AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1998.35
Data decisione, Autorità:
20.07.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00035
Lugano
20 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 21 luglio 1995 da
, __________ __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’ avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolta l’appellazione presentata il 9 febbraio 1998 da __________
__________ nata __________ contro la sentenza emessa il 16 gennaio 1998 dal
Pretore del Distretto di Riviera;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1958), cittadino italiano, e __________ __________ (1959), cittadina
__________, si sono sposati a __________ il __________ 1992. Dalla loro unione
non sono nati figli. Il marito ha avuto da un precedente matrimonio il figlio
__________ __________ (1979), mentre la moglie è madre di __________ __________
(__________1982), che ha vissuto con i coniugi. Il marito, tecnico __________,
è stato responsabile della produzione presso la __________ __________
__________ di __________. Verso la metà di marzo 1995 __________ __________ è
partito per l’Italia con una sua collega di lavoro, lasciando alla moglie un
biglietto di addio e inviando il 15 marzo 1995 da __________ una lettera di
dimissioni con effetto immediato alla __________ __________ . Egli è
rientrato a __________ agli inizi di aprile 1995 e, dopo il rifiuto della
moglie di accoglierlo, si è dapprima trasferito presso la collega di lavoro con
cui era partito e poi in un appartamento proprio a . __________
__________ ha lavorato in seguito presso __________ __________ a __________ e
la o- __________ a __________ di __________ e dal luglio
1996 vive con la madre a __________ __________ (). __________
__________ ha trovato lavoro nell’aprile 1995, dopo un periodo di
disoccupazione, come cameriera presso il ristorante “ __________ ” di
__________.
B. Il 28 marzo 1995
__________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera
l’emanazione di misure a protezione dell’unione coniugale. Con decreto del 30
marzo 1995, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha attribuito alla moglie l’alloggio coniugale e ha fatto
obbligo ad __________ __________ in esso contenuti, con il versamento di un contributo
alimentare mensile di fr. 700.– (da indicizzare) per la durata di dieci anni e,
infine, con un’indennità di fr. 15’000.– a titolo di riparazione del torto
morale. Nella replica del 25 gennaio 1996 l’attore si è opposto alle richieste
della convenuta, ribadendo le proprie domande. A sua volta la moglie, nella
duplica del 25 marzo 1996 ha confermato le domande di risposta. Ultimata
l’istruttoria, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista in un memoriale
scritto, rinunciando al dibattimento finale.
E. Statuendo il 16
gennaio 1998, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha diviso a metà gli
eventuali risparmi depositati su conti bancari intestati ai coniugi, ha
attribuito all’attore i mobili e le suppellettili e alla moglie, dietro
compenso al marito, beni appartenenti alla massa degli acquisti; in caso di
disaccordo il Pretore ha previsto per questi ultimi un’equa divisione in
natura. La tassa di giustizia di fr. 2’000.–, le spese e le ripetibili sono
state poste a carico delle parti e per esse, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, a carico dello Stato.
F. Il 9 febbraio 1998
__________ __________ è insorta contro la sentenza appena citata con un appello
nel quale postula – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – il rigetto
della petizione o quanto meno, in via subordinata, la regolamentazione degli
effetti accessori del divorzio con l’attribuzione di tutta la mobilia, delle
suppellettili e con l’assegnazione di un contributo alimentare (da indicizzare)
di fr. 700.– mensili per la durata di dieci anni. Nelle sue osservazioni del 16
marzo 1998 __________ __________ propone di respingere il gravame e di
confermare il giudizio impugnato; contestualmente insta anch’egli per il
beneficio dell’assisten-za giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato
che la profonda turbativa delle relazioni coniugali era ormai insanabile:
separati dalla fine di marzo del 1995, i coniugi non si erano più riavvicinati.
