AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.200
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00200
Lugano,
8 febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa DI.98.00359 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 25 novembre
1998 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________, __________)
Contro
dott.
dott. __________
dott. __________
dott. __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
dott. __________, __________, e
dott. __________, __________;
giudicando ora sul
decreto del 4 dicembre 1998 con cui il Pretore ha stralciato la causa dai
ruoli;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 dicembre 1998
presentato dal dott. __________ contro il decreto di stralcio emesso il 4
dicembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di restituzione in intero presentata dall’attore
l’8 gennaio 1999 con le osservazioni all’ appello;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di intersecazione contenuta nelle osservazioni
medesime;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di intersecazione presentata dall’appellante il 15
gennaio 1999;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 25 novembre 1998 __________
si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse
ordinato ai medici __________, __________, __________, , __________ e
__________ di astenersi – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – dal menzionare
in qualsiasi modo il suo nome nel corso di conferenze stampa o in altre
pubbliche occasioni. Cautelarmente egli ha chiesto che i convenuti fossero
costretti a rispettare l’ordine – sotto pena dell’art. 292 CP – sin dalla conferenza
stampa indetta per l’indo-mani alle ore 10, in una sala dell’hotel “”
a Losanna, dalla Società svizzera di endocrinologia e di diabetica insieme con
la Società svizzera di medicina dello sport. Il Pretore ha accolto il giorno
stesso la domanda cautelare senza contraddittorio, emanando l’ingiunzione richiesta
e convocando le parti alla discussione del 16 dicembre 1998, alle ore 15.15.
B. __________ ha scritto
al Pretore il 3 dicembre 1998 che alla nota conferenza stampa i convenuti
avevano ottemperato all’or-dine, che il processo risultava quindi superato, non
essendovi motivo per supporre che gli interessati si comportassero scorrettamente
in futuro, che la causa poteva così essere tolta dai ruoli e l’udienza del 16
dicembre 1998 annullata. Preso atto di tale dichiarazione, con decreto del 4
dicembre 1998 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, ha annullato la
convocazione all’ udienza e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr.
240.– complessivi) a carico dell’istante.
C. Insorto con un appello
del 16 dicembre 1998 contro il decreto di stralcio, il dott. __________ propone
di dichiarare nullo (o quanto meno di annullare) quest’ultimo e di rinviare gli
atti al Pretore perché riconvochi le parti al contraddittorio sulla domanda
cautelare, subordinatamente perché statuisca sulle ripetibili, dandogli la
possibilità di esprimersi al riguardo. Nelle sue osservazioni dell’8 gennaio
1999 __________ conclude per il rigetto dell’appello e per la conferma del
decreto impugnato, postulando la restituzione del termine per pronunciarsi sui
documenti allegati all’appello (nel caso in cui questi fossero ricevibili) e
l’intersecazione di vari passaggi contenuti nell’appello stesso. __________ non
ha reagito alla domanda, ma insta a sua volta, con memoriale del 15 gennaio
1999, per l’intersecazione di due paragrafi figuranti nelle osservazioni
avversarie. Nel suo allegato del 1° febbraio 1999 __________ si oppone
all’intersecazione.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per
avvenuta transazione, ritiro dell’azione o acquiescenza della controparte (art.
352 CPC) ha portata meramente dichiarativa – nel senso che il Pretore si limita
a constatare la fine del processo – ed è pertanto appellabile solo in materia
di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). La prassi di questa Camera
ha esteso nondimeno la possibilità di appello contro decreti di stralcio anche
ai casi in cui litigiosa sia l’esistenza stessa di una transazione, di una
dichiarazione di ritiro o di un atto di acquiescenza (I CCA, sentenza del 27
novembre 1992 in re M.; del 13 ottobre 1994 in re G., consid. 2). Analogo
principio vale per i decreti di stralcio dovuti a sopravvenuta carenza
d’oggetto, mancanza di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351
CPC; I CCA, sentenza del 20 settembre 1994 in re L., consid. 1; del 6 dicembre
1994 in re Di R., consid. 2; dell’8 novembre 1995 in re S.-W.). Rimane esclusa,
invece, la possibilità di impugnare con appello il merito di una dichiarazione
di ritiro o di acquiescenza (censurabili solo con restituzione in intero: art.
352 cpv. 3 CPC), così come quello di una transazione (che può essere rimesso in
discussione solo con azione ordinaria: Rep. 1982 pag. 203 consid. 2).
