maggio 1997 in re C., consid.
5). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può
essere tenuto ad alcuna prestazione (sulla nozione di parte: Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art.
159). Non rimane perciò che soprassedere al prelievo di spese e rinunciare
all’attribuzione di ripetibili. Per quel che riguarda i costi della prima sede,
essi sono posti a carico dei convenuti, soccombenti, con obbligo di rifondere agli
istanti un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
-
__________ e __________ __________ sono tenuti a
rimuovere immediatamente la canna fumaria in acciaio posta sulla parete esterna
del loro stabile sulla particella n. __________di __________, sporgente
sull’adiacente particella n. __________, proprietà __________ e __________
__________.
-
La tassa
di giustizia di fr. 400.– e le spese, da anticipare dagli istanti, sono poste a
carico dei convenuti, che rifonderanno agli istanti fr. 500.– per ripetibili.
II. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________ __________, __________
– __________ __________ e __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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