AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.32
Data decisione, Autorità:
14.05.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00032
Lugano,
14 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con
petizione del 14 ottobre 1996 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ , __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________. __________, __________);
giudicando ora sul
decreto dell’11 febbraio 1998 con cui il Pretore ha respinto la richiesta
di assistenza giudiziaria inoltrata dall’attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 febbraio 1998 presentato
da __________ __________ __________ contro il decreto emanato l’11 febbraio
1998 dal Pretore del Distretto di Leventina;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 ottobre 1996
__________ __________ __________ ha promosso azione di divorzio davanti al
Pretore del Distretto di Leventina, chiedendo un contributo alimentare
indicizzato (da determinare) e una somma (che sarebbe stata specificata più
tardi) in liquidazione del regime matrimoniale. Il marito __________ si è
opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato a sua volta il
divorzio, rifiutando qualsiasi versamento alla moglie. Quest’ultima ha proposto
di respingere la riconvenzione e in sede di replica ha precisato in fr. 1200.–
mensili indicizzati l’entità del contributo richiesto, in fr. 34 142.10
l’importo preteso in liquidazione del regime matrimoniale, oltre un’indennità
(da definire) per il mobilio, la biancheria e le suppellettili, mentre sarebbe
dovuto rimanere in comproprietà delle parti, un mezzo ciascuno, l’apparta-mento
di vacanza a __________. __________ __________ __________ si è confermato nelle
domande della riconvenzione.
B. L’udienza preliminare
ha avuto luogo il 2 febbraio 1998. Intanto, il 10 dicembre 1997, __________
__________ __________ ha instato per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
__________ __________ __________ non ha formulato osservazioni. Statuendo l’11
febbraio 1998, il Pretore ha respinto la richiesta con l’argomento che dagli
atti risultava “l’esistenza di un certo patrimonio derivante dalla vendita dell’
appartamento coniugale di __________ (...) e l’esistenza di patrimonio
immobiliare all’estero, di cui la parte istante sostiene di essere comproprietaria,
possibilmente gravabile con oneri ipotecari”. La spese del decreto (fr. 15.–),
con una tassa di giustizia di fr. 20.–, sono state poste a carico dell’istante.
C. Contro il decreto
citato __________ __________ __________ è insorta con un appello del 16
febbraio 1998 nel quale chiede che la sua richiesta di assistenza giudiziaria
sia accolta e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle
sue osservazioni del 23 febbraio 1998 __________ __________ __________ propone
di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il coniuge che non è in
grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio ha il diritto di
ottenere – per principio – l’as-sistenza giudiziaria, sempre che non possa
ragionevolmente esigere dall’altro coniuge una provvigione ad litem (Hindeling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza).
I costi della procedura di divorzio sono, infatti, a carico dell’unio-ne
coniugale; l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, Berna 1980, n. 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993,
nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82).
-
L’appellante
sostiene che in concreto non avrebbe senso chiedere una provvigione di causa al
marito, sia perché questi le deve ancora versare fr. 19 151.– di pensioni
alimentari arretrate (tant’è che il Pretore ha ordinato alla __________, il 7
luglio 1997, una trattenuta di fr. 1200.– mensili dalla rendita di invalidità
erogata al coniuge), sia perché una procedura esecutiva contro il marito è già
terminata il 23 settembre 1997 con un attestato di carenza beni per fr. 2691.–,
sia perché il coniuge si è ormai reso irreperibile e ulteriori procedimenti di
incasso appaiono destinati all’in-successo. Quanto alla vendita
dell’appartamento coniugale a __________, la parte del ricavo da lei
rivendicata si trova tuttora depositata presso il notaio rogante, mentre per
quanto riguarda l’appartamento di vacanza a __________, essa non può neppure
disporne. Nulla rimarrebbe infine dei fr. 48 000.– a lei corrisposti dal marito
come acconto sulla liquidazione del regime matrimoniale, somma con la quale
essa ha dovuto nel frattempo mantenere sé stessa (visto l’arretrato alimentare
accumulato dal marito) e comperare i mobili per la nuova abitazione, il
contributo di fr. 1200.– mensili riversatole dalla __________ non bastando
nemmeno ad assicurare il minimo indispensabile.
-
Che l’appellante non
sia in grado di sovvenire con redditi propri alle spese derivanti dalla causa
di divorzio è verosimile. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare,
statuendo il 5 giugno 1997 sull’assetto provvisionale delle parti
(..__________), che con un reddito di complessivi fr.
2905.– mensili netti (fr. 1705.– provenienti da attività lucrativa e fr. 1200.–
dal contributo alimentare) l’appellante riusciva a coprire, in pratica, il solo
fabbisogno minimo (fr. 2786.– mensili). Le cose non risultano essere
sostanzialmente cambiate. Tenendo calcolo dell’intero reddito conseguito nel
1997, l’interessata risulta avere guadagnato in media fr. 1697.– netti mensili
(doc. C1), cui si aggiungono i noti fr. 1200.– del contributo
alimentare. La situazione è rimasta prossoché invariata anche nel primo mese
del 1998 (rubrica “edizioni documenti”, secondo foglio). Certo, tra gennaio e
luglio del 1997 l’appellante ha percepito anche fr. 4397.25 dall’assicu-razione
contro la disoccupazione (certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria, prima pagina), ma tale entrata non appare