Anzi, dall’epoca della repentina partenza del marito per l’Italia in compagnia
di una collega di lavoro e dell’abbandono improvviso del suo posto di lavoro i
rapporti coniugali si erano irrimediabilmente guastati. Le improvvide decisioni
del marito avevano contribuito in maniera predominante al dissidio coniugale,
trasceso per finire in una viepiù profonda diffidenza e sfiducia. Ciò non
giustifica in ogni modo, a mente del Pretore, l’opposizione della moglie al
divorzio: intanto perché essa non ha manifestato la concreta volontà di
riconciliarsi, nonostante gli sforzi intrapresi dal marito per riparare i
propri errori. Insistendo per il mantenimento del vincolo matrimoniale,
svuotato ormai di significato, essa abusa quindi dei suoi diritti.
L’appellante sottolinea
che la responsabilità esclusiva della disunione incombe al marito e fa valere
di non abusare in alcun modo dell’art. 142 cpv. 2 CC, poiché con la pronuncia
del divorzio vedrebbe pregiudicate le sue aspettative pensionistiche e
compromesso il rinnovo del suo permesso di soggiorno, di cui beneficia quale moglie
di un cittadino straniero domiciliato in Svizzera.
-
Ognuno dei coniugi
può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così
profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi
la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante
di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art.
142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole
che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che
superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori
oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in:
Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.; Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 18 ad art.
142 CC).
-
In concreto non
risulta con chiarezza a quando risale il dissidio coniugale. La moglie sostiene
che il matrimonio era felice e che solo negli ultimi mesi di vita in comune il
marito ha cominciato a palesare un nervosismo che essa ha attribuito a problemi
sul posto di lavoro, salvo scoprire poi che ciò era dovuto alla relazione con
un’altra donna (inc. /, act. I). A ciò essa
attribuisce l’improvvisa decisione del marito – verso la metà di marzo 1995 –
di lasciare la famiglia e il lavoro, non essendovi state prima di allora
avvisaglie di una siffatto comportamento. L’ambiente coniugale si è così
deteriorato: dopo il rientro del consorte, i coniugi non si sono più
riconciliati, tant’è che l’attore ha vissuto con l’amica fino al settembre 1995
(deposizione __________ __________).
Il marito, invece,
sostiene che con la collega __________ __________ avrebbe intrattenuto soltanto
un legame d’amicizia: costei lo ha sostenuto moralmente in un periodo di
profonda crisi, durante il quale era anche in cura medica (replica, pag. 3).
Perciò la collega, preoccupata per le sue condizioni psico-fisiche, lo ha
accompagnato nel viaggio del marzo 1995. Secondo l’attore le difficoltà
coniugali erano affiorate già da tempo: dopo i primi tempi di serena convivenza
la diversità di carattere e di interessi ha viepiù allontanato i coniugi,
tant’è che proprio l’insoddisfazione per il rapporto coniugale unitamente al
sovraccarico di lavoro hanno determinato il suo crollo emotivo (petizione, pag.
2). Quanto alla sua improvvisa partenza e al licenziamento, essi sono stati
determinati anche dall’intenzione di stare vicino alla madre gravemente
ammalata e residente in Italia (interrogatorio formale __________ __________).
- Dall’istruttoria è
emerso che i coniugi hanno attraversato un periodo di crisi all’inizio del
1995: all’epoca la moglie si confidò con la sorella, __________ __________, riferendole
delle frequenti assenze del marito e della mancanza da tempo di intimità tra i
coniugi (deposizione del 29 maggio 1996, act. XXXVII). È stato altresì
appurato che a quel momento il marito stava attraversando un periodo difficile
dal profilo professionale ed era per ciò in cura presso uno specialista
(deposizioni __________ __________, __________ __________, act. XLI). Le
cause di tali problemi psichici non risiedono tuttavia nel rapporto con la
moglie: __________ __________, collega di lavoro dell’attore, ha raccontato che
questi mai ebbe a parlargli di problemi famigliari e che anzi verso la fine del
1994 o l’inizio del 1995 gli sottolineò il suo affetto per la moglie
(deposizione 2 luglio 1996).
Per il resto, dagli atti
non emergono dissapori coniugali anteriori al marzo 1995, tanto meno contrasti
tali da “privare gli ultimi mesi di convivenza di quei sentimenti che
dovrebbero caratterizzare un’unione coniugale”, come affermato dall’attore
nella petizione (pag. 2). Per altro il marito non ha fatto cenno a difficoltà
coniugali nemmeno nel suo biglietto di addio alla moglie, nel quale al contrario
le ha scritto: ”Ciao __________, quando leggerai queste righe sarò già molto
lontano. Vado via, non so dove, non cercarmi, sono stufo di tutto ciò che mi
circonda. È stato bello vivere con te, ma non sopporto più la vita che mi
circonda.” (doc. C, inc. /). In conclusione, nulla suffraga
l’ipotesi che altre cause abbiano condotto alla disunione coniugale se non
proprio – come si vedrà in seguito – la partenza del marito da casa con una
collega di lavoro e le dimissioni immediate dal posto di lavoro.
-
Nella misura in cui
il marito nega la causalità tra il suo comportamento e il naufragio dell’unione
coniugale, giovi ricordare che il coniuge adultero intenzionato a ottenere il
divorzio – come nella fattispecie – sulla base dell’art. 142 cpv. 1 CC, senza
che risultino elementi di dissidio anteriori alla sua relazione extraconiugale,
deve dimostrare che il matrimonio è finito indipendentemente dalla propria
colpa (Bühler/Spühler, op. cit.,
nota 126 ad art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza). Incombeva dunque al
marito, nel caso in esame, dimostrare che i suoi rapporti con la collega di
lavoro non sono stati causali per la disunione, o perché non vi era rapporto
sentimentale, o perché i dissapori hanno origini estranee o perché essi sono
anteriori alla relazione. Nulla di tutto ciò è stato comprovato, nemmeno per indizio.
Al contrario, __________ __________ ha sorpreso il cognato già verso la metà di
dicembre 1994 in atteggiamenti affettuosi con __________ __________i. Lo stesso
attore ha poi ammesso con terzi di avere avuto un rapporto sessuale con la
collega (deposizione testimoniale __________ __________). Poco importa che egli
abbia poi cercato di minimizzare l’episodio, dando una diversa interpretazione
sul significato di relazione adulterina, tanto più che la reciproca simpatia
tra i due era notoria sul posto di lavoro (deposizione __________ __________,
__________ __________i). A ciò si aggiunga che l’improvvisa partenza del marito
per l’Italia, seppure in concomitanza con il ricovero della madre in ospedale
(doc. N), non spiega comunque la decisione di abbandonare con effetto immediato
il posto di lavoro, né tanto meno di lasciare la famiglia, comunicando alla
moglie con un biglietto che tutto era finito. Non risulta – né l’attore lo ha
sostenuto – che la moglie si sarebbe opposta a una visita alla madre malata, né
tanto meno che essa si sia disinteressata dei problemi del coniuge. Ciò posto,
il marito deve essere ritenuto preponderantemente colpevole nel senso dell’art.
142 cpv. 2 CC. La questione è ora di sapere se – come reputa il Pretore – opponendosi
al divorzio la moglie incorra nell’abuso.
-
L’opposizione al
divorzio del coniuge innocente (art. 142 cpv. 2 CC) è indebita qualora
configuri un manifesto abuso di diritto. Tale eventualità, da ammettere con grande
riserbo, si riscontra in particolare ove l’opponente non tenga più al vincolo
matrimoniale se non per la forma, così che il suo rifiuto al divorzio non
servirebbe che a conservare un’unione vuota di contenuto (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit.,
pag. 125 n. 626 con rinvii). Anche in quest’ultima ipotesi, nondimeno,
l’opposizione può rivelarsi legittima ove l’opponente invochi un interesse
degno di protezione alla continuazione del matrimonio. Sotto questo profilo
sono sufficienti anche interessi di ordine economico, purché i contributi
alimentari che l’opponente può chiedere a norma dell’art. 151 o 152 CC non
rimedino – o rimedino solo in parte – al pregiudizio finanziario causato dal
divorzio (Lüchin-ger/Geiser, op.
cit., nota 20 ad art. 142 CC; Deschenaux/
Tercier/Werro, op. cit., pag.126 nota 627, entrambi con richiami).