Nella fattispecie
l’appellante contesta che l’attore abbia formalmente ritirato la petizione
(art. 352 CPC), sostenendo che nelle circostanze del caso il Pretore avrebbe
potuto – tutt’al più – stralciare la causa per sopravvenuta carenza d’oggetto o
per mancanza di interesse giuridico (art. 351 CPC), dandogli modo però di
esprimersi previamente sull’ammontare delle ripetibili (ciò che in concreto non
è avvenuto). Ora, l’esistenza di una dichiarazione di ritiro può – come si è
appena visto – formare oggetto di appello, così come può formare oggetto di
appello il problema delle ripetibili. Tempestivo, il gravame del convenuto è
pertanto ricevibile.
-
L’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello, salvo
che – e la riserva discende dal diritto federale – la causa sia retta dal principio
inquisitorio. Nella fattispecie l’attore ha introdotto una petizione fondata
sull’art. 28a cpv. 1 n. 1 CC, ovvero una causa ordinaria (“azione inibitoria”)
che il diritto federale non assoggetta al principio inquisitorio. I documenti
nuovi che l’appellante allega al ricorso non sono quindi ammissibili. Né essi
potrebbero – per avventura – essere assunti d’ufficio giusta l’art. 322 CPC,
tale norma consentendo l’acquisizione di altre prove, ma non di documenti
nuovi. Quanto non figura nel fascicolo di prima sede non può quindi, in concreto,
essere considerato ai fini del giudizio. Ciò rende senza oggetto l’istanza di
restituzione in intero formulata dall’attore con le osservazioni all’appello.
-
Il Pretore ha
stralciato la causa dai ruoli con espresso richiamo, nel decreto impugnato,
all’art. 352 CPC, che prevede la fine del processo senza sentenza in caso di
transazione, acquiescenza o desistenza. Egli ha accertato la conclusione della
procedura, in altri termini, interpretando come una dichiarazione di ritiro la
lettera inviatagli dall’attore il 3 dicembre 1998 (act. III). Il contenuto di
quello scritto non mancava invero di ambiguità, poiché in esso l’interessato
non diceva in modo chiaro di recedere dalla lite, ma accennava semplicemente a una
causa “superata” e ormai “priva di interesse”. Sia come sia, nelle osservazioni
all’appello egli conferma univocamente che “la lite ha preso fine per
desistenza”, “a seguito della sua desistenza” (pag. 4). Il Pretore ha ben
capito perciò il senso della lettera. Poco importa che il motivo dello stralcio
non figuri formalmente nel dispositivo del decreto: il rinvio esplicito nei considerandi
all’art 352 CPC non lasciava spazio a dubbi. A torto perciò l’appellante
contesta, su questo punto, l’esistenza di un atto di desistenza, rispettivamente
l’applicazione dell’art. 352 cpv. 1 CPC. In proposito il ricorso si dimostra
privo di fondamento.
-
Se la causa è
stralciata dai ruoli per desistenza, transazione o accettazione della domanda,
“le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite e ripartite, a richiesta di
parte, dal giudice adito” (art. 151 CPC). Desistenza equivale nondimeno a soccombenza
(Rep. 1978 pag. 375), sicché in linea di principio chi recede dalla lite deve
indennizzare la controparte per le spese giudiziarie e di patrocinio da essa
sopportate. Motivi di equità possono indurre il giudice, se mai, a moderare
tale indennizzo (l’art. 77 cpv. 3 CPC prevede in tale ipotesi “spese
giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate”). Resta il fatto che in
caso di desistenza, transazione o acquiescenza il giudice statuisce sulle
ripetibili solo “a richiesta di parte”. Il giudice non è quindi tenuto a
interpellare il convenuto per sapere se statuire anche in materia di ripetibili:
egli può limitarsi a stralciare la causa dai ruoli e a pronunciare sulle spese
processuali. Spetterà in tal caso al convenuto, al momento in cui avrà ricevuto
il decreto di stralcio, sollecitare un’indennità. In concreto l’appellante non
ha avanzato, finora, alcuna richiesta al Pretore. Non può lamentare quindi una
violazione del suo diritto di esprimersi. Anche in proposito l’appello manca di
buon diritto.
-
L’appellante
asserisce che nel caso in esame lo stralcio della causa viola l’art. 28d
CC e rende impossibile l’applicazione dell’art. 28f CC. Non è vero.