seriamente destinata a ripetersi. Oltre a ciò la moglie dovrà rimunerare
personalmente il proprio legale – comunque sia – per l’attività svolta fino
all’introduzione della richiesta di assistenza giudiziaria, l’istanza non
avendo effetto retroattivo ( Rep. 1994 385 I CCA, sentenza del 23 dicembre 1980
nella cusa L. contro L., consid. 4 in fine; del 28 settembre 1976 nella causa
D. contro K., consid. 2 in fine; del 1° aprile 1993 nella causa C. contro L., consid.
14). Quanto al fabbisogno minimo dell’appellante, esso si è ridotto per quel
che è della locazione (da fr. 900.– a fr. 750.– mensili: doc. S) e del premio
della cassa malati (da fr. 361.30 a fr. 257.80: doc. U), ma è lievitato in
relazione all’onere fiscale (da fr. 150.– a fr. 300.– circa: cfr. doc. B1).
Con un reddito complessivo attorno ai fr. 2900.– mensili, l’appellante deve far
fronte perciò a un fabbisogno minimo di circa fr. 2680.–. Allora come ora, essa
non si vede assicurata nemmeno la maggiorazione del 20% che la solleverebbe – secondo
giurisprudenza – dalla grave ristrettezza (DTF 121 III 51 consid. 1c; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 299
nota 5c con numerose citazioni).
-
Più delicato è
valutare la disponibilità patrimoniale dell’appel-lante. Tra il 18 agosto e il
16 novembre 1995 essa ammette di avere ricevuto dal marito, in effetti, un anticipo
di fr. 48 000.– complessivi in liquidazione del regime matrimoniale (appello,
pag. 4). È senz’altro verosimile ch’essa abbia adoperato almeno fr. 19’151.–
per il proprio mantenimento (contributi che il marito deve ancora versare) ed è
altrettanto verosimile ch’essa ha dovuto arredare il suo nuovo appartamento di
2½ locali (doc. S), ciò che per altro l’appellato non contesta. Ci si può
domandare nondimeno se a tale scopo una spesa di oltre fr. 28 000.–, ancorché a
priori non inattendibile, possa semplicemente essere presunta, l’interessata
non essendosi curata di documentare alcunché. Dato quanto si vedrà in appresso,
la questione può rimanere irrisolta.
-
Dal fascicolo
processuale risulta che con atto pubblico del 2 dicembre 1996 il marito ha
venduto l’abitazione coniugale (pro-prietà per piani n. __________di
__________) al prezzo di complessivi fr. 200 000.–, di cui fr. 107 800.– pagati
dall’acquirente mediante assunzione del debito ipotecario e il resto in
contanti (rubrica “richiami”, ultimi fogli). Il marito sostiene che nulla spetterebbe
alla moglie, la stessa avendo rinunciato per scritto a ulteriori pretese in
liquidazione del regime matrimoniale (doc. 5). La moglie eccepisce tale
documento di falso e rivendica la metà dell’incasso, che a causa della
contestazione si trova tuttora depositato presso il notaio rogante (appello,
pag. 3; circostanza ammessa nelle osservazioni al ricorso: pag. 2 in fondo).
Ora, se l’ammontare litigioso spettasse alla moglie, la richiesta di assistenza
giudiziaria andrebbe respinta, poiché l’interessata risulterebbe disporre di
mezzi sufficienti per retribuire il proprio patrocinatore. Ma la richiesta
andrebbe respinta quand’anche l’am-montare litigioso spettasse al marito,
poiché in tal caso il marito avrebbe mezzi sufficienti per stanziare un’adeguata
provvigione alla moglie (riservato un eventuale conguaglio alla liquidazione
del regime dei beni: Bräm, op.
cit., n. 135 ad art. 159 CC). Nell’ una come nell’altra ipotesi non soccorrono
quindi, come che sia, le premesse per un intervento – sussidiario – dello Stato
(sopra, consid. 1), ciò che rende senza oggetto l’offerta dell’appellante,
disposta a cedere allo Stato la sua eventuale spettanza sulla somma depositata
presso il notaio.
-
Si aggiunga che il
decreto impugnato merita conferma, a prescindere dalla sua laconica
motivazione, anche per quanto riguarda l’appartamento di vacanza sulla
__________ __________. È vero che l’appellante si duole di non poterne disporre,
lamentando inoltre “le difficoltà, per non dire l’impossibilità di ottenere in
__________ un credito ipotecario su una quota di comproprietà, soprattutto in costanza
di divorzio” (pag. 4 in alto). A parte il fatto però che – contrariamente
all’opinione dell’appellante – quest’ ultima circostanza non può ritenersi
notoria, l’impossibilità di ottenere un mutuo ipotecario ancora non significa
che l’appel-lante possa conservare il bene. Come si è ripetuto, i costi di un
divorzio sono anzitutto a carico delle parti. Dandosi l’impossi-bilità di
accendere mutui ipotecari, l’appellante può anche vedersi costretta ad alienare
la sua quota di un mezzo in comproprietà (che il marito non contesta: osservazioni
all’appello, pag. 3 in alto). A tale riguardo l’appellante non può vantare in
ogni modo diritti acquisiti.
-
Se ne conclude che
l’appello, sprovvisto di buon diritto, è destinato alla reiezione. Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma data la
particolarità del caso specifico si può eccezionalmente – per equità –
rinunciare al prelievo di spese (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellato ha diritto invece
a un’indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle
osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
Non si riscuono tasse né
spese. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili di
appello.
-
Intimazione:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________. __________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster