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Numero d'incarto:
11.1998.30
Data decisione, Autorità:
29.10.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00030
Lugano,
- ottobre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 30 novembre 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere dichiarato senza interesse giuridico
l’appello dell’11 febbraio 1998 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 21 gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________ __________ il 6 marzo 1998;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 21
gennaio 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il
divorzio tra __________ __________ (1933) e __________ nata __________ (1934),
condannando il primo a versare alla seconda un contributo mensile (art. 152 CC)
di
fr. 224.– in contanti e di
fr. 1176.– “quale rendita dovuta all’ex coniuge in base agli statuti della
Cassa pensioni __________ ”;
che contro la sentenza
appena citata __________ __________ ha introdotto appello l’11 febbraio 1998
per ottenere – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – l’annullamento
della rendita di fr. 1176.– mensili dovuta all’ex moglie, la Cassa pensioni
__________ avendogli precisato per telefono, dopo l’emanazione del giudizio
pretorile, che nessuna prestazione sarebbe stata erogata a favore di __________
__________, quanto meno finché egli fosse rimasto in vita;
che nelle sue osservazioni
del 6 marzo 1998 __________ __________ non si è opposta a un parziale
accoglimento dell’appello, purché l’ex marito le versasse un contributo di almeno
fr. 1260.– mensili complessivi;
che il giorno medesimo
essa ha formulato a sua volta una richiesta di assistenza giudiziaria in
appello;
che il 26 aprile 1998
__________ __________ ha presentato una domanda di restituzione in intero
contro la sentenza del Pretore, allegando una lettera del 6 aprile 1998 in cui
la Cassa pensioni __________ conferma formalmente che “la moglie, anche dopo il
divorzio, non ha nessun diritto a prestazioni della cassa”;
che, statuendo il 3
settembre 1998, il Pretore ha accolto la domanda di restituzione in intero e,
in modifica della sua precedente sentenza, ha ridotto a fr. 980.– complessivi
(la somma offerta dall’attore) il contributo mensile a favore di __________
__________;
che con lettera del 25
settembre 1998 __________ __________ chiede ora a questa Camera di stralciare
l’appello (“che non ha più ragione di esistere”) contro la sentenza pretorile
del 21 gennaio 1998, ma ribadisce la sua richiesta di assistenza giudiziaria
per tale procedura;
che __________
__________i, cui la lettera è stata inviata in copia, è rimasta silente;
e considerando
in diritto: che la sentenza impugnata
è stata modificata dallo stesso Pretore, in pendenza di appello, a
soddisfazione dell’interessato;
che nelle circostanze
descritte non sussiste più interesse legittimo a esaminare il merito delle
censure mosse contro tale sentenza, ormai superata;
che una causa divenuta
priva d’interesse giuridico per le parti va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv.
1 CPC);
che il pronunciato sulle
spese e le ripetibili consecutive allo stralcio è disciplinato per analogia dall’art.
72 PC (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1989 in re G. contro R.; sentenza del 22
febbraio 1993 in re B. contro B., consid. 1), nel senso che il giudice statuisce
con decisione sommaria “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi
del motivo che termina la lite”;
che in concreto occorre
valutare sommariamente, perciò, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto
l’appello se il Pretore non avesse accolto nel frattempo la domanda di
restituzione in intero (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a);
che nella fattispecie
l’appello si fondava sull’argomento – vero, ma apparentemente contraddetto dalle
risultanze istruttorie – secondo cui __________ __________ non avrebbe ricevuto
alcunché, dopo il divorzio, dalla Cassa pensioni __________;
che nondimeno, per
ammissione dello stesso appellante, i documenti acquisiti agli atti
accreditavano la tesi contraria, tanto ch’egli medesimo ha definito “incensurabile”
la sentenza emanata dal Pretore sulla scorta dei dati assunti al momento della
decisione (appello, pag. 8 in alto);
che pertanto, già a un
sommario esame, l’appello avrebbe avuto possibilità di successo solo ove
fossero stati ricevibili nuovi mezzi di prova, ipotesi esclusa tuttavia dall’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC;
che, ciò posto, fin
dall’inizio sarebbe mancata all’appello ogni apprezzabile probabilità di buon
esito;
che nulla giova all’interessato
il parziale accoglimento dell’ap-pello cui avrebbe consentito l’ex moglie sulla
base di documenti nuovi, tali atti non potendo essere considerati in sede di appello;
che nelle condizioni
predette gli oneri processuali dello stralcio andrebbero posti a carico
dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che si può soprassedere
nondimeno, per equità, a simile prelievo, il Pretore avendo accertato nella
sentenza sulla domanda di restituzione in intero che l’appellante deve
sopperire alle proprie esigenze con un fabbisogno mensile inferiore a quello
che gli garantirebbe l’art. 152 CC;
che in ogni modo non può
essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria, l’appello apparendo
destituito di buon diritto (art. 157 CPC);
che a tale beneficio
dev’essere ammessa invece la convenuta (art. 155 CPC), la quale ha dovuto
difendersi da un appello infondato senza poter contare – per la situazione
economica in cui versa l’ex coniuge – sulla corresponsione di ripetibili;
decreta: 1. L’appello è dichiarato senza
interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria contestuale all’appello è respinta.
-
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
dott. __________ __________.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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