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Numero d'incarto:
11.1998.185
Data decisione, Autorità:
20.10.2000, ICCA
Incarto
n.:
11.1998.00185
Lugano
20 ottobre 2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di
Leventina promossa con istanza del 7 maggio 1998 dalla
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________);
premesso che il 19 novembre 1998 __________ __________ ha
interposto appello contro una sentenza del 9 novembre 1998 con cui il Pretore
del Distretto di Leventina ordinava l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori per l'importo di fr. 363'000.– sulla
particella n. __________ RFD di __________ in favore della ditta __________
-__________ __________;
ricordato che la procedura di appello è stata sospesa
in seguito al fallimento della __________ -__________ __________, decretato il
17 novembre 1998;
rilevato che il 4 febbraio 1999 i creditori __________
__________, __________ __________ __________ __________, __________ e
__________ , cessionari della fallita __________ -
__________, hanno promosso davanti alla Pretura del Distretto di Leventina la
causa di merito intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per
l'importo di fr. 363'000.– a carico del fondo predetto, passato in proprietà a
__________ __________;
constatato che il 21 settembre 2000 le parti hanno
comunicato al Pretore di avere concluso un accordo e hanno chiesto lo stralcio
della causa, con spese a carico degli attori e compensazione delle ripetibili;
accertato che il Pretore ha stralciato la causa dai
ruoli il 4 ottobre 2000, ordinando all'Ufficiale dei registri di cancellare
l'annotazione provvisoria dell'ipoteca legale;
considerato che nelle condizioni descritte l'appello è
divenuto privo d'oggetto, come ha riconosciuto lo stesso appellante il 9
ottobre 2000, e deve essere tolto dai ruoli;
preso atto che l'appellante ha dichiarato di assumere
gli oneri processuali e che non vi è motivo per attribuire ripetibili alla
parte appellata, la procedura essendo stata sospesa prima ancora che l'appello
le fosse notificato;
ritenuto in ogni modo che gli oneri processuali vanno
adeguatamente ridotti per tenere conto della buona volontà dimostrata dagli
interessati, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è
dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono posti a
carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
– __________,
__________;
– Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona;
– __________
__________, __________.
Comunicazione:
– Ufficio
esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona;
– Pretura del
Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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