-
Come si è detto
l’appellante, oltre a confermare la sua disponibilità per una riconciliazione
con il marito, afferma che con la pronuncia del divorzio potrebbe non esserle
più rinnovato il permesso di soggiorno – di cui beneficia quale moglie di un
cittadino straniero domiciliato in Svizzera – e che il suo rientro in Iugoslavia
comprometterebbe il suo diritto a percepire prestazioni pensionistiche. Se non
che, in prima istanza essa aveva fondato la sua opposizione al divorzio sulla
colpa esclusiva del marito (risposta, pag. 5; duplica, pag. 7) e sulla
possibilità di una riconciliazione (conclusioni, pag. pag. 10). I pregiudizi di
ordine economico e pratico addotti dalla convenuta, oltre a non essere
confortati da alcun elemento concreto, sono inammissibili, poiché proposti per
la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ciò premesso, si
tratta di stabilire se una riconciliazione tra i coniugi sia ancora possibile.
Ora, la convenuta subordina la ripresa della vita in comune a “ben determinate
condizioni” (appello, pag. 12 in fondo), di cui nulla si sa di preciso se non
che – come ha rilevato il Pretore e l’appellante non contesta – la fine della
convivenza con __________ __________ nel settembre 1995, il pagamento dei
debiti e la ricerca di una nuova occupazione non sono stati sufficienti all’appellato
per ottenere il perdono della moglie, la quale in siffatti sforzi ha semmai
intravisto un atteggiamento pretestuoso volto a evitare le conseguenze
patrimoniali del divorzio (risposta dell’11 dicembre 1995, pag. 5). A ciò si
aggiunga che sin dal primo allegato di causa la convenuta ha giudicato il
comportamento processuale del marito inopportuno, tanto da compromettere “forse
definitivamente ogni possibilità di riconciliazione“ (risposta dell’11 dicembre
1995, pag. 5) e che tra i coniugi, dalla separazione di fatto e dopo il
trasferimento dell’attore in Italia nel luglio 1996, non vi è più stato alcun
contatto. In conclusione, a tali condizioni, mal si intravede una possibilità
di riconciliazione e a giusto titolo, nelle circostanze descritte, il Pretore
ha respinto l’opposizione della moglie fondata sull’art. 142 cpv. 2 CC,
pronunciando il divorzio.
-
Il primo giudice,
constatato che la moglie aveva di principio diritto a un contributo alimentare
giusta l’art. 151 CC, le ha tuttavia negato ogni prestazione perché la sua
situazione economica non risultava pregiudicata dal divorzio e che comunque
l’attore, trasferitosi in Italia, non era in grado di erogare alcunché.
L’appellante contesta le conclusioni del Pretore e rivendica un contributo
alimentare di fr. 700.– mensili per dieci anni. Asserisce di avere subito danni
economici notevoli a causa del divorzio, poiché durante il matrimonio i coniugi
vivevano senza grossi problemi, avendo un reddito complessivo di fr. 7’000.–
mensili, mentre dopo il divorzio essa si trova a dover mantenere sé stessa e la
figlia __________ con uno stipendio netto mensile di fr. 2’400.–, insufficiente
per coprire finanche il loro fabbisogno minimo.
-
L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. In concreto l’attore è “coniuge colpevole”
nel senso di tale norma (sopra, consid. 5) e la moglie è pacificamente
innocente. A giusto titolo quindi il Pretore ha applicato l’art. 151 cpv. 1 CC
(e non l’art. 152 CC), il cui scopo è appunto quello di rimediare al danno
economico derivante dal fatto che in caso di divorzio il mantenimento dei
coniugi (e dei figli) non è più assicurato dall’impegno congiunto del marito e
della moglie nell’ambito di un’economia domestica comune.
L’ammontare del contributo
dovuto ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC dipende in primo luogo dall’entità del
pregiudizio economico (DTF 115 II 6 consid. 3). L’obbligo contributivo, così
come l’entità del contributo stesso, dipendono dal guadagno e dalla sostanza di
entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del
debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale (DTF
115 II 10 consid. 4; Bühler/Spühler,
op. cit., nota 32 segg. ad art. 151 CC). Nei matrimoni di breve durata,
inferiori a cinque anni, il limite superiore del contributo è rappresentato dal
tenore di vita avuto prima del matrimonio (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unter-haltsrechts, Berna 1997, pag. 287 nota 5.120 segg. con riferimenti
di giurisprudenza).