L’art. 28d cpv. 1 CC prevede bensì che il giudice offre alla parte
colpita da un provvedimento cautelare la possibilità di esprimersi, sempre però
– ovviamente – che l’istante non rinunci alla domanda. Il convenuto non può
seriamente pretendere, in effetti, che si discutano misure provvisionali non
più richieste. Quanto all’art. 28f CC, esso dispone che l’istante deve
risarcire il danno causato da provvedimenti cautelari ingiustificati (analogo
principio enuncia del resto, per i provvedimenti cautelari disciplinati dal
diritto cantonale, l’art. 383 cpv. 1 CPC). Mal si comprende tuttavia perché lo
stralcio della causa dovrebbe precluderne l’applicazione. Il convenuto leso da
un provvedimento cautelare può adire il giudice, invero, anche se l’azione di
merito è stata ritirata o non è stata introdotta. In tal caso il giudice del
risarcimento esamina egli stesso – in mancanza di un pronunciato di merito – se
il provvedimento cautelare fosse giustificato o no (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité,
3ª edizione, pag. 174 n. 661 in fine). Ciò posto, una volta di più l’appello si
rivela destinato all’in-successo.
-
L’attore chiede,
nelle osservazioni all’appello, che si intersechino interi passaggi del ricorso
poiché fondati su documenti nuovi, prodotti per la prima volta davanti a questa
Camera (sopra, consid. 2). L’istanza va respinta. L’intersecazione di memoriali
avversari è possibile solo ove questi contengano contumelie, ossia espressioni
gratuitamente offensive (art. 68 cpv. 3 CPC). Allegazioni nuove non possono
essere intersecate già per il fatto che, disattendendo esse il divieto
dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, non possono nemmeno essere considerate ai
fini del giudizio.
-
L’appellante chiede
a suo turno che si intersechino, nella frase della controparte “le affermazioni
volgari e esaltate di pagina 11”, i due aggettivi “volgari” ed “esaltate”
(memoriale di osservazioni, punto 5, pag. 3). A giusto titolo. Nella pagina 11
dell’ap-pello il convenuto si profonde per vero in una filippica infervorata
contro il malvezzo del doping nelle attività sportive e sugli effetti di
prevenzione generali legati al pubblico dibattito, ma – a parte l’inutile
prolissità dell’argomentazione – non si ravvisano esaltazioni offensive o
eccessi indecorosi, né il tono trascende quello usualmente acceso che può
contraddistinguere taluni allegati forensi. A ragione il convenuto chiede
perciò che lo sfogo esagerato dell’attore sia censurato.
La seconda domanda di
intersecazione verte sulle seguenti frasi dell’attore (osservazioni, punto 5,
pag. 3 in fondo e pag. 4 in alto):
Con
ciò riservandosi di stigmatizzare, ma nelle sedi opportune, il comportamento
del ricorrente che si è ben volentieri lasciato citare come codenunciante in
reiterate interviste anche scandalistiche del suo socio dott. __________ senza
mai distanziarsene, non potendo non sapere che in questo modo si nuocesse agli
interessi e all’immagine di __________, corridore professionista di grande
livello, che come tutti i corridori professionisti vive, mangia e nutre la sua
famiglia in particolare con i diritti della sua immagine.
Come pure non si può sottacere
il comportamento dell’avv. __________ che ha spiccato o prestato man forte a
una denuncia penale contro il sottoscritto collega per le affermazioni
riportate a pag. 5, ragione per cui si è purtroppo dovuto ricorrere all’Ordine
degli avvocati.
Il primo paragrafo, per
quanto polemico e poco lungi dal dispregio, può ancora rientrare – ancorché al
limite – nelle esternazioni che si possono ragionevolmente tollerare in un
clima di aspra contesa processuale. Sfugge quindi all’intersecazione. Deve invece
essere intersecato il secondo paragrafo, che scade in una sterile diatriba
personale fra patrocinatori, di nessun rilievo e di nessun interesse per il
giudizio fra le parti. Dispute interne fra avvocati fanno calare di tono il
processo, acuiscono gli scontri e offendono le convenienze, con inutili perdite
di tempo per il tribunale. Non si può quindi dimostrare particolare
comprensione al riguardo.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vanno posti quindi a
carico dell’appellante, il cui ricorso deve essere respinto su tutta la linea.
Si giustifica in ogni modo di moderare l’indennità per ripetibili all’attore,
che ha introdotto un’istanza di intersecazione infondata e che si vede anzi
intersecare due passaggi delle sue proprie osservazioni all’appello (art. 148
cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
L’istanza di restituzione
in intero presentata dall’attore l’8 gennaio 1999 con le osservazioni
all’appello è dichiarata senza oggetto.
-
L’istanza di intersecazione
contenuta nelle osservazioni medesime è respinta.
-
L’istanza di intersecazione
presentata dall’appellante il 15 gennaio 1999 è parzialmente accolta, nel senso
che sono intersecati i termini “volgare” ed “esaltato” al punto 5 del
memoriale di osservazioni (5ª riga), come pure l’ultima frase dello stesso
punto 5 (pag. 4 in alto). Per il resto l’istanza è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per
ripetibili ridotte.
- Intimazione:
.
Comunicazione
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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