- Nel suo calcolo il
Pretore non ha tenuto conto del fabbisogno della figlia __________, verso la
quale l’attore non ha obblighi di mantenimento. L’appellante sostiene che la
ragazza è sempre vissuta con i coniugi sin dal matrimonio e che quindi il
fabbisogno minimo della giovane, pari a fr. 500.–, deve essere inserito in
quello della madre. Inoltre essa rivendica anche dopo il divorzio un tenore di
vita equivalente a quello avuto con la figlia durante il matrimonio. Tali
pretese si dipartono tuttavia da premesse infondate. Nella fattispecie la vita
in comune è durata dal novembre del 1992 al marzo del 1995. È stata perciò di
breve durata. Ne segue che l’appellante non può pretendere di conservare lo
stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio; può chiedere solo di essere
posta nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse sposata (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 287 nota 5.120 segg. con riferimenti di giurisprudenza; Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 10 ad
art. 151 CC). Non risulta dagli atti, né l’appellante pretende, che prima di
sposarsi con l’attore essa conseguisse un reddito superiore a quello attuale,
né che la sua carriera professionale sia stata pregiudicata in alcun modo dal
matrimonio. Anzi, tutto si ignora della situazione economica e professionale
della convenuta prima del novembre 1992. Mai essa vi ha accennato e invano si
cercherebbero nell’istruttoria elementi concreti al riguardo.
Ora, incombeva all’appellante
addurre e dimostrare i fatti a sostegno delle sue pretese, il giudizio sulle
pensioni alimentari essendo soggetto nel diritto di procedura ticinese alla
massima dispositiva e al principio attitatorio (RDAT II-1996 n. 61 pag. 200, consid.
7; Rep. 1987 195). Dagli atti emerge solo che l’interes-sata, non ancora
quarantenne al momento del divorzio e madre di una figlia sedicenne, durante il
matrimonio è sempre stata professionalmente attiva (appello, pag. 14 nel mezzo)
e che dopo un periodo imprecisato di disoccupazione è stata assunta come cameriera
in un ristorante di __________, con un reddito mensile netto di fr. 2’400.–. Mancano
però elementi concreti per apprezzare il tenore di vita della convenuta prima
del matrimonio e per confrontarlo con quello attuale. L’appellante non ha
quindi dimostrato di aver subito pregiudizio economico – per altro nemmeno
allegato – a causa del divorzio e non può rivendicare prestazioni fondate sull’art.
151 cpv. 1 CC né può fondare pretese sull’art. 152 CC, non ravvisandosi nesso
di causalità tra la sua verosimile indigenza e il divorzio. Ancorché per motivi
diversi da quelli esposti nella sentenza impugnata, nel risultato la valutazione
del Pretore sfugge perciò alla critica. Ciò rende superfluo esaminare le
censure dell’appellante sulla capacità di guadagno dell’attore in Italia.
- Il Pretore ha sciolto
il regime matrimoniale attribuendo al marito i mobili e le suppellettili che
gli appartenevano prima del matrimonio. L’appellante rivendica la proprietà
dell’intero mobilio e delle suppellettili che arredavano l’appartamento
coniugale, ad eccezione degli effetti personali del marito, delle sue
collezioni e dei suoi libri. Essa fa valere che l’attore ha sempre detto di
volerle lasciare l’arredamento coniugale in compensazione degli alimenti
arretrati e che egli non ha dimostrato la sua proprietà su tali oggetti. La
censura è sprovvista di buon diritto.
L’attore ha sostenuto in
corso di causa che, salvo alcuni pezzi acquistati dai coniugi – in specie un
tavolo rotondo da cucina con quattro sedie, la cucina elettrica a quattro
piastre, il mobile da bagno, la lavatrice automatica e una libreria in legno –
il resto del mobilio era di sua proprietà, trattandosi di beni che già si trovavano
nel suo appartamento quando le parti si sono sposate e lì trasferite
(petizione, pag. 5; replica, pag. 8, memoriale conclusivo, pag. 10). Il marito
non ha mai rinunciato all’arredamen-to, anzi ha sempre ribadito di esserne
proprietario e ne ha chiesto la restituzione già in via cautelare (istanza del
14 novembre 1995, pag. 4 in alto), salvo poi accettare che esso rimanesse in
possesso della moglie a titolo di garanzia per pretese da egli fatte valere
nella causa di merito (verbale del 2 febbraio 1996, 3° foglio). La moglie, dal
canto suo, non ha contestato che l’appartamento coniugale fosse parzialmente
arredato al momento del matrimonio, né tanto meno ha messo in dubbio l’elenco
dei mobili acquistati in comune, limitandosi a pretendere la ripartizione della
mobilia “secondo necessità” (risposta, pag. 6; duplica, pag. 8). In siffatte
circostanze la qualità di beni propri del marito dei mobili, esclusi il tavolo
rotondo da cucina con quattro sedie, la cucina elettrica a quattro piastre, il
mobile da bagno, la lavatrice automatica e la libreria in legno, non era
contestata e non doveva essere provata (art. 184 cpv. 2 CPC). A ragione quindi
il Pretore ha concluso che la moglie non poteva vantare diritti su tali
oggetti, beni propri del marito (art. 198 n. 2 e 207 cpv. 1 CC).
Infine la convenuta
afferma che il mobilio dovrebbe esserle attribuito come surrogato di indennità
per torto morale secondo l’art. 151 cpv. 2 CC, alla quale rinuncia in sede di
appello. L’argomentazione è finanche irricevibile. Il Pretore ha negato alla
convenuta indennità per torto morale con una motivazione chiara e precisa
(sentenza, pag. 17 in fondo), sulla quale l’appellante nemmeno si esprime,
dando per scontato il suo diritto. Privo di motivazione, su questo punto
l’appello si rivela dunque irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).
- Gli oneri del giudizio
odierno vanno a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale
rifonderà all’appellato un’equa indennità per ripetibili. La richiesta di
assistenza giudiziaria da lei presentata non può essere accolta, nonostante la
sua indigenza, poiché in concreto mancava sin dall’inizio il requisito –
cumulativo – della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). E in effetti
l’appello, anche a un esame poco rigoroso, non denotava alcuna possibilità di
successo.
Per quel che concerne
l’assistenza giudiziaria chiesta dall’ap-pellato, in questa sede egli ottiene
un’indennità per ripetibili, ciò che per principio renderebbe l’istanza senza
oggetto. Vista la presumibile impossibilità di incassare tale indennità, stante
la precaria situazione economica dell’appellante, il diritto all’assi-stenza
giudiziaria non è di per sé escluso (DTF 122 I 322). Si tratta quindi di
verificare se l’appellato versi in grave ristrettezza e se il suo allegato
denotava qualche probabilità di buon esito. L’attore ha ripetutamente affermato
di non avere mezzi per far fronte alle spese legali a causa delle sue
difficoltà nel trovare e conservare un posto di lavoro in Italia. Alle
richieste della giudice delegata di produrre documenti a sostegno delle sue
affermazioni, egli ha fatto valere di lavorare in nero e di non poter dimostrare
le sue entrate, limitandosi a dichiarare un reddito di Lit. 2’500’000, spese
ricorrenti mensili per Lit. 1’550’000 e una somma di Lit. 950’000 a disposizione
per il mantenimento suo e della madre a suo carico. Chi postula l’assistenza
giudiziaria deve illustrare nondimeno le sue condizioni finanziarie ed esibire
ogni elemento di cui riesce a disporre (Rep. 1996 306). Invitato a chiarire la
propria situazione finanziaria, l’appellato – come detto – non ha inviato
documentazione alcuna, nemmeno quella relativa ai propri costi. Non avendo egli
fatto fronte all’onere di motivare la domanda, anche la richiesta di assistenza
giudiziaria dell’appellato deve di conseguenza essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’050.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________ fr.
1’200.– per ripetibili di appello.